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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 20/08/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 190/2024
tra
(C.F. ), dagli Avvocati Alessandro Urciuoli e Matteo Parte_1 P.IVA_1
Sartori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, via Filippo Serafini
n. 9
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avvocati _1 P.IVA_2
Monica Manica, Francesca Corradini e Maria Luisa Torresani, con domicilio eletto presso l'avv.
Monica Manica nella sede dell'Avvocatura della Provincia, in Trento, Piazza Dante n. 15
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 795/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno13.8.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
nel merito:
- accertare, per i motivi esposti nell'atto di appello, l'illegittimità, anche per prescrizione e/o decadenza, della revoca e della richiesta di restituzione dei contributi disposta dalla
[...]
, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o _1 inefficace la Determinazione n. 1 dd. 20.01.2021 del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea della , accertando il diritto _1 dell'appellante di trattenere i contributi erogati ed anticipati e, in ogni caso, accertare che l'appellante nulla deve alla , con conseguente condanna di _1 quest'ultima a restituire all'appellante ogni somma nel frattempo corrisposta all'esito della sentenza di primo grado, così come documentata in atti;
- accertare, per i motivi e le causali esposte in narrativa, che l'appellante, rispetto a quanto già deciso con la sentenza impugnata, ha rendicontato ulteriori spese deducibili per l'importo di €
115.353,20 (o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre interessi come per legge dovuti sino al soddisfo, con condanna della a _1 corrispondere detto importo alla società appellante ovvero operando la compensazione rispetto ad eventuali controcrediti accertati a favore della con la sentenza CP_1 impugnata, con conseguente restituzione e ripetizione e condanna della alla CP_1 restituzione di ogni somma nel frattempo corrisposta, così come documentata in atti;
- in ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di lite riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, iva e cnpa;
- in via istruttoria, si chiede il richiamo del CTU, in particolare, tenuto conto dei motivi di gravame dedotti nell'atto di appello, riguardo alla valutazione ed all'accertamento dei costi sostenuti dall'appellante per l'utilizzo e l'ammortamento dei locali ove sono stati svolti i corsi formativi, per l'utilizzo dei materiali di consumo e per i costi sostenuti e sostenendi per le pag. 2/30 garanzie fideiussore.
PARTE APPELLATA:
rigettare ogni avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata e, conseguentemente, la Determinazione del Dirigente del
Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea n. 1 del 20 gennaio 2021. Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 19.2.21, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Trento la , esponendo che: _1
la società attrice aveva ottenuto dei finanziamenti della Provincia convenuta per la realizzazione negli anni 2003 e 2004 di corsi di formazione professionale e gli stessi, a distanza di oltre 15 anni dalla loro elargizione e dalla rendicontazione mediante presentazione del bilancio d'esercizio, erano stati parzialmente revocati e chiesti in restituzione in forza della determinazione n. 1 di data 20/1/21 del Dirigente del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia convenuta che veniva impugnata con l'atto di citazione;
in particolare aveva percepito finanziamenti in relazione alle attività espletate nel 2003 e nel
2004 con riferimento a nove progetti specificatamente indicati e, dopo avere espletato le attività formative e percepiti i finanziamenti, erogati previa prestazione di fideiussione bancaria di durata indeterminata, aveva consegnato alla Provincia convenuta la documentazione di rendicontazione relativa alla “chiusura a bilancio” dei corsi formativi, e ciò
nel rispetto delle regolamento approvato con DPGP n. 33-51/Leg. dd. 27.12.00;
pag. 3/30 tale disciplina prevedeva in via ordinaria la rendicontazione delle spese ammissibili mediante la presentazione del bilancio d'esercizio e l'erogazione di stati di avanzamento subordinata alla presentazione di idonea garanzia bancaria con durata sino alla erogazione dello stato finale, i cui oneri sarebbero stati riconosciuti in sede di rendicontazione;
a distanza di sei anni dalla consegna della documentazione attestante l'ammissibilità delle spese sostenute, con nota del dirigente del Servizio Europa di data 10.6.11 la società attrice era stata invitata a procedere alle verifiche rendicontuali degli interventi formativi del corso dell'esercizio 2005,
richiesta riscontrata dall'attrice con missiva 14.7.11 con la quale veniva riconsegnato la documentazione richiesta con riferimento al progetto cod. 2003-E1.43.7 e manifestata la propria disponibilità ai richiesti controlli;
nel corso degli anni successivi seguiva tra le parti uno scambio di corrispondenza con la quale il Servizio Europa riferiva l'intenzione di procedere alle rendicontazione e la società attrice ribadiva le proprie posizioni circa i criteri da utilizzarsi;
quindi il Servizio Europa con provvedimento di data 4/7/18 aveva affidato ad un revisore esterno le verifiche rendicontuali delle attività formative e, all'esito di tali verifiche, espletate in assenza di contraddittorio, veniva comunicata in data 12.6.20 la nota dei Servizio Europa con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca del contributo;
la società attrice sosteneva l'erroneità dei criteri di rendicontazione utilizzati in quanto in contrasto con le indicazioni emerse all'esito del procedimento contabile relativo ad altre annualità conclusosi con sentenza numero 69/2009 della Corte dei Conti di Trento, resa a pag. 4/30 seguito di accertamenti della Guardia di Finanza e l'erroneità delle modalità di verifica e dei risultati, nonché l'assenza di un legittimo contraddittorio;
con nota di data 28/10/20 il Servizio pianificazione strategica e programmazione europea
(struttura subentrata al Servizio Europa) chiedeva il costo delle fideiussioni fino a tale data e copia degli incarichi affidati alle persone alle quali si riferivano le spese presentate, richiesta riscontrata dall'attrice in data 12/11/20;
nonostante ciò, con determinazione n. 1 dd. 20 /1/21 notifica del 21/1/21, il dirigente del
Servizio pianificazione europea della Provincia comunicava la Controparte_2
revoca, sia pure parziale, dei finanziamenti concessi e chiedendo la restituzione dell'importo di euro 198.559,06 quale differenza tra i valori che si ritenevano ammissibili al rimborso e quanto già incassato della società, oltre ad euro 43.939,45 quali interessi sulle somme già incassate,
ed interessi successivi all'adozione del provvedimento di revoca fino al pagamento;
successivamente veniva riconosciuto un credito in favore dell'attrice a saldo di euro
16.452,60, senza interessi, a valere sulle attività formativa di cui al progetto cod. 2003-E1.43.7;
il provvedimento di revoca doveva ritenersi illegittimo e doveva ritenersi sussistente con riguardo alla propria domanda la giurisdizione del giudice ordinario.
Eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con il provvedimento di revoca,
ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale e che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse essere individuato nel momento in cui l'attrice depositava in data
31/7/06 la documentazione relativa alla chiusura a bilancio dei corsi, in quanto da tale momento la era in condizione di contestare, accertare e fare valere l'inadempimento CP_1
pag. 5/30 dell'attrice, attivando i meccanismi di controllo;
il fatto che la avesse tergiversato CP_1
nella definizione del procedimento manifestando il suo interesse a procedere a verifiche e controlli, non poteva incidere sul termine prescrizionale, rilevando che mai la aveva CP_1
inviato atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Lamentava inoltre che il tempo trascorso tra l'elargizione dei finanziamenti nel 2005, la consegna del bilancio 2006, l'esercizio di poteri di autotutela, concretizzati nel provvedimento di revoca nel 2021, integrava un comportamento illegittimo dell'amministrazione in contrasto con la disciplina in materia di procedimenti amministrativi, che devono avvenire entro un termine ragionevole ai sensi dell'art.21novies L. n. 241/90.
Lamentava altresì la illegittimità della revoca per difetto di istruttoria, dei presupposti normativi, per assenza e contraddittorietà della motivazione, per la violazione del regolamento e dei criteri per la regolamentazione delle attività di cui al DPGP n.33-51/Leg dd.
27.12.2000, anche con riguardo al regolamento CE n.448/04. Infatti la mancanza di un'adeguata istruttoria in quanto avvenuta in assenza di contraddittorio con l'attrice incideva sulla portata del vizio non eliso dalla concessione del termine per presentare osservazioni;
quanto alle lacune motivazionali, il provvedimento impugnato non aveva preso in esame le osservazioni dell'attrice presentate anche a mezzo dei suoi legali;
inoltre plurimi erano stati gli errori di concetto, giuridici e di calcolo in cui era incorso il revisore incaricato dalla Provincia,
dettagliatamente esposti in una perizia di parte che veniva depositata.
In sintesi la società attrice lamentava che la non aveva ammesso spese per CP_1
complessivi euro 260.042,44 che dovevano essere considerate, anche in termini di pag. 6/30 compensazione, rispetto a quanto richiesto in restituzione della e pertanto residuava CP_1
un proprio credito di euro 68.483,38 (oltre ad euro 16.452,60 già riconosciuta a saldo della
), oltre interessi. CP_1
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'illegittimità, anche per prescrizione e/o decadenza,
della revoca e della richiesta di restituzione dei contributi disposta dalla _1
e conseguentemente la revoca e/o annullamento e/o nullità e/o inefficacia della
[...]
determina n. 1 di data 20/1/21 del Servizio pianificazione strategica programmazione europea della e che fosse accertato il proprio diritto a trattenere i _1
contributi percepiti e che nulla era dovuto in favore dell'attrice; che fosse accertato che l'attrice aveva rendicontato spese ammissibili per importo di euro 260.042,44 (ovvero altra somma da accertare in corso di giudizio) e che pertanto vantava nei confronti della
[...]
un credito di euro 68.483,38, (ovvero altra somma da accertare) oltre ad _1
euro 16.452,60 per il codice 2003-E1.43.7, oltre interessi, con condanna della CP_1
convenuta a corrispondere detto importo in favore della soc. attrice ovvero operando la compensazione con eventuali controcrediti accertati in favore della medesima. CP_1
La si costituiva in giudizio, esponendo che nel 2005 la Polizia _1
tributaria di Trento aveva svolto delle indagini nei confronti della società attrice nella sua qualità di soggetto beneficiario di finanziamenti comunitari e statali per la realizzazione di corsi di formazione professionale, indagini estese anche alla NC UT (ora Oxalis sas) che risultava essere il fornitore prevalente dei beni e servizi della società attrice;
che dalle indagini era emerso che la compagine sociale dell'attrice era la medesima della compagine sociale della
NC UT, società quest'ultima che, mediante attività di intermediazione di prestazioni,
pag. 7/30 aveva fornito all'attrice il personale per la realizzazione delle attività formative che poi quest'ultima aveva rendicontato alla con costi notevolmente _1
superiori rispetto a quelli reali sostenuti dalla NC UT. La Corte dei Conti con sentenza n.
69/2009, confermata in secondo grado, aveva riconosciuto un danno erariale con riferimento ai finanziamenti sulle iniziative formative del 2002 e del 2003 di euro 542.377,08.
Esponeva che la società attrice aveva gestito finanziamenti relativi ai progetti formativi negli anni 2003-2004, oggetto della determinazione contestata, con il medesimo congegno societario accertato dalla Corte dei Conti e quindi, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, conosciuto l'artificio societario realizzato dalla soc. e dalla soc. UT per Pt_1
aumentare i costi, aveva comunicato alla soc.attrice di voler procedere alle verifiche rendicontuali per gli interventi formativi dei corsi del 2005, specificatamente indicati;
che nel corso delle interlocuzioni avute con il servizio competente, mai la società attrice aveva eccepito la prescrizione o decadenza, limitandosi ad eccepire l'impossibilità di produrre in tempi brevi la documentazione richiesta e di non potere produrre la documentazione che non era della sua disponibilità, ma di soggetti terzi quale la soc. UT;
che la documentazione utile era stata messa a disposizione del revisore legale da essa incaricato;
che con la determinazione censurata n. 1/2021 alcune delle osservazioni presentate della società attrice erano state accolte;
sulla base delle valutazioni del professionista da essa incaricato, aveva parzialmente revocato i finanziamenti (concessi per importo complessivo di euro 375.637,27),
disponendo la restituzione di euro 198.559,06 somma liquidata in favore della soc. attrice e non dovuta, riconoscendo a saldo della attività formativa l'importo di euro 16.452,60 quale pag. 8/30 differenza tra il valore delle spese ammissibili e l'anticipo già versato in favore della società
attrice.
