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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1604/2018 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Med. d'oro Stefano Cattafi n.
27 presso lo studio dell'Avv. Angelina Aveni che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. )), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Messina, via G. Pascoli n. 21 presso lo studio dell'Avv. Antonio
Daniele D'Orazio che la rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 maggio 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24 settembre 2018 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, esponendo di aver lavorato a far data dal 13 luglio 2012 alle dipendenze di
Commerciale presso il punto vendita Archi San Filippo CP_1 del Mela con qualifica di ispettore commerciale. Inizialmente si era occupato della gestione dei punti vendita di nuova apertura sia in Sicilia che in Calabria.
Riferiva che con nota del 31 agosto 2015 la società lo aveva senza una valida ragione trasferito presso il punto vendita di Terme
Vigliatore sulla base di un accordo di distacco con la ditta La Piazza
S.r.l.
Aggiungeva di aver subito continui trasferimenti da un punto vendita all'altro a seguito di vari distacchi.
Rilevava di aver svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore
8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
Lamentava di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quella effettivamente maturata per il lavoro svolto e che non gli erano mai state corrisposte somme a titolo di riposi settimanali non goduti, ferie non godute, festivi, TFR, indennità per scatto di anzianità, indennità di trasferta, tredicesima e quattordicesima.
Con riguardo al TFR, evidenziava che tale somma era nella disponibilità della società in quanto non era mai stata versata alla
Banca Unicredit S.p.a. ad estinzione del finanziamento (cessione del quinto) da lui ottenuto.
Chiedeva, quindi, a titolo di differenze retributive e TFR maturati dal
13 luglio 2012 al 21 maggio 2017 (data di cessazione del rapporto di lavoro) la complessiva somma di € 30.306,41.
Lamentava inoltre che, nonostante la qualifica di ispettore commerciale riconosciutagli all'atto dell'assunzione, aveva subito negli anni continui demansionamenti, essendo stato adibito presso l'ARD di Milazzo a mansioni di addetto alle vendite e presso il supermercato Sidis di Terme Vigliatore a mansioni di repartista.
Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno da perdita della professionalità in misura pari alla retribuzione astrattamente spettante. Si costituiva in giudizio Commerciale osservando che il CP_1 ricorrente era stato assunto alle dipendenze di in data CP_1
13.07.2012, con contratto a tempo indeterminato e full time, con la qualifica di ispettore commerciale, II livello del CCNL di categoria, per quaranta ore settimanali, prestando la propria attività lavorativa presso la sede aziendale centrale dalla data di avvio fino al 24 ottobre
2013.
Assentatosi dal lavoro fino al marzo 2014, il ricorrente aveva poi svolto attività lavorativa presso il punto vendita di San Filippo del
Mela c.da Archi esclusivamente con mansioni di addetto alla vendita.
Precisava che il trasferimento presso il punto vendita di San Filippo del Mela era derivato da una riorganizzazione aziendale che aveva determinato l'avvio di una procedura di mobilità ai sensi della legge n.
223/1991 per ben 509 unità lavorative (su 533 in organico) e la chiusura di alcune unità produttive.
Tale procedura di mobilità aveva comportato la riduzione dell'orario di lavoro e la contribuzione da parte dell'Istituto previdenziale, nonché il trasferimento di parte del personale e l'attribuzione di nuove mansioni nei confronti dei lavoratori le cui qualifiche erano risultate in esubero.
Riferiva che, sempre nell'ambito di tale procedura, con accordo sottoscritto il 31 agosto 2015 il ricorrente era stato distaccato presso la società La Piazza S.r.l. dal 7 settembre 2015 al 31 dicembre 2015, svolgendo attività lavorativa presso il punto vendita di Terme
Vigliatore sempre con mansioni di addetto alla vendita.
Precisava che il distacco era stato preceduto da un accordo con il dipendente che, per evitare il licenziamento per esubero, aveva continuato a mantenere l'originario profilo di assunzione nonostante le diverse mansioni svolte.
Con atto di fusione del 31 dicembre 2015 la società La Piazza S.r.l. era stata incorporata in con la Controparte_1 conseguenza che il distacco presso la sede di Terme Vigliatore era divenuto definitivo.
Infine, per effetto della risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda con altra azienda del settore, a far data dal 21 maggio 2017 il ricorrente era transitato ai sensi dell'art. 2112 c.c. alle dipendenze di Euroforte S.r.l.
Ciò premesso, evidenziava che il ricorrente aveva sempre svolto attività lavorativa per quaranta ore settimanali, ovvero sette ore al giorno dal lunedì al venerdì, oltre a cinque ore nella giornata del sabato. Solo occasionalmente aveva svolto lavoro straordinario, ricevendo la prevista maggiorazione.
Nei casi in cui l'attività era stata svolta di domenica o in occasione di festività, aveva comunque beneficiato del riposo compensativo infrasettimanale sia della retribuzione per le ore svolte in eccedenza.
