Articolo 409 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 408Articolo 401
Versione
6 maggio 1952
Art. 409.
(Forma della dichiarazione di costruzione)


La dichiarazione di costruzione deve essere fatta presso l'ufficio autorizzato a tenere il registro delle navi e dei galleggianti in costruzione, nella cui circoscrizione viene eseguita la costruzione.
La dichiarazione deve constare da processo verbale e, oltre i dati di cui all'articolo 233 del codice, deve contenere l'indicazione del nome e della quantita' del dichiarante, del tipo, delle caratteristiche e delle principali dimensioni della nave e del galleggiante, nonche' della data del presumibile inizio della costruzione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952