CA
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
A ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1164/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2024, promossa da:
( , ( Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
) e ( ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Tundo Sara Rosaria
-APPELLANTI-
Contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza;
Parte_4
E
[...]
Centro AI IN srl ( ), rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Giovanni Colamonaco;
APPELLATO
Nonché
; Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE E
codice fiscale e P. Iva Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio P.IVA_4
CESARE e Avv. Maria Gabriella CESARE;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 15.5.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: quale intestataria del conto Parte_1
corrente bancario n.6937 (in seguito 6937.32 ) e dei collegati conto anticipi sbf n.6938 e conto finanziamento sbf n.12068, Parte_5
, e quali
[...] Parte_2 Parte_3
fideiussori. hanno evocato in giudizio dinnanzi a questo Tribunale,
( nel prosieguo , al Controparte_1 CP_4
fine di sentire accertare la nullità delle clausole relative agli interessi ed agli altri oneri e condannare al pagamento di quanto indebitamente dalla stessa percepito nella misura da accertarsi con CTU.
Premessa la costituzione del rapporto di conto corrente n 6937-32 e dei collegati conto anticipi sbf n 6938 e conto finanziamento sbf n
12068, intrattenuti con la banca convenuta sin dal 28 marzo 1985, assumevano gli attori che alla data del 30/8/2015, il conto presentava un saldo a credito della banca di €.56.075,28, falsato a causa di addebiti illegittimamente applicati per effetto: applicazione di tassi debitori superiori ai tassi legali pur in assenza di una precisa determinazione pattizia da redigersi per iscritto del tasso convenzionale essendo nulla la clausola uso piazza;
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione all'art.1283 c.c.; illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto ed addebito di spese, costi e giorni valuta in difetto di specifica previsione contrattuale;
usurarietà di tutti gli oneri da utilizzarsi ai tini del calcolo del TAEG.
Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna per presunti crediti derivanti dal saldo relativo ad un rapporto di conto corrente ancora in essere e nel merito la prescrizione delle rimesse solutorie ultra decennali e ed il rigetto della domanda perché infondata.
Nelle more del giudizio è intervenuta volontariamente la
[...]
assumendo di essere creditrice della società Controparte_5
attrice per l'importo di € 463.488.37 e, in forza dell'atto di cessione pro-solvendo a titolo oneroso del 06/02/2020 stipulato con la
[...]
e gli altri attori quali fideiussori, di essersi resa Parte_1
cessionaria del credito che i predetti potrebbero vedersi riconoscere nel presente giudizio, ha domandato "condannare la Controparte_1
, in virtù del predetto atto di cessione e connessa
[...]
autorizzazione della e dei sigg.ri , Parte_6 Parte_5 [...]
e verso la Centro AI IN Parte_2 Parte_3
srl (in persona del legale rappresentante pro tempore), al pagamento diretto a favore di quest' ultima, delle somme rivenienti dalla suddetta sentenza (o provvedimento esecutivo – ordinanza) e nei limiti degli importi indicati al precedente capo (€ 463.488.37, oltre interessi di mora dal 28/01/2020 sino al soddisfo)".
La causa è stata istruita tramite CTU contabile.”
Con sentenza depositata in data 21.10.21 il Tribunale ha così provveduto:
“
1. dichiara la domanda attorea di ripetizione inammissibile;
2. in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta i seguenti saldi ricalcolati al momento della redazione della CTU: conto corrente ordinario n. 6937.32: saldo ricalcolato + € 72.515.41 (a credito correntista); conto SBF n .6938: saldo ricalcolato + € 45.939,34. (a credito correntista); c/Ant.n. 1268: saldo ricalcolato - €
38.594.87 (a debito del correntista);
3. condanna al pagamento Controparte_1
in favore degli attori in solido fra loro delle spese processuali che si liquidano in €.200,00 per esborsi ed €7.254,00 per compensi, oltre
15% per rimb. forf., CAP e IVA ed oltre alle spese di CTU;
4. nulla sulla posizione del terzo intervenuto.”