In ordine al demansionamento rimarcava che l'assegnazione del Pt_1
a nuove mansioni era dipesa esclusivamente da ragioni tecniche e produttive condizionate dalla crisi che aveva coinvolto anche
Commerciale CP_1
Quest'ultima aveva infatti proceduto ad una riorganizzazione interna mediante una diversificazione dei punti vendita ed una riqualificazione del personale, facendo ricorso alla mobilità volontaria ed agli ammortizzatori sociali al fine di scongiurare l'avvio della procedura di licenziamento collettivo, nonostante la chiusura di alcune unità produttive.
Per effetto di tale riorganizzazione, il livello occupazionale era rimasto immutato e il ricorrente, a seguito della risoluzione del contratto di affitto del ramo di azienda con Euroforte S.r.l., aveva mantenuto il posto di lavoro con identico profilo ed anzianità di servizio.
Sosteneva poi che il aveva usufruito dei giorni di ferie maturati Pt_1 in costanza di rapporto ed aveva ottenuto, al momento dell'interruzione del rapporto, il corrispettivo economico delle ore di ferie e permessi maturati e non goduti alla data del passaggio pari a
€ 5.387,66 lordi.
In ordine al TFR eccepiva che il aveva effettivamente stipulato Pt_1 con Unicredit S.p.a. un contratto di finanziamento, autorizzando la
Commerciale ad operare una trattenuta volontaria pari CP_1 ad un quinto degli emolumenti mensili fino ad estinzione del prestito.
Il contratto prevedeva poi che in caso di risoluzione o di modifiche anticipate del rapporto di lavoro, il datore di lavoro avrebbe trattenuto dal TFR quanto residuato a titolo di saldo debitorio.
La società aveva quindi comunicato ad Unicredit S.p.a. che a far data dal 21 maggio 2017 avrebbe interrotto il rapporto di lavoro con il
Crea, sicché era rimasta in attesa di conoscere l'ammontare del debito residuo da trattenere sul TFR.
Unicredit S.p.a. con nota del 17 luglio 2017 aveva comunicato il debito residuo in € 13.004,89, ovvero in una somma superiore a quella dovuta dal datore di lavoro.
Nonostante la avesse comunicato la propria CP_1 disponibilità a corrispondere quanto maturato, il aveva chiesto Pt_1 che il TFR maturato alla data del passaggio alle dipendenze di
Euroforte S.r.l. fosse integralmente trasferito in favore del nuovo datore di lavoro, autorizzando al versamento del CP_2 relativo importo.
Tuttavia, in considerazione del vincolo contrattuale con Unicredit
S.p.a., aveva comunicato alla banca la Controparte_1 volontà del lavoratore di trasferire le somme maturate a titolo di TFR, restando in attesa di ricevere la relativa autorizzazione.
Unicredit S.p.a. non aveva mai fornito riscontro a tale richiesta, sicché non aveva potuto provvedere al Controparte_1 versamento del TFR in favore del nuovo datore di lavoro (Euroforte
S.r.l.).
Quanto al mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, evidenziava che il aveva in realtà beneficiato dello scatto Pt_1 stipendiale al compimento del terzo anno di servizio così come previsto dal contratto collettivo.
Il successivo scatto era invece maturato nell'agosto 2018 e dunque successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ed al passaggio del Crea alle dipendenze di Euroforte S.r.l.
Per quanto concerne l'indennità di trasferta lamentava che il ricorrente non aveva neanche minimamente indicato quali compiti ed in quali periodi aveva svolto fuori sede. In ogni caso riferiva di aver corrisposto al i rimborsi relativi alle spese sostenute per le Pt_1 attività di trasferta fuori sede, garantendogli anche l'uso della vettura di servizio.
Rilevava, infine, che nessun danno aveva il Subito per effetto Pt_1 del demansionamento e che nel caso in esame non poteva in alcun modo configurarsi una fattispecie di mobbing.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa veniva assunta in decisione.
Preliminarmente va rilevato che la società La Piazza S.r.l., soggetto evocato in giudizio al pari di , si è fusa per Controparte_1 incorporazione con quest'ultima in forza di atto di fusione dell'8 ottobre 2015 (cfr. documentazione allegata nel fascicolo telematico da in data 9 settembre 2024). Controparte_1
Pertanto la nullità del ricorso risulta sanata dalla costituzione in giudizio della società incorporante che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della società incorporata ai sensi dell'art. 2504 bis
c.p.c.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “la citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto” (Cass. 29 maggio 2020, n. 10301, Cass. 18 marzo
2014, n. 6202).
Ciò premesso, va rilevato che, allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020;
Cass. n. 7842/2018; Cass. n. 11781/2011; Cass. n. 26808/2007;
Cass. n. 6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib. Catania n.
4772/2019; Trib. Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n.
1505/2019).
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr.
Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003;
Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n.
73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola
n. 1566/2017; Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017;
Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Orbene il ricorrente deduce di aver svolto attività lavorativa per 59 ore settimanali, a fronte delle 40 ore settimanali previste in contratto, così ripartite: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
La società resistente replica che in realtà il ricorrente avrebbe svolto
40 ore settimanali, come previsto in contratto, svolgendo dal lunedì al venerdì o il turno antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 15,30 o il turno pomeridiano dalle 14,30 alle 20,30 e il sabato il turno dalle ore
8,30 alle 13,30.