Concordava sulla giurisdizione del giudice ordinario circa domanda proposta dalla soc. attrice e negava fosse maturata l'eccepita prescrizione richiamando l'articolo 30 del DPGP dd.
27/12/2000 numero 33-51/leg, rilevando che per i corsi formativi relativi all'annualità 2003 e
2004 la verifica e la liquidazione del saldo erano state sospese in attesa della definizione del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti relativo alle iniziative formative del 2002 e 2003; che la Provincia aveva contestato l'inadempimento e proceduto ad una attività di verifica della documentazione articolata e complessa, affidando tale verifica ad un soggetto terzo. Anche a voler ritenere che il termine di prescrizione decorresse dalla data della rendicontazione delle spese ammissibili effettuata dall'attrice alle 30/7/06, la aveva contestato il CP_1
rendiconto fin dal 2011, alla luce di quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e,
visto l'esito del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, con nota di data 10.6.11 aveva comunicato alla soc. attrice di voler procedere alle verifiche relative agli interventi formativi conclusi nel corso del 2005, verifiche che peraltro necessitavano della collaborazione della società attrice e della società UT. Rilevava che il proprio credito era divenuto certo,
liquido ed esigibile solamente a seguito dell'adozione della determinazione contestata.
Negava che la determinazione contestata fosse stata assunta in assenza di contraddittorio in quanto la documentazione depositata provava l'amplissima disponibilità adottata nel corso del procedimento istruttorio nell'interloquire con la controparte.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
pag. 9/30 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione documenti offerti dalle parti e l'espletamento di CTU contabile.
Con sentenza n. 795/2024 di data 6/8/24 il tribunale di Trento accertava che la
[...]
aveva diritto a ripetere la somma capitale di euro 100.351,61 oltre _1
interessi, rigettando la domanda proposta società attrice che nulla doveva essere restituito dalla stessa in favore della;
condannava la _1 _1
a corrispondere alla società attrice la somma di euro 17.007,17 oltre interessi;
[...]
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico delle parti in pari misura.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, richiamando il disposto dell'articolo 31 del
DPGP di data 27/12/2000 numero 33-51/Leg che prevedeva l'obbligo di effettuare prima dell'erogazione del saldo la verifica della documentazione presentata in sede di controllo della rendicontazione, l'obbligo di controllare i titoli che comprovavano le spese sostenute,
specificando la percentuale di campione, e che stabiliva che la mancata esibizione dei titoli di spesa determinava la revoca del finanziamento. Qualora dal controllo fossero emerse delle difformità, la non avrebbe riconosciuto la spesa corrispondente alla prestazione o CP_1
alla quota dell'intervento contestato e, in gran caso di gravi irregolarità nella gestione o revoca dell'accreditamento, sarebbe stata disposta la revoca dell'assegnazione in gestione dell'intervento con il recupero delle somme già erogate. In ogni caso, qualora la spesa riconducibile a seguito di controllo sulla rendicontazione fosse risultata inferiore alla quota già
erogata a titolo di stato di avanzamento, la doveva provvedere al recupero delle CP_1
pag. 10/30 somme indebitamente corrisposte rivalendosi anche sulla garanzia fideiussoria. Il saldo veniva regolato in base alla relazione finale sull'attività di controllo.
Rilevava il tribunale come per i corsi formativi relativi alle annualità 2003-2004 la verifica e la liquidazione del saldo erano state sospese in attesa della definizione del procedimento contabile relativo alle iniziative formative del 2002-2003, e che, dopo che era stata accertata all'esito di tale procedimento l'indebita percezione di maggiori costi relativi a tali annualità, la
Provincia aveva svolto la procedura di controllo della rendicontazione anche con riferimento agli anni 2003-2004, attività che aveva comportato una notevole e complessa attività ed una continua interlocuzione con la soc.attrice. Al termine della procedura di verifica, la Provincia
aveva emesso la determina n 1 di data 20/1/21 con la quale aveva accertato il carattere indebito della percezione di parte dei contributi ed aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 198.559,06 oltre interessi.
Riteneva il tribunale che la procedura, che aveva per oggetto anche il saldo delle spettanze,
non si era conclusa in quanto dovevano essere espletate attività di controllo della rendicontazione. Inoltre la aveva espressamente indicato la volontà che le CP_1
comunicazioni inviate alla soc. attrice valessero quali atti interruttivi della prescrizione, come risultava in particolare dalla comunicazione di data 8/5/13 (doc. 8 parte attrice e 31 PAT) e dalla comunicazione di data 28/1/13 (doc. 10 parte attrice e 32 PAT).
Facendo proprie le valutazioni del c.t.u., il tribunale rilevava che, quanto ai costi rendicontati dalla soc. attrice non relativi ad attività o servizi erogati, alcuni di essi (indicati dal CTU) non potessero essere riconosciuti per irregolarità dei documenti o nei registri di corsi. Per quanto pag. 11/30 riguardava invece i costi relativi ad attività e servizi erogati dalla soc. UT, sul presupposto che la soc. e la soc. UT sostanzialmente si identificavano in un unico soggetto, Pt_1
non era giustificata la maggiorazione di costi fatturati da UT a , da quest'ultima Pt_1
rendicontati alla , con conseguente inammissibilità di tutto quanto rimborsato dalla CP_1
in eccedenza rispetto alle spese realmente sostenute. Facendo proprie le CP_1
valutazioni del c.t.u., il tribunale riteneva che i finanziamenti fossero riconoscibili solo nei limiti dei costi reali sostenuti da UT e, in difetto dei documenti attestanti tali costi,
escludeva le spese rendicontate da . Rilevava il giudice che il CTU aveva adeguatamente Pt_1
risposto alle osservazioni delle parti.
Le valutazioni del c.t.u. venivano invece disattese dal tribunale con riguardo alla possibilità di detrarre i costi sostenuti per la locazione finanziaria, e ciò rilevando che già la Corte dei Conti
nella sentenza n. 69/2009 aveva rilevato che i canoni della locazione finanziaria non avrebbero potuto essere rimborsati, in quanto erogati non quale corrispettivo di una normale locazione ma finalizzati all'acquisizione proprietà dell'immobile; si trattava pertanto di costi relativi ad un investimento sull'acquisto di un immobile con utilità ripetuta nel tempo. Il tribunale pertanto riteneva non rimborsabili i costi relativi canoni di locazione. Pertanto la somma capitale in relazione ai progetti specificatamente indicati che doveva essere restituita alla Provincia
convenuta ammontava ad euro 100.351,61, somma capitale che doveva essere restituita alla
Provincia con riguardo ai progetti specificatamente indicati in sentenza (anziché l'importo di euro 198.559,06 come indicato della determina numero 1 di data 20/10/21). Sempre aderendo alle conclusioni della c.t.u., il tribunale quantificava nell'importo di euro 17.007,17 il saldo per pag. 12/30 attività formative in relazione ai codici specificatamente indicati in favore della soc. attrice, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale somma. CP_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione Parte_1
di seguito indicati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.. _1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.25 e decisa nella camera di consiglio del 13.8.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione la lamenta che erroneamente il giudice di Parte_1
primo grado abbia rigettato l'eccezione di prescrizione. Sostiene l'appellante che la sospensione dell'attività di verifica da parte della non può avere rilevanza ai fini del CP_1
decorso della prescrizione, trattandosi di decisione unilaterale di procrastinare tali attività che invece la avrebbe dovuto svolgere tempestivamente. Rileva l'appellante che le cause CP_1
di sospensione della prescrizione sono tassativamente ed espressamente elencate dall'articolo
2941 c.c. e che nel caso di specie difettano legittime ipotesi di sospensione. Sostiene che il termine di prescrizione del diritto ha iniziato a decorrere dal luglio del 2006, in considerazione del suo inadempimento con riguardo alla mancata rendicontazione di alcuni costi, mentre il potere di revoca e la richiesta di restituzione di finanziamenti sono stati esercitati dalla quando era ormai decorso il termine di prescrizione. Rileva che non era suo onere CP_1
eccepire la prescrizione nel corso del procedimento amministrativo, e che più volte aveva pag. 13/30 contestato la metodologia ed i criteri di rendicontazione delle spese adottati dalla . CP_1
Negava che le comunicazioni valorizzate dal tribunale valessero quali atti interruttivi della prescrizione, mancando l'espressa volontà della di far valere il suo diritto, in quanto CP_1
tali comunicazioni contenevano solo sollecitazioni all'integrazione della documentazione. La
prima manifestazione della della volontà di far valere il proprio diritto era CP_1
rappresentata dal provvedimento di data 12.6.20 con cui veniva formulata l'espressa e inequivoca richiesta di restituzione del finanziamento ed avviato il procedimento di revoca del contributo;
tuttavia a tale data la prescrizione era già maturata. Inoltre il decorso del tempo tra l' elargizione di finanziamenti nel 2005, la consegna dei bilanci avvenuta nel 2006 e l'esercizio del potere di autotutela concretatosi nel provvedimento di revoca nel 2021
concretizza uno comportamento illegittimo della pubblica amministrazione in contrasto con le norme in materia di procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/90.
E' utile al fine di comprendere le ragioni che hanno indotto la _1
a verificare le spese rendicontate dalla società appellante riportare quanto affermato dalla
Corte dei conti con sentenza n.69/09, con la quale è stata accertata responsabilità erariale nei confronti dei soci ed amministratori della società appellante e di quelli della NC UT.
Fondando la sua decisione sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza. La Corte dei conti ha ritenuto che e UT costituivano due facce di un'unica realtà Pt_1
imprenditoriale, come emergeva dei seguenti indicatori: l'identità delle compagini sociali, la promiscuità dei locali adibiti a sede delle due società e dei costi attinenti alla relativa gestione,
costi interamente a carico di una sola di esse, le dotazioni dei materiali degli uffici adibiti a servire entrambe le società, di proprietà di una sola di esse, il personale formalmente pag. 14/30 inquadrato in una delle società che di fatto risultava operare indistintamente per entrambe.
Ha ritenuto pertanto la Corte dei conti, in relazione alla assoluta sovrapponibilità intercorrente tra e UT, che fosse ingiustificata la consistente maggiorazione dei costi Pt_1
effettivamente sostenuti e fatturati da UT a e da quest'ultima rendicontati alla Pt_1
ai fini del rimborso, con la conseguenza che doveva ritenersi _1
indebitamente rimborsato dalla quanto eccedente le spese _1
realmente sostenute per le attività formative. La Corte dei conti ha ritenuto costituire danno erariale l'ammontare dei costi non riconoscibili in quanto rappresentati da ingiustificate maggiorazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalla NC UT, ma ammessi comunque a rimborso sulla scorta della documentazione presentata da alla Provincia Pt_1
Alla luce di tali valutazioni contenute nella sentenza della Corte dei conti, definitiva, la ha proceduto alla verifica delle voci rendicontate dalla società _1
appellante per verificare l'effettiva rimborsabilità, acquisendo anche la documentazione riferibile alla soc. UT, non prodotta in sede di rendicontazione dalla soc. Pt_1
Fatte queste premesse risulta infondato il motivo di impugnazione in esame, in quanto il credito preteso dall'ente pubblico è sorto ed è divenuto esigibile solo a seguito dell'adozione della determinazione n.1/21 oggetto di contestazione, che ha definito il procedimento di revoca dei finanziamenti una volta verificate le spese effettivamente rimborsabili.
Circa tale questione la Suprema Corte (Cass. n. 12362/24) ha ritenuto che “In tema
di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione
del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento
pag. 15/30 della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del
beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale
di prescrizione dell'azione di ripetizione” (negli stessi termini Cass. n. 23603/17).