In particolare, ha ritenuto il primo giudice inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, essendo ancora in corso il rapporto di conto corrente, mentre ha accolto la domanda di accertamento negativo, rideterminando il saldo dei diversi conti previa eliminazione delle appostazioni illegittime.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello Parte_1 [...]
e chiedendo la riforma della Parte_2 Parte_3
sentenza impugnata.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , che ha spiegato a sua volta Controparte_1
appello incidentale, Centro AI IN e . Controparte_3
Disposta un'integrazione della CTU, all'udienza del 15.5.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la “Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 132 cpc – nullità della sentenza”.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che “Il Giudice di prime cure ha posto a base del decisum documentazione e circostanze non afferenti al rapporto contrattuale per cui è causa, non fornendo altresì adeguata e coerente motivazione”. Il motivo è inammissibile, non essendo in alcun modo indicata la rilevanza della censura ai fini della decisione impugnata, trattandosi piuttosto di evidenti errori di copiatura nella redazione della sentenza.
Col secondo motivo si deduce la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 2033
c.c. – Errata qualificazione della domanda – Omesso esame degli atti
e documenti di causa – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Censurano gli attori la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, fondata sulla circostanza che i rapporti di conto corrente erano ancora aperti al momento della proposizione della domanda.
Il motivo è infondato.
Invero, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte,
l'indisponibilità dell'eventuale credito del correntista, ex art. 1823, comma primo c.c., permane sino alla chiusura del conto, consentendo solo la rettifica del saldo nelle poste illegittimamente annotate (da ultimo, Cass. n. 13586/2024).
Con il terzo motivo si lamenta, invece, la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 1283 c.c. nonché dell'art. 7 della Delibera
CICR del 9 febbraio 2000 – Errata e contraddittoria interpretazione degli atti e documenti di causa – Contraddittorietà con le risultanze della CTU - Violazione degli artt. 115 e 116 cpc.”
In particolare, con riguardo all'eccepito anatocismo, secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'escludere ogni forma di capitalizzazione fino al 30/06/2000 ed applicando la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data 1/7/2000, non ricorrendo i presupposti per tale applicazione.
Il motivo è fondato.
Invero, la banca non ha prodotto alcuna pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il periodo successivo al 30.6.2000, essendo necessario siffatto accordo secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In proposito, infatti, la Cassazione ha statuito che relativamente ai contratti di finanziamento iniziati, come nella fattispecie, prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, anche a seguito dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999
(Corte cost. n. 425/2000) è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17634/2021).
Sicchè nei rapporti di conto corrente di cui si tratta va esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori anche per il periodo successivo al 30.6.2000.
Va, invece, applicata la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori per tutta la durata dei rapporti, essendo questa modalità di capitalizzazione espressamente prevista dal primo comma dell'art. 7 del contratto di conto corrente (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
L'integrazione della CTU è stata disposta proprio per il ricalcolo dei saldi tenendo conto dell'applicazione di queste diverse modalità di capitalizzazione rispetto a quanto statuito dal primo giudice.
Con il quarto motivo si deduce la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 1842 c.c. in combinato disposto con gli artt.
1418 e 2935 c.c. - Omesso esame degli atti e documenti di causa -
Contraddittorietà con agli atti di causa e con le risultanze della CTU
– Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Secondo gli appellanti l'individuazione delle rimesse solutorie andrebbe effettuata previa epurazione del conto dalle poste illegittime e la sentenza impugnata andrebbe riformata nella parte in cui “in punto di prescrizione, facendo erroneamente proprie le risultanze della
CTU, ha considerato irripetibili tutte le competenze maturate ed addebitate dalla banca nel decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione”.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo un recente ed ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente “ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.” (Cass. n.
9141/2020; Cass. n. 9712/24; Cass. n. 7721/2023; Cass. n.
18742/2023).
Ebbene, sempre in sede di integrazione della CTU i saldi sono stati rideterminati con verifica delle rimesse solutorie eseguita sui saldi depurati dalle illegittime competenze bancarie, accertando che mai nel corso del rapporto è stato superato il limite dell'affidamento.
Sicchè nella fattispecie non vi sono competenze addebitate illegittimamente che si siano prescritte.
Con il quinto motivo si lamenta la “Errata e contraddittoria interpretazione e omesso esame dei documenti di causa – violazione degli artt. 115 e 116 cpc - errata interpretazione delle risultanze della ctu e difetto di motivazione.”
Secondo gli appellanti il Tribunale, nella rideterminazione dei saldi, avrebbe fatto riferimento ad una delle ipotesi di calcolo del CTU senza alcuna esplicita motivazione.
La censura è evidentemente assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi, che comporta una nuova rideterminazione dei saldi.
Col sesto motivo si deduce la “Omessa pronuncia – Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con gli artt. 1325 e 1418 c.c.”.