Aggiunge la società che il ricorrente ha occasionalmente espletato attività lavorativa straordinaria ricevendo, per le ore aggiuntive svolte, la prevista maggiorazione e che quando l'attività lavorativa si
è svolta nella giornata di domenica e/o in occasione di festività, il ricorrente ha sempre beneficiato sia del riposo compensativo infrasettimanale sia della relativa retribuzione per le ore svolte in eccedenza, sia della prevista maggiorazione ed in misura pari al 30% della quota oraria, come indicato dal CCNL di categoria.
A tal proposito occorre osservare che il legale rappresentante della società resistente ha ammesso in sede di interrogatorio formale che il ricorrente ha svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore
8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (circostanza d del capitolato di prova), precisando che al ricorrente è stato applicato il CCNL per gli orari ed i turni di lavoro.
Al contempo il ricorrente, in sede di interrogatorio formale, ha ribadito di aver lavorato anche la domenica mattina alternata e quando lavorava ad Archi anche il pomeriggio alternato. Ha aggiunto che il sabato lavorava anche il pomeriggio secondo gli orari indicati nella circostanza di cui al n. 13 della memoria di costituzione. Ha infine precisato di aver lavorato secondo i turni indicati in detta circostanza ma per tutta la giornata.
Dal convergente esame delle dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, può ritenersi dimostrato che il ricorrente ha lavorato ben oltre le 40 ore settimanali, avendo svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato sia di mattina sia di pomeriggio per circa nove ore e a domeniche alterne per cinque ore.
Rileva a tal fine la dichiarazione con natura confessoria con la quale il legale rappresentante della società ha riconosciuto essere vera la circostanza d) del capitolato di prova del ricorso introduttivo, ovvero che il ricorrente ha lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e la domenica dalle ore
8,00 alle ore 13,00.
Al contempo il ricorrente, pur avendo ribadito di aver lavorato dal lunedì al sabato non secondo le turnazioni ma per tutta la giornata, ha ammesso di aver lavorato a domeniche alterne per cinque ore.
In considerazione della natura confessoria delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società resistente e della parziale ammissione del ricorrente, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e a domenica alterne dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
La confessione resa dal legale rappresentante di Commerciale CP_1 rende poi superfluo il contributo rappresentativo fornito dai
[...] testimoni in ordine all'orario di lavoro svolto dal ricorrente.
Occorre dunque procedere alla quantificazione delle somme invocate dal ricorrente tenendo conto del maggiore orario di lavoro svolto.
Tra le voci retributive richieste figura anche lo scatto di anzianità.
A tal riguardo l'art. 185 CCNL Commercio dell'1 luglio 2013 prevede che per l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso commerciale facente capo alla stessa società) il personale ha diritto a dieci scatti triennali.
Il successivo terzo comma prevede poi che l'importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità.
Ne consegue che il ricorrente, assunto il 13 luglio 2012, ha maturato il primo scatto di anzianità il 13 luglio 2015, sicché il relativo importo
è dovuto a decorrere dall'1 agosto 2015 (primo giorno del mese successivo a quello in cui si è compiuto il triennio). Al contempo deve notarsi che il secondo scatto di anzianità è evidentemente maturato il 13 luglio 2018, e dunque in un momento in cui il ricorrente è transitato alle dipendenze di Euroforte S.r.l.
Ciò premesso, va ancora osservato che nella busta paga di agosto
2015 ed in quelle successive è stato effettivamente riconosciuto lo scatto di anzianità, sicché occorre procedere alla quantificazione della sola differenza maturata in ragione del maggiore orario di lavoro svolto.
Il ricorrente lamenta poi che Commerciale non ha versato nulla CP_1
a titolo di TFR.
Sul punto la società rileva che il ricorrente ha stipulato con la
Unicredit S.p.a. un contratto di finanziamento, autorizzando il datore di lavoro ad operare una trattenuta volontaria, pari ad un quinto degli emolumenti mensilmente dovutigli, e fino ad estinzione del rapporto stesso.
Sostiene che il contratto di finanziamento prevede che, in presenza di risoluzioni e/o modifiche anticipate del rapporto, il datore di lavoro trattenga dal TFR dovuto quanto residuato a titolo di saldo debitorio.
Con nota del 19 maggio 2017, la Commerciale ha comunicato CP_1 ad Unicredit spa che, a far data dal 21 maggio 2017, il avrebbe Pt_1 interrotto il rapporto di lavoro proseguendo in favore della subentrante Euroforte S.r.l., rimanendo in attesa di conoscere l'ammontare del debito residuato da trattenere sul TFR maturato.
Riferisce che Con raccomandata a/r datata 17 luglio 2017, Unicredit spa ha trasmesso a . il conteggio estintivo relativo al contratto CP_1 di finanziamento concesso ricorrente, quantificando il debito residuo in € 13.004,89, ovvero in una somma superiore rispetto a quella dovuta dalla stessa datrice di lavoro e per come specificata nell'ultima busta paga.
