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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/10/2025, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Iovine (C.F. , presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Galleria Vanvitelli, n. 26, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), presso il cui studio in Casoria C.F._4
alla via Principe di Piemonte n. 55, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023, il ricorrente esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 05.05.2012 in Napoli;
che CP_1 dall'unione nasceva una figlia, (a Napoli, il 27.12.2012); che a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali le parti erano addivenute alla separazione personale, pronunciata con decreto di omologa RG. n. 6158/2018 del 28.06.2018 dal Tribunale di Napoli Nord, che recepiva l'accordo delle parti;
che le parti avevano concordato l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, assegnataria della casa coniugale, regolamentato le visite del padre e previsto un assegno di € 500,00 a carico del padre per il mantenimento della figlia;
che la resistente si era sempre rifiutata di addivenire ad una soluzione di natura non contenziosa sul falso presupposto di riappacificazioni mai intervenute;
che la situazione personale e patrimoniale del ricorrente era mutata nel tempo che lo avevano costretto a fronteggiare una serie di debiti avendo egli avviato anche una convivenza more uxorio.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
1) Dichiarare, preliminarmente, a mente dell'art. 3, n. 2, lett. B, della legge 898/70 come modificata dalla legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti il 5.5.2012;
2) Confermarsi gli accordi omologati in sede di separazione in ordine alla casa coniugale, all'affidamento della minore, alla sua residenza prevalente presso l'abitazione materna ed al diritto di visita del padre, così come ivi disciplinato;
3) Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale, confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della minore posto a carico del Sig. per € Per_1 Parte_1
500,00 mensili - oltre alle spese di istruzione e ludiche ed in genere di natura straordinaria a suo esclusivo carico - e determinarsi l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, Sig.ra nei limiti di ulteriori € CP_1
500,00 mensili, da corrispondersi all'esito dell'indennità NAspI e solo fin quando dovesse protrarsi il suo attuale stato di disoccupazione. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 18.09.2023, la quale si opponeva alla CP_1 richiesta di divorzio eccependone l'improcedibilità della domanda per assenza del presupposto della ininterrotta separazione, contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente ed esponeva che la convivenza era perdurata anche dopo la separazione fino al mese di marzo 2021, allorquando il decideva unilateralmente di abbandonare il nucleo Pt_1 familiare per vivere la sua relazione extraconiugale, ma di fatto non vi era mai stata una separazione tra i coniugi tanto è vero che nel febbraio del medesimo anno si sospettava una gravidanza, sospetto poi rivelatosi infondato;
che, la resistente versava in una condizione di difficoltà economica, aggravata dalla non più giovane età e dall'assenza di concrete possibilità di reinserimento lavorativo;
che tra le parti vi era un evidente squilibrio economico, in quanto il ricorrente era stabilmente occupato e non aveva subito variazioni reddituali significative rispetto al momento della separazione;
per questi motivi
, chiedeva:
1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per ininterrotta convivenza tra le parti;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo;
3) disporre l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta voglia durante la settimana, nel rispetto delle esigenze della minore stessa;
il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia un fine settimana ogni due e a tal fine potrà prelevarla il venerdì presso il domicilio materno ed ivi la ricondurrà nella serata di domenica;
durante il periodo estivo, nel mese di agosto, la bambina trascorrerà le vacanze con il padre per 7 giorni consecutivi, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio;
durante il periodo natalizio, ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26/12 con l'uno ed il
31/12, 1 e 6 gennaio con l'altro; vacanze pasquali (Domenica di Pasqua o il Lunedì in
Albis) da suddividersi con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. In caso di malattia della minore il padre potrà esercitare il suo diritto di visita con recupero dei tempi di visita persi. Il compleanno e l'onomastico della minore sarà trascorso, ad anni alterni, con il padre o con la madre. La minore trascorrerà con il padre la Festa del
Papà, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con la madre nei giorni della Festa della Mamma, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti al padre.
4) Disporre che il sig. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 figlia minore, un assegno mensile complessivo di € 1.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord.
5) Disporre, altresì, che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento per la coniuge Pt_1 la somma mensile pari ad € 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione delle parti.
