Articolo 22 della Legge 31 marzo 1956, n. 294
Articolo 21Articolo 23
Versione
13 maggio 1956
Art. 22.
Alla copertura della spesa di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-1957 sara' provveduto mediante riduzione di lire 150 milioni del fondo speciale iscritto al capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 150 milioni del corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.
Entrata in vigore il 13 maggio 1956