Rappresenta che nel frattempo, nonostante la propria disponibilità a corrispondere quanto maturato, il ricorrente ha chiesto che, in deroga a quanto previsto, il TFR maturato alla data di passaggio fosse interamente trasferito in favore della nuova datrice di lavoro autorizzando al versamento del relativo importo. CP_1 ha, quindi, comunicato alla Unicredit spa la Controparte_1 volontà del lavoratore di trasferire le somme maturate a titolo di TFR rimanendo in attesa di ricevere la relativa e prevista autorizzazione allo svincolo da parte del creditore, non potendo fino ad allora effettuare alcun pagamento con efficacia liberatoria.
Sostiene che nessun ritardo nella liquidazione del TFR può essere imputato a dal momento che il ha Controparte_1 Pt_1 invocato il trasferimento del TFR in favore della Euroforte S.r.l., piuttosto che ottenerne il soddisfacimento immediato. Aggiunge che è sempre rimasta in attesa di ricevere l'autorizzazione da Unicredit
S.p.a. allo svincolo contrattualmente previsto.
È necessario richiamare le previsioni contenute nel contratto di finanziamento stipulato dal Crea con Unicredit S.p.a.
L'art. 8 del contratto prevede che “salvo quanto previsto al successivo art. 10, in caso di cessazione a qualsiasi titolo del rapporto di lavoro, il contratto di intenderà risolto. Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ed ogni altra somma spettante per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente, per legge e per volontà del
Cliente, all'estinzione del prestito. Il Cliente conferisce, in ogni caso, mandato irrevocabile al Datore di Lavoro/Amministrazione di trattenere l'intero TFR e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata alla Banca fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. Qualora il debito residuo sia superiore al TFR e alle altre eventuali indennità versate il Cliente dovrà provvedere personalmente all'estinzione del debito. Il Cliente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR sino alla competa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione del
Datore di Lavoro / Amministrazione”.
La norma prevede, dunque, che la cessazione del rapporto di lavoro determina la risoluzione del contratto di finanziamento, ad eccezione del caso, ricorrente nella fattispecie in esame, in cui il lavoratore continua a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro (art. 10).
L'art. 8 prevede poi (dovendosi ritenere che la clausola di riserva posta all'inizio dell'art. 8 riguardi esclusivamente la risoluzione del contratto di finanziamento) che il lavoratore conferisce, in ogni caso, mandato irrevocabile al datore di lavoro di trattenere l'intero TFR e qualunque altra indennità dovuta, che dovrà essere versata alla
Banca fino alla concorrenza della somma necessaria per l'estinzione del contratto. A tal fine il lavoratore si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR sino alla competa estinzione del debito, con conseguente conforme obbligazione del datore di Lavoro.
In sostanza la norma prevede un vincolo sul TFR a garanzia del debito derivante dalla concessione del finanziamento da parte della banca.
Ed infatti il datore di lavoro ha l'obbligo di trattenere l'intero TFR, garantendo così alla banca di soddisfarsi mediante tale indennità nel caso in cui il lavoratore perda il posto di lavoro e la conseguente retribuzione, e il lavoratore assume l'obbligo di non richiedere anticipazioni sul TFR al fine di non ridurre la garanzia della banca.
Orbene, non risulta documentato che il lavoratore abbia estinto il finanziamento contratto con Unicredit;
né risulta che quest'ultima abbia autorizzato a liquidare il TFR in Controparte_1 favore del dipendente.
Emerge piuttosto che Unicredit S.p.a, a seguito della comunicazione di cessazione del servizio da parte di Commerciale con Parte_2 nota del 17 luglio 2017 ha chiesto a Commerciale di CP_1
“provvedere al versamento del Trattamento di fine rapporto (TFR) e di ogni altra somma spettante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie non godute, tredicesima mensilità, quattordicesima, incentivi all'esodo e altre liberalità comunque denominate) cui
[...] ha diritto”. Pt_1 È bene chiarire che la richiesta di versamento del TFR avanzata da
Unicredit trova giustificazione nella comunicazione con la quale
Commerciale ha comunicato l'avvenuta cessazione del Parte_2 rapporto di lavoro con . Parte_1
In mancanza di qualsivoglia precisazione in ordine al passaggio di alle dipendenze di altro datore di lavoro, Unicredit Parte_1
S.p.a. ha, cioè, esercitato il diritto previsto dall'art. 8 del contratto di finanziamento.
È però accaduto che il Crea ha chiesto a di Parte_3 CP_3 trasferire il TFR al nuovo datore di lavoro. ha, quindi, avvertito Unicredit S.p.a. con Controparte_1 nota trasmessa via fax il 5 giugno 2017 dell'intenzione del di Pt_1 continuare il pagamento della cessione del quinto mediante trattenuta ad opera del nuovo datore di lavoro Euroforte S.r.l. ed ha contestualmente chiesto l'autorizzazione della banca al trasferimento del TFR in favore del nuovo datore di lavoro.
A fronte di tale richiesta, non risulta che Unicredit S.p.a. abbia autorizzato a trasferire le somme Controparte_1 accantonate a titolo di TFR in favore del nuovo datore di lavoro, sicché legittimamente Commerciale ha in un primo CP_1 momento trattenuto il TFR per non ridurre la garanzia prevista a favore della Banca dall'art. 8.