Gli appellanti chiedono sostanzialmente dichiararsi la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente per spese non convenute, pur essendo state tali spese escluse dal CTU nel ricalcolo dei saldi.
Il motivo è evidentemente inammissibile, non derivando agli appellanti alcuna utilità concreta dall'accoglimento di questa censura, posto che la richiesta declaratoria di nullità è in funzione di una rideterminazione dei saldi che, nel caso di specie, ha in effetti già tenuto conto della nullità in questione. Con il settimo motivo si lamenta la “Violazione ed errata interpretazione dell'articolo 5 del D.M. 55/2014.”
Deducono gli appellanti che nella liquidazione delle spese processuali il Tribunale non abbia tenuto conto dell'effettivo valore della causa, desumibile dalla somma algebrica dei saldi ricalcolati.
Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello, che comporta la modifica del precedente valore della causa, con conseguente nuova liquidazione delle spese del primo grado.
Con l'ottavo ed ultimo motivo si deduce la “Omessa pronuncia –
Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 91 cpc.”.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale non ha disposto nulla con riferimento alle spese di CTP nonostante le stesse fossero state richieste e documentate.
Anche questa censura è assorbita dalla riliquidazione delle spese di primo grado.
Con il primo motivo di appello incidentale, la Controparte_1
impugna la sentenza del Tribunale “con riferimento al punto
[...]
in cui il Giudice non ha riconosciuto la inammissibilità,
l'improcedibilibità, l'irricevibilità, infondatezza della domanda in considerazione del fatto che sin dalla data 24 marzo 2015 la società aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della Parte_1
Banca per l'importo di € 51.753/45, dichiarando altresì che il detto credito “è certo, liquido ed esigibile” e pertanto prometteva di provvedere al rimborso di tale importo, oltre interessi e spese maturati
Contr e maturandi, nell'arco di 18 mesi (cfr all. n. 1 fascicolo ”.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo un orientamento consolidato della cassazione, nei rapporti di conto corrente bancario, la presenza, come nella fattispecie, di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta (Cass. n.
2855/2022; Cass. n. 19792/2014).
Col secondo motivo l'appellante incidentale deduce che “la sentenza
è illegittima nella parte in cui il Giudice, nel rilevare che al momento della introduzione della lite i rapporti erano ancora pendenti, ha dichiarato inammissibile la sola domanda di condanna mente invece avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche la azione di mero accertamento.”
La censura è assorbita dall'esame del secondo motivo dell'appello principale, in cui si è riportato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, quando il conto è aperto, è ammissibile solo la domanda di accertamento del saldo, previa eliminazione delle poste illegittimamente annotate.
Con il terzo motivo si deduce che “La sentenza è altresì viziata perché il Giudice ha dato rilievo al cd fido di fatto ed ha accolto un ricalcolo secondo il quale le rimesse solutore sono state rilevate tenendo conto di un affidamento non pattuito.”
La censura è infondata, dovendosi considerare la circostanza che i rapporti di cui si tratta sono stati instaurati in precedenza all' entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 154/92 applicabile esclusivamente ai contratti conclusi dal 09.07.92 in poi. Trattandosi infatti di un rapporto costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art.3 delle legge 17 febbraio 1992 n.154, il quale ha, per la prima volta imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, è pacifico che sia un contratto a forma libera del quale è consentita la conclusione “per facta concludentia”.
Ebbene, nella fattispecie, la sussistenza, fin dall'inizio del rapporto, di un affidamento è comprovato, come rilevato dal CTU, dall'accertata stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito, nonché dall'entità dei saldi debitori risultanti dagli estratti conto, circostanze queste che hanno consentito di determinare il valore dell'accordato pari all'importo della massima scopertura presente nel corso del trimestre considerato pagg.29-30 della relazione peritale).
Osserva la Corte che tali circostanze, evidenziate dal c.t.u., possano essere ritenute idonee a provare l'esistenza del fido di fatto. Prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando in modo univoco i predetti indici sintomatici gravi, precisi e concordanti l'esistenza dell'affidamento (si veda da ultimo Cass. n. 34997/2023).
Peraltro, a partire dal 2004 il fido concesso è stato pattuito per iscritto.
Con il quarto ed ultimo motivo la banca deduce infine che “La sentenza è altresì viziata in quanto il Giudice ha accolto una ipotesi di ricalcolo del CTU non attendibile perché il perito d'ufficio non ha proceduto ad addebitare sul conto corrente ordinario delle competenze maturate sui conti per anticipazioni.”
