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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vercelli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vercelli |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
LL PE, LA
ANDRIGO MARIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ZCRUC00034 REC.CREDITO.IMP
- ATTO RECUPERO n. T7ZCRUC00034 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
a) annullare l'atto di recupero n. T7ZCRUC00034 2025, notificato a mezzo PEC in data 27.05.2025, relativo all'utilizzo di credito di imposta R&S nell'anno di imposta 2018, per aver la società effettivamente svolto attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al beneficio ex L. 190/2014 (punti I, II e III sopra riportati) nell'anno 2017, come da parere tecnico rilasciato dall'esperto valutatore Mimit Ing. Nominativo_1;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta spettabile Corte non ritenesse meritevoli di accoglimento le precise e fondate richieste che precedono (in particolare punto IV sopra riportato) dichiarare la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di en-ore scusabile;
c) in subordine, dichiarare l'irrogazione della sanzione più favorevole del 30 per cento ex art. 13, co. 4, del
D.Lgs. n. 471197;
Resistente:
- rigettare il ricorso nel merito essendo infondato per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il ricorrente alle spese di giudizio, come da allegata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.18 D.Lgs n.546/92 da parte di Ricorrente_1 S.p.A. è stato impugnato l'Atto di recupero n. T7ZCRUC00034-2025, notificato a mezzo PEC in data 27/05/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo per l'anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 56.961,31 oltre interessi di € 14.694,46 e sanzioni di € 56.961,31. Il succitato provvedimento
è conseguente a segnalazione della Direzione Regionale del Piemonte in merito ad utilizzo in compensazione, nell'anno 2018, di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013, maturati nell'anno 2017, e indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, successivamente dichiarati con dichiarazione integrativa presentata dopo la ricezione del questionario. È stato contestato, sulla scorta della documentazione consegnata, che gli investimenti realizzati non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo, per carenza del requisito della novità, trattandosi di progetto di ristrutturazione del servizio clienti, che si basa su una digitalizzazione dei processi mediante utilizzo di tecnologie già esistenti, seppur rielaborate internamente, al fine di migliorare le performance aziendali e pianificare le azioni di marketing nel comparto Automotive.
Si è ritualmente costituita in giudizio parte ricorrente eccependo:
I - Errata indicazione/considerazione della presunta mancanza dei presupposti costitutivi del credito di imposta R&S - viene, in particolare, confutato che nel provvedimento in contestazione sono richiamati i criteri esplicitati nel noto Manuale di TI (ed. 2015) senza tener conto che gli stessi sono stati normativamente indicati, per la prima volta, nell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n° 160 ed attuati con l'art. 2 del Decreto Attuativo
Ministeriale del 26.05.2020, in sostanza successivamente all'attività di Ricerca contestata alla società.
Pertanto, i richiami dell'Ufficio al Manuale di TI ed. 2015 ed ai 5 criteri di ammissibilità (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) non sarebbero applicabili alla fattispecie in trattazione poiché nel
2017, al più, era possibile basarsi sulla versione 2002 che, però, come precisato, non menzionava i citati 5 criteri così come non li menzionava la normativa all'epoca vigente.
Il - L'intervento dell'esperto indipendente - viene evidenziato che nel parere rilasciato dall'esperto individuato dalla società, Dott. Ing. Nominativo_1, emerge “le attività di ricerca e sviluppo condotte nel 2017 dalla Ricorrente_1 S.P.A. siano ammissibili al beneficio del credito d'imposta in quanto rispondenti alle prescrizioni legislative previste per anno 2017 riferibile all'art. 3 del DL 145/2013, Legge n° 9 del 2014 e dell'art. 2 c.
1-2 del DM 27/05/2015) (e successive modifiche e integrazioni)”. Viene, inoltre, ribadito che la società aveva già depositato all'Agenzia delle Entrate n. 4 memorie/relazioni sottoscritte da due enti di ricerca che confermavano la correttezza tecnico-economica delle attività di R&S svolte e le classificavano come ammissibili ai benefici di legge.
III - La Giurisprudenza - vengono richiamate alcune delle più significative sentenze che hanno contraddistinto la materia dei crediti di imposta R&S negli ultimi anni, materia complessa, normativamente più volte rivista ed "aggiornata" che ha dato adito ad un nutrito contenzioso incentrato anche sulla necessità di acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di parere del MISE.
IV - Profili sanzionatori dell'indebito utilizzo del credito di imposta - viene, in particolare, richiamato l'Atto di indirizzo emanato dal ME (cui si rimanda integralmente) in data 01/07/2025 in tema di differenza tra credito inesistente e credito non spettante ai fini dell'irrogazione della (eventuale) sanzione per utilizzo di crediti
"non spettanti" ex art. 13, co. 4, del D.Lgs. n. 471/97,
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeduce:
Sull'applicabilità del Manuale di TI ed. 2015 viene evidenziato che il riferimento al solo Manuale di
TI è elemento fuorviante, volto a distogliere l'attenzione dal focus dell'avviso di recupero, incentrato sull'inesistenza del requisito di novità e di contributo all'avanzamento delle conoscenze generali, con beneficio per l'intera economia, delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili. Viene poi richiamato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 174, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del
27 maggio 2015 (di seguito "decreto attuativo") con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione. Viene, poi, anche rimarcata l'insussistenza dei requisiti nel caso di specie rilevando a)
Mancanza di novità - b) Mancanza di incertezza.