Ciò premesso, occorre considerare che, come risulta dalla lettera del
20 novembre 2018 allegata alle note del 20 maggio 2020, il ha Pt_1 estinto il finanziamento erogato da Unicredit mediante corresponsione dell'indennizzo da parte della Compagnia Parte_4
[...]
meno il finanziamento, nessun vincolo risulta più esistente sul
[...]
TFR, viepiù considerando che il ha definito in via transattiva il Pt_1 rapporto debitorio con la compagnia di assicurazioni, surrogatasi nel credito di Unicredit. Alla luce di quanto fin qui esposto è stato dato incarico al c.t.u. di quantificare le differenze retributive invocate dal ricorrente, in ragione del maggiore orario di lavoro svolto, a titolo di retribuzione, riposi settimanali non goduti, ferie non godute, festività non godute, scatto di anzianità (per il primo triennio), tredicesima, quattordicesima, tenuto conto di quanto è stato già riconosciuto per tali voci nelle buste paga prodotte in atti.
Al contempo si è dato incarico al c.t.u. di quantificare l'importo del
TFR maturato in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata dal Crea dal 13 luglio 2012 al 21 maggio 2017.
Il c.t.u. ha quindi quantificato le somme dovute in € 53.476,92, di cui
€ 52.547,68 a titolo di differenze retributive ed € 929,24 a titolo di differenze sul TFR.
Le conclusioni dell'Ausiliario sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo, di guisa che il giudizio da lui reso è sorretto da una corretta valutazione di tutte le voci di credito accertate in capo a parte ricorrente e costituisce l'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato, tenuto conto di tutta la documentazione ritualmente depositata all'incarto processuale.
Il consulente, peraltro, ha fornito una motivazione articolata, puntuale ed esaustiva di guisa da fugare ogni dubbio sull'esattezza dei calcoli effettuati.
La società resistente va, pertanto, condannata al pagamento in favore di della somma € 52.547,68 a titolo di differenze Parte_1 retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e della somma di € 929,24 a titolo di differenze sul TFR, oltre interessi e rivalutazione dal 4 novembre 2019 (data in cui il ha Pt_1 definitivamente estinto il debito derivante dal finanziamento) al soddisfo.
Per quanto concerne l'indennità di trasferta, pure invocata dal ricorrente, si osserva per il periodo compreso tra il 13 luglio 2012 (data di assunzione ed il 31 dicembre 2016) trova applicazione l'art. 167 CCNL del 18 luglio 2008, rinnovato il 26 febbraio 2011, il quale stabilisce che al personale in missione, esclusi gli operatori di vendita,
“compete: 1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; 4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 195; qualora non vi sia pernottamento fuori sede, la diaria verrà ridotta di un terzo”.
La norma prevede poi che “in luogo delle diarie di cui al n. 4 del 2° comma, nonché della diaria di cui al 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale”.
La norma, riprodotta integralmente nell'art. 160 CCNL approvato l'1 luglio 2013 (in vigore fino al 31 dicembre 2016), stabilisce dunque che il lavoratore in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, di trasporto bagagli e postali sostenute, nonché al riconoscimento di una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto (con riduzione di un terzo in assenza di pernottamento fuori sede).
La norma, però, attribuisce al datore di lavoro la facoltà di corrispondere, in luogo di tale diaria, il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio.
Così ricostruita la disciplina pattizia in vigore al momento dell'assunzione e fino al 31 dicembre 2016, occorre osservare che dalle buste paga allegate in atti si evince che il datore di lavoro ha riconosciuto, oltre al rimborso forfettario delle spese di viaggio, anche il rimborso a piè di lista.
Ne consegue che nulla va riconosciuto a titolo di indennità di trasferta per il periodo compreso tra il 13 luglio 2012 ed il 31 dicembre 2016, avendo il datore di lavoro provveduto all'adempimento dell'obbligazione facoltativa prevista dal contratto collettivo.
Per il periodo successivo trova applicazione il CCNL in vigore dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Occorre evidenziare che l'art. 198 del Contratto collettivo in vigore dall'1 gennaio 2017 prevede, oltre al rimborso delle spese, anche il riconoscimento di una diaria in caso di prestazione per l'intero orario giornaliero ad almeno 60 km dalla sede di lavoro, o comunque raggiungibile in tempo normale superiore ad un'ora.
La stessa norma prevede però all'ultimo capoverso che “l'azienda potrà sostituire il trattamento previsto per la trasferta di cui al presente titolo, con l'indennità di trasferta che ristora il lavoratore delle spese di vitto e di alloggio sostenute. Tale indennità, nei limiti di
€ 46,48 giornalieri per l'Italia e di € 77,47 giornalieri per l'Estero, a norma di legge, sarà esclusa da contribuzione previdenziale e da prelievo fiscale”.
Ciò premesso, dalle buste paga si evince che il ricorrente ha svolto due trasferte nel mese di gennaio 2017 e nel mese di maggio 2017, ricevendo per ciascuna di tali trasferte la somma di € 50,00.
Ne consegue che il nulla può invocare in questa sede per le Pt_1 trasferte effettuate a gennaio e maggio 2017, dal momento che il datore di lavoro ha legittimamente riconosciuto la somma di € 50,00
(anche maggiore della somma di € 46,48 prevista per l'Italia) in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 198 CCNL per la trasferta.
