Art. 16.
Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi gia' in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Gli stanziamenti previsti per gli interventi nei settori di cui alla presente legge, sulla base di leggi gia' in vigore, iscritti in esercizi precedenti del bilancio statale, sono ricompresi nel piano nazionale ove non siano stati impegnati precedentemente alla entrata in vigore della presente legge.
Dei finanziamenti previsti dalla presente legge per interventi di competenza nazionale, e' riservata una quota non inferiore al 40 per cento, da utilizzare globalmente nei territori meridionali. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340 (in G.U. 1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.