Il ricorrente esponeva di essere amministratore e socio unico della Fibasan & Co S.r.l. percependo un reddito mensile di circa euro 3000,00 al mese;
che conviveva con la nuova compagna, dalla quale aveva avuto una figlia;
che contribuiva al pagamento della rata del finanziamento per la vettura concessa alla moglie per euro 445,00 mensili, nonché debiti dilazionati fino all' anno 2022 ed un accertamento per euro 215.000,00 con l'Agenzia delle
Entrate con rate trimestrali di 10.700,00 euro per 5 anni (di cui due pagate); che vedeva regolarmente tutte le mattine la figlia per accompagnarla a scuola e tutti i fine settimana. Per_1
La resistente dichiarava di vivere nella casa coniugale - di sua proprietà - insieme alla figlia;
di essere disoccupata dopo il licenziamento dalla società del marito ove lavorava come segretaria e percepiva un autonomo reddito;
che dal mese di marzo del 2021 il ricorrente era andato via definitivamente da casa.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza del
06.10.2023 emetteva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione quanto all'affido e al mantenimento della minore e rideterminava Persona_2 in euro 400,00 l'assegno di mantenimento a carico del in favore della da Pt_1 CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, rinviando all'udienza del 23.01.2024.
Depositate note scritte, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c. e rinviava il processo all' udienza del 24.09.2024.
Ammessa prova per testi diretta come richiesta dal resistente e la prova contraria sui medesimi capi richiesta dalla ricorrente escussi i testi all'udienza del 25.02.2025. depositate note scritte rispettivamente il 23 e 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, il Giudice all'udienza cartolare del 25.6.25 assegnava la causa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con memorie di replica, depositate in data 13 ottobre, i procuratori costituiti depositavano un accordo sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori in cui chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate,
e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, tenuto conto dell'istruttoria svolta - nonché considerata la formale successiva adesione alla pronuncia di divorzio-, deve ritenersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 collocamento prioritario presso la madre. Per la minore, i genitori si impegneranno a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, seguendo le inclinazioni naturali della figlia. Ogni decisione di rilievo relativa all'educazione; istruzione e salute della stessa verrà concordata dai genitori;
2) La casa coniugale sita in Arzano alla Via Don Luigi Sturzo, n. 14 viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia;
CP_1 Per_1
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta vuole Parte_1 Per_1 durante la settimana nel rispetto delle esigenze della minore stessa;
il padre può altresì tenere con sé la figlia un fine settimana ogni due e a tal fine la minore sarà prelevata il venerdì presso il domicilio materno e lì sarà riaccompagnata nella serata di domenica.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con l'uno mentre dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni vacanze pasquali dal giovedì alla domenica alle ore 20 con un genitore e dalla domenica sera alle ore 20 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola.
Per le ferie estive il padre trascorrerà con la minore 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
L'onomastico e compleanno della minore ad anni alterni con l'uno e con l'altro, qualora non via sia accordo per un festeggiamento unico congiunto.
La minore trascorrerà la Festa del Papà, il compleanno ed onomastico del padre con lo stesso anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia Festa della Mamma, compleanno e onomastico della stessa;
- Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, un assegno mensile complessivo di euro 900,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 100 % dell'importo assegno unico che sarà percepito integralmente dalla sig.ra nonché il 100 % delle spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
- Nulla a titolo di assegno divorzile per la sig.ra . CP_1
- Le parti accettando reciprocamente i suddetti patti, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio e ad ogni pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, dichiarano vicendevolmente di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
- Le parti chiedono che le condizioni riportate siano recepite nella sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendole pienamente rispondenti al proprio interesse e conformi al superiore interesse della figlia.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della minore può essere integralmente recepito da questo Collegio-
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.05.2012 in Napoli da , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e
69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, Parte II, Serie
A, sez. S, anno 2012);
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 16.10.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Collegio della Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1778/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Roberto Iovine (C.F. , presso il cui studio in Napoli alla C.F._2
Galleria Vanvitelli, n. 26, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e CP_1 C.F._3 difesa dall'Avv. Rosa Di Caprio (C.F.: ), presso il cui studio in Casoria C.F._4
alla via Principe di Piemonte n. 55, elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2023, il ricorrente esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 05.05.2012 in Napoli;
che CP_1 dall'unione nasceva una figlia, (a Napoli, il 27.12.2012); che a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali le parti erano addivenute alla separazione personale, pronunciata con decreto di omologa RG. n. 6158/2018 del 28.06.2018 dal Tribunale di Napoli Nord, che recepiva l'accordo delle parti;
che le parti avevano concordato l'affido condiviso della minore con residenza privilegiata presso la madre, assegnataria della casa coniugale, regolamentato le visite del padre e previsto un assegno di € 500,00 a carico del padre per il mantenimento della figlia;
che la resistente si era sempre rifiutata di addivenire ad una soluzione di natura non contenziosa sul falso presupposto di riappacificazioni mai intervenute;
che la situazione personale e patrimoniale del ricorrente era mutata nel tempo che lo avevano costretto a fronteggiare una serie di debiti avendo egli avviato anche una convivenza more uxorio.