Il motivo è infondato, avendo il CTU adeguatamente illustrato, in modo condivisibile, le ragioni del mancato addebito.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
Concludendo, tenuto conto dei motivi dell'appello principale accolti e delle risultanze dell'integrazione della CTU, devono ritenersi accertati i seguenti saldi: euro 453.920,07 a credito del correntista per il conto corrente ordinario n. 6937.32; euro 282.387,10 a credito del correntista per il conto SBF n. 6938; euro 29.101,76 a debito del correntista per il conto anticipi n. 12068.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che i saldi accertati sono i seguenti: euro 453.920,07 a credito del correntista per il conto corrente ordinario n. 6937.32; euro 282.387,10 a credito del correntista per il conto SBF n. 6938; euro 29.101,76 a debito del correntista per il conto anticipi n. 12068;
2) Condanna la al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 20.000,00 per compensi ed euro 7.570,00 per spese vive, di cui euro 7.000,00 per spese di consulenza tecnica di parte, e, per il presente giudizio, in euro 18.000,00 per compensi ed euro 838,75 per spese vive, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Sara Rosaria Tundo, ed oltre alle spese di CTU del doppio grado;
3) Compensa le spese nei confronti degli altri appellati:
4) Dà atto che, per effetto del rigetto dell'appello incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 3.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Carolina ELIA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1164/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15.5.2024, promossa da:
( , ( Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
) e ( ),
[...] Parte_3 CodiceFiscale_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Tundo Sara Rosaria
-APPELLANTI-
Contro
( ), Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso Marrazza;
Parte_4
E
[...]
Centro AI IN srl ( ), rappresentata e difesa P.IVA_3
dall'avv. Giovanni Colamonaco;
APPELLATO
Nonché
; Controparte_2
APPELLATO-CONTUMACE E
codice fiscale e P. Iva Controparte_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio P.IVA_4
CESARE e Avv. Maria Gabriella CESARE;
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 15.5.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: quale intestataria del conto Parte_1
corrente bancario n.6937 (in seguito 6937.32 ) e dei collegati conto anticipi sbf n.6938 e conto finanziamento sbf n.12068, Parte_5
, e quali
[...] Parte_2 Parte_3
fideiussori. hanno evocato in giudizio dinnanzi a questo Tribunale,
( nel prosieguo , al Controparte_1 CP_4
fine di sentire accertare la nullità delle clausole relative agli interessi ed agli altri oneri e condannare al pagamento di quanto indebitamente dalla stessa percepito nella misura da accertarsi con CTU.
Premessa la costituzione del rapporto di conto corrente n 6937-32 e dei collegati conto anticipi sbf n 6938 e conto finanziamento sbf n
12068, intrattenuti con la banca convenuta sin dal 28 marzo 1985, assumevano gli attori che alla data del 30/8/2015, il conto presentava un saldo a credito della banca di €.56.075,28, falsato a causa di addebiti illegittimamente applicati per effetto: applicazione di tassi debitori superiori ai tassi legali pur in assenza di una precisa determinazione pattizia da redigersi per iscritto del tasso convenzionale essendo nulla la clausola uso piazza;
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione all'art.1283 c.c.; illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto ed addebito di spese, costi e giorni valuta in difetto di specifica previsione contrattuale;
usurarietà di tutti gli oneri da utilizzarsi ai tini del calcolo del TAEG.
Tempestivamente costituitasi, la banca convenuta preliminarmente eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna per presunti crediti derivanti dal saldo relativo ad un rapporto di conto corrente ancora in essere e nel merito la prescrizione delle rimesse solutorie ultra decennali e ed il rigetto della domanda perché infondata.
Nelle more del giudizio è intervenuta volontariamente la
[...]
assumendo di essere creditrice della società Controparte_5
attrice per l'importo di € 463.488.37 e, in forza dell'atto di cessione pro-solvendo a titolo oneroso del 06/02/2020 stipulato con la
[...]
e gli altri attori quali fideiussori, di essersi resa Parte_1
cessionaria del credito che i predetti potrebbero vedersi riconoscere nel presente giudizio, ha domandato "condannare la Controparte_1
, in virtù del predetto atto di cessione e connessa
[...]
autorizzazione della e dei sigg.ri , Parte_6 Parte_5 [...]
e verso la Centro AI IN Parte_2 Parte_3
srl (in persona del legale rappresentante pro tempore), al pagamento diretto a favore di quest' ultima, delle somme rivenienti dalla suddetta sentenza (o provvedimento esecutivo – ordinanza) e nei limiti degli importi indicati al precedente capo (€ 463.488.37, oltre interessi di mora dal 28/01/2020 sino al soddisfo)".