Sull'intervento dell'esperto “indipendente” e sull'inammissibilità della relazione di certificazione viene eccepito che la medesima è stata redatta solo in data 17/07/2025, ben due mesi dopo la notifica dell'atto di recupero e conseguentemente la tutela della certificazione non è applicabile nel caso in cui siano state constatate con processo verbale o con atto impositivo eventuali violazioni relative ai crediti d'imposta (art. 23, comma 2, della L. 122/2022). Viene, poi, rimarcato solo per mero scrupolo difensivo che la relazione dell'esperto “indipendente” risulta essere carente dei requisiti prescritti dalla Legge e che altro non sia che una semplice relazione di parte, redatta e depositata dalla ricorrente al fine di sostenere la sua difesa, carente dei requisiti normativamente previsti e tale da non apportare alcun elemento probatorio ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui si discute.
Sulla facoltà di richiedere il parere del MIMIT viene argomentato, sulla scorta di quanto disciplinato dal
Decreto interministeriale ME-MISE del 27.05.2015 che il parere tecnico è rimesso ad una valutazione discrezionale (e non all'arbitrio) dell'Amministrazione, e che nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti, non ha ritenuto necessario, come ben evidenziato nella motivazione dell'atto di recupero. Sottolineando, da ultimo, che l'Ufficio non ha motivato l'accertamento con argomentazioni di carattere tecnico ma ha motivato l'accertamento constatando la mancanza lampante dei requisiti richiesti dalla norma, di conseguenza nessun parere si è reso necessario.
Viene, inoltre, evidenziato, altresì, che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con le sentenze n. 32330 del 2022 e n. 32331 del 2022, chiamata ad esprimersi, in sede cautelare, in merito alla configurabilità o meno del reato di indebita compensazione ex articolo 10-quater D.lgs. 74/2000 in caso di utilizzo di un credito per ricerca e sviluppo inesistente, ha statuito il principio secondo il quale è irrilevante nel giudizio penale l'omessa acquisizione del preventivo parere del MISE da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo. Sull'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 5, del D.lgs 471/1997 viene contestata la richiesta di applicazione della sanzione più favorevole prevista per i crediti “non spettanti” sottolineando come la sanzione irrogata (100% del credito utilizzato indebitamente) sia pienamente conforme al dettato normativo.
Con successive memorie, ritualmente depositate, parte ricorrente ribadisce la non consentita applicabilità del Manuale di TI ed. 2015 e chiarisce che il parere rilasciato dall'esperto indipendente Ing. Nominativo_1 sostiene correttamente e semplicemente che, pur non applicabile al caso di specie il predetto Manuale ed i noti n. 5 criteri di ammissibilità ivi indicati, nella ricerca effettuata dalla Contribuente sono comunque presenti e rispettati tali criteri. Viene, in particolare, evidenziato che il MIMIT ha adottato nuove linee guida fondate sull'edizione 2015 del Manuale di TI, indicandolo come strumento tecnico per la valutazione delle attività agevolabili. Tuttavia, il TAR ha chiarito che tali criteri non possono essere applicati retroattivamente per giudicare i progetti svolti negli anni 2015–2019, in quanto l'interpretazione innovativa adottata dal
Ministero dello sviluppo economico e successivamente dall'Agenzia delle Entrate è stata formalmente recepita per via normativa solo con l'art. 1, comma 200, della citata Legge 27.12.2019, n.160.
Quanto all'intervento dell'esperto “indipendente” e sull'inammissibilità della relazione di certificazione viene evidenziato che è stato rilasciato semplicemente un parere e non la certificazione normativamente prevista dall'art. 23, comma 2, della L. 122/2022, nel quale, comunque, è stato descritto il progetto realizzato ed indicate le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene indicata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta.
Sulla facoltà di richiedere il parere del MIMIT viene rimarcata la non correttezza dell'operato dell'Ufficio in quanto, anche se astrattamente non era obbligatorio richiedere il parere del Mimit, il parere reso da due
Organismi di Ricerca nonché quello reso da un esperto di R&S iscritto proprio all'Albo degli Esperti tenuto successive alla ricerca effettivamente realizzata, imponevano la richiesta di un superiore e dirimente parere.
Da ultimo viene ribadita l'esistenza dei presupposti, per le ragioni esposte nel ricorso e nella presente memoria, per rendere applicabile la eventuale sanzione pari al 30% per credito “non spettante”.
Con MEMORIE ILLUSTRATIVE EX ART. 32 D.LGS. N. 546/92 parte resistente Agenzia delle Entrate ulteriormente ribadisce che le attività svolte dalla Società non presentano elementi di reale novità rispetto allo stato dell'arte del settore. Il progetto realizzato sembra rappresentare al più un'innovazione incrementale per l'azienda, ma non un avanzamento delle conoscenze generali già disponibili nel settore di riferimento.