Pertanto, ribadita la permanenza della separazione e l'impossibilità di riconciliazione, chiedeva:
1) Dichiarare, preliminarmente, a mente dell'art. 3, n. 2, lett. B, della legge 898/70 come modificata dalla legge 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli istanti il 5.5.2012;
2) Confermarsi gli accordi omologati in sede di separazione in ordine alla casa coniugale, all'affidamento della minore, alla sua residenza prevalente presso l'abitazione materna ed al diritto di visita del padre, così come ivi disciplinato;
3) Quanto ai provvedimenti di natura patrimoniale, confermarsi l'assegno di mantenimento in favore della minore posto a carico del Sig. per € Per_1 Parte_1
500,00 mensili - oltre alle spese di istruzione e ludiche ed in genere di natura straordinaria a suo esclusivo carico - e determinarsi l'importo dell'assegno di mantenimento a favore della moglie, Sig.ra nei limiti di ulteriori € CP_1
500,00 mensili, da corrispondersi all'esito dell'indennità NAspI e solo fin quando dovesse protrarsi il suo attuale stato di disoccupazione. Con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio in data 18.09.2023, la quale si opponeva alla CP_1 richiesta di divorzio eccependone l'improcedibilità della domanda per assenza del presupposto della ininterrotta separazione, contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente ed esponeva che la convivenza era perdurata anche dopo la separazione fino al mese di marzo 2021, allorquando il decideva unilateralmente di abbandonare il nucleo Pt_1 familiare per vivere la sua relazione extraconiugale, ma di fatto non vi era mai stata una separazione tra i coniugi tanto è vero che nel febbraio del medesimo anno si sospettava una gravidanza, sospetto poi rivelatosi infondato;
che, la resistente versava in una condizione di difficoltà economica, aggravata dalla non più giovane età e dall'assenza di concrete possibilità di reinserimento lavorativo;
che tra le parti vi era un evidente squilibrio economico, in quanto il ricorrente era stabilmente occupato e non aveva subito variazioni reddituali significative rispetto al momento della separazione;
per questi motivi
, chiedeva:
1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio per ininterrotta convivenza tra le parti;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente i rispettivi ed eventuali cambiamenti di indirizzo;
3) disporre l'affido della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta voglia durante la settimana, nel rispetto delle esigenze della minore stessa;
il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia un fine settimana ogni due e a tal fine potrà prelevarla il venerdì presso il domicilio materno ed ivi la ricondurrà nella serata di domenica;
durante il periodo estivo, nel mese di agosto, la bambina trascorrerà le vacanze con il padre per 7 giorni consecutivi, periodo da concordarsi tra i coniugi entro il 30 maggio;
durante il periodo natalizio, ad anni alterni i giorni del 24, 25 e 26/12 con l'uno ed il
31/12, 1 e 6 gennaio con l'altro; vacanze pasquali (Domenica di Pasqua o il Lunedì in
Albis) da suddividersi con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni. In caso di malattia della minore il padre potrà esercitare il suo diritto di visita con recupero dei tempi di visita persi. Il compleanno e l'onomastico della minore sarà trascorso, ad anni alterni, con il padre o con la madre. La minore trascorrerà con il padre la Festa del
Papà, il suo compleanno e il suo onomastico, anche se in un giorno di non spettanza;
allo stesso modo, la minore resterà con la madre nei giorni della Festa della Mamma, del suo compleanno e del suo onomastico, anche se in giorni spettanti al padre.
4) Disporre che il sig. corrisponda, a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1 figlia minore, un assegno mensile complessivo di € 1.000,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie obbligatorie come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie in materia di famiglia del Tribunale di Napoli Nord.
5) Disporre, altresì, che il sig. corrisponda a titolo di mantenimento per la coniuge Pt_1 la somma mensile pari ad € 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
All'udienza del 6 ottobre 2023 il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, procedeva all'audizione delle parti.