Il termine di decorrenza della prescrizione va pertanto fissato al gennaio 2021 e la eccepita prescrizione non è maturata.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'illogicità e la contraddittorietà
della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento della deducibilità dei costi relativi all'utilizzo dei locali (voce B2.6) oltre alla errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare lamenta la società appellante che il tribunale,
disattendendo le risultanze della CTU, non avrebbe riconosciuto la deducibilità dei costi reali sostenuti della società attrice per l'utilizzazione dei locali per l'importo di euro 7.083,33. Rileva
l'appellante che il c.t.u. non aveva riconosciuto l'integrale costo del canone locazione, bensì il costo dell'utilizzo dei locali secondo il criterio dell'ammortamento, nel rispetto della normativa del fondo sociale. Infatti il CTU, ritenendo di non poter assumere quale costo effettivo il canone di leasing pagato, aveva seguito un diverso criterio, vale a dire quello dell'ammortamento al fine di giungere al calcolo del costo sostenuto dall'appellante per l'utilizzo dei locali. Il c.t.u. aveva assunto quale valore del cespite quello indicato nella sentenza numero 69/2009 della Corte dei Conti e quale aliquota di ammortamento quella prevista dalle delibere n. 1322/2002 e n. 876/2003 della , valutando il costo reale del corso per CP_1
l'utilizzo dei locali pari ad euro 3.541,67 per ciascuna iniziativa formativa. Conseguentemente
pag. 16/30 doveva ritenersi che l'esclusione da parte del tribunale di tali costi fosse errata, illegittima ed immotivata, assunta in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui le valutazioni del consulente d'ufficio possono essere disattese soltanto attraverso una valutazione critica,
ancorata alle risultanze processuali, che risulti congruamente e logicamente motivata,
dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridiche per addivenire ad una decisione contrastante con il parere di CTU.
Afferma la soc. appellante che nessuna motivazione è rinvenibile nell'impugnata sentenza e che i costi erano stati effettivamente sostenuti per l'utilizzo dei locali e la stessa Guardia di
Finanza aveva riconosciuto che tali costi fossero correlati alla formazione e non li aveva contestati.
Lamenta che con la sua decisione il Tribunale ha determinato un ingiusto ed illecito arricchimento della , in violazione dell'art. 2041 cc. CP_1
Chiede pertanto riconoscimento dell'importo di euro 7.083,33.
Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.
Nell'impugnata sentenza sono esposte le ragioni in virtù delle quali sono stati ritenuti non riconoscibili i costi sostenuti della locazione finanziaria, richiamando la motivazione contenuta nella sentenza numero 69/09 della Corte dei conti secondo cui i canoni non sarebbero stati comunque ammissibili al rimborso in quanto non costituivano corrispettivo di una normale locazione, bensì originariamente finalizzati all'acquisizione proprietà dell'immobile e quindi costituivano un investimento sull'acquisto di un immobile con utilità ripetuta nel tempo.
pag. 17/30 Circa tale voce di costo nella bozza di c.t.u. era stato evidenziato che le delibere n. 1322/02 e
876/03 non contemplavano la fattispecie dell'immobile condotto in locazione finanziaria,
prevedendo solamente la locazione di immobile e gli oneri di ammortamento nel caso in cui immobile fosse appartenuto al soggetto attuatore delle iniziative formative (cfr delibera n.
1322 doc. 10 all. CTU che prevede alla voce analitica B2.6 la riconoscibilità degli oneri connessi alla locazione ovvero gli oneri connessi all'ammortamento effettivo dei locali;
delibera n. 876
doc. 11 all CTU che contiene la medesima previsione).
Il CTU ipotizzava nella medesima bozza la possibilità di assimilare l'operazione di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile, rilevando tuttavia che non risultava prodotto in giudizio il contratto di leasing intercorso tra la NC UT e la soc. di leasing e pertanto, anche a voler assimilare l'operazione di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile, non era possibile ricostruire il costo reale dell'immobile stesso, quantificando l'ammortamento teorico dei locali. Rispondendo all'osservazione consulente della soc. , il c.t.u. rilevava che dal Pt_1
contenuto della sentenza della Corte dei conti era possibile ricavare il valore del cespite,
determinato in euro € 425.000 ed utilizzare quale aliquota di ammortamento quella del 3% in quanto le richiamate delibere prevedevano l'ammissibilità degli oneri connessi all'ammortamento nella misura massima stabilita dalla normativa fiscale.
Tale ipotesi del CTU non è condivisibile.
Va rilevato che non risulta prodotto in giudizio il contratto di locazione finanziaria e non è
pertanto possibile verificare le pattuizioni contenute in tale contratto ai fini dell'acquisizione della proprietà nè verificare quali voci fossero ricomprese nel canone di locazione.
pag. 18/30 Va peraltro rilevato che risulta dalla sentenza n. 69/09 della Corte dei Conti che tale contratto di locazione venne ceduto dalla NC UT (con finalità risarcitorie) alla
[...]
prima della sua scadenza, tanto che la si era fatta carico del _1 CP_1
pagamento dei canoni che sarebbero scaduti successivamente alla cessione. Pertanto la NC
UT non è nemmeno divenuta mai proprietaria dell'immobile in questione sicché non appare condivisibile l'ipotesi del c.t.u. di assimilare la stipula il contratto di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile.
In ogni caso non è possibile superare la previsione delle citate delibere nn. 1322 e 876 che specificavano quali oneri fossero riconoscibili per l'utilizzo di immobili nelle attività di formazione.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'omessa pronuncia e l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei costi relativi all'utilizzo dei materiali (voce B2.8) e dei costi relativi alle fideiussione. Lamenta la società appellante l'ingiusto riconoscimento in favore della degli interessi legali delle somme oggetto di CP_1
restituzione.
Circa i costi di cui alla voce B2.8, rileva l'appellante che gli stessi sono stati illegittimamente esclusi dal c.t.u. sulla sorta di presunte irregolarità formali, non essendo indicato nelle fatture il codice del corso, nonostante tale costo fosse debitamente documentato dalle fatture
Alpikom prodotte. Il c.t.u. ha ritenuto violati criteri della delibera n. 2221/2002 dove si precisava che il giustificativo di spesa avrebbe dovuto essere redatto in modo analitico con indicazione dell'azione finanziaria cui si riferiva. Deduce la società appellante che i criteri della pag. 19/30 citata delibera non impongono di annotare nella singola fattura il codice del corso;
inoltre tali costi erano stati indicati con riferimento all'azione finanziaria nel modello 9H richiesto dalla
. Era stata la con nota di data 10.6.11 (doc. 6) a richiedere in sede di CP_1 CP_1
rendicontazione proprio la lista delle spese sostenute (modello 9H) che la società appellante aveva trasmesso nuovamente. Il fatto che la spesa era stata sostenuta, dimostrata e rendicontata con un modello richiesto dalla , che nel modello 9H era stato indicato il CP_1
codice del corso, il numero e la data fatture, doveva equivalere ad aver reso un giustificativo di spesa “in modo analitico con l'indicazione di azione finanziata cui si riferisce” come richiesto dai criteri, sul punto male interpretati dal c.t.u.
La società appellante chiede pertanto il riconoscimento dell'importo di euro 9.233,60.
Con riguardo a tale richiesta di rimborso, la ha rilevato che la _1
domanda di riconoscimento di tale voce è stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado (pag.13) ed integra domanda nuova, tardiva e inammissibile.
Tale prospettazione della appellata risulta fondata. CP_1
Con riguardo al costo oggetto di richiesta di rimborso B2.8 in atto di citazione la società
appellante esponeva quanto segue: “riguardo alle voci B2.7, B2.8 e B2.9 (relative ai servizi ed ai
materiali di consumo per i costi e per i viaggi all'estero degli allievi) i costi rendicontabili
ammontano ad euro 32.371,96. Da quanto è dato di comprendere dalla lettura dei verbali,
parrebbe che la maggior parte delle decurtazioni (per inciso rispetto a costi effettivamente
sostenuti e documentati) operate da revisore sia stata motivata dalla mancanza di
specificazione in ordine ai pasti ed agli alloggi degli allievi: tale decurtazione è frutto di un
pag. 20/30 errore di metodo, poiché se il viaggio all'estero c'è stato (e ci sono i biglietti aerei), se la
formazione c'è stata (e ci sono le firme degli allievi su registri), non c'è dubbio che i costi sono
imputabili agli eventi formativi, poiché, fino a prova contraria, nessun alunno ha mai opposto
rilievi di sorta in ordine al vitto e alloggio”.
Va subito detto che la società appellante era in grado di verificare le ragioni per le quali il professionista incaricato dalla Provincia di verificare la revisione delle spese aveva escluso il rimborso degli importi relativi alle fatture nn. 17214 e 17215 del 2005 (Euro 4244,40 ed euro
4989,60) emesse dalla soc. Alpikom per l'acquisto di software (costi ai quali si riferisce il
Co motivo di appello). Infatti risulta dal verbale di data 16/11/18 (doc. 13.9 che il professionista incaricato della Provincia aveva escluso la rimborsabilità di tali somme in quanto il codice del corso era stato apposto con timbro successivo all'emissione del documento sulle fatture.
I rimborso di tali somme era stato negato della non perché non vi fosse prova dei CP_1
costi sostenuti per i viaggi all'estero degli alunni, ma per inosservanza dei criteri di cui alla delibera numero 2221/2002 che stabiliva che il giustificativo di spesa dovesse essere redatto in modo analitico e con l'indicazione dell'azione finalizzata alla quale si riferiva, previsione dalla quale la ha fatto derivare la necessità di apporre sulle singole fatture il codice CP_1
identificativo dell'iniziativa formativa.
Come detto in atto di citazione con riferimento alla voce B2.8 la soc. nulla deduceva in Pt_1
ordine all'illegittimità del mancato rimborso con riguardo alle somme in questione per vizi formali della documentazione giustificativa (ed in particolare delle fatture emesse dalla soc.
pag. 21/30 Alpikom), pur conoscendo già che queste erano le ragioni per le quali la Provincia non aveva riconosciuto il rimborso.
Nessuna specificazione era contenuta nella prima memoria ex art.186 co. 3 cpc e nella seconda memoria con riguardo a tale voce di rimborso veniva chiesta l'ammissione del capitolo di prova orale n. 4 che era finalizzato ad una generica conferma delle spese complessivamente affrontate (“vero che riguardo alle voci B2.7, B2.8 e B2.9 (relativi ai servizi
ed ai materiali di consumo per i corsi per e per i viaggi all'estero degli allievi) i costi sostenuti
prendi contabili ammontano ad euro 32.371,96”)
Come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta dalla solo in comparsa di CP_1
conclusionale di primo grado la soc. deduceva per la prima volta che “Il costo relativo Pt_1
all'utilizzo dei materiali di consumo (voce B2.8 per euro 9.234,00), debitamente documentate
dalle fatture AL in atti, è stato escluso dal CTU sulla scorta della rigorosa ed illegittima
applicazione di un criterio meramente formale, non essendo stata apposto sulle fatture “Il
codice identificativo dell'iniziativa formativa”.. Solo in comparsa conclusionale la società
appellante illustrava le ragioni per la quale tale valutazione del c.t.u. doveva ritenersi errata, in quanto la delibera n. 2221/02 non avrebbe contenuto alcun esplicito obbligo di annotazione ed in quanto le fatture erano state indicate nel mod. 9H così come richiesto dalla . CP_1
Deve quindi ritenersi che non sia stata proposta tempestiva censura in atto di citazione avverso la determinazione n.1/21 con riferimento alla voce di costi B2.8 con riguardo alle fatture emesse dalla soc. AL per acquisto di software, censura esplicitata per la prima volta solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
pag. 22/30 Lamenta inoltre la società appellante che erroneamente il tribunale abbia escluso la deducibilità delle spese sostenute dall'appellante per le fideiussioni, nonostante tali spese fossero state documentate per l'importo, ad oggi, di euro 99.036,27, somma alla quale andrebbero aggiunti i costi maturati nel 2024, come da documentazione depositata con l'atto d'appello. Lamenta la soc. appllante con riferimento a tale voce, che il CTU (e quindi il
Tribunale) ha riconosciuto solo le spese sostenute per i due anni successivi alla data di approvazione dei finanziamenti, avendo ricavato tale conclusione non dalla disciplina comunitaria, statale o provinciale ma solo dalle delibere n. 1322/2002 e numero 876/2003
aventi ad oggetto “criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerente le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo”. Rileva la società appellante che nel regolamento CE n. 448/2004 alla norma 3 punto 4 è espressamente previsto che sono ammissibili le spese per le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari,
qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento. Tale disciplina non contiene ancora limite temporale per riconoscimento di tali costi. Il regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo approvato con DPGP n. 33-51 di data 27/12/2000 all'articolo 25 si limita a precisare che l'erogazione degli stati di avanzamento è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di ammontare almeno pari all'importo da erogare e che tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale, senza prevedere alcun limite temporale di riconoscimento dei costi di garanzia. Anche nella delibera della giunta provinciale numero 2221/2002 non era previsto alcun limite temporale per il riconoscimento dei costi di polizza. La normativa successiva in particolare il DPR n. 196/2008 all'articolo 3 comma 4
pag. 23/30 stabiliva che le spese di garanzia sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizione dell'autorità di gestione, senza alcuna limitazione temporale. La stessa all'atto di liquidazione degli stati di avanzamento aveva imposto CP_1
il rilascio di fideiussioni senza durata, in conformità all'articolo 56 della L. n. 52/1996,
ammettendo quindi la riconoscibilità del relativo costo fino allo svincolo della garanzia, tanto che con nota n. S184/2020 aveva richiesto di fornire prova dei costi delle fideiussioni fino al tale data. Sostiene quindi in sintesi la società appellante che il regolamento CE, il regolamento provinciale, la normativa nazionale ed i criteri provinciali che riguardano la rendicontazione ritenevano ammissibili, senza il limite di due anni, il rimborso dei costi della fideiussione in contrasto con i criteri di cui alle delibere n. 1322/2000 e n. 876/2003 della giunta provinciale
(che peraltro hanno per oggetto la formazione degli strumenti di programmazione e non la rendicontazione delle attività). Trattasi di conflitto sussistente tra due delibere e norme gerarchicamente superiori, di livello comunitario, nazionale e provinciale sicché le norme relative alle citate delibere devono essere disapplicate. Del resto la avrebbe potuto CP_1
fin dal 2006 chiedere la restituzione dell'indebito, una volta che aveva ritenuto la rendicontazione non corretta e poteva procedere quindi ad escutere le fideiussioni. Il fatto che la non abbia fatto rende ingiustificato anche il riconoscimento degli interessi CP_1
dalla data dei versamenti al saldo.
Rileva la società appellante che i progetti del fondo sociale europeo seguono il sistema della rendicontazione a costo sicché la liquidazione avviene sulla base della rendicontazione dei costi reali che possono essere esposti solo una volta che siano stati sostenuti e le fideiussioni in pag. 24/30 questione costituiscono proprio dei costi che la società attrice è stata costretta da affrontare a causa dell'inerzia della . CP_1
Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato in quanto le delibere n.1322/02 e n.
876/03 non risultano in contrasto con norme gerarchicamente superiori nella parte in cui stabiliscono che gli oneri per le fideiussioni bancarie richieste della _1
, a garanzia dell'acquisizione da parte del soggetto attuatore degli stati di avanzamento
[...]
sui corrispettivi approvati, possono essere rimborsati per un periodo massimo di riconoscibilità
pari a 24 mesi dalla data del provvedimento di approvazione del finanziamento, anche se la garanzia dovrà essere conservata fino all'erogazione da parte della della quota di CP_1
corrispettivo a saldo e per una percentuale annua massima di riconoscibilità pari all'1,2% della quota complessiva erogabile a titolo di stato di avanzamento.
Tale previsione non contrasta con la norma n. 3 (oneri finanziari e di altro genere e spese legali) del Regolamento CE n. 448/04. concernente le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese circa le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, che stabilisce al punto 4 che dette spese sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della commissione che autorizza l'intervento. Tale disposizione prevede infatti una generica ammissibilità della spesa, alcuna disciplina dettagliata al riguardo, disciplina che invece viene riservata ad altre fonti normative. Analoghe considerazioni riguardano la previsione dell'articolo 3 del DPR 196/08 il quale stabilisce al comma 4 che le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono pag. 25/30 ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle norme vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
La delibera della Giunta Provinciale n. 2221/02 si limitava a stabilire alla previsione
“Liquidazioni e fideiussioni (anticipi e saldi) “che “Le modalità di liquidazione dei corrispettivi e dei contributi sono stabilite nel “Regolamento per il coordinamento e l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo”, emanato con D.P.G.P. 33-
51/Leg dd 27.12.2000 e s.m. o in altri provvedimenti che stabiliscono per le singole fattispecie criteri generali di finanziamento”; nulla stabiliva quanto ai criteri di rimborso dei costi delle fideiussione e venivano disciplinate esclusivamente le caratteristiche delle garanzie richieste.
Il DPGP n. 33-51/Leg del 27.12.2000 (regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo) stabiliva all'articolo 23 quater che l'erogazione degli stati di avanzamento era subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, stabilendo che tale garanzia era svincolata dopo l'erogazione al saldo finale.
Tale norma nulla stabiliva in ordine alle condizioni di ammissibilità della spesa relativa alle fideiussioni ai fini del rimborso. E del resto l'articolo 21 il medesimo provvedimento, in materia di natura delle spese ammissibili, stabiliva che erano rimborsabili ai soggetti che beneficiavano dei finanziamenti … le spese individuate con le deliberazioni di cui all'articolo 2 comma 2.
Pertanto tale provvedimento non dettava una disciplina in materia di individuazione delle spese ammissibili al rimborso, riservando invece tale disciplina alle deliberazioni richiamate.
pag. 26/30 Proprio le deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03 costituiscono i provvedimenti adottati al fine di individuare le spese ammissibili, in attuazione della previsione soprarichiamata.
Pertanto anche con riferimento alle previsioni del regolamento adottato con DPGR n. 33-
51/Leg del 27.12.2000 non sussiste alcun contrasto con le deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03
attuative del regolamento medesimo.
Non rileva che con comunicazione dd. 28.10.20 il Servizio pianificazione strategica programmazione europea abbia chiesto di fornire prova dei costi delle fideiussioni fino alla data della comunicazione, in quanto trattasi di semplice richiesta di acquisizione documentazione e non di riconoscimento della rimborsabilità di tali costi. Peraltro con
Co successiva comunicazione di data 14/12/20 (doc. 22 la richiesta veniva ulteriormente specificata, in quanto il medesimo servizio chiedeva l'indicazione dei costi delle fideiussioni già
inseriti nei rendiconti di spesa depositati, comunicazione riscontrata dal legale della società
Co appellante (doc. 23 il quale indicava i costi delle fideiussioni rendicontate nell'importo corrispondente con quello effettivamente riconosciuto dalla Provincia appellata in attuazione delle deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03, come emerge dalla relazione del CTU (euro
18.158,56).
Con il medesimo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che la abbia CP_1
irragionevolmente procrastinato la procedura di verifica per oltre 15 anni e ciò giustificherebbe il mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data dei versamenti a saldo, interessi al contrario ingiustamente riconosciuti dal tribunale.
pag. 27/30 Tale doglianza è infondata in quanto, trattandosi di indebito oggettivo, trova applicazione il disposto dell'articolo 2033 cc..
In relazione alle ragioni sopra evidenziate per le quali i contributi percepiti della società
appellante non erano dovuti, vale a dire le artificiose modalità di attuazione dei corsi di formazione, mediante fatturazione tra la NC UT alla srl Coclea, attraverso la quale quest'ultima società otteneva rimborso di costi maggiorati rispetto a quelli effettivamente sostenuti, è possibile escludere la buona fede la società appellante, sicché gli interessi di legge sulle somme che devono essere restituite alla decorrono dalla _1
data di percezione indebita delle somme in questione da parte della soc,. appellante al saldo.
Non possono che essere ribadite le considerazioni contenute nella sentenza della Corte dei
Conti n. 69/09 quanto all'elemento soggettivo in capo ai soci ed amministratori di , Pt_1
rilevando che non è ragionevolmente sostenibile che i soci della abbiano potuto creare Pt_1
la società UT per poi acquisire da essa prestazioni lavorative maggiorate da utili di
impresa e fatturate a ai fini della richiesta di rimborso alla Provincia Autonoma di Pt_1
Treno, e così operando in modo inconsapevole: in realtà il congegno societario da essi ideato e
consistente della duplicazione soggettiva al fine di incrementare i costi reali rendicontati
all'ente erogatore dei finanziamenti, comunque abilmente sempre contenuti entro i limiti
massimi ammessi al rimborso, non può certamente intendersi riferibile ad un avvenimento
fortuito ovvero anche solo ad una condotta semplicemente negligente, in quanto l'identità
soggettiva e oggettiva delle componenti societarie, inidonea ad attribuire alcun incremento di
pag. 28/30 valore alle prestazioni erogate, è con tutta evidenza finalizzata a locupletare un indebito valore
ai danni dell'ente pubblico erogatore dei finanziamenti”.
Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia compensato le spese di lite e posto le spese di CTU a carico delle parti in pari misura;
infatti la richiesta restitutoria della Provincia era stata dimezzata nel suo ammontare sicchè le spese di lite avrebbero dovuto essere riconosciute integralmente in favore dell'appellante o anche solo in parte. Inoltre il saldo dovuto in favore della soc. Pt_1
era stato determinato dal Tribunale in euro 17.007,17, in misura maggiore rispetto a quello determinato dalla Provincia nell'importo di euro 16.452,60.
Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato se si considera che la domanda della soc. Coclea di accertamento che nulla doveva essere restituito il favore della
[...]
è stata rigettata così come è stata rigettata la domanda di riconoscere _1
maggiore rimborsi per euro 61.483,38. L'importo del saldo dovuto dalla _1
, sempre riconosciuto dalla quanto ad euro 16.452,60, è stato rideterminato
[...] CP_1
dal tribunale nella misura solo leggermente superiore di euro 17.007,17.
La decisione del tribunale di compensare integralmente le spese di lite non appare pertanto ingiustificata così come la disposta regolamentazione delle spese di CTU.
Le spese di lite del presente grado di appello sono poste a carico della società appellante,
soccombente, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
pag. 29/30 Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla l'accertamento nei suoi Parte_1
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 795/20 del tribunale Parte_1
di Trento;
2) condanna la al rimborso in favore della delle Parte_1 _1
spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 13.8.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado R.G. 190/2024
tra
(C.F. ), dagli Avvocati Alessandro Urciuoli e Matteo Parte_1 P.IVA_1
Sartori ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Trento, via Filippo Serafini
n. 9
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avvocati _1 P.IVA_2
Monica Manica, Francesca Corradini e Maria Luisa Torresani, con domicilio eletto presso l'avv.
Monica Manica nella sede dell'Avvocatura della Provincia, in Trento, Piazza Dante n. 15
appellata
Avente ad oggetto: risarcimento danni da provvedimento illegittimo In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n. 795/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno13.8.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
nel merito:
- accertare, per i motivi esposti nell'atto di appello, l'illegittimità, anche per prescrizione e/o decadenza, della revoca e della richiesta di restituzione dei contributi disposta dalla
[...]