Sostiene poi il ricorrente di aver subito continui demansionamenti rispetto alla mansione contrattuale di ispettore commerciale (livello 2
CCNL).
Al riguardo riferisce che gli sono state attribuite le mansioni di
“addetto alle vendite” presso l'ARD di Milazzo e le mansioni di
“repartista” presso il supermercato “Sidis” di Terme Vigliatore. Chiede, pertanto, la condanna della società resistente al risarcimento del danno da perdita della professionalità da commisurarsi alla retribuzione spettante ove avesse svolto le mansioni previste in contratto.
L'art. 2103 c.c. vigente al momento del demansionamento (1 aprile
2014), e dunque prima delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n.
81/2015, prevede che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo”.
La norma nella sua originaria versione consentiva, quindi, all'imprenditore l'esercizio del potere conformativo della prestazione richiesta al lavoratore, al fine di adeguare l'organizzazione alle mutevoli esigenze dell'impresa, ma a condizione che l'adibizione fosse a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.
Non era dunque consentito adibire il lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle svolte.
La normativa allora vigente prevedeva però alcune deroghe al divieto di demansionamento. Il datore di lavoro poteva assegnare al dipendente mansioni inferiori quando quest'ultimo diventava fisicamente o psicologicamente inidoneo a svolgere la mansione per la quale era stato assunto (art. 42 D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre l'assegnazione di mansioni inferiori era consentita qualora le mansioni originarie fossero pericolose per la salute della lavoratrice gravida, durante il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto (art. 7 D.Lgs. n. 151/2001).
Infine l'art. 4, comma 11, Legge n. 223/1991 prevedeva che “gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte”.
L'ordinamento ammetteva dunque in alcuni casi la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori al fine di garantire al datore di lavoro una migliore allocazione delle risorse, al fine di scongiurare la più grave ipotesi del licenziamento per giustificato motivo o in caso di impossibilità per il lavoratore di svolgere le mansioni.
A ciò si aggiunga che, a fronte dell'originaria impostazione del codice civile che riconosceva alle parti la possibilità di recedere liberamente dal contratto di lavoro (artt. 2118 e 2119 c.c.), la legge n. 604/1966 ha introdotto una disciplina specifica dei licenziamenti, stabilendo che il licenziamento del prestatore di lavoro poteva avvenire solo o per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo).
Già dalle prime pronunce successive all'emanazione della Legge n.
604/1966, in considerazione del nuovo bilanciamento di interessi introdotto dal legislatore, si è affermato che la ragione addotta a fondamento del recesso deve essere idonea a giustificarlo o che deve esistere un rapporto di adeguatezza tra la misura del licenziamento e l'esigenza aziendale che lo aveva determinato.
Sulla base di tali premesse, la giurisprudenza ha iniziato a parlare di ripescaggio seppur la Legge n. 604/1966 non facesse alcun accenno diretto all'obbligo di repêchage.
La Cassazione, con la sentenza 12 dicembre 1972, n. 3578, ha affermato, in particolare, che “perché la riduzione del personale giustifichi, ai sensi della Legge n. 604/1966, il licenziamento individuale del lavoratore, non basta che la riduzione sia imposta da esigenze di ristrutturazione dell'azienda, ma deve il datore di lavoro provare di non essere in grado di utilizzare, magari adibendo a diverse mansioni, il lavoratore, destinato al licenziamento”.
Si è andato, così, consolidando l'orientamento secondo cui la giustificazione del licenziamento presuppone la dimostrazione dell'assoluta inutilizzabilità del lavoratore anche in altre mansioni.
Il repêchage non solo identificava lo strumento del licenziamento come l'extrema ratio a cui il datore di lavoro deve ricorrere nel caso in cui venga meno una determinata posizione di lavoro, ma tale obbligo si configura anche in ragione dell'art. 2103 c.c. qualora in azienda siano presenti mansioni che il datore di lavoro può esigere dal lavoratore.
Occorre allora comprendere se nel caso in esame l'adibizione del Pt_1
a mansioni inferiori sia stata giustificata, come sostiene Commerciale
dalla necessità di evitare il licenziamento. CP_1
Dalle buste paga allegate, si evince che il ricorrente ha svolto mansioni di ispettore commerciale fino al mese di marzo 2014 e dal mese di aprile 2014 mansioni di addetto alle vendite. Peraltro lo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver svolto mansioni di addetto alle vendite dal mese di aprile 2014 fino alla cessazione del rapporto (cfr. circostanze n. 6, 10 e 11 del capitolato di prova tutte confermate dal ricorrente).
Risulta poi documentato che la Commerciale in data 28 CP_1 gennaio 2014 ha avviato una procedura di mobilità ai sensi degli artt.
3 e 24 Legge n. 223/1991.
Dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura di mobilità si ricava che, a causa della crisi del comparto, la società si è trovata costretta a riorganizzare la propria rete di vendita procedendo alla chiusura dell'attività di Cash&Carry e alla riorganizzazione dei punti vendita al dettaglio con le conseguenti chiusure per cessazione di alcuni punti vendita presenti ed il contemporaneo sviluppo del comparto ingrosso tradizionale affidandone la gestione ad una rete di agenti esterni.