Il ricorrente esponeva di essere amministratore e socio unico della Fibasan & Co S.r.l. percependo un reddito mensile di circa euro 3000,00 al mese;
che conviveva con la nuova compagna, dalla quale aveva avuto una figlia;
che contribuiva al pagamento della rata del finanziamento per la vettura concessa alla moglie per euro 445,00 mensili, nonché debiti dilazionati fino all' anno 2022 ed un accertamento per euro 215.000,00 con l'Agenzia delle
Entrate con rate trimestrali di 10.700,00 euro per 5 anni (di cui due pagate); che vedeva regolarmente tutte le mattine la figlia per accompagnarla a scuola e tutti i fine settimana. Per_1
La resistente dichiarava di vivere nella casa coniugale - di sua proprietà - insieme alla figlia;
di essere disoccupata dopo il licenziamento dalla società del marito ove lavorava come segretaria e percepiva un autonomo reddito;
che dal mese di marzo del 2021 il ricorrente era andato via definitivamente da casa.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il Giudice, con ordinanza del
06.10.2023 emetteva i provvedimenti provvisori confermando le condizioni di cui alla sentenza di separazione quanto all'affido e al mantenimento della minore e rideterminava Persona_2 in euro 400,00 l'assegno di mantenimento a carico del in favore della da Pt_1 CP_1 versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, rinviando all'udienza del 23.01.2024.
Depositate note scritte, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art 183 VI co c.p.c. e rinviava il processo all' udienza del 24.09.2024.
Ammessa prova per testi diretta come richiesta dal resistente e la prova contraria sui medesimi capi richiesta dalla ricorrente escussi i testi all'udienza del 25.02.2025. depositate note scritte rispettivamente il 23 e 18 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, il Giudice all'udienza cartolare del 25.6.25 assegnava la causa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con memorie di replica, depositate in data 13 ottobre, i procuratori costituiti depositavano un accordo sottoscritto dalle parti stesse e dai rispettivi procuratori in cui chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate .
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla in cui le parti si sono separate,
e da allora è perdurato lo stato di separazione, che, tenuto conto dell'istruttoria svolta - nonché considerata la formale successiva adesione alla pronuncia di divorzio-, deve ritenersi ininterrotto.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in forma condivisa, con il Per_1 collocamento prioritario presso la madre. Per la minore, i genitori si impegneranno a curarne la crescita educativa, scolastica e religiosa, seguendo le inclinazioni naturali della figlia. Ogni decisione di rilievo relativa all'educazione; istruzione e salute della stessa verrà concordata dai genitori;
2) La casa coniugale sita in Arzano alla Via Don Luigi Sturzo, n. 14 viene assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarla insieme alla figlia;
CP_1 Per_1
3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia ogniqualvolta vuole Parte_1 Per_1 durante la settimana nel rispetto delle esigenze della minore stessa;
il padre può altresì tenere con sé la figlia un fine settimana ogni due e a tal fine la minore sarà prelevata il venerdì presso il domicilio materno e lì sarà riaccompagnata nella serata di domenica.
Durante il periodo natalizio, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre con l'uno mentre dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; ad anni alterni vacanze pasquali dal giovedì alla domenica alle ore 20 con un genitore e dalla domenica sera alle ore 20 fino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola.
Per le ferie estive il padre trascorrerà con la minore 15 giorni nel mese di agosto, da concordarsi preventivamente entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
L'onomastico e compleanno della minore ad anni alterni con l'uno e con l'altro, qualora non via sia accordo per un festeggiamento unico congiunto.
La minore trascorrerà la Festa del Papà, il compleanno ed onomastico del padre con lo stesso anche se in un giorno di non spettanza, facendo altrettanto per le analoghe ricorrenze della madre, ossia Festa della Mamma, compleanno e onomastico della stessa;
- Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Parte_1 minore, un assegno mensile complessivo di euro 900,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico, somma che andrà rivalutata annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il 100 % dell'importo assegno unico che sarà percepito integralmente dalla sig.ra nonché il 100 % delle spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Napoli Nord;
- Nulla a titolo di assegno divorzile per la sig.ra . CP_1
- Le parti accettando reciprocamente i suddetti patti, rinunciano agli atti ed alle azioni proposte nel presente giudizio e ad ogni pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, dichiarano vicendevolmente di non avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo, ragione o causa;
- Le parti chiedono che le condizioni riportate siano recepite nella sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendole pienamente rispondenti al proprio interesse e conformi al superiore interesse della figlia.
Poiché l'accordo raggiunto non è contrario a norme imperative ed è conforme all'interesse della minore può essere integralmente recepito da questo Collegio-
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 05.05.2012 in Napoli da , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e
69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, Parte II, Serie
A, sez. S, anno 2012);
7) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa il 16.10.2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Dr.ssa Alessandra Tabarro