Ed infatti, nel caso di specie trattasi di un progetto di ristrutturazione del servizio clienti, che si basa su una digitalizzazione dei processi, mediante l'utilizzo di tecnologie già esistenti, seppur rielaborate internamente, con il fine di migliorare le performance aziendali e pianificare le azioni di marketing.
Viene, poi, rimarcata la legittimità del proprio operato in quanto non vi era alcuna necessità di richiedere parere per usufruire del credito d'imposta R&S, e da ultimo ribadita l'applicabilità, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, della sanzione del 100% del credito utilizzato indebitamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli effetti del presente contendere l'ammissibilità o la non ammissibilità al credito in trattazione devono essere valutate principalmente alla stregua del dato letterale dei seguenti corpi normativi:
- art. 3, D.L. n. 145/2013 come convertito dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) e modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232/2016).
All'uopo si richiama l'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n° 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della L. 190/2014 (applicabile ratione temporis) che ai commi 4, 5 e 6 testualmente recita:
“4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
”
….. omississ ……
La legge di bilancio 2017 ha eliminato la distinzione tra «personale altamente qualificato» e «personale tecnico», riconducendo i relativi costi nella generica categoria delle spese di personale.
Sul punto occorre rimarcare che secondo quanto affermato nella sentenza del TAR del Lazio n. 15039/2025, la spettanza del credito di imposta deve essere valutata e riconosciuta esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento, escludendo l'applicazione retroattiva del c.d. “Manuale di TI” per le annualità 2015-2019 come di seguito espressamente richiamato:
“In secondo luogo, lo stesso recepimento espresso del Manuale di TI ad opera della legge n. 160 del
2019 conferma in modo chiaro che, fino a quel momento, i criteri ivi contenuti non avevano trovato ingresso nel nostro ordinamento. Se, infatti, il Manuale fosse stato già applicabile in forza di una presunta natura interpretativa “immanente”, non si spiegherebbe la necessità di un formale intervento legislativo per introdurlo espressamente come parametro vincolante a partire dal periodo d'imposta 2020. Ne discende, pertanto, che il legislatore ha inteso attribuire per la prima volta a tale documento una valenza normativa primaria, circoscrivendone consapevolmente l'efficacia ai soli periodi d'imposta successivi, con esclusione di ogni efficacia retroattiva. In tale contesto, l'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di TI finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell'impresa, che ha pianificato e realizzato le attività di ricerca e sviluppo confidando legittimamente nel quadro normativo vigente ratione temporis , delineato dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 e dal relativo decreto attuativo del 2015, e che di certo non avrebbe potuto prevedere un futuro e radicale mutamento dei criteri interpretativi - non previsti dalla normativa all'epoca vigente -, che solo successivamente e con effetto dal periodo d'imposta 2020, sono stati formalmente recepiti nell'ordinamento.”
Ulteriormente, sempre per quanto attiene il ricorso ai criteri del Manuale di TI (normativamente introdotto con l'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.160), si ritiene doveroso ribadire, alla luce di quanto sopra esposto, che fino all'anno 2019 il perimetro delle attività agevolabili era definito esclusivamente dall'art. 3 del succitato D.L. 145/2013 nonché dal decreto interministeriale di attuazione del
27 maggio 2015 e che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con la CIRCOLARE N. 5/E del 16 Marzo 2016, aveva fornito i primi chiarimenti interpretativi dai quali emergeva come la finalità dell'agevolazione fosse quella di sostenere l'impegno dell'impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e non quella di contribuire all'incremento delle conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal Manuale di TI per qualificare un'attività come ricerca e sviluppo.
Ne consegue che quanto eccepito al riguardo da parte ricorrente, in sede di ricorso, è di ritendersi fondato e deve essere accolto.
Relativamente ai controlli, poi, si osserva che secondo quanto disciplinato dall'art. 8 del Decreto interministeriale del 27/05/2015 le verifiche sono demandate all'Agenzia delle entrate, che “può” avvalersi dell'expertise del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) qualora debba effettuare indagini di carattere squisitamente tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti.
Al riguardo, sulla scorta del recente orientamento giurisprudenziale di merito, si ritiene che ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti (come per la fattispecie in trattazione), la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) di fornire il proprio parere esprime, in realtà, la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica Amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al succitato Ministero che, se del caso, può essere chiamato in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti
(cfr Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sentenza n. 4303/2025 Depositata il 30/10/2025 -
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna sentenza del 1° agosto 2025, n. 458/3/2025 - Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano sentenza del 17 luglio 2025).
A tal proposito, nel richiamare le posizioni della giurisprudenza di merito ed in particolare le sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - Sez.
1 - n° 45/2023 n°17/2025 e n° 18/2025, questo collegio giudicante fa proprio il seguente excursus motivazionale, condividendolo pienamente:
“…. omississ ….