La società ha poi rilevato che dall'analisi dei conti provvisori al
31/12/2023 è stato accertato che alcuni punti vendita hanno presentato un risultato economico negativo rasentando l'antieconomicità gestionale e che, pertanto, l'azienda si è trovata costretta a procedere ad una riduzione del costo del personale in misura di 90 unità aziendali.
A seguito dell'interlocuzione con le organizzazioni sindacali si è poi giunti alla determinazione di operare una momentanea riduzione delle unità produttive da coinvolgere nella mobilità, limitandola ai dipendenti del punto vendita di Messina, contrada Marotta, ed ai dipendenti che, per ragioni personali, hanno volontariamente deciso di essere coinvolti nella procedura.
È dunque emerso che nell'anno 2014 la Commerciale ha CP_1 attraversato un momento di crisi che ha determinato un riassetto della rete aziendale ed una riorganizzazione aziendale dei punti vendita al dettaglio con le conseguenti chiusure per cessazione di alcuni punti vendita presenti e l'affidamento della gestione ad agenti esterni del comparto ingrosso.
La società ha poi allegato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 16 ottobre 2014, con il quale è stata autorizzata per il periodo compreso tra l'1 maggio 2014 ed il 30 aprile 2015 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei dipendenti della Commerciale CP_1
Nel decreto del Ministero del Lavoro viene altresì attestato che per i dipendenti dei punti vendita ivi richiamati (tra cui anche Messina,
Terme Vigliatore e San Filippo del Mela per quanto di rilievo in questa sede) “sono stati stipulati, in data 09/04/2014, 27/04/2014 e
15/05/2014 dei contratti di solidarietà […] che stabiliscono, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro – come previsto dal CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL SETTORE COMMERCIO E
SERVIZI applicato – secondo le modalità previste nel predetto verbale nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 509 unità, su un organico complessivo di n. 520 unità, previa verifica da parte dell dell'inquadramento aziendale”. CP_4
Emerge dunque che a causa della crisi del Controparte_1 settore, è stata costretta ad avviare una procedura di mobilità, ad operare una riorganizzazione dei punti vendita ed a far ricorso a contratti di solidarietà ed agli ammortizzatori sociali.
Se ciò è vero, occorre però osservare che in nessuno dei documenti prodotti dalla società emerge alcunché in ordine alla specifica posizione del ricorrente.
Non vi è, cioè, prova che la riorganizzazione aziendale ha determinato anche la necessità di ricollocare il personale che, come il ricorrente, svolgeva mansioni di ispettore commerciale.
Anzi emerge che tra le 90 unità lavorative in esubero individuate nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 28 gennaio
2014 figurano solo lavoratori con mansioni di addetti al carico e scarico delle merci, cassieri e salumieri/macellari.
Si tratta di dipendenti con mansioni del tutto diverse da quelle di ispettore commerciale svolte in quel momento (gennaio 2014) dal ricorrente (cfr. busta paga di gennaio, febbraio e marzo 2014).
Non può, dunque, ritenersi che l'attribuzione di mansioni inferiori sia stata dettata dalla necessità di evitare il licenziamento, considerato che la figura professionale del ricorrente non era ricompresa tra quelle in esubero individuate dalla società nell'ambito della procedura di mobilità.
Al contempo va osservato che nella lettera del 24 ottobre 2013 la società ha comunicato al ricorrente che la direzione “ha deciso di procedere ad una riorganizzazione della rete di controllo dei punti vendita. In questa fase, poiché la nostra struttura non ci consente di poterla meglio utilizzare in altri posti di lavoro, Le comunichiamo che a far data dal giorno successivo al ricevimento della presente dovrà recarsi presso il punto vendita Ard di Pace del Mela C.da Archi dove concorderà con il responsabile del punto vendita le mansioni. In attesa di ricevere nuove comunicazioni, circa le sue future mansioni, la preghiamo di organizzarsi per la consegna dell'autovettura e del cellulare aziendale”.
Tuttavia nel corso del giudizio la società non ha fornito alcuna prova dell'impossibilità di utilizzare il ricorrente nelle sue mansioni di ispettore commerciale presso la sede originaria o presso la sede di destinazione.
Deve quindi ritenersi non dimostrato né il mutamento dell'assetto organizzativo dell'azienda con riguardo specifico alla posizione del lavoratore né l'impossibilità di adibire il ricorrente alle originarie mansioni e, pertanto, l'attribuzione al di mansioni inferiori di Pt_1 addetto alle vendite deve ritenersi illegittima.
Al contempo va evidenziato che nel caso in esame non ricorre neanche la fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11, Legge n.
223/1991. Questa norma prevede che “gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo
2013 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte”.
Non risulta, però, allegato in atti alcun accordo stipulato da
Commerciale con le organizzazioni sindacali per CP_5
l'assegnazione del ricorrente a mansioni diverse da quelle svolte.
Va dunque dichiarata l'illegittimità del demansionamento, non avendo il datore di lavoro dimostrato la sussistenza di giustificate ragioni aziendali.