La causa è stata istruita tramite CTU contabile.”
Con sentenza depositata in data 21.10.21 il Tribunale ha così provveduto:
“
1. dichiara la domanda attorea di ripetizione inammissibile;
2. in parziale accoglimento della domanda attorea, accerta i seguenti saldi ricalcolati al momento della redazione della CTU: conto corrente ordinario n. 6937.32: saldo ricalcolato + € 72.515.41 (a credito correntista); conto SBF n .6938: saldo ricalcolato + € 45.939,34. (a credito correntista); c/Ant.n. 1268: saldo ricalcolato - €
38.594.87 (a debito del correntista);
3. condanna al pagamento Controparte_1
in favore degli attori in solido fra loro delle spese processuali che si liquidano in €.200,00 per esborsi ed €7.254,00 per compensi, oltre
15% per rimb. forf., CAP e IVA ed oltre alle spese di CTU;
4. nulla sulla posizione del terzo intervenuto.”
In particolare, ha ritenuto il primo giudice inammissibile la domanda di ripetizione di indebito, essendo ancora in corso il rapporto di conto corrente, mentre ha accolto la domanda di accertamento negativo, rideterminando il saldo dei diversi conti previa eliminazione delle appostazioni illegittime.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello Parte_1 [...]
e chiedendo la riforma della Parte_2 Parte_3
sentenza impugnata.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , che ha spiegato a sua volta Controparte_1
appello incidentale, Centro AI IN e . Controparte_3
Disposta un'integrazione della CTU, all'udienza del 15.5.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo dell'appello principale si deduce la “Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 132 cpc – nullità della sentenza”.
Sostengono, in particolare, gli appellanti che “Il Giudice di prime cure ha posto a base del decisum documentazione e circostanze non afferenti al rapporto contrattuale per cui è causa, non fornendo altresì adeguata e coerente motivazione”. Il motivo è inammissibile, non essendo in alcun modo indicata la rilevanza della censura ai fini della decisione impugnata, trattandosi piuttosto di evidenti errori di copiatura nella redazione della sentenza.
Col secondo motivo si deduce la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 2033
c.c. – Errata qualificazione della domanda – Omesso esame degli atti
e documenti di causa – Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Censurano gli attori la declaratoria di inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, fondata sulla circostanza che i rapporti di conto corrente erano ancora aperti al momento della proposizione della domanda.
Il motivo è infondato.
Invero, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte,
l'indisponibilità dell'eventuale credito del correntista, ex art. 1823, comma primo c.c., permane sino alla chiusura del conto, consentendo solo la rettifica del saldo nelle poste illegittimamente annotate (da ultimo, Cass. n. 13586/2024).
Con il terzo motivo si lamenta, invece, la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 1283 c.c. nonché dell'art. 7 della Delibera
CICR del 9 febbraio 2000 – Errata e contraddittoria interpretazione degli atti e documenti di causa – Contraddittorietà con le risultanze della CTU - Violazione degli artt. 115 e 116 cpc.”
In particolare, con riguardo all'eccepito anatocismo, secondo gli appellanti il Tribunale avrebbe errato nell'escludere ogni forma di capitalizzazione fino al 30/06/2000 ed applicando la pari capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data 1/7/2000, non ricorrendo i presupposti per tale applicazione.
Il motivo è fondato.
Invero, la banca non ha prodotto alcuna pattuizione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori per il periodo successivo al 30.6.2000, essendo necessario siffatto accordo secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
In proposito, infatti, la Cassazione ha statuito che relativamente ai contratti di finanziamento iniziati, come nella fattispecie, prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR 9.2.2000, anche a seguito dell'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999
(Corte cost. n. 425/2000) è richiesta una specifica pattuizione scritta delle nuove modalità di capitalizzazione, non essendo sufficienti, al riguardo, la comunicazione delle stesse e la loro pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (Cass. n. 17634/2021).
Sicchè nei rapporti di conto corrente di cui si tratta va esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori anche per il periodo successivo al 30.6.2000.