, e conseguentemente revocare e/o annullare e/o dichiarare nulla e/o _1 inefficace la Determinazione n. 1 dd. 20.01.2021 del Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea della , accertando il diritto _1 dell'appellante di trattenere i contributi erogati ed anticipati e, in ogni caso, accertare che l'appellante nulla deve alla , con conseguente condanna di _1 quest'ultima a restituire all'appellante ogni somma nel frattempo corrisposta all'esito della sentenza di primo grado, così come documentata in atti;
- accertare, per i motivi e le causali esposte in narrativa, che l'appellante, rispetto a quanto già deciso con la sentenza impugnata, ha rendicontato ulteriori spese deducibili per l'importo di €
115.353,20 (o la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia), oltre interessi come per legge dovuti sino al soddisfo, con condanna della a _1 corrispondere detto importo alla società appellante ovvero operando la compensazione rispetto ad eventuali controcrediti accertati a favore della con la sentenza CP_1 impugnata, con conseguente restituzione e ripetizione e condanna della alla CP_1 restituzione di ogni somma nel frattempo corrisposta, così come documentata in atti;
- in ogni caso, con condanna al pagamento dei compensi e delle spese di lite riguardo ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, iva e cnpa;
- in via istruttoria, si chiede il richiamo del CTU, in particolare, tenuto conto dei motivi di gravame dedotti nell'atto di appello, riguardo alla valutazione ed all'accertamento dei costi sostenuti dall'appellante per l'utilizzo e l'ammortamento dei locali ove sono stati svolti i corsi formativi, per l'utilizzo dei materiali di consumo e per i costi sostenuti e sostenendi per le pag. 2/30 garanzie fideiussore.
PARTE APPELLATA:
rigettare ogni avversaria domanda perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza appellata e, conseguentemente, la Determinazione del Dirigente del
Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea n. 1 del 20 gennaio 2021. Con vittoria di spese, onorari e accessori di legge.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 19.2.21, la conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Trento la , esponendo che: _1
la società attrice aveva ottenuto dei finanziamenti della Provincia convenuta per la realizzazione negli anni 2003 e 2004 di corsi di formazione professionale e gli stessi, a distanza di oltre 15 anni dalla loro elargizione e dalla rendicontazione mediante presentazione del bilancio d'esercizio, erano stati parzialmente revocati e chiesti in restituzione in forza della determinazione n. 1 di data 20/1/21 del Dirigente del Servizio pianificazione strategica e programmazione europea della Provincia convenuta che veniva impugnata con l'atto di citazione;
in particolare aveva percepito finanziamenti in relazione alle attività espletate nel 2003 e nel
2004 con riferimento a nove progetti specificatamente indicati e, dopo avere espletato le attività formative e percepiti i finanziamenti, erogati previa prestazione di fideiussione bancaria di durata indeterminata, aveva consegnato alla Provincia convenuta la documentazione di rendicontazione relativa alla “chiusura a bilancio” dei corsi formativi, e ciò
nel rispetto delle regolamento approvato con DPGP n. 33-51/Leg. dd. 27.12.00;
pag. 3/30 tale disciplina prevedeva in via ordinaria la rendicontazione delle spese ammissibili mediante la presentazione del bilancio d'esercizio e l'erogazione di stati di avanzamento subordinata alla presentazione di idonea garanzia bancaria con durata sino alla erogazione dello stato finale, i cui oneri sarebbero stati riconosciuti in sede di rendicontazione;
a distanza di sei anni dalla consegna della documentazione attestante l'ammissibilità delle spese sostenute, con nota del dirigente del Servizio Europa di data 10.6.11 la società attrice era stata invitata a procedere alle verifiche rendicontuali degli interventi formativi del corso dell'esercizio 2005,
richiesta riscontrata dall'attrice con missiva 14.7.11 con la quale veniva riconsegnato la documentazione richiesta con riferimento al progetto cod. 2003-E1.43.7 e manifestata la propria disponibilità ai richiesti controlli;
nel corso degli anni successivi seguiva tra le parti uno scambio di corrispondenza con la quale il Servizio Europa riferiva l'intenzione di procedere alle rendicontazione e la società attrice ribadiva le proprie posizioni circa i criteri da utilizzarsi;
quindi il Servizio Europa con provvedimento di data 4/7/18 aveva affidato ad un revisore esterno le verifiche rendicontuali delle attività formative e, all'esito di tali verifiche, espletate in assenza di contraddittorio, veniva comunicata in data 12.6.20 la nota dei Servizio Europa con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca del contributo;
la società attrice sosteneva l'erroneità dei criteri di rendicontazione utilizzati in quanto in contrasto con le indicazioni emerse all'esito del procedimento contabile relativo ad altre annualità conclusosi con sentenza numero 69/2009 della Corte dei Conti di Trento, resa a pag. 4/30 seguito di accertamenti della Guardia di Finanza e l'erroneità delle modalità di verifica e dei risultati, nonché l'assenza di un legittimo contraddittorio;
con nota di data 28/10/20 il Servizio pianificazione strategica e programmazione europea
(struttura subentrata al Servizio Europa) chiedeva il costo delle fideiussioni fino a tale data e copia degli incarichi affidati alle persone alle quali si riferivano le spese presentate, richiesta riscontrata dall'attrice in data 12/11/20;
nonostante ciò, con determinazione n. 1 dd. 20 /1/21 notifica del 21/1/21, il dirigente del
Servizio pianificazione europea della Provincia comunicava la Controparte_2
revoca, sia pure parziale, dei finanziamenti concessi e chiedendo la restituzione dell'importo di euro 198.559,06 quale differenza tra i valori che si ritenevano ammissibili al rimborso e quanto già incassato della società, oltre ad euro 43.939,45 quali interessi sulle somme già incassate,
ed interessi successivi all'adozione del provvedimento di revoca fino al pagamento;
successivamente veniva riconosciuto un credito in favore dell'attrice a saldo di euro
16.452,60, senza interessi, a valere sulle attività formativa di cui al progetto cod. 2003-E1.43.7;
il provvedimento di revoca doveva ritenersi illegittimo e doveva ritenersi sussistente con riguardo alla propria domanda la giurisdizione del giudice ordinario.
Eccepiva la prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con il provvedimento di revoca,
ritenendo applicabile il termine di prescrizione decennale e che il dies a quo del termine prescrizionale dovesse essere individuato nel momento in cui l'attrice depositava in data
31/7/06 la documentazione relativa alla chiusura a bilancio dei corsi, in quanto da tale momento la era in condizione di contestare, accertare e fare valere l'inadempimento CP_1
pag. 5/30 dell'attrice, attivando i meccanismi di controllo;
il fatto che la avesse tergiversato CP_1
nella definizione del procedimento manifestando il suo interesse a procedere a verifiche e controlli, non poteva incidere sul termine prescrizionale, rilevando che mai la aveva CP_1
inviato atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Lamentava inoltre che il tempo trascorso tra l'elargizione dei finanziamenti nel 2005, la consegna del bilancio 2006, l'esercizio di poteri di autotutela, concretizzati nel provvedimento di revoca nel 2021, integrava un comportamento illegittimo dell'amministrazione in contrasto con la disciplina in materia di procedimenti amministrativi, che devono avvenire entro un termine ragionevole ai sensi dell'art.21novies L. n. 241/90.
Lamentava altresì la illegittimità della revoca per difetto di istruttoria, dei presupposti normativi, per assenza e contraddittorietà della motivazione, per la violazione del regolamento e dei criteri per la regolamentazione delle attività di cui al DPGP n.33-51/Leg dd.
27.12.2000, anche con riguardo al regolamento CE n.448/04. Infatti la mancanza di un'adeguata istruttoria in quanto avvenuta in assenza di contraddittorio con l'attrice incideva sulla portata del vizio non eliso dalla concessione del termine per presentare osservazioni;
quanto alle lacune motivazionali, il provvedimento impugnato non aveva preso in esame le osservazioni dell'attrice presentate anche a mezzo dei suoi legali;
inoltre plurimi erano stati gli errori di concetto, giuridici e di calcolo in cui era incorso il revisore incaricato dalla Provincia,
dettagliatamente esposti in una perizia di parte che veniva depositata.
In sintesi la società attrice lamentava che la non aveva ammesso spese per CP_1
complessivi euro 260.042,44 che dovevano essere considerate, anche in termini di pag. 6/30 compensazione, rispetto a quanto richiesto in restituzione della e pertanto residuava CP_1
un proprio credito di euro 68.483,38 (oltre ad euro 16.452,60 già riconosciuta a saldo della
), oltre interessi. CP_1
Chiedeva pertanto che fosse accertata l'illegittimità, anche per prescrizione e/o decadenza,
della revoca e della richiesta di restituzione dei contributi disposta dalla _1
e conseguentemente la revoca e/o annullamento e/o nullità e/o inefficacia della
[...]
determina n. 1 di data 20/1/21 del Servizio pianificazione strategica programmazione europea della e che fosse accertato il proprio diritto a trattenere i _1
contributi percepiti e che nulla era dovuto in favore dell'attrice; che fosse accertato che l'attrice aveva rendicontato spese ammissibili per importo di euro 260.042,44 (ovvero altra somma da accertare in corso di giudizio) e che pertanto vantava nei confronti della
[...]
un credito di euro 68.483,38, (ovvero altra somma da accertare) oltre ad _1
euro 16.452,60 per il codice 2003-E1.43.7, oltre interessi, con condanna della CP_1
convenuta a corrispondere detto importo in favore della soc. attrice ovvero operando la compensazione con eventuali controcrediti accertati in favore della medesima. CP_1
La si costituiva in giudizio, esponendo che nel 2005 la Polizia _1
tributaria di Trento aveva svolto delle indagini nei confronti della società attrice nella sua qualità di soggetto beneficiario di finanziamenti comunitari e statali per la realizzazione di corsi di formazione professionale, indagini estese anche alla NC UT (ora Oxalis sas) che risultava essere il fornitore prevalente dei beni e servizi della società attrice;
che dalle indagini era emerso che la compagine sociale dell'attrice era la medesima della compagine sociale della
NC UT, società quest'ultima che, mediante attività di intermediazione di prestazioni,
pag. 7/30 aveva fornito all'attrice il personale per la realizzazione delle attività formative che poi quest'ultima aveva rendicontato alla con costi notevolmente _1
superiori rispetto a quelli reali sostenuti dalla NC UT. La Corte dei Conti con sentenza n.
69/2009, confermata in secondo grado, aveva riconosciuto un danno erariale con riferimento ai finanziamenti sulle iniziative formative del 2002 e del 2003 di euro 542.377,08.
Esponeva che la società attrice aveva gestito finanziamenti relativi ai progetti formativi negli anni 2003-2004, oggetto della determinazione contestata, con il medesimo congegno societario accertato dalla Corte dei Conti e quindi, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, conosciuto l'artificio societario realizzato dalla soc. e dalla soc. UT per Pt_1
aumentare i costi, aveva comunicato alla soc.attrice di voler procedere alle verifiche rendicontuali per gli interventi formativi dei corsi del 2005, specificatamente indicati;
che nel corso delle interlocuzioni avute con il servizio competente, mai la società attrice aveva eccepito la prescrizione o decadenza, limitandosi ad eccepire l'impossibilità di produrre in tempi brevi la documentazione richiesta e di non potere produrre la documentazione che non era della sua disponibilità, ma di soggetti terzi quale la soc. UT;
che la documentazione utile era stata messa a disposizione del revisore legale da essa incaricato;
che con la determinazione censurata n. 1/2021 alcune delle osservazioni presentate della società attrice erano state accolte;
sulla base delle valutazioni del professionista da essa incaricato, aveva parzialmente revocato i finanziamenti (concessi per importo complessivo di euro 375.637,27),
disponendo la restituzione di euro 198.559,06 somma liquidata in favore della soc. attrice e non dovuta, riconoscendo a saldo della attività formativa l'importo di euro 16.452,60 quale pag. 8/30 differenza tra il valore delle spese ammissibili e l'anticipo già versato in favore della società
attrice.
