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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4524 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. CERRONE ILEANA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura a margine del ricorso, dall'avv. CERRONE ILEANA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/03/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 30/07/2007dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1
quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Per_ Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ Il figlio minore è affidato congiuntamente ai genitori con fissazione della residenza anagrafica dello stesso presso la madre, attualmente fissata in Napoli alla . I genitori hanno concordato Parte_2
tra loro il seguente protocollo: Il padre ha facoltà e diritto a tenere con sé il figlio, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche, ricreative e sportive del ragazzo, nonché con le proprie esigenze lavorative quando vorrà e comunque almeno due volte al mese dal venerdì pomeriggio alla domenica sera/ lunedì mattina. Per le festività natalizie il minore trascorrerà il
24/25/26 dicembre e 31/1 e 6 gennaio alternati. I giorni di Pasqua e Pasquetta idem ad anni Per_ alterni: Per il periodo estivo trascorrerà con il padre due o tre settimane consecutive o non consecutive nei mesi di luglio e/o agosto a seconda delle esigenze lavorative del padre da concordare preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno. Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi l'un l'altro, con preavviso minimo di gg. 10, luogo e recapito telefonico dove, eventualmente, intendono portare il figlio durante i periodi festivi di reciproca competenza. Per quanto concerne il giorno del compleanno e quello dell'onomastico del minore questo lo trascorrerà congiuntamente con la madre ed il padre e ove ciò non fosse possibile trascorrerà il pranzo con la madre e la cena con il padre ad anni alterni. Entrambi i genitori concorderanno
l'indirizzo educativo ed istruzione del minore e qualunque decisione e/o scelta che riguarda la vita dello stesso e si impegnano ad assumere di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle aspirazioni.Eventuali variazioni o deroghe al presente protocollo potranno essere concordate tra i genitori sulla base delle esigenze specifiche del minore, dei genitori stessi o di eventuali circostanze impreviste. Tali modifiche dovranno essere comunicate e formalizzate tramite scambio di email tra le parti con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo situazioni di emergenza o necessità improvvise, per le quali il preavviso potrà essere ridotto compatibilmente con la situazione. - Il padre, si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 350,00 (trecentocinquanta/00). Detta somma, verrà rivalutata annualmente, ed automaticamente, secondo gli indici di svalutazione monetaria (ISTAT). L'assegno unico verrà percepito nella misura del 100% dalla NO
. Il padre altresì, si obbliga a compartecipare, al 50%, alle spese straordinarie Parte_1
2 esclusivamente documentate da sostenersi per il figlio come da Protocollo stilato d'Intesa dal
Presidente del Tribunale di Napoli con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Nulla è previsto per il mantenimento dei coniugi, essendo gli stessi economicamente autosufficienti;
- Le parti convengono che l'immobile sito in San Casciano in Val di Pesa, acquistato in costanza di matrimonio e attualmente gravato da un mutuo la cui rata è interamente corrisposta dal sig.
, resti nella piena e esclusiva disponibilità dello stesso. La sig.ra dichiara CP_1 Parte_1 di non avanzare alcuna pretesa abitativa sull'immobile, avendo stabilito la propria residenza a
Napoli.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
(atto n.83 ,parte II , S. A , sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2007) ; CP_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 09.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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