Ciò premesso, ribadendo un orientamento già espresso da questa Commissione Tributaria Provinciale, reputa che, a fronte della natura tecnica degli accertamenti da esperire, l'Ufficio - prima di pronunciarsi negativamente sul riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 3 d. l. 145/2013 per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo - avrebbe dovuto richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 8, comma II, del Decreto Attuativo 27.5.2015; ciò in quanto l'Agenzia delle Entrate è naturalmente deputata a verificare gli aspetti contabili e fiscali del credito, ma non i profili tecnici degli investimenti agevolati, la cui valutazione spetta appunto al Mi.S.E. ovvero, in alternativa, a consulenti specializzati del settore;
tale orientamento è stato recepito dalla stessa Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E/2020, laddove si afferma che "in relazione alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile", gli Uffici sono tenuti a "provvedere alla acquisizione di ogni elemento tecnico utile al caso attraverso il confronto diretto con il Mi. S.E."; di recente la Circolare n. 10419 del 26/7/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza ha ribadito espressamente che sussiste la "effettiva indispensabilità del parere del Mi.S.E. per la sostenibilità dei rilievi", laddove occorra accertare profili eminentemente tecnici (livello di novità del progetto rispetto allo stato dell'arte; incertezze scientifiche o tecnologiche per il cui superamento si sia reso necessario lo svolgimento di lavori di ricerca e sviluppo;
novità rispetto al mercato di riferimento;
distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa).
…. omississ…..”
Da ultimo è da ritenersi non pertinente il richiamo di parte resistente alle sentenze n. 32330 del 2022 e n.
32331 del 2022 della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, in quanto riguardanti l'ambito penale e non quello tributario, in esse risulta esplicitato:
“Le disposizioni indicate, infatti, si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa ai fini della verifica della effettività dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna "riserva di accertamento" amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale.”
Nel caso di specie, come debitamente risultante dalla documentazione agli atti (PARERE DI ANlMISSIBILITÀ emesso da Ente_1- Organismo di Ricerca nonchè dall'Organismo di Ricerca Ente_2
– Ente_3 ) le attività svolte, di cui si discute, erano finalizzate, in sintesi, all'acquisizione, alla combinazione, alla strutturazione ed all'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti o nuove, di natura tecnologica e commerciale, di marketing, sociologica e comportamentale, matematica e statistica allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, nonché algoritmi predittivi unici ed originali.
Le succitate relazioni di consulenza tecnica risultano significative per comprendere la natura dell'attività svolta, poiché attestano le conclusioni in merito ai risultati conseguiti, illustrando e specificando nel dettaglio, con approfondimenti tecnici, le caratteristiche del progetto e tutti gli elementi che hanno portato all'acquisizione di nuove conoscenze per il settore di mercato, necessarie a definire nuove strategie di organizzazione aziendale e di gestione dei clienti, fondendo tutte le conoscenze acquisite dal personale interno insieme alle procedure definite in un BDC aziendale (Business Developer Center) con algoritmi di profilazione specifici e unici, che permettono di predire con una adeguata precisione cosa al cliente interessi o necessiti e consigliare una serie di attività di vendita, recall o post-vendita.
Per quanto attiene, invece, la produzione di una certificazione rilasciata da un valutatore indipendente (iscritto all'Albo dei certificatori di cui all'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 con il n. 3), malgrado allo stato parte ricorrente non possa avvalersene compiutamente, stante la previsione contenuta nel secondo comma, dell'art. 23 del Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 come modificato dalla Legge del 29/12/2022 n.
197 Articolo 1, resta inconfutabile che quanto certificato è da intendersi comunque significativo nella misura in cui si tratta di una valutazione tecnica offerta da un professionista qualificato e certamente competente nel settore.
Segnatamente si ritiene che, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, avendo Agenzia delle
Entrate stigmatizzato, nell'atto di recupero, la carenza del requisito “a) Mancanza di novità” richiesto per l'ammissione al beneficio la medesima, non avendo chiesto il parere del MISE, è risultata carente sulla materia.
In definitiva le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate nell'atto in trattazione, in mancanza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto (MISE ora MIMIT), si pongono di fatto sul medesimo piano di articolate deduzioni difensive e, quindi, non possono ritenersi idonee e sufficienti per legittimarlo.
Agli effetti del presente contendere sussistono, alla luce delle considerazioni che precedono, gli estremi per ritenere fondate le doglianze di parte ricorrente cui consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato.
Le spese, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci e dell'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché del mutamento legislativo/amministrativo che ha interessato, nel tempo, la disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, integrano la fattispecie di
“gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'integrale compensazione delle spese.
La Corte:
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERCELLI Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LASALVIA MASSIMO, Presidente
LL PE, LA
ANDRIGO MARIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vercelli - Piazza Risorgimento 12 13100 Vercelli VC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T7ZCRUC00034 REC.CREDITO.IMP
- ATTO RECUPERO n. T7ZCRUC00034 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente:
a) annullare l'atto di recupero n. T7ZCRUC00034 2025, notificato a mezzo PEC in data 27.05.2025, relativo all'utilizzo di credito di imposta R&S nell'anno di imposta 2018, per aver la società effettivamente svolto attività di Ricerca e Sviluppo ammissibili al beneficio ex L. 190/2014 (punti I, II e III sopra riportati) nell'anno 2017, come da parere tecnico rilasciato dall'esperto valutatore Mimit Ing. Nominativo_1;
b) in subordine, nella denegata ipotesi in cui codesta spettabile Corte non ritenesse meritevoli di accoglimento le precise e fondate richieste che precedono (in particolare punto IV sopra riportato) dichiarare la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di en-ore scusabile;
c) in subordine, dichiarare l'irrogazione della sanzione più favorevole del 30 per cento ex art. 13, co. 4, del
D.Lgs. n. 471197;
Resistente:
- rigettare il ricorso nel merito essendo infondato per i motivi esposti in narrativa;
- condannare il ricorrente alle spese di giudizio, come da allegata nota spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.18 D.Lgs n.546/92 da parte di Ricorrente_1 S.p.A. è stato impugnato l'Atto di recupero n. T7ZCRUC00034-2025, notificato a mezzo PEC in data 27/05/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero del credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo per l'anno d'imposta 2018, per l'ammontare di € 56.961,31 oltre interessi di € 14.694,46 e sanzioni di € 56.961,31. Il succitato provvedimento
è conseguente a segnalazione della Direzione Regionale del Piemonte in merito ad utilizzo in compensazione, nell'anno 2018, di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) di cui all'art. 3 del D.L. 145/2013, maturati nell'anno 2017, e indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2017, successivamente dichiarati con dichiarazione integrativa presentata dopo la ricezione del questionario. È stato contestato, sulla scorta della documentazione consegnata, che gli investimenti realizzati non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo, per carenza del requisito della novità, trattandosi di progetto di ristrutturazione del servizio clienti, che si basa su una digitalizzazione dei processi mediante utilizzo di tecnologie già esistenti, seppur rielaborate internamente, al fine di migliorare le performance aziendali e pianificare le azioni di marketing nel comparto Automotive.
Si è ritualmente costituita in giudizio parte ricorrente eccependo:
I - Errata indicazione/considerazione della presunta mancanza dei presupposti costitutivi del credito di imposta R&S - viene, in particolare, confutato che nel provvedimento in contestazione sono richiamati i criteri esplicitati nel noto Manuale di TI (ed. 2015) senza tener conto che gli stessi sono stati normativamente indicati, per la prima volta, nell'art. 1 della Legge 27.12.2019 n° 160 ed attuati con l'art. 2 del Decreto Attuativo
Ministeriale del 26.05.2020, in sostanza successivamente all'attività di Ricerca contestata alla società.
Pertanto, i richiami dell'Ufficio al Manuale di TI ed. 2015 ed ai 5 criteri di ammissibilità (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità) non sarebbero applicabili alla fattispecie in trattazione poiché nel
2017, al più, era possibile basarsi sulla versione 2002 che, però, come precisato, non menzionava i citati 5 criteri così come non li menzionava la normativa all'epoca vigente.
Il - L'intervento dell'esperto indipendente - viene evidenziato che nel parere rilasciato dall'esperto individuato dalla società, Dott. Ing. Nominativo_1, emerge “le attività di ricerca e sviluppo condotte nel 2017 dalla Ricorrente_1 S.P.A. siano ammissibili al beneficio del credito d'imposta in quanto rispondenti alle prescrizioni legislative previste per anno 2017 riferibile all'art. 3 del DL 145/2013, Legge n° 9 del 2014 e dell'art. 2 c.
1-2 del DM 27/05/2015) (e successive modifiche e integrazioni)”. Viene, inoltre, ribadito che la società aveva già depositato all'Agenzia delle Entrate n. 4 memorie/relazioni sottoscritte da due enti di ricerca che confermavano la correttezza tecnico-economica delle attività di R&S svolte e le classificavano come ammissibili ai benefici di legge.
III - La Giurisprudenza - vengono richiamate alcune delle più significative sentenze che hanno contraddistinto la materia dei crediti di imposta R&S negli ultimi anni, materia complessa, normativamente più volte rivista ed "aggiornata" che ha dato adito ad un nutrito contenzioso incentrato anche sulla necessità di acquisizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di parere del MISE.
IV - Profili sanzionatori dell'indebito utilizzo del credito di imposta - viene, in particolare, richiamato l'Atto di indirizzo emanato dal ME (cui si rimanda integralmente) in data 01/07/2025 in tema di differenza tra credito inesistente e credito non spettante ai fini dell'irrogazione della (eventuale) sanzione per utilizzo di crediti
"non spettanti" ex art. 13, co. 4, del D.Lgs. n. 471/97,
Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate controdeduce:
Sull'applicabilità del Manuale di TI ed. 2015 viene evidenziato che il riferimento al solo Manuale di
TI è elemento fuorviante, volto a distogliere l'attenzione dal focus dell'avviso di recupero, incentrato sull'inesistenza del requisito di novità e di contributo all'avanzamento delle conoscenze generali, con beneficio per l'intera economia, delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili. Viene poi richiamato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 174, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, del
27 maggio 2015 (di seguito "decreto attuativo") con il quale sono state adottate le disposizioni applicative dell'agevolazione. Viene, poi, anche rimarcata l'insussistenza dei requisiti nel caso di specie rilevando a)
Mancanza di novità - b) Mancanza di incertezza.