Sul punto proprio di recente la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che “quando il lavoratore alleghi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del
2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del 2018; n. 17365 del 2018;
n. 22488 del 2019)” (Cass. 2 gennaio 2024, n. 48).
In ordine alla domanda risarcitoria avanzata dal , va richiamato Pt_1
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di dequalificazione professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno - avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore - e determinarne l'entità, anche in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto”
(Cass. 23 luglio 2019, n. 19923).
Di recente la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che “il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può tuttavia essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729
c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione
(cfr. in tal senso Sez. L, n. 21/2019 e le successive conformi). Nello stesso segno, tra le massimate, si ricordi anche Sez. 1, n.
24585/2019, in cui si ribadisce che, in tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti” (Cass. 26 luglio 2023, n. 22579).
Il demansionamento è potenzialmente fonte, dunque, di pregiudizi di natura sia patrimoniale sia non patrimoniale.
Sul piano patrimoniale, infatti, l'adibizione a mansioni inferiori comporta un impoverimento delle capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando e va liquidato, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, mediante il ricorso al parametro della retribuzione (cfr. Cass. 12 giugno 2015, n. 12253).
Sotto il profilo non patrimoniale va rilevato che, nell'assetto costituzionale, il lavoro non è solo uno strumento di guadagno, ma anche una modalità di esplicazione del valore professionale e della dignità di ciascun cittadino;
ne consegue che l'attribuzione di mansioni inferiori comporta un pregiudizio che incide sull'immagine professionale dell'interessato nei rapporti con gli altri dipendenti o, eventualmente, con il pubblico.
È dimostrato che il ricorrente, assunto come ispettore commerciale, è stato poi adibito a partire dall'1 aprile 2014 fino al 21 maggio 2017
(data di cessazione del rapporto di lavoro) a mansioni di addetto alla vendita.
Il è stato dunque assunto con la qualifica corrispondente al Pt_1 livello 2 CCNL riguardante “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
A seguito del demansionamento gli sono state attribuite mansioni di addetto alla vendita, inquadrabili nel livello 4, al quale “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi che di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite”.
Si è, cioè, verificato un passaggio da mansioni caratterizzate da ampia autonomia e da funzioni di coordinamento e controllo a mansioni prevalentemente operative che richiedono il possesso di conoscenze tecniche e capacità tecnico-pratiche.
A ciò si aggiunga che nel caso in esame è emerso che nell'ambiente lavorativo era noto che il aveva svolto in precedenza mansioni di Pt_1 ispettore commerciale.
Il teste , dipendente di per due anni Testimone_1 Controparte_1 presso le sedi di San Filippo del Mela C.da Archi e di Terme Vigliatore, ha dichiarato: “I miei colleghi di lavoro mi riferirono che il ricorrente negli anni passati si era occupato della gestione dei punti vendita e delle apertura di punti vendita sia in Sicilia che Calabria;
non ricordo i nomi dei colleghi […] Preciso che i miei colleghi mi riferirono che il sig. svolgeva le mansioni di ispettore”. Pt_1
La testimonianza del teste dimostra che il demansionamento Tes_1 del era un fatto tra i colleghi noto nell'ambiente di lavoro. Pt_1
Nella liquidazione del danno occorre dunque attribuire rilievo alla notevole differenza di professionalità tra le mansioni contrattuali
(caratterizzate da autonomia e da funzioni di coordinamento) e quelle meramente operative successivamente assegnate, alla durata del demansionamento (oltre tre anni) ed alla lesione dell'immagine professionale derivante dalla diffusa percezione del demansionamento nell'ambiente di lavoro. In virtù di tali elementi ritiene il Tribunale di dover liquidare in via equitativa il danno subito dal in conseguenza del Pt_1 demansionamento in una somma pari al 50% della retribuzione globale di fatto effettivamente percepita (sulla base, dunque, della retribuzione corrisposta in busta paga) per i giorni di effettiva presenza in servizio durante il periodo del demansionamento (dall'1 aprile 2014 al 21 maggio 2017), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno compensate in ragione di un quarto, in considerazione del parziale accoglimento della domanda.
I restanti tre quarti vanno liquidati in misura superiore ai valori medi, considerato che la decisione della causa ha comportato la non semplice interpretazione delle fonti normative e pattizie e l'esame di molteplici elementi di fatto.
Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico di
Controparte_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna al pagamento in favore di Parte_5 della somma di € 52.547,68 a titolo di differenze Parte_1 retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
condanna al pagamento in favore di Parte_5
della somma di € 929,24 a titolo di differenze sul TFR, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal 4 novembre 2019 al soddisfo;
condanna al risarcimento del danno da Controparte_1 demansionamento in favore di , in misura pari al 50% Parte_1 della retribuzione globale di fatto percepita, secondo quanto indicato in parte motiva, per i giorni di effettiva presenza in servizio durante il periodo del demansionamento (dall'1 aprile 2014 al 21 maggio 2017), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
compensa le spese in ragione di un quarto, con condanna di al pagamento in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 dei restanti tre quarti, liquidati in € 12.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 maggio 2025
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino