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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 18/10/2024, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 219/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2023 R.G. promossa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mingarelli, Parte_1
elettivamente domiciliata in Perugia, Via XIV Settembre, n. 73, presso lo studio dell'Avv. Ceccarelli
APPELLANTE
E
in persona del sindaco pro-tempore Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 All'udienza 25.09.2024 riservata la decisione al Collegio
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_2
“come in atti”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, il Parte_1
, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore ,
[...] Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 1384/2022 emessa dal IB di Perugia in data
29.9.20222 e pubblicata in data 11.10.2022 che, nel giudizio di opposizione intentato dal CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1685/2014, emesso dal IB di Perugia su richiesta dello
[...]
stesso , per l'importo di euro 28.750,00 oltre interessi ed accessori quale corrispettivo per Parte_1
l'attività professionale svolta dal predetto ente in forza della Convenzione del 7.10.2008, aveva ritenuto inesistente e, quindi, non sanata né sanabile, la notifica ex art. 1 della legge n. 53/94 del decreto ingiuntivo opposto e, senza entrare nel merito, aveva accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo;
con condanna del al pagamento delle spese . Parte_1
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al IB di Perugia il aveva eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1 della legge n. 53/94, dall'Avvocato domiciliatario privo di procura alle liti con richiesta di inefficacia del decreto stesso;
nel merito, aveva contestato la sussistenza dell'obbligo di pagamento a carico del trattandosi di debito fuori bilancio in riferimento al quale il rapporto obbligatorio CP_1
intercorre tra il privato e il funzionario e/o amministratore che ha consentito la prestazione , come prevede l'art. 191 D.Lgs 267/2000 , non essendo mai stata attuata dal la procedura di cui CP_1
pagina 2 di 10 all'art. 194 D.Lgs 267/2000 ; aveva , inoltre , contestato, la sussistenza di una qualsiasi utilità e/o arricchimento da parte del aveva, pertanto, chiesto che venisse dichiarata la nullità della CP_1
notifica con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo e , comunque, nel merito la revoca dello stesso.
Il , costituendosi, aveva contestato l'eccezione di nullità della notifica Parte_1
del decreto ingiuntivo;
nel merito, quindi, aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e , in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa del funzionario dell'ente, Ing. , in Controparte_2
via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c. del ai danni del . CP_1 Parte_1
In sede di appello , il contestava la sentenza di I grado sul presupposto Parte_1
di una errata interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 53/94 e dell'art. 156 c.p.c. da parte del primo
Giudice che aveva ritenuto che la notifica effettuata in proprio dal domiciliatario fosse stata giuridicamente inesistente e, come tale, non sanata né sanabile dalla costituzione del convenuto,
sostenendo , al contrario , che detta notifica era affetta da nullità e come tale sanabile;
nel merito,
riproponeva le questioni già prospettate in I grado e non esaminate dal IB;
chiedeva, pertanto,
in riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo previo accertamento del suo credito nei riguardi del;
in via subordinata chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1
del funzionario del Comune, ing. affinchè fosse condannato al pagamento nei Controparte_2
confronti dello stesso dell'importo di euro 28.750,00 oltre interessi;
in via ulteriormente Parte_1
subordinata chiedeva che venisse accertato l'arricchimento del con conseguente Controparte_1
condanna di quest'ultimo alla relativa indennità ; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il non si costituiva nel giudizio di appello e ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_1
previo accertamento della regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti sia sotto il profilo della pagina 3 di 10 tempestività sia sotto il profilo della forma risultando inviata la pec all'avvocato Valentino Brizi ,
legale in I grado del stesso. CP_1
La Corte di Appello, con provvedimento del 28.09.2023, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione;
all'udienza del 25.09.2024 riservava la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Il deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 legge n. Parte_1
53 del 1994 e 156 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di I grado che la notifica effettuata in proprio dal domiciliatario fosse giuridicamente inesistente e, come tale, non sanata dalla costituzione del convenuto.
A tale riguardo occorre ricordare che la Suprema Corte , in merito alla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica degli atti giudiziari , ha chiarito che “la notificazione eseguita dall'avvocato
domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e non anche al compimento dell'attività di
impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di “ius postulandi”, e
potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e
non inesistente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994 e, dunque, suscettibile di sanatoria “ex
tunc” per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti
processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole
ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle
nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale” (Cass., ord. n. 14840 del 07.06.29018 ; Cass.
sez. unite n. 14916/2016 ).
pagina 4 di 10 Da ciò segue che la notifica effettuata dall'Avv. Luca Ceccarelli , mero domiciliatario non munito di procura alle liti , doveva essere ritenuta nulla e come tale sanabile sulla base del principio di cui all'articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, tenuto conto che tale principio generale si estende anche alle notificazioni, in relazione alle quali , pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., Sez. Un., n. 7665/2016).
In particolare per quanto attiene la nullità della notifica del decreto ingiuntivo , la Suprema Corte ha precisato “Nel caso di nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, cui faccia seguito
un'opposizione tempestiva, è inammissibile la deduzione, in appello e per tali vizi, dell'inefficacia del
decreto, che riguarda solo l'ipotesi della notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c., mentre la
sua nullità o irregolarità rileva ai soli fini della proponibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.”
(Cass. civ. n. 24223/2015) ; ed ancora “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia
inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione
del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del
creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta
valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa
la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di
cui all' art. 644 cod. proc. civ..” ( Cass. civ. n. 17478/2011) .
Da ciò segue che , anche qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata proposta al solo fine di eccepire l'inefficacia dello stesso, il Giudice ha, comunque, l'obbligo di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria ( Cass. civ. n. 3908/2016) .
pagina 5 di 10 Chiarito quanto sopra , in riforma della sentenza di I grado, deve dichiararsi l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1384/2022 ed esaminare, pertanto, nel merito la pretesa creditoria avanzata dal
[...]
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che con atto del responsabile dell'Area lavori Pubblici del
Comune di n. 1029 del 2007 veniva conferito incarico al per CP_1 Parte_1
la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale elettrica del mulino di proprietà comunale;
la Determinazione n. 399 del 24.8.2007 dello stesso
Responsabile dell'area Lavori pubblici prevedeva una spesa presunta di euro 28.750,00 che avrebbe dovuto trovare “imputazione sul capitolo 3209 Realizzazione centrale idoroelettrica del Bilancio 2007”
basato sul presunto contributo regionale, poi in concreto mai assegnato, che , inoltre, mai il CP_1
aveva assunto il mutuo con la .PP per il finanziamento di tutti i lavori relativi alla
[...] CP_3
riattivazione della suddetta centrale , come invece, aveva dato atto il Responsabile dell'Area lavori pubblici nel suo atto, sopra richiamato , n. 1029/2007, che, pertanto, mancando il contributo regionale e l'assunzione di prestiti , l'onere relativo alla progettazione rimaneva come onere fuori bilancio non essendo in alcun modo previsto nei bilanci dal 2007 al 2011 , che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20 del 30.4.2013 , a fronte della relazione istruttoria del Responsabile dell'Area lavori pubblici e della relativa proposta di deliberazione , preso atto del parere del revisore dei conti ,
deliberava di non approvare la proposta del Responsabile dell'Area lavori pubblici avente , appunto ,
[... ad oggetto , con riguardo alla posizione del “Debito fuori bilancio Parte_1
. CP_4
E' evidente, pertanto, che nel caso di specie il Responsabile dell'Area lavori pubblici aveva provveduto ad affidare un incarico per prestazioni di servizi al senza che la Parte_1
relativa spesa fosse inserita in bilancio secondo quanto espressamente previsto dall'art. 191 D.lgs pagina 6 di 10 267/2000 , e che il non ha , successivamente, attivato la procedura di cui all'art. Controparte_1
194 del medesimo decreto legislativo in materia di copertura di spese .
È noto che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte dal funzionario /amministratore senza l'osservanza dei controlli contabili , al di fuori delle c.d. norme ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi ha fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario che l'ha consentita.
Secondo l'orientamento della più recente giurisprudenza, “l'incarico di prestazione professionale che
sia stato svolto, in favore dell'ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di
impegno contabile ex art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2000, comporta l'instaurazione del rapporto
obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione,
non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso riconosca , con atto
costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. predetto” (Cass. civ. n. 12608 del
19.5.2017; Cass. civ. n. 11036 del 9.5.2018 ,Cass. civ. n. 33768/2019) .
Da ciò deriva che il rapporto obbligatorio non può essere imputato al né, nei confronti CP_1
dell'ente pubblico, può essere esperita l'azione di indebito arricchimento mancando il suo presupposto essenziale che è la sussidiarietà , proprio in quanto il privato ha la possibilità di agire nei confronti del funzionario /amministratore.
Neppure è ipotizzabile una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione
(Cass., n. 24478/2013).
pagina 7 di 10 Ne consegue che l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale poteva eventualmente essere esperita soltanto se l'ente avesse riconosciuto , ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000
, e nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato , il debito fuori bilancio;
riconoscimento che, comunque , doveva avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, non potendo certamente essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. civ. n. 30109 del 21.11.2018).
Sempre nella specifica materia la Suprema Corte ha precisato “ In tema di fornitura e servizi prestati in
favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di
obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con
mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente
privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente
pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei
confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via
surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei
confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di
quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto
oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che
l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo
di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” . (Cass. n. 5665 del
02.03.2021).
pagina 8 di 10 Ipotesi questa che non si è assolutamente concretizzata nel caso di specie nel quale è mancata l'azione del privato nei confronti del funzionario / amministratore .
Né in questa sede è possibile, attraverso la richiesta autorizzazione di chiamata in causa dell'ing.
, quale responsabile dell'Area lavori pubblici del Comune di introdurre la Controparte_2 CP_1
diversa domanda del di pagamento dell'importo di euro 28.750,00 , oltre interessi, a carico Parte_1
del predetto funzionario.
Nel caso di specie la chiamata in causa si basa esclusivamente sulla previsione di cui all'art. 106 c.p.c.
che espressamente recita “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune
la causa o dal quale pretende essere garantita”.
E' evidente che si tratta di una ipotesi di comunanza di causa che nulla ha a che vedere con la diversa ipotesi di integrazione del contraddittorio, subordinata, quindi, ad una valutazione discrezionale del giudice .
Tenuto conto di quanto sopra ed in ottemperanza ai principi generali di economia processuale , la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ing. deve essere, in questa Controparte_2
sede , rigettata potendo, comunque , il agire in via autonoma nei confronti dello stesso. Parte_1
Ne segue che , esclusa l'inefficacia del decreto ingiuntivo , lo revoca per i motivi di cui sopra ,
mancando un rapporto obbligatorio tra il e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate tra le parti anche tenuto conto che il non si è costituito nel CP_1
presente grado di giudizio.
pagina 9 di 10 Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico del in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello con Parte_1
riferimento all'efficacia del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona Parte_1
del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. Parte_3
1384/2022 , dichiara l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1685/2014 ;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1685/2014 ;
compensa le spese tra le parti .
Perugia 15.10.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 219/2023 R.G. promossa
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Mingarelli, Parte_1
elettivamente domiciliata in Perugia, Via XIV Settembre, n. 73, presso lo studio dell'Avv. Ceccarelli
APPELLANTE
E
in persona del sindaco pro-tempore Controparte_1
APPELLATO contumace
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale pagina 1 di 10 All'udienza 25.09.2024 riservata la decisione al Collegio
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per l'appellante : Parte_2
“come in atti”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, il Parte_1
, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore ,
[...] Parte_3
proponeva appello avverso la sentenza n. 1384/2022 emessa dal IB di Perugia in data
29.9.20222 e pubblicata in data 11.10.2022 che, nel giudizio di opposizione intentato dal CP_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1685/2014, emesso dal IB di Perugia su richiesta dello
[...]
stesso , per l'importo di euro 28.750,00 oltre interessi ed accessori quale corrispettivo per Parte_1
l'attività professionale svolta dal predetto ente in forza della Convenzione del 7.10.2008, aveva ritenuto inesistente e, quindi, non sanata né sanabile, la notifica ex art. 1 della legge n. 53/94 del decreto ingiuntivo opposto e, senza entrare nel merito, aveva accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo;
con condanna del al pagamento delle spese . Parte_1
Nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo svoltosi dinanzi al IB di Perugia il aveva eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1 della legge n. 53/94, dall'Avvocato domiciliatario privo di procura alle liti con richiesta di inefficacia del decreto stesso;
nel merito, aveva contestato la sussistenza dell'obbligo di pagamento a carico del trattandosi di debito fuori bilancio in riferimento al quale il rapporto obbligatorio CP_1
intercorre tra il privato e il funzionario e/o amministratore che ha consentito la prestazione , come prevede l'art. 191 D.Lgs 267/2000 , non essendo mai stata attuata dal la procedura di cui CP_1
pagina 2 di 10 all'art. 194 D.Lgs 267/2000 ; aveva , inoltre , contestato, la sussistenza di una qualsiasi utilità e/o arricchimento da parte del aveva, pertanto, chiesto che venisse dichiarata la nullità della CP_1
notifica con conseguente inefficacia del decreto ingiuntivo e , comunque, nel merito la revoca dello stesso.
Il , costituendosi, aveva contestato l'eccezione di nullità della notifica Parte_1
del decreto ingiuntivo;
nel merito, quindi, aveva chiesto la conferma del decreto ingiuntivo e , in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa del funzionario dell'ente, Ing. , in Controparte_2
via ulteriormente subordinata, l'accertamento dell'ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c. del ai danni del . CP_1 Parte_1
In sede di appello , il contestava la sentenza di I grado sul presupposto Parte_1
di una errata interpretazione dell'art. 1 della Legge n. 53/94 e dell'art. 156 c.p.c. da parte del primo
Giudice che aveva ritenuto che la notifica effettuata in proprio dal domiciliatario fosse stata giuridicamente inesistente e, come tale, non sanata né sanabile dalla costituzione del convenuto,
sostenendo , al contrario , che detta notifica era affetta da nullità e come tale sanabile;
nel merito,
riproponeva le questioni già prospettate in I grado e non esaminate dal IB;
chiedeva, pertanto,
in riforma della sentenza impugnata, la conferma del decreto ingiuntivo previo accertamento del suo credito nei riguardi del;
in via subordinata chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_1
del funzionario del Comune, ing. affinchè fosse condannato al pagamento nei Controparte_2
confronti dello stesso dell'importo di euro 28.750,00 oltre interessi;
in via ulteriormente Parte_1
subordinata chiedeva che venisse accertato l'arricchimento del con conseguente Controparte_1
condanna di quest'ultimo alla relativa indennità ; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il non si costituiva nel giudizio di appello e ne veniva dichiarata la contumacia Controparte_1
previo accertamento della regolarità della notifica eseguita nei suoi confronti sia sotto il profilo della pagina 3 di 10 tempestività sia sotto il profilo della forma risultando inviata la pec all'avvocato Valentino Brizi ,
legale in I grado del stesso. CP_1
La Corte di Appello, con provvedimento del 28.09.2023, rigettava la richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione;
all'udienza del 25.09.2024 riservava la decisione al Collegio.
Motivi della decisione
Il deduceva la violazione e falsa applicazione degli articoli 1 legge n. Parte_1
53 del 1994 e 156 c.p.c. per aver ritenuto il giudice di I grado che la notifica effettuata in proprio dal domiciliatario fosse giuridicamente inesistente e, come tale, non sanata dalla costituzione del convenuto.
A tale riguardo occorre ricordare che la Suprema Corte , in merito alla distinzione tra nullità e inesistenza della notifica degli atti giudiziari , ha chiarito che “la notificazione eseguita dall'avvocato
domiciliatario abilitato alla sola ricezione degli atti, e non anche al compimento dell'attività di
impulso processuale, in quanto proveniente da soggetto astrattamente dotato di “ius postulandi”, e
potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, deve ritenersi nulla e
non inesistente, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994 e, dunque, suscettibile di sanatoria “ex
tunc” per conseguimento dello scopo, in quanto i principi di strumentalità delle forme degli atti
processuali e del giusto processo impongono di circoscrivere l'inesistenza della notificazione alle sole
ipotesi in cui venga posta in essere un'attività che sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a
rendere riconoscibile il suo prodotto come notificazione, mentre va ricondotta alla categoria delle
nullità ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale” (Cass., ord. n. 14840 del 07.06.29018 ; Cass.
sez. unite n. 14916/2016 ).
pagina 4 di 10 Da ciò segue che la notifica effettuata dall'Avv. Luca Ceccarelli , mero domiciliatario non munito di procura alle liti , doveva essere ritenuta nulla e come tale sanabile sulla base del principio di cui all'articolo 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, tenuto conto che tale principio generale si estende anche alle notificazioni, in relazione alle quali , pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario (Cass., Sez. Un., n. 7665/2016).
In particolare per quanto attiene la nullità della notifica del decreto ingiuntivo , la Suprema Corte ha precisato “Nel caso di nullità o irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo, cui faccia seguito
un'opposizione tempestiva, è inammissibile la deduzione, in appello e per tali vizi, dell'inefficacia del
decreto, che riguarda solo l'ipotesi della notifica inesistente nel termine ex art. 644 c.p.c., mentre la
sua nullità o irregolarità rileva ai soli fini della proponibilità dell'opposizione ex art. 650 c.p.c.”
(Cass. civ. n. 24223/2015) ; ed ancora “Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ.,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia
inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione
del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del
creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta
valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa
la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di
cui all' art. 644 cod. proc. civ..” ( Cass. civ. n. 17478/2011) .
Da ciò segue che , anche qualora l'opposizione al decreto ingiuntivo fosse stata proposta al solo fine di eccepire l'inefficacia dello stesso, il Giudice ha, comunque, l'obbligo di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria ( Cass. civ. n. 3908/2016) .
pagina 5 di 10 Chiarito quanto sopra , in riforma della sentenza di I grado, deve dichiararsi l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1384/2022 ed esaminare, pertanto, nel merito la pretesa creditoria avanzata dal
[...]
nei confronti del . Parte_1 Controparte_1
Dall'esame degli atti emerge chiaramente che con atto del responsabile dell'Area lavori Pubblici del
Comune di n. 1029 del 2007 veniva conferito incarico al per CP_1 Parte_1
la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione e riattivazione della centrale elettrica del mulino di proprietà comunale;
la Determinazione n. 399 del 24.8.2007 dello stesso
Responsabile dell'area Lavori pubblici prevedeva una spesa presunta di euro 28.750,00 che avrebbe dovuto trovare “imputazione sul capitolo 3209 Realizzazione centrale idoroelettrica del Bilancio 2007”
basato sul presunto contributo regionale, poi in concreto mai assegnato, che , inoltre, mai il CP_1
aveva assunto il mutuo con la .PP per il finanziamento di tutti i lavori relativi alla
[...] CP_3
riattivazione della suddetta centrale , come invece, aveva dato atto il Responsabile dell'Area lavori pubblici nel suo atto, sopra richiamato , n. 1029/2007, che, pertanto, mancando il contributo regionale e l'assunzione di prestiti , l'onere relativo alla progettazione rimaneva come onere fuori bilancio non essendo in alcun modo previsto nei bilanci dal 2007 al 2011 , che il Consiglio comunale con la deliberazione n. 20 del 30.4.2013 , a fronte della relazione istruttoria del Responsabile dell'Area lavori pubblici e della relativa proposta di deliberazione , preso atto del parere del revisore dei conti ,
deliberava di non approvare la proposta del Responsabile dell'Area lavori pubblici avente , appunto ,
[... ad oggetto , con riguardo alla posizione del “Debito fuori bilancio Parte_1
. CP_4
E' evidente, pertanto, che nel caso di specie il Responsabile dell'Area lavori pubblici aveva provveduto ad affidare un incarico per prestazioni di servizi al senza che la Parte_1
relativa spesa fosse inserita in bilancio secondo quanto espressamente previsto dall'art. 191 D.lgs pagina 6 di 10 267/2000 , e che il non ha , successivamente, attivato la procedura di cui all'art. Controparte_1
194 del medesimo decreto legislativo in materia di copertura di spese .
È noto che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte dal funzionario /amministratore senza l'osservanza dei controlli contabili , al di fuori delle c.d. norme ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi ha fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario che l'ha consentita.
Secondo l'orientamento della più recente giurisprudenza, “l'incarico di prestazione professionale che
sia stato svolto, in favore dell'ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di
impegno contabile ex art. 191 del D.lgs. n. 267 del 2000, comporta l'instaurazione del rapporto
obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione,
non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso riconosca , con atto
costitutivo, il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs. predetto” (Cass. civ. n. 12608 del
19.5.2017; Cass. civ. n. 11036 del 9.5.2018 ,Cass. civ. n. 33768/2019) .