Sull'intervento dell'esperto “indipendente” e sull'inammissibilità della relazione di certificazione viene eccepito che la medesima è stata redatta solo in data 17/07/2025, ben due mesi dopo la notifica dell'atto di recupero e conseguentemente la tutela della certificazione non è applicabile nel caso in cui siano state constatate con processo verbale o con atto impositivo eventuali violazioni relative ai crediti d'imposta (art. 23, comma 2, della L. 122/2022). Viene, poi, rimarcato solo per mero scrupolo difensivo che la relazione dell'esperto “indipendente” risulta essere carente dei requisiti prescritti dalla Legge e che altro non sia che una semplice relazione di parte, redatta e depositata dalla ricorrente al fine di sostenere la sua difesa, carente dei requisiti normativamente previsti e tale da non apportare alcun elemento probatorio ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui si discute.
Sulla facoltà di richiedere il parere del MIMIT viene argomentato, sulla scorta di quanto disciplinato dal
Decreto interministeriale ME-MISE del 27.05.2015 che il parere tecnico è rimesso ad una valutazione discrezionale (e non all'arbitrio) dell'Amministrazione, e che nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e dei chiarimenti forniti, non ha ritenuto necessario, come ben evidenziato nella motivazione dell'atto di recupero. Sottolineando, da ultimo, che l'Ufficio non ha motivato l'accertamento con argomentazioni di carattere tecnico ma ha motivato l'accertamento constatando la mancanza lampante dei requisiti richiesti dalla norma, di conseguenza nessun parere si è reso necessario.
Viene, inoltre, evidenziato, altresì, che la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con le sentenze n. 32330 del 2022 e n. 32331 del 2022, chiamata ad esprimersi, in sede cautelare, in merito alla configurabilità o meno del reato di indebita compensazione ex articolo 10-quater D.lgs. 74/2000 in caso di utilizzo di un credito per ricerca e sviluppo inesistente, ha statuito il principio secondo il quale è irrilevante nel giudizio penale l'omessa acquisizione del preventivo parere del MISE da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza del credito di imposta ricerca e sviluppo. Sull'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 5, del D.lgs 471/1997 viene contestata la richiesta di applicazione della sanzione più favorevole prevista per i crediti “non spettanti” sottolineando come la sanzione irrogata (100% del credito utilizzato indebitamente) sia pienamente conforme al dettato normativo.
Con successive memorie, ritualmente depositate, parte ricorrente ribadisce la non consentita applicabilità del Manuale di TI ed. 2015 e chiarisce che il parere rilasciato dall'esperto indipendente Ing. Nominativo_1 sostiene correttamente e semplicemente che, pur non applicabile al caso di specie il predetto Manuale ed i noti n. 5 criteri di ammissibilità ivi indicati, nella ricerca effettuata dalla Contribuente sono comunque presenti e rispettati tali criteri. Viene, in particolare, evidenziato che il MIMIT ha adottato nuove linee guida fondate sull'edizione 2015 del Manuale di TI, indicandolo come strumento tecnico per la valutazione delle attività agevolabili. Tuttavia, il TAR ha chiarito che tali criteri non possono essere applicati retroattivamente per giudicare i progetti svolti negli anni 2015–2019, in quanto l'interpretazione innovativa adottata dal
Ministero dello sviluppo economico e successivamente dall'Agenzia delle Entrate è stata formalmente recepita per via normativa solo con l'art. 1, comma 200, della citata Legge 27.12.2019, n.160.
Quanto all'intervento dell'esperto “indipendente” e sull'inammissibilità della relazione di certificazione viene evidenziato che è stato rilasciato semplicemente un parere e non la certificazione normativamente prevista dall'art. 23, comma 2, della L. 122/2022, nel quale, comunque, è stato descritto il progetto realizzato ed indicate le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene indicata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta.
Sulla facoltà di richiedere il parere del MIMIT viene rimarcata la non correttezza dell'operato dell'Ufficio in quanto, anche se astrattamente non era obbligatorio richiedere il parere del Mimit, il parere reso da due
Organismi di Ricerca nonché quello reso da un esperto di R&S iscritto proprio all'Albo degli Esperti tenuto successive alla ricerca effettivamente realizzata, imponevano la richiesta di un superiore e dirimente parere.
Da ultimo viene ribadita l'esistenza dei presupposti, per le ragioni esposte nel ricorso e nella presente memoria, per rendere applicabile la eventuale sanzione pari al 30% per credito “non spettante”.
Con MEMORIE ILLUSTRATIVE EX ART. 32 D.LGS. N. 546/92 parte resistente Agenzia delle Entrate ulteriormente ribadisce che le attività svolte dalla Società non presentano elementi di reale novità rispetto allo stato dell'arte del settore. Il progetto realizzato sembra rappresentare al più un'innovazione incrementale per l'azienda, ma non un avanzamento delle conoscenze generali già disponibili nel settore di riferimento.
Ed infatti, nel caso di specie trattasi di un progetto di ristrutturazione del servizio clienti, che si basa su una digitalizzazione dei processi, mediante l'utilizzo di tecnologie già esistenti, seppur rielaborate internamente, con il fine di migliorare le performance aziendali e pianificare le azioni di marketing.
Viene, poi, rimarcata la legittimità del proprio operato in quanto non vi era alcuna necessità di richiedere parere per usufruire del credito d'imposta R&S, e da ultimo ribadita l'applicabilità, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, della sanzione del 100% del credito utilizzato indebitamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Agli effetti del presente contendere l'ammissibilità o la non ammissibilità al credito in trattazione devono essere valutate principalmente alla stregua del dato letterale dei seguenti corpi normativi:
- art. 3, D.L. n. 145/2013 come convertito dalla legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) e modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2017 (L. n. 232/2016).
All'uopo si richiama l'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n° 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come sostituito dall'articolo 1, comma 35, della L. 190/2014 (applicabile ratione temporis) che ai commi 4, 5 e 6 testualmente recita:
“4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi;
tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
5. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
6. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
”
….. omississ ……
La legge di bilancio 2017 ha eliminato la distinzione tra «personale altamente qualificato» e «personale tecnico», riconducendo i relativi costi nella generica categoria delle spese di personale.
Sul punto occorre rimarcare che secondo quanto affermato nella sentenza del TAR del Lazio n. 15039/2025, la spettanza del credito di imposta deve essere valutata e riconosciuta esclusivamente alla luce del quadro normativo vigente nel periodo d'imposta di riferimento, escludendo l'applicazione retroattiva del c.d. “Manuale di TI” per le annualità 2015-2019 come di seguito espressamente richiamato:
“In secondo luogo, lo stesso recepimento espresso del Manuale di TI ad opera della legge n. 160 del
2019 conferma in modo chiaro che, fino a quel momento, i criteri ivi contenuti non avevano trovato ingresso nel nostro ordinamento. Se, infatti, il Manuale fosse stato già applicabile in forza di una presunta natura interpretativa “immanente”, non si spiegherebbe la necessità di un formale intervento legislativo per introdurlo espressamente come parametro vincolante a partire dal periodo d'imposta 2020. Ne discende, pertanto, che il legislatore ha inteso attribuire per la prima volta a tale documento una valenza normativa primaria, circoscrivendone consapevolmente l'efficacia ai soli periodi d'imposta successivi, con esclusione di ogni efficacia retroattiva. In tale contesto, l'applicazione retroattiva dei criteri contenuti nel Manuale di TI finirebbe per ledere il legittimo affidamento dell'impresa, che ha pianificato e realizzato le attività di ricerca e sviluppo confidando legittimamente nel quadro normativo vigente ratione temporis , delineato dall'art. 3 del d.l. n. 145 del 2013 e dal relativo decreto attuativo del 2015, e che di certo non avrebbe potuto prevedere un futuro e radicale mutamento dei criteri interpretativi - non previsti dalla normativa all'epoca vigente -, che solo successivamente e con effetto dal periodo d'imposta 2020, sono stati formalmente recepiti nell'ordinamento.”
Ulteriormente, sempre per quanto attiene il ricorso ai criteri del Manuale di TI (normativamente introdotto con l'art. 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n.160), si ritiene doveroso ribadire, alla luce di quanto sopra esposto, che fino all'anno 2019 il perimetro delle attività agevolabili era definito esclusivamente dall'art. 3 del succitato D.L. 145/2013 nonché dal decreto interministeriale di attuazione del
27 maggio 2015 e che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, con la CIRCOLARE N. 5/E del 16 Marzo 2016, aveva fornito i primi chiarimenti interpretativi dai quali emergeva come la finalità dell'agevolazione fosse quella di sostenere l'impegno dell'impresa nel migliorare processi e prodotti, incrementando la competitività del sistema economico, e non quella di contribuire all'incremento delle conoscenze scientifiche o tecniche a livello sistemico, requisito invece previsto dal Manuale di TI per qualificare un'attività come ricerca e sviluppo.
Ne consegue che quanto eccepito al riguardo da parte ricorrente, in sede di ricorso, è di ritendersi fondato e deve essere accolto.
Relativamente ai controlli, poi, si osserva che secondo quanto disciplinato dall'art. 8 del Decreto interministeriale del 27/05/2015 le verifiche sono demandate all'Agenzia delle entrate, che “può” avvalersi dell'expertise del Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) qualora debba effettuare indagini di carattere squisitamente tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti.
Al riguardo, sulla scorta del recente orientamento giurisprudenziale di merito, si ritiene che ogniqualvolta debba prevalere la natura tecnica degli accertamenti (come per la fattispecie in trattazione), la mera facoltà attribuita all'Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy (già Ministero dello sviluppo economico) di fornire il proprio parere esprime, in realtà, la necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla Pubblica Amministrazione, se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al succitato Ministero che, se del caso, può essere chiamato in veste di consulente super partes. Di conseguenza, è illegittimo l'atto impositivo che scaturisca dall'esercizio di una discrezionalità tecnica non fondata sul parere degli organi tecnici preposti
(cfr Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sentenza n. 4303/2025 Depositata il 30/10/2025 -
Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bologna sentenza del 1° agosto 2025, n. 458/3/2025 - Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Milano sentenza del 17 luglio 2025).
A tal proposito, nel richiamare le posizioni della giurisprudenza di merito ed in particolare le sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado - Sez.
1 - n° 45/2023 n°17/2025 e n° 18/2025, questo collegio giudicante fa proprio il seguente excursus motivazionale, condividendolo pienamente:
“…. omississ ….
