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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 1° ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co.
10, del D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 2 ottobre 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 2884, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 con l'avv. CIOCCA IVANOE,
- ricorrente (opponente) -
E
CP_1 con l'avv. PONTESILLI ELEONORA,
- resistente (opposta) -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 31.05.2023 la odierna parte ricorrente ha chiamato in giudizio la odierna parte resistente Pt_1 CP_1
e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni le conclusioni di cui alla pag. 7 del ricorso in opposizione, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
Revocare la provvisoria esecutività e revocare il decreto ingiuntivo opposto N. 214/2023
RG. 2230/23 perché emesso in assenza di prova scritta del credito e perchè nessuna somma spetta al dall' e, pertanto, la pretesa è infondata. Con vittoria delle spese di CP_1 Pt_1 lite.
Nel dettaglio, la odierna parte ricorrente ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 214/2023 emesso in data 13.05.2023 dal Tribunale di Velletri,
Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 2230/2023, per i seguenti motivi: (1) insussistenza del diritto della controparte ad ottenere l'indennità di mobilità per il periodo dal 08.07.2014 al 31.08.2014, avendo la parte ricorrente ricevuto, in relazione al medesimo periodo, l'indennità sostitutiva del preavviso e decorrendo il diritto ad ottenere l'indennità di mobilità, ai sensi dell'art. 73, u.c., del R.D.L. n. 1827/1935 e s.m.i., dalla fine del periodo di preavviso, laddove l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata effettivamente corrisposta dal datore di lavoro, (2) insussistenza della prova scritta, ai sensi dell'art. 633 c.p.c., per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento in riferimento all'indennità di mobilità relativa al periodo dal
08.07.2014 al 31.08.2014; (3) eccessività della somma ingiunta;
(4) intervenuta decadenza (annuale) dall'azione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 e s.m.i.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente (già parte ricorrente in sede monitoria), contestando le affermazioni della odierna parte ricorrente e
2 chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso in opposizione è fondato, per le ragioni indicate appresso.
L'art. 47 del DPR n. 639/1970 prevede che “(1) Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. (2) Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. (3) Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma. […]
(6) Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Nel caso di specie, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni delle parti non contestate ex adverso (e dunque pacifiche ex art. 115 c.p.c.) risulta (1) che, con domanda amministrativa del 7.07.2014, la odierna parte resistente aveva richiesto alla odierna parte ricorrente – a seguito di licenziamento collettivo disposto in data 17.03.2014 nei confronti della odierna parte resistente dal suo datore di lavoro – l'erogazione CP_2
3 dell'indennità di mobilità (all. 3 al fascicolo della odierna parte resistente), (2) tale domanda era stata accolta con provvedimento emesso dalla odierna parte ricorrente in data 10.09.2014 (all. 3 al fascicolo della odierna parte resistente), (3)
l'indennità di mobilità è stata pagata dalla odierna parte ricorrente alla odierna parte resistente, tranne che per quanto concerne il periodo corrispondente al preavviso, cioè dal 8.07.2014 al 31.08.2014 (per il quale periodo è controversa, in questa sede, la spettanza del relativo diritto in capo alla odierna parte resistente).
Tanto posto, la decadenza di cui all'art. 47, co. 6, del DPR n. 639/1970 si
è verificata, nel caso di specie, con lo spirare del termine annuale decorrente dalla data in cui vi è stato l'accoglimento parziale della domanda amministrativa volta ad ottenere l'erogazione dell'indennità di mobilità: poiché il termine in questione è iniziato a iniziato a decorrere dal 10.09.2014 (all. 3 al fascicolo della odierna parte resistente), la decadenza in parola si è effettivamente verificata in data 10.09.2015, dunque ben prima del deposito, per opera della odierna parte resistente, del ricorso per ingiunzione di pagamento (deposito avvenuto il 28.04.2023).
A tale riguardo va precisato che il documento prodotto dalla odierna parte resistente sub n. 6 al fascicolo della stessa non prova affatto l'avvenuto riconoscimento, per opera della odierna parte ricorrente, del diritto della prima a ottenere l'indennità di mobilità anche nel periodo per cui vi è causa (cioè nel periodo dal 8.07.2014 al 31.08.2014), giacché tale documento non appare essere stato redatto dalla odierna parte ricorrente ed è privo di qualsivoglia indicazione circa il suo autore o la sua provenienza.
In conclusione, il ricorso in opposizione deve essere accolto per le ragioni suesposte – con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti e non espressamente esaminate – e, di riflesso, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato
4 Tenuto conto delle peculiarità del caso di specie e delle condizioni soggettive della parte ricorrente, per come risultanti dagli atti di causa, si ritiene
– in adesione alla giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro (cfr. C. Cost. n. 77/2018) – che sussistano, in concreto, gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
- revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 214/2023 emesso in data
13.05.2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, all'esito del procedimento per ingiunzione di pagamento svoltosi innanzi al medesimo Tribunale e censito al NRG 2230/2023);
- dichiara l'intervenuta decadenza della odierna parte resistente dall'azione già proposta da essa in sede monitoria;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Velletri, 2 ottobre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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