Concordava sulla giurisdizione del giudice ordinario circa domanda proposta dalla soc. attrice e negava fosse maturata l'eccepita prescrizione richiamando l'articolo 30 del DPGP dd.
27/12/2000 numero 33-51/leg, rilevando che per i corsi formativi relativi all'annualità 2003 e
2004 la verifica e la liquidazione del saldo erano state sospese in attesa della definizione del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti relativo alle iniziative formative del 2002 e 2003; che la Provincia aveva contestato l'inadempimento e proceduto ad una attività di verifica della documentazione articolata e complessa, affidando tale verifica ad un soggetto terzo. Anche a voler ritenere che il termine di prescrizione decorresse dalla data della rendicontazione delle spese ammissibili effettuata dall'attrice alle 30/7/06, la aveva contestato il CP_1
rendiconto fin dal 2011, alla luce di quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza e,
visto l'esito del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti, con nota di data 10.6.11 aveva comunicato alla soc. attrice di voler procedere alle verifiche relative agli interventi formativi conclusi nel corso del 2005, verifiche che peraltro necessitavano della collaborazione della società attrice e della società UT. Rilevava che il proprio credito era divenuto certo,
liquido ed esigibile solamente a seguito dell'adozione della determinazione contestata.
Negava che la determinazione contestata fosse stata assunta in assenza di contraddittorio in quanto la documentazione depositata provava l'amplissima disponibilità adottata nel corso del procedimento istruttorio nell'interloquire con la controparte.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
pag. 9/30 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione documenti offerti dalle parti e l'espletamento di CTU contabile.
Con sentenza n. 795/2024 di data 6/8/24 il tribunale di Trento accertava che la
[...]
aveva diritto a ripetere la somma capitale di euro 100.351,61 oltre _1
interessi, rigettando la domanda proposta società attrice che nulla doveva essere restituito dalla stessa in favore della;
condannava la _1 _1
a corrispondere alla società attrice la somma di euro 17.007,17 oltre interessi;
[...]
compensava integralmente tra le parti le spese di lite e poneva le spese di CTU a carico delle parti in pari misura.
Il tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione, richiamando il disposto dell'articolo 31 del
DPGP di data 27/12/2000 numero 33-51/Leg che prevedeva l'obbligo di effettuare prima dell'erogazione del saldo la verifica della documentazione presentata in sede di controllo della rendicontazione, l'obbligo di controllare i titoli che comprovavano le spese sostenute,
specificando la percentuale di campione, e che stabiliva che la mancata esibizione dei titoli di spesa determinava la revoca del finanziamento. Qualora dal controllo fossero emerse delle difformità, la non avrebbe riconosciuto la spesa corrispondente alla prestazione o CP_1
alla quota dell'intervento contestato e, in gran caso di gravi irregolarità nella gestione o revoca dell'accreditamento, sarebbe stata disposta la revoca dell'assegnazione in gestione dell'intervento con il recupero delle somme già erogate. In ogni caso, qualora la spesa riconducibile a seguito di controllo sulla rendicontazione fosse risultata inferiore alla quota già
erogata a titolo di stato di avanzamento, la doveva provvedere al recupero delle CP_1
pag. 10/30 somme indebitamente corrisposte rivalendosi anche sulla garanzia fideiussoria. Il saldo veniva regolato in base alla relazione finale sull'attività di controllo.
Rilevava il tribunale come per i corsi formativi relativi alle annualità 2003-2004 la verifica e la liquidazione del saldo erano state sospese in attesa della definizione del procedimento contabile relativo alle iniziative formative del 2002-2003, e che, dopo che era stata accertata all'esito di tale procedimento l'indebita percezione di maggiori costi relativi a tali annualità, la
Provincia aveva svolto la procedura di controllo della rendicontazione anche con riferimento agli anni 2003-2004, attività che aveva comportato una notevole e complessa attività ed una continua interlocuzione con la soc.attrice. Al termine della procedura di verifica, la Provincia
aveva emesso la determina n 1 di data 20/1/21 con la quale aveva accertato il carattere indebito della percezione di parte dei contributi ed aveva chiesto la restituzione dell'importo di euro 198.559,06 oltre interessi.
Riteneva il tribunale che la procedura, che aveva per oggetto anche il saldo delle spettanze,
non si era conclusa in quanto dovevano essere espletate attività di controllo della rendicontazione. Inoltre la aveva espressamente indicato la volontà che le CP_1
comunicazioni inviate alla soc. attrice valessero quali atti interruttivi della prescrizione, come risultava in particolare dalla comunicazione di data 8/5/13 (doc. 8 parte attrice e 31 PAT) e dalla comunicazione di data 28/1/13 (doc. 10 parte attrice e 32 PAT).
Facendo proprie le valutazioni del c.t.u., il tribunale rilevava che, quanto ai costi rendicontati dalla soc. attrice non relativi ad attività o servizi erogati, alcuni di essi (indicati dal CTU) non potessero essere riconosciuti per irregolarità dei documenti o nei registri di corsi. Per quanto pag. 11/30 riguardava invece i costi relativi ad attività e servizi erogati dalla soc. UT, sul presupposto che la soc. e la soc. UT sostanzialmente si identificavano in un unico soggetto, Pt_1
non era giustificata la maggiorazione di costi fatturati da UT a , da quest'ultima Pt_1
rendicontati alla , con conseguente inammissibilità di tutto quanto rimborsato dalla CP_1
in eccedenza rispetto alle spese realmente sostenute. Facendo proprie le CP_1
valutazioni del c.t.u., il tribunale riteneva che i finanziamenti fossero riconoscibili solo nei limiti dei costi reali sostenuti da UT e, in difetto dei documenti attestanti tali costi,
escludeva le spese rendicontate da . Rilevava il giudice che il CTU aveva adeguatamente Pt_1
risposto alle osservazioni delle parti.
Le valutazioni del c.t.u. venivano invece disattese dal tribunale con riguardo alla possibilità di detrarre i costi sostenuti per la locazione finanziaria, e ciò rilevando che già la Corte dei Conti
nella sentenza n. 69/2009 aveva rilevato che i canoni della locazione finanziaria non avrebbero potuto essere rimborsati, in quanto erogati non quale corrispettivo di una normale locazione ma finalizzati all'acquisizione proprietà dell'immobile; si trattava pertanto di costi relativi ad un investimento sull'acquisto di un immobile con utilità ripetuta nel tempo. Il tribunale pertanto riteneva non rimborsabili i costi relativi canoni di locazione. Pertanto la somma capitale in relazione ai progetti specificatamente indicati che doveva essere restituita alla Provincia
convenuta ammontava ad euro 100.351,61, somma capitale che doveva essere restituita alla
Provincia con riguardo ai progetti specificatamente indicati in sentenza (anziché l'importo di euro 198.559,06 come indicato della determina numero 1 di data 20/10/21). Sempre aderendo alle conclusioni della c.t.u., il tribunale quantificava nell'importo di euro 17.007,17 il saldo per pag. 12/30 attività formative in relazione ai codici specificatamente indicati in favore della soc. attrice, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tale somma. CP_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione Parte_1
di seguito indicati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello.. _1
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189 cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.25 e decisa nella camera di consiglio del 13.8.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione la lamenta che erroneamente il giudice di Parte_1
primo grado abbia rigettato l'eccezione di prescrizione. Sostiene l'appellante che la sospensione dell'attività di verifica da parte della non può avere rilevanza ai fini del CP_1
decorso della prescrizione, trattandosi di decisione unilaterale di procrastinare tali attività che invece la avrebbe dovuto svolgere tempestivamente. Rileva l'appellante che le cause CP_1
di sospensione della prescrizione sono tassativamente ed espressamente elencate dall'articolo
2941 c.c. e che nel caso di specie difettano legittime ipotesi di sospensione. Sostiene che il termine di prescrizione del diritto ha iniziato a decorrere dal luglio del 2006, in considerazione del suo inadempimento con riguardo alla mancata rendicontazione di alcuni costi, mentre il potere di revoca e la richiesta di restituzione di finanziamenti sono stati esercitati dalla quando era ormai decorso il termine di prescrizione. Rileva che non era suo onere CP_1
eccepire la prescrizione nel corso del procedimento amministrativo, e che più volte aveva pag. 13/30 contestato la metodologia ed i criteri di rendicontazione delle spese adottati dalla . CP_1
Negava che le comunicazioni valorizzate dal tribunale valessero quali atti interruttivi della prescrizione, mancando l'espressa volontà della di far valere il suo diritto, in quanto CP_1
tali comunicazioni contenevano solo sollecitazioni all'integrazione della documentazione. La
prima manifestazione della della volontà di far valere il proprio diritto era CP_1
rappresentata dal provvedimento di data 12.6.20 con cui veniva formulata l'espressa e inequivoca richiesta di restituzione del finanziamento ed avviato il procedimento di revoca del contributo;
tuttavia a tale data la prescrizione era già maturata. Inoltre il decorso del tempo tra l' elargizione di finanziamenti nel 2005, la consegna dei bilanci avvenuta nel 2006 e l'esercizio del potere di autotutela concretatosi nel provvedimento di revoca nel 2021
concretizza uno comportamento illegittimo della pubblica amministrazione in contrasto con le norme in materia di procedimento amministrativo, in violazione dell'art. 21 nonies l. n. 241/90.
E' utile al fine di comprendere le ragioni che hanno indotto la _1
a verificare le spese rendicontate dalla società appellante riportare quanto affermato dalla
Corte dei conti con sentenza n.69/09, con la quale è stata accertata responsabilità erariale nei confronti dei soci ed amministratori della società appellante e di quelli della NC UT.
Fondando la sua decisione sugli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza. La Corte dei conti ha ritenuto che e UT costituivano due facce di un'unica realtà Pt_1
imprenditoriale, come emergeva dei seguenti indicatori: l'identità delle compagini sociali, la promiscuità dei locali adibiti a sede delle due società e dei costi attinenti alla relativa gestione,
costi interamente a carico di una sola di esse, le dotazioni dei materiali degli uffici adibiti a servire entrambe le società, di proprietà di una sola di esse, il personale formalmente pag. 14/30 inquadrato in una delle società che di fatto risultava operare indistintamente per entrambe.
Ha ritenuto pertanto la Corte dei conti, in relazione alla assoluta sovrapponibilità intercorrente tra e UT, che fosse ingiustificata la consistente maggiorazione dei costi Pt_1
effettivamente sostenuti e fatturati da UT a e da quest'ultima rendicontati alla Pt_1
ai fini del rimborso, con la conseguenza che doveva ritenersi _1
indebitamente rimborsato dalla quanto eccedente le spese _1
realmente sostenute per le attività formative. La Corte dei conti ha ritenuto costituire danno erariale l'ammontare dei costi non riconoscibili in quanto rappresentati da ingiustificate maggiorazioni rispetto ai costi effettivamente sostenuti dalla NC UT, ma ammessi comunque a rimborso sulla scorta della documentazione presentata da alla Provincia Pt_1
Alla luce di tali valutazioni contenute nella sentenza della Corte dei conti, definitiva, la ha proceduto alla verifica delle voci rendicontate dalla società _1
appellante per verificare l'effettiva rimborsabilità, acquisendo anche la documentazione riferibile alla soc. UT, non prodotta in sede di rendicontazione dalla soc. Pt_1
Fatte queste premesse risulta infondato il motivo di impugnazione in esame, in quanto il credito preteso dall'ente pubblico è sorto ed è divenuto esigibile solo a seguito dell'adozione della determinazione n.1/21 oggetto di contestazione, che ha definito il procedimento di revoca dei finanziamenti una volta verificate le spese effettivamente rimborsabili.
Circa tale questione la Suprema Corte (Cass. n. 12362/24) ha ritenuto che “In tema
di contributi pubblici, qualora il difetto della causa solvendi sopravvenga all'erogazione
del contributo, il diritto dell'Amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento
pag. 15/30 della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca del
beneficio in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione,
l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale
di prescrizione dell'azione di ripetizione” (negli stessi termini Cass. n. 23603/17).
Il termine di decorrenza della prescrizione va pertanto fissato al gennaio 2021 e la eccepita prescrizione non è maturata.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'illogicità e la contraddittorietà
della motivazione della sentenza di primo grado in ordine al mancato riconoscimento della deducibilità dei costi relativi all'utilizzo dei locali (voce B2.6) oltre alla errata valutazione delle risultanze istruttorie. In particolare lamenta la società appellante che il tribunale,
disattendendo le risultanze della CTU, non avrebbe riconosciuto la deducibilità dei costi reali sostenuti della società attrice per l'utilizzazione dei locali per l'importo di euro 7.083,33. Rileva
l'appellante che il c.t.u. non aveva riconosciuto l'integrale costo del canone locazione, bensì il costo dell'utilizzo dei locali secondo il criterio dell'ammortamento, nel rispetto della normativa del fondo sociale. Infatti il CTU, ritenendo di non poter assumere quale costo effettivo il canone di leasing pagato, aveva seguito un diverso criterio, vale a dire quello dell'ammortamento al fine di giungere al calcolo del costo sostenuto dall'appellante per l'utilizzo dei locali. Il c.t.u. aveva assunto quale valore del cespite quello indicato nella sentenza numero 69/2009 della Corte dei Conti e quale aliquota di ammortamento quella prevista dalle delibere n. 1322/2002 e n. 876/2003 della , valutando il costo reale del corso per CP_1
l'utilizzo dei locali pari ad euro 3.541,67 per ciascuna iniziativa formativa. Conseguentemente
pag. 16/30 doveva ritenersi che l'esclusione da parte del tribunale di tali costi fosse errata, illegittima ed immotivata, assunta in violazione del principio giurisprudenziale secondo cui le valutazioni del consulente d'ufficio possono essere disattese soltanto attraverso una valutazione critica,
ancorata alle risultanze processuali, che risulti congruamente e logicamente motivata,
dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridiche per addivenire ad una decisione contrastante con il parere di CTU.
Afferma la soc. appellante che nessuna motivazione è rinvenibile nell'impugnata sentenza e che i costi erano stati effettivamente sostenuti per l'utilizzo dei locali e la stessa Guardia di
Finanza aveva riconosciuto che tali costi fossero correlati alla formazione e non li aveva contestati.
Lamenta che con la sua decisione il Tribunale ha determinato un ingiusto ed illecito arricchimento della , in violazione dell'art. 2041 cc. CP_1
Chiede pertanto riconoscimento dell'importo di euro 7.083,33.
Anche tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.
Nell'impugnata sentenza sono esposte le ragioni in virtù delle quali sono stati ritenuti non riconoscibili i costi sostenuti della locazione finanziaria, richiamando la motivazione contenuta nella sentenza numero 69/09 della Corte dei conti secondo cui i canoni non sarebbero stati comunque ammissibili al rimborso in quanto non costituivano corrispettivo di una normale locazione, bensì originariamente finalizzati all'acquisizione proprietà dell'immobile e quindi costituivano un investimento sull'acquisto di un immobile con utilità ripetuta nel tempo.
pag. 17/30 Circa tale voce di costo nella bozza di c.t.u. era stato evidenziato che le delibere n. 1322/02 e
876/03 non contemplavano la fattispecie dell'immobile condotto in locazione finanziaria,
prevedendo solamente la locazione di immobile e gli oneri di ammortamento nel caso in cui immobile fosse appartenuto al soggetto attuatore delle iniziative formative (cfr delibera n.
1322 doc. 10 all. CTU che prevede alla voce analitica B2.6 la riconoscibilità degli oneri connessi alla locazione ovvero gli oneri connessi all'ammortamento effettivo dei locali;
delibera n. 876
doc. 11 all CTU che contiene la medesima previsione).
Il CTU ipotizzava nella medesima bozza la possibilità di assimilare l'operazione di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile, rilevando tuttavia che non risultava prodotto in giudizio il contratto di leasing intercorso tra la NC UT e la soc. di leasing e pertanto, anche a voler assimilare l'operazione di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile, non era possibile ricostruire il costo reale dell'immobile stesso, quantificando l'ammortamento teorico dei locali. Rispondendo all'osservazione consulente della soc. , il c.t.u. rilevava che dal Pt_1
contenuto della sentenza della Corte dei conti era possibile ricavare il valore del cespite,
determinato in euro € 425.000 ed utilizzare quale aliquota di ammortamento quella del 3% in quanto le richiamate delibere prevedevano l'ammissibilità degli oneri connessi all'ammortamento nella misura massima stabilita dalla normativa fiscale.
Tale ipotesi del CTU non è condivisibile.
Va rilevato che non risulta prodotto in giudizio il contratto di locazione finanziaria e non è
pertanto possibile verificare le pattuizioni contenute in tale contratto ai fini dell'acquisizione della proprietà nè verificare quali voci fossero ricomprese nel canone di locazione.
pag. 18/30 Va peraltro rilevato che risulta dalla sentenza n. 69/09 della Corte dei Conti che tale contratto di locazione venne ceduto dalla NC UT (con finalità risarcitorie) alla
[...]
prima della sua scadenza, tanto che la si era fatta carico del _1 CP_1
pagamento dei canoni che sarebbero scaduti successivamente alla cessione. Pertanto la NC
UT non è nemmeno divenuta mai proprietaria dell'immobile in questione sicché non appare condivisibile l'ipotesi del c.t.u. di assimilare la stipula il contratto di leasing all'acquisto in proprietà dell'immobile.
In ogni caso non è possibile superare la previsione delle citate delibere nn. 1322 e 876 che specificavano quali oneri fossero riconoscibili per l'utilizzo di immobili nelle attività di formazione.
Con il terzo motivo di impugnazione la società appellante lamenta l'omessa pronuncia e l'assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei costi relativi all'utilizzo dei materiali (voce B2.8) e dei costi relativi alle fideiussione. Lamenta la società appellante l'ingiusto riconoscimento in favore della degli interessi legali delle somme oggetto di CP_1
restituzione.
Circa i costi di cui alla voce B2.8, rileva l'appellante che gli stessi sono stati illegittimamente esclusi dal c.t.u. sulla sorta di presunte irregolarità formali, non essendo indicato nelle fatture il codice del corso, nonostante tale costo fosse debitamente documentato dalle fatture
Alpikom prodotte. Il c.t.u. ha ritenuto violati criteri della delibera n. 2221/2002 dove si precisava che il giustificativo di spesa avrebbe dovuto essere redatto in modo analitico con indicazione dell'azione finanziaria cui si riferiva. Deduce la società appellante che i criteri della pag. 19/30 citata delibera non impongono di annotare nella singola fattura il codice del corso;
inoltre tali costi erano stati indicati con riferimento all'azione finanziaria nel modello 9H richiesto dalla
. Era stata la con nota di data 10.6.11 (doc. 6) a richiedere in sede di CP_1 CP_1
rendicontazione proprio la lista delle spese sostenute (modello 9H) che la società appellante aveva trasmesso nuovamente. Il fatto che la spesa era stata sostenuta, dimostrata e rendicontata con un modello richiesto dalla , che nel modello 9H era stato indicato il CP_1
codice del corso, il numero e la data fatture, doveva equivalere ad aver reso un giustificativo di spesa “in modo analitico con l'indicazione di azione finanziata cui si riferisce” come richiesto dai criteri, sul punto male interpretati dal c.t.u.
La società appellante chiede pertanto il riconoscimento dell'importo di euro 9.233,60.
Con riguardo a tale richiesta di rimborso, la ha rilevato che la _1
domanda di riconoscimento di tale voce è stata formulata per la prima volta in comparsa conclusionale di primo grado (pag.13) ed integra domanda nuova, tardiva e inammissibile.
Tale prospettazione della appellata risulta fondata. CP_1
Con riguardo al costo oggetto di richiesta di rimborso B2.8 in atto di citazione la società
appellante esponeva quanto segue: “riguardo alle voci B2.7, B2.8 e B2.9 (relative ai servizi ed ai
materiali di consumo per i costi e per i viaggi all'estero degli allievi) i costi rendicontabili
ammontano ad euro 32.371,96. Da quanto è dato di comprendere dalla lettura dei verbali,
parrebbe che la maggior parte delle decurtazioni (per inciso rispetto a costi effettivamente
sostenuti e documentati) operate da revisore sia stata motivata dalla mancanza di
specificazione in ordine ai pasti ed agli alloggi degli allievi: tale decurtazione è frutto di un
pag. 20/30 errore di metodo, poiché se il viaggio all'estero c'è stato (e ci sono i biglietti aerei), se la
formazione c'è stata (e ci sono le firme degli allievi su registri), non c'è dubbio che i costi sono
imputabili agli eventi formativi, poiché, fino a prova contraria, nessun alunno ha mai opposto
rilievi di sorta in ordine al vitto e alloggio”.
Va subito detto che la società appellante era in grado di verificare le ragioni per le quali il professionista incaricato dalla Provincia di verificare la revisione delle spese aveva escluso il rimborso degli importi relativi alle fatture nn. 17214 e 17215 del 2005 (Euro 4244,40 ed euro
4989,60) emesse dalla soc. Alpikom per l'acquisto di software (costi ai quali si riferisce il
Co motivo di appello). Infatti risulta dal verbale di data 16/11/18 (doc. 13.9 che il professionista incaricato della Provincia aveva escluso la rimborsabilità di tali somme in quanto il codice del corso era stato apposto con timbro successivo all'emissione del documento sulle fatture.
I rimborso di tali somme era stato negato della non perché non vi fosse prova dei CP_1
costi sostenuti per i viaggi all'estero degli alunni, ma per inosservanza dei criteri di cui alla delibera numero 2221/2002 che stabiliva che il giustificativo di spesa dovesse essere redatto in modo analitico e con l'indicazione dell'azione finalizzata alla quale si riferiva, previsione dalla quale la ha fatto derivare la necessità di apporre sulle singole fatture il codice CP_1
identificativo dell'iniziativa formativa.
Come detto in atto di citazione con riferimento alla voce B2.8 la soc. nulla deduceva in Pt_1
ordine all'illegittimità del mancato rimborso con riguardo alle somme in questione per vizi formali della documentazione giustificativa (ed in particolare delle fatture emesse dalla soc.
pag. 21/30 Alpikom), pur conoscendo già che queste erano le ragioni per le quali la Provincia non aveva riconosciuto il rimborso.
Nessuna specificazione era contenuta nella prima memoria ex art.186 co. 3 cpc e nella seconda memoria con riguardo a tale voce di rimborso veniva chiesta l'ammissione del capitolo di prova orale n. 4 che era finalizzato ad una generica conferma delle spese complessivamente affrontate (“vero che riguardo alle voci B2.7, B2.8 e B2.9 (relativi ai servizi
ed ai materiali di consumo per i corsi per e per i viaggi all'estero degli allievi) i costi sostenuti
prendi contabili ammontano ad euro 32.371,96”)
Come evidenziato in comparsa di costituzione e risposta dalla solo in comparsa di CP_1
conclusionale di primo grado la soc. deduceva per la prima volta che “Il costo relativo Pt_1
all'utilizzo dei materiali di consumo (voce B2.8 per euro 9.234,00), debitamente documentate
dalle fatture AL in atti, è stato escluso dal CTU sulla scorta della rigorosa ed illegittima
applicazione di un criterio meramente formale, non essendo stata apposto sulle fatture “Il
codice identificativo dell'iniziativa formativa”.. Solo in comparsa conclusionale la società
appellante illustrava le ragioni per la quale tale valutazione del c.t.u. doveva ritenersi errata, in quanto la delibera n. 2221/02 non avrebbe contenuto alcun esplicito obbligo di annotazione ed in quanto le fatture erano state indicate nel mod. 9H così come richiesto dalla . CP_1
Deve quindi ritenersi che non sia stata proposta tempestiva censura in atto di citazione avverso la determinazione n.1/21 con riferimento alla voce di costi B2.8 con riguardo alle fatture emesse dalla soc. AL per acquisto di software, censura esplicitata per la prima volta solo in comparsa conclusionale e quindi tardivamente.
pag. 22/30 Lamenta inoltre la società appellante che erroneamente il tribunale abbia escluso la deducibilità delle spese sostenute dall'appellante per le fideiussioni, nonostante tali spese fossero state documentate per l'importo, ad oggi, di euro 99.036,27, somma alla quale andrebbero aggiunti i costi maturati nel 2024, come da documentazione depositata con l'atto d'appello. Lamenta la soc. appllante con riferimento a tale voce, che il CTU (e quindi il
Tribunale) ha riconosciuto solo le spese sostenute per i due anni successivi alla data di approvazione dei finanziamenti, avendo ricavato tale conclusione non dalla disciplina comunitaria, statale o provinciale ma solo dalle delibere n. 1322/2002 e numero 876/2003
aventi ad oggetto “criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale inerente le attività cofinanziate dal fondo sociale europeo”. Rileva la società appellante che nel regolamento CE n. 448/2004 alla norma 3 punto 4 è espressamente previsto che sono ammissibili le spese per le garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari,
qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della Commissione che autorizza l'intervento. Tale disciplina non contiene ancora limite temporale per riconoscimento di tali costi. Il regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo approvato con DPGP n. 33-51 di data 27/12/2000 all'articolo 25 si limita a precisare che l'erogazione degli stati di avanzamento è subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di ammontare almeno pari all'importo da erogare e che tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale, senza prevedere alcun limite temporale di riconoscimento dei costi di garanzia. Anche nella delibera della giunta provinciale numero 2221/2002 non era previsto alcun limite temporale per il riconoscimento dei costi di polizza. La normativa successiva in particolare il DPR n. 196/2008 all'articolo 3 comma 4
pag. 23/30 stabiliva che le spese di garanzia sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizione dell'autorità di gestione, senza alcuna limitazione temporale. La stessa all'atto di liquidazione degli stati di avanzamento aveva imposto CP_1
il rilascio di fideiussioni senza durata, in conformità all'articolo 56 della L. n. 52/1996,
ammettendo quindi la riconoscibilità del relativo costo fino allo svincolo della garanzia, tanto che con nota n. S184/2020 aveva richiesto di fornire prova dei costi delle fideiussioni fino al tale data. Sostiene quindi in sintesi la società appellante che il regolamento CE, il regolamento provinciale, la normativa nazionale ed i criteri provinciali che riguardano la rendicontazione ritenevano ammissibili, senza il limite di due anni, il rimborso dei costi della fideiussione in contrasto con i criteri di cui alle delibere n. 1322/2000 e n. 876/2003 della giunta provinciale
(che peraltro hanno per oggetto la formazione degli strumenti di programmazione e non la rendicontazione delle attività). Trattasi di conflitto sussistente tra due delibere e norme gerarchicamente superiori, di livello comunitario, nazionale e provinciale sicché le norme relative alle citate delibere devono essere disapplicate. Del resto la avrebbe potuto CP_1
fin dal 2006 chiedere la restituzione dell'indebito, una volta che aveva ritenuto la rendicontazione non corretta e poteva procedere quindi ad escutere le fideiussioni. Il fatto che la non abbia fatto rende ingiustificato anche il riconoscimento degli interessi CP_1
dalla data dei versamenti al saldo.
Rileva la società appellante che i progetti del fondo sociale europeo seguono il sistema della rendicontazione a costo sicché la liquidazione avviene sulla base della rendicontazione dei costi reali che possono essere esposti solo una volta che siano stati sostenuti e le fideiussioni in pag. 24/30 questione costituiscono proprio dei costi che la società attrice è stata costretta da affrontare a causa dell'inerzia della . CP_1
Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato in quanto le delibere n.1322/02 e n.
876/03 non risultano in contrasto con norme gerarchicamente superiori nella parte in cui stabiliscono che gli oneri per le fideiussioni bancarie richieste della _1
, a garanzia dell'acquisizione da parte del soggetto attuatore degli stati di avanzamento
[...]
sui corrispettivi approvati, possono essere rimborsati per un periodo massimo di riconoscibilità
pari a 24 mesi dalla data del provvedimento di approvazione del finanziamento, anche se la garanzia dovrà essere conservata fino all'erogazione da parte della della quota di CP_1
corrispettivo a saldo e per una percentuale annua massima di riconoscibilità pari all'1,2% della quota complessiva erogabile a titolo di stato di avanzamento.
Tale previsione non contrasta con la norma n. 3 (oneri finanziari e di altro genere e spese legali) del Regolamento CE n. 448/04. concernente le disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1260/99 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese circa le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, che stabilisce al punto 4 che dette spese sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalla normativa nazionale o comunitaria o previste dalla decisione della commissione che autorizza l'intervento. Tale disposizione prevede infatti una generica ammissibilità della spesa, alcuna disciplina dettagliata al riguardo, disciplina che invece viene riservata ad altre fonti normative. Analoghe considerazioni riguardano la previsione dell'articolo 3 del DPR 196/08 il quale stabilisce al comma 4 che le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono pag. 25/30 ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle norme vigenti o da prescrizioni dell'autorità di gestione.
La delibera della Giunta Provinciale n. 2221/02 si limitava a stabilire alla previsione
“Liquidazioni e fideiussioni (anticipi e saldi) “che “Le modalità di liquidazione dei corrispettivi e dei contributi sono stabilite nel “Regolamento per il coordinamento e l'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo”, emanato con D.P.G.P. 33-
51/Leg dd 27.12.2000 e s.m. o in altri provvedimenti che stabiliscono per le singole fattispecie criteri generali di finanziamento”; nulla stabiliva quanto ai criteri di rimborso dei costi delle fideiussione e venivano disciplinate esclusivamente le caratteristiche delle garanzie richieste.
Il DPGP n. 33-51/Leg del 27.12.2000 (regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo) stabiliva all'articolo 23 quater che l'erogazione degli stati di avanzamento era subordinata alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare, stabilendo che tale garanzia era svincolata dopo l'erogazione al saldo finale.
Tale norma nulla stabiliva in ordine alle condizioni di ammissibilità della spesa relativa alle fideiussioni ai fini del rimborso. E del resto l'articolo 21 il medesimo provvedimento, in materia di natura delle spese ammissibili, stabiliva che erano rimborsabili ai soggetti che beneficiavano dei finanziamenti … le spese individuate con le deliberazioni di cui all'articolo 2 comma 2.
Pertanto tale provvedimento non dettava una disciplina in materia di individuazione delle spese ammissibili al rimborso, riservando invece tale disciplina alle deliberazioni richiamate.
pag. 26/30 Proprio le deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03 costituiscono i provvedimenti adottati al fine di individuare le spese ammissibili, in attuazione della previsione soprarichiamata.
Pertanto anche con riferimento alle previsioni del regolamento adottato con DPGR n. 33-
51/Leg del 27.12.2000 non sussiste alcun contrasto con le deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03
attuative del regolamento medesimo.
Non rileva che con comunicazione dd. 28.10.20 il Servizio pianificazione strategica programmazione europea abbia chiesto di fornire prova dei costi delle fideiussioni fino alla data della comunicazione, in quanto trattasi di semplice richiesta di acquisizione documentazione e non di riconoscimento della rimborsabilità di tali costi. Peraltro con
Co successiva comunicazione di data 14/12/20 (doc. 22 la richiesta veniva ulteriormente specificata, in quanto il medesimo servizio chiedeva l'indicazione dei costi delle fideiussioni già
inseriti nei rendiconti di spesa depositati, comunicazione riscontrata dal legale della società
Co appellante (doc. 23 il quale indicava i costi delle fideiussioni rendicontate nell'importo corrispondente con quello effettivamente riconosciuto dalla Provincia appellata in attuazione delle deliberazioni n. 1322/02 e n. 876/03, come emerge dalla relazione del CTU (euro
18.158,56).
Con il medesimo motivo di impugnazione la società appellante lamenta che la abbia CP_1
irragionevolmente procrastinato la procedura di verifica per oltre 15 anni e ciò giustificherebbe il mancato riconoscimento degli interessi legali dalla data dei versamenti a saldo, interessi al contrario ingiustamente riconosciuti dal tribunale.
pag. 27/30 Tale doglianza è infondata in quanto, trattandosi di indebito oggettivo, trova applicazione il disposto dell'articolo 2033 cc..
In relazione alle ragioni sopra evidenziate per le quali i contributi percepiti della società
appellante non erano dovuti, vale a dire le artificiose modalità di attuazione dei corsi di formazione, mediante fatturazione tra la NC UT alla srl Coclea, attraverso la quale quest'ultima società otteneva rimborso di costi maggiorati rispetto a quelli effettivamente sostenuti, è possibile escludere la buona fede la società appellante, sicché gli interessi di legge sulle somme che devono essere restituite alla decorrono dalla _1
data di percezione indebita delle somme in questione da parte della soc,. appellante al saldo.
Non possono che essere ribadite le considerazioni contenute nella sentenza della Corte dei
Conti n. 69/09 quanto all'elemento soggettivo in capo ai soci ed amministratori di , Pt_1
rilevando che non è ragionevolmente sostenibile che i soci della abbiano potuto creare Pt_1
la società UT per poi acquisire da essa prestazioni lavorative maggiorate da utili di
impresa e fatturate a ai fini della richiesta di rimborso alla Provincia Autonoma di Pt_1
Treno, e così operando in modo inconsapevole: in realtà il congegno societario da essi ideato e
consistente della duplicazione soggettiva al fine di incrementare i costi reali rendicontati
all'ente erogatore dei finanziamenti, comunque abilmente sempre contenuti entro i limiti
massimi ammessi al rimborso, non può certamente intendersi riferibile ad un avvenimento
fortuito ovvero anche solo ad una condotta semplicemente negligente, in quanto l'identità
soggettiva e oggettiva delle componenti societarie, inidonea ad attribuire alcun incremento di
pag. 28/30 valore alle prestazioni erogate, è con tutta evidenza finalizzata a locupletare un indebito valore
ai danni dell'ente pubblico erogatore dei finanziamenti”.
Con il quarto motivo di impugnazione la società appellante lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia compensato le spese di lite e posto le spese di CTU a carico delle parti in pari misura;
infatti la richiesta restitutoria della Provincia era stata dimezzata nel suo ammontare sicchè le spese di lite avrebbero dovuto essere riconosciute integralmente in favore dell'appellante o anche solo in parte. Inoltre il saldo dovuto in favore della soc. Pt_1
era stato determinato dal Tribunale in euro 17.007,17, in misura maggiore rispetto a quello determinato dalla Provincia nell'importo di euro 16.452,60.
Anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato se si considera che la domanda della soc. Coclea di accertamento che nulla doveva essere restituito il favore della
[...]
è stata rigettata così come è stata rigettata la domanda di riconoscere _1
maggiore rimborsi per euro 61.483,38. L'importo del saldo dovuto dalla _1
, sempre riconosciuto dalla quanto ad euro 16.452,60, è stato rideterminato
[...] CP_1
dal tribunale nella misura solo leggermente superiore di euro 17.007,17.
La decisione del tribunale di compensare integralmente le spese di lite non appare pertanto ingiustificata così come la disposta regolamentazione delle spese di CTU.
Le spese di lite del presente grado di appello sono poste a carico della società appellante,
soccombente, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che si è limitata al deposito delle note d'udienza.
pag. 29/30 Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta dalla l'accertamento nei suoi Parte_1
confronti ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 795/20 del tribunale Parte_1
di Trento;
2) condanna la al rimborso in favore della delle Parte_1 _1
spese di giudizio, liquidate in € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase istruttoria, € 5.103,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Cosi deciso in Trento, lì 13.8.25
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr.ssa. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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