Va, invece, applicata la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori per tutta la durata dei rapporti, essendo questa modalità di capitalizzazione espressamente prevista dal primo comma dell'art. 7 del contratto di conto corrente (Cass. Sez. Un. n. 24418/2010).
L'integrazione della CTU è stata disposta proprio per il ricalcolo dei saldi tenendo conto dell'applicazione di queste diverse modalità di capitalizzazione rispetto a quanto statuito dal primo giudice.
Con il quarto motivo si deduce la “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 1842 c.c. in combinato disposto con gli artt.
1418 e 2935 c.c. - Omesso esame degli atti e documenti di causa -
Contraddittorietà con agli atti di causa e con le risultanze della CTU
– Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
Secondo gli appellanti l'individuazione delle rimesse solutorie andrebbe effettuata previa epurazione del conto dalle poste illegittime e la sentenza impugnata andrebbe riformata nella parte in cui “in punto di prescrizione, facendo erroneamente proprie le risultanze della
CTU, ha considerato irripetibili tutte le competenze maturate ed addebitate dalla banca nel decennio antecedente la data di notifica dell'atto di citazione”.
Il motivo è fondato.
Infatti, secondo un recente ed ormai consolidato orientamento della
Suprema Corte, nei rapporti di conto corrente “ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio.” (Cass. n.
9141/2020; Cass. n. 9712/24; Cass. n. 7721/2023; Cass. n.
18742/2023).
Ebbene, sempre in sede di integrazione della CTU i saldi sono stati rideterminati con verifica delle rimesse solutorie eseguita sui saldi depurati dalle illegittime competenze bancarie, accertando che mai nel corso del rapporto è stato superato il limite dell'affidamento.
Sicchè nella fattispecie non vi sono competenze addebitate illegittimamente che si siano prescritte.
Con il quinto motivo si lamenta la “Errata e contraddittoria interpretazione e omesso esame dei documenti di causa – violazione degli artt. 115 e 116 cpc - errata interpretazione delle risultanze della ctu e difetto di motivazione.”
Secondo gli appellanti il Tribunale, nella rideterminazione dei saldi, avrebbe fatto riferimento ad una delle ipotesi di calcolo del CTU senza alcuna esplicita motivazione.
La censura è evidentemente assorbita dall'accoglimento dei precedenti motivi, che comporta una nuova rideterminazione dei saldi.
Col sesto motivo si deduce la “Omessa pronuncia – Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con gli artt. 1325 e 1418 c.c.”.
Gli appellanti chiedono sostanzialmente dichiararsi la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente per spese non convenute, pur essendo state tali spese escluse dal CTU nel ricalcolo dei saldi.
Il motivo è evidentemente inammissibile, non derivando agli appellanti alcuna utilità concreta dall'accoglimento di questa censura, posto che la richiesta declaratoria di nullità è in funzione di una rideterminazione dei saldi che, nel caso di specie, ha in effetti già tenuto conto della nullità in questione. Con il settimo motivo si lamenta la “Violazione ed errata interpretazione dell'articolo 5 del D.M. 55/2014.”
Deducono gli appellanti che nella liquidazione delle spese processuali il Tribunale non abbia tenuto conto dell'effettivo valore della causa, desumibile dalla somma algebrica dei saldi ricalcolati.
Il motivo è assorbito dal parziale accoglimento dell'appello, che comporta la modifica del precedente valore della causa, con conseguente nuova liquidazione delle spese del primo grado.
Con l'ottavo ed ultimo motivo si deduce la “Omessa pronuncia –
Violazione dell'art. 112 cpc in combinato disposto con l'art. 91 cpc.”.
Lamentano gli appellanti che il Tribunale non ha disposto nulla con riferimento alle spese di CTP nonostante le stesse fossero state richieste e documentate.
Anche questa censura è assorbita dalla riliquidazione delle spese di primo grado.
Con il primo motivo di appello incidentale, la Controparte_1
impugna la sentenza del Tribunale “con riferimento al punto
[...]
in cui il Giudice non ha riconosciuto la inammissibilità,
l'improcedibilibità, l'irricevibilità, infondatezza della domanda in considerazione del fatto che sin dalla data 24 marzo 2015 la società aveva riconosciuto il proprio debito nei confronti della Parte_1
Banca per l'importo di € 51.753/45, dichiarando altresì che il detto credito “è certo, liquido ed esigibile” e pertanto prometteva di provvedere al rimborso di tale importo, oltre interessi e spese maturati
Contr e maturandi, nell'arco di 18 mesi (cfr all. n. 1 fascicolo ”.
Il motivo è infondato.
Invero, secondo un orientamento consolidato della cassazione, nei rapporti di conto corrente bancario, la presenza, come nella fattispecie, di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta (Cass. n.
2855/2022; Cass. n. 19792/2014).
Col secondo motivo l'appellante incidentale deduce che “la sentenza
è illegittima nella parte in cui il Giudice, nel rilevare che al momento della introduzione della lite i rapporti erano ancora pendenti, ha dichiarato inammissibile la sola domanda di condanna mente invece avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche la azione di mero accertamento.”
La censura è assorbita dall'esame del secondo motivo dell'appello principale, in cui si è riportato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui, quando il conto è aperto, è ammissibile solo la domanda di accertamento del saldo, previa eliminazione delle poste illegittimamente annotate.
Con il terzo motivo si deduce che “La sentenza è altresì viziata perché il Giudice ha dato rilievo al cd fido di fatto ed ha accolto un ricalcolo secondo il quale le rimesse solutore sono state rilevate tenendo conto di un affidamento non pattuito.”
La censura è infondata, dovendosi considerare la circostanza che i rapporti di cui si tratta sono stati instaurati in precedenza all' entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 154/92 applicabile esclusivamente ai contratti conclusi dal 09.07.92 in poi. Trattandosi infatti di un rapporto costituito nel regime normativo anteriore all'entrata in vigore dell'art.3 delle legge 17 febbraio 1992 n.154, il quale ha, per la prima volta imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, è pacifico che sia un contratto a forma libera del quale è consentita la conclusione “per facta concludentia”.
Ebbene, nella fattispecie, la sussistenza, fin dall'inizio del rapporto, di un affidamento è comprovato, come rilevato dal CTU, dall'accertata stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito, nonché dall'entità dei saldi debitori risultanti dagli estratti conto, circostanze queste che hanno consentito di determinare il valore dell'accordato pari all'importo della massima scopertura presente nel corso del trimestre considerato pagg.29-30 della relazione peritale).
Osserva la Corte che tali circostanze, evidenziate dal c.t.u., possano essere ritenute idonee a provare l'esistenza del fido di fatto. Prova che può essere fornita anche presuntivamente, evidenziando in modo univoco i predetti indici sintomatici gravi, precisi e concordanti l'esistenza dell'affidamento (si veda da ultimo Cass. n. 34997/2023).
Peraltro, a partire dal 2004 il fido concesso è stato pattuito per iscritto.
Con il quarto ed ultimo motivo la banca deduce infine che “La sentenza è altresì viziata in quanto il Giudice ha accolto una ipotesi di ricalcolo del CTU non attendibile perché il perito d'ufficio non ha proceduto ad addebitare sul conto corrente ordinario delle competenze maturate sui conti per anticipazioni.”
Il motivo è infondato, avendo il CTU adeguatamente illustrato, in modo condivisibile, le ragioni del mancato addebito.
L'appello incidentale va pertanto rigettato.
Concludendo, tenuto conto dei motivi dell'appello principale accolti e delle risultanze dell'integrazione della CTU, devono ritenersi accertati i seguenti saldi: euro 453.920,07 a credito del correntista per il conto corrente ordinario n. 6937.32; euro 282.387,10 a credito del correntista per il conto SBF n. 6938; euro 29.101,76 a debito del correntista per il conto anticipi n. 12068.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, sulla base dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara che i saldi accertati sono i seguenti: euro 453.920,07 a credito del correntista per il conto corrente ordinario n. 6937.32; euro 282.387,10 a credito del correntista per il conto SBF n. 6938; euro 29.101,76 a debito del correntista per il conto anticipi n. 12068;
2) Condanna la al pagamento delle Controparte_1
spese processuali del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in euro 20.000,00 per compensi ed euro 7.570,00 per spese vive, di cui euro 7.000,00 per spese di consulenza tecnica di parte, e, per il presente giudizio, in euro 18.000,00 per compensi ed euro 838,75 per spese vive, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Sara Rosaria Tundo, ed oltre alle spese di CTU del doppio grado;
3) Compensa le spese nei confronti degli altri appellati:
4) Dà atto che, per effetto del rigetto dell'appello incidentale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 3.6.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)