Da ciò deriva che il rapporto obbligatorio non può essere imputato al né, nei confronti CP_1
dell'ente pubblico, può essere esperita l'azione di indebito arricchimento mancando il suo presupposto essenziale che è la sussidiarietà , proprio in quanto il privato ha la possibilità di agire nei confronti del funzionario /amministratore.
Neppure è ipotizzabile una responsabilità dell'ente ex art. 28 Cost., in quanto tale norma presuppone che l'attività del funzionario sia riferibile all'ente medesimo, mentre la violazione delle regole contabili determina una frattura del rapporto di immedesimazione organica con la pubblica amministrazione
(Cass., n. 24478/2013).
pagina 7 di 10 Ne consegue che l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale poteva eventualmente essere esperita soltanto se l'ente avesse riconosciuto , ex art. 194 d.lgs. n. 267 del 2000
, e nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato , il debito fuori bilancio;
riconoscimento che, comunque , doveva avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, non potendo certamente essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (Cass. civ. n. 30109 del 21.11.2018).
Sempre nella specifica materia la Suprema Corte ha precisato “ In tema di fornitura e servizi prestati in
favore degli enti locali senza l'osservanza del procedimento contabile previsto per l'assunzione di
obbligazioni vincolanti per l'ente locale, ai sensi dell'art.23, comma 4, del d. l. n. 66 del 1989 conv. con
mod. dalla l. n. 144 del 1989, sostituito dall'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 77 del 1995 poi modificato
dall'art. 4 del d.lgs. n. 342 del 1997 , e trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, il contraente
privato fornitore non è legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente
pubblico per difetto del requisito di sussidiarietà mentre può esercitare l'azione ex art. 2041 c.c. nei
confronti dello stesso ente "utendo iuribus" dell' amministratore suo debitore, agendo in via
surrogatoria ex art. 2900 c.c. (contestualmente alla ed indipendentemente dalla) iniziativa nei
confronti dell'amministratore onde assicurare e conservare le proprie ragioni quando il patrimonio di
quest'ultimo non offra adeguate garanzie. In tal caso, il privato contraente ha l'onere di provare il fatto
oggettivo dell'arricchimento in correlazione con il depauperamento dell'amministratore, senza che
l'ente possa opporre il mancato riconoscimento della "utilitas", salva la possibilità per l'ente medesimo
di dimostrare che l'arricchimento sia stato non voluto, non consapevole o imposto” . (Cass. n. 5665 del
02.03.2021).
pagina 8 di 10 Ipotesi questa che non si è assolutamente concretizzata nel caso di specie nel quale è mancata l'azione del privato nei confronti del funzionario / amministratore .
Né in questa sede è possibile, attraverso la richiesta autorizzazione di chiamata in causa dell'ing.
, quale responsabile dell'Area lavori pubblici del Comune di introdurre la Controparte_2 CP_1
diversa domanda del di pagamento dell'importo di euro 28.750,00 , oltre interessi, a carico Parte_1
del predetto funzionario.
Nel caso di specie la chiamata in causa si basa esclusivamente sulla previsione di cui all'art. 106 c.p.c.
che espressamente recita “ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune
la causa o dal quale pretende essere garantita”.
E' evidente che si tratta di una ipotesi di comunanza di causa che nulla ha a che vedere con la diversa ipotesi di integrazione del contraddittorio, subordinata, quindi, ad una valutazione discrezionale del giudice .
Tenuto conto di quanto sopra ed in ottemperanza ai principi generali di economia processuale , la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'ing. deve essere, in questa Controparte_2
sede , rigettata potendo, comunque , il agire in via autonoma nei confronti dello stesso. Parte_1
Ne segue che , esclusa l'inefficacia del decreto ingiuntivo , lo revoca per i motivi di cui sopra ,
mancando un rapporto obbligatorio tra il e . Parte_1 Controparte_1
Le spese devono essere compensate tra le parti anche tenuto conto che il non si è costituito nel CP_1
presente grado di giudizio.
pagina 9 di 10 Non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico del in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello con Parte_1
riferimento all'efficacia del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Perugia, respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da in persona Parte_1
del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore , avverso la sentenza n. Parte_3
1384/2022 , dichiara l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 1685/2014 ;
revoca il decreto ingiuntivo n. 1685/2014 ;
compensa le spese tra le parti .
Perugia 15.10.2024
Il Presidente
Claudia Matteini
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