Ciò premesso, ribadendo un orientamento già espresso da questa Commissione Tributaria Provinciale, reputa che, a fronte della natura tecnica degli accertamenti da esperire, l'Ufficio - prima di pronunciarsi negativamente sul riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 3 d. l. 145/2013 per le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo - avrebbe dovuto richiedere un parere tecnico al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 8, comma II, del Decreto Attuativo 27.5.2015; ciò in quanto l'Agenzia delle Entrate è naturalmente deputata a verificare gli aspetti contabili e fiscali del credito, ma non i profili tecnici degli investimenti agevolati, la cui valutazione spetta appunto al Mi.S.E. ovvero, in alternativa, a consulenti specializzati del settore;
tale orientamento è stato recepito dalla stessa Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 31/E/2020, laddove si afferma che "in relazione alla possibilità di qualificare una determinata attività di ricerca e sviluppo come agevolabile", gli Uffici sono tenuti a "provvedere alla acquisizione di ogni elemento tecnico utile al caso attraverso il confronto diretto con il Mi. S.E."; di recente la Circolare n. 10419 del 26/7/2021 del Comando Generale della Guardia di Finanza ha ribadito espressamente che sussiste la "effettiva indispensabilità del parere del Mi.S.E. per la sostenibilità dei rilievi", laddove occorra accertare profili eminentemente tecnici (livello di novità del progetto rispetto allo stato dell'arte; incertezze scientifiche o tecnologiche per il cui superamento si sia reso necessario lo svolgimento di lavori di ricerca e sviluppo;
novità rispetto al mercato di riferimento;
distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell'impresa).
…. omississ…..”
Da ultimo è da ritenersi non pertinente il richiamo di parte resistente alle sentenze n. 32330 del 2022 e n.
32331 del 2022 della Corte di Cassazione, Sezione III Penale, in quanto riguardanti l'ambito penale e non quello tributario, in esse risulta esplicitato:
“Le disposizioni indicate, infatti, si limitano a prevedere i controlli da effettuare in sede amministrativa ai fini della verifica della effettività dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, ma non stabiliscono alcuna "riserva di accertamento" amministrativa pregiudiziale rispetto alle valutazioni del giudice penale.”
Nel caso di specie, come debitamente risultante dalla documentazione agli atti (PARERE DI ANlMISSIBILITÀ emesso da Ente_1- Organismo di Ricerca nonchè dall'Organismo di Ricerca Ente_2
– Ente_3 ) le attività svolte, di cui si discute, erano finalizzate, in sintesi, all'acquisizione, alla combinazione, alla strutturazione ed all'utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti o nuove, di natura tecnologica e commerciale, di marketing, sociologica e comportamentale, matematica e statistica allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per processi o servizi nuovi, modificati o migliorati, nonché algoritmi predittivi unici ed originali.
Le succitate relazioni di consulenza tecnica risultano significative per comprendere la natura dell'attività svolta, poiché attestano le conclusioni in merito ai risultati conseguiti, illustrando e specificando nel dettaglio, con approfondimenti tecnici, le caratteristiche del progetto e tutti gli elementi che hanno portato all'acquisizione di nuove conoscenze per il settore di mercato, necessarie a definire nuove strategie di organizzazione aziendale e di gestione dei clienti, fondendo tutte le conoscenze acquisite dal personale interno insieme alle procedure definite in un BDC aziendale (Business Developer Center) con algoritmi di profilazione specifici e unici, che permettono di predire con una adeguata precisione cosa al cliente interessi o necessiti e consigliare una serie di attività di vendita, recall o post-vendita.
Per quanto attiene, invece, la produzione di una certificazione rilasciata da un valutatore indipendente (iscritto all'Albo dei certificatori di cui all'art. 2, co. 1 del D.P.C.M. del 15 settembre 2023 con il n. 3), malgrado allo stato parte ricorrente non possa avvalersene compiutamente, stante la previsione contenuta nel secondo comma, dell'art. 23 del Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 come modificato dalla Legge del 29/12/2022 n.
197 Articolo 1, resta inconfutabile che quanto certificato è da intendersi comunque significativo nella misura in cui si tratta di una valutazione tecnica offerta da un professionista qualificato e certamente competente nel settore.
Segnatamente si ritiene che, attesa l'elevata complessità tecnica dell'attività svolta, avendo Agenzia delle
Entrate stigmatizzato, nell'atto di recupero, la carenza del requisito “a) Mancanza di novità” richiesto per l'ammissione al beneficio la medesima, non avendo chiesto il parere del MISE, è risultata carente sulla materia.
In definitiva le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate nell'atto in trattazione, in mancanza di un parere tecnico emesso dall'organo a ciò preposto (MISE ora MIMIT), si pongono di fatto sul medesimo piano di articolate deduzioni difensive e, quindi, non possono ritenersi idonee e sufficienti per legittimarlo.
Agli effetti del presente contendere sussistono, alla luce delle considerazioni che precedono, gli estremi per ritenere fondate le doglianze di parte ricorrente cui consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto di recupero impugnato.
Le spese, in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali di merito non univoci e dell'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità nonché del mutamento legislativo/amministrativo che ha interessato, nel tempo, la disciplina del credito d'imposta ricerca e sviluppo, integrano la fattispecie di
“gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano l'integrale compensazione delle spese.
La Corte:
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.