Versione
1 agosto 2003
1 agosto 2003
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Verbania, sentenza 12/03/2022, n. 114Provvedimento: N. R.G. 1987/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verbania Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cristina Persico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1987/2019 promossa da: Parte_1 (C.F. C.F._1 ) rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Sgaria presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, c.so Monforte, 45, giusta procura allegata all'atto di citazione; OPPONENTE contro Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Garancini e Giacomo Garancini presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
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