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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1059/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1059/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
STEFANO FRATUS presso il cui studio in MILANO, VIA BENVENUTO CELLINI, N. 1, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ELENA GUIDUCCI presso il Controparte_1
cui studio in REGGIO EMILIA, VIA CADOPPI, N. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
9.1.2025.
La parte convenuta ha concluso come da note conclusive.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 29.3.2024, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 202/2024, emesso su ricorso di Controparte_1
con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 33.821.83 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
pagina 2 di 7 Accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano ovvero del Tribunale di Genova e per l'effetto, ovvero in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo n. 202/2024 (RG 217/2024) del
Tribunale di Reggio nell'Emilia;
Nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenersi territorialmente competente, previo ogni accertamento e declaratoria necessaria e/o opportuna, anche in ordine alla carenza di legittimazione passiva della opponente, accertare e dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento o la revoca e comunque pronunciarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare che non deve l'importo Parte_1
ingiunto dalla . Controparte_1
In ogni caso
Respingere ogni richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”.
A supporto della propria opposizione, l'attrice ha lamentato: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Reggio Emilia ex artt. 19 c.p.c., avendo la propria sede legale a Controparte_1
Genova, e 20 c.p.c., essendo l'obbligazione sorta a Milano e la prestazione ivi eseguita;
b)
l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria ai fini della prova del credito;
c)
l'assenza di un rapporto contrattuale inter partes e, in ogni caso, il subentro nei locali, presso cui sarebbe stata effettuata la fornitura oggetto di causa, di un'altra società ( a far data Parte_2 dall'aprile 2021. si è costituita in giudizio, replicando: a) che l'opposizione non era fondata su Controparte_1
prova scritta;
b) che il Tribunale adito era competente a decidere, avendo la creditrice una unità locale in Reggio Emilia;
c) che anche se in assenza di un contratto stipulato con l'utente, il servizio era stato erogato da quale fornitore del servizio a tutele graduali, con Controparte_1 applicazione delle tariffe normativamente previste, come specificate all'utenza nella lettera di benvenuto, trasmessa anche alla società opponente;
d) che l'eventuale occupazione dell'immobile, presso cui aveva effettuato la fornitura oggetto di causa, da parte di CP_1
tale comportava il diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore della stessa Parte_2
Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
pagina 3 di 7 - IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la chiamata in giudizio della società cod. Parte_2
fisc. , con sede legale in Monza e Brianza (MB) in via Como n. 1 e disporre lo P.IVA_1
spostamento della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata del terzo.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria ed immediata esecuzione a' sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né pertinente, né, in ogni caso, di pronta soluzione;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- NEL MERITO, in punto ad opposizione a decreto ingiuntivo, in via principale, respingere le domande dell'opponente, siccome infondate in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 202/2024, R.G. 217/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
6/02/2023 a carico di notificato alla debitrice in data Parte_1 Parte_1
19/02/2024, con il quale è stato ingiunto ad essa società istante di pagare, entro 40 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto, la somma di € 33.821,83, oltre agli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale e maturati dalla data del dovuto al saldo, nella misura stabilita dalle Condizioni
Generali di fornitura del servizio di fornitura elettrica, nonché alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP;
- NEL MERITO, in punto ad opposizione a decreto ingiuntivo, in via subordinata, condannare
C.F. con sede in Milano, via Valsesia n. Parte_1 P.IVA_2
44, in persona del signor (C.F. ), al pagamento Parte_3 C.F._1
in favore di al pagamento della somma di euro 33.821,83, o di quella Controparte_1
diversa maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi come contrattualmente stabiliti dal dovuto al saldo effettivo, con sentenza ex lege provvisoriamente ed immediatamente esecutiva nonostante gravame e con rigetto delle avverse domande;
- NEL MERITO, in via ulteriormente subordinata, condannare a titolo di Parte_2
indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento di euro 33.821,83 o di quella somma diversa maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi non conteggiati dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e conferma delle spese legali della pregressa fase monitoria”.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., non sono state ammesse le istanze di prova per testi, formulate pagina 4 di 7 dalla parte attrice, e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulate dalla parte convenuta, e respinta, anche, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al 21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, sotto il profilo assorbente della incompetenza per territorio del Tribunale adito.
L'attrice ha tempestivamente e ritualmente contestato la competenza per territorio del Tribunale di
Reggio Emilia sotto tutti i possibili profili e, dunque, ex art. 19 c.p.c. con riferimento al foro generale delle persone giuridiche previsto ed ex art. 20 c.p.c. con riguardo al foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione e a quello del luogo ove la stessa doveva essere eseguita.
In particolare, ha assunto: a) che aveva la propria sede in Milano, via Valsesia, n. 44, come da visura camera prodotta e che era priva di “uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”; b) che l'obbligazione era sorta a Milano, in via Franco Tosi, n.
2 presso il ristorante-pizzeria ove l'attrice aveva esercitato la propria attività sino all'inizio dell'anno
2021; c) che l'obbligazione doveva eseguirsi a Milano, all'indirizzo già indicato. ha contestato l'eccezione avversaria, assumendo, nella comparsa di costituzione, di Controparte_1
avere adito il giudice del luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione, ossia il Tribunale di Reggio
Emilia ex art. 1182, 3° comma, c.c. ove la medesima era titolare di una unità locale, come da visura camerale prodotta.
Così riassunte le difese delle parti, mette conto rilevare, in diritto, che secondo un più risalente orientamento della Corte di Cassazione, qualora l'obbligazione derivi da un contratto concluso in una sede secondaria, l'adempimento può anche essere effettuato in quest'ultimo luogo, purché si tratti di sede dotata di autonomia tecnico-contabile e diretta da un institore stabile (Cass. 3778/1977), mentre secondo un altro più recente orientamento, nel caso in cui il creditore sia una società, il domicilio cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1182 c.c. si identifica con la sua sede principale, anche nel caso in cui vi sia una filiale (Cass. 19473/2012; Cass. n. 3778/1997).
Nel caso di specie, il Tribunale adito è, in ogni caso, incompetente a decidere.
In particolare, con riguardo al primo dei due orientamenti, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dall'attrice, non vi è prova dell'esistenza, in Reggio Emilia, di uno stabilimento, da intendersi quale sede dotata di autonomia tecnico-contabile, e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio pagina 5 di 7 per l'oggetto della domanda, ovvero di un institore stabile che diriga il predetto, mentre con riferimento all'orientamento più recente, è pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per tabulas, che
[...]
ha la propria sede legale a Genova, in via S.S. Giacomo e Filippo, n. 7, come riportato CP_1 nella relativa visura camerale (doc. 5 dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione).
In entrambi i casi, quindi, il Tribunale adito è incompetente, essendo competente a decidere il Tribunale di Genova, ove ha la propria sede legale. Controparte_1
A nulla rileva, infine, quanto deciso dal Tribunale di Reggio Emilia in altre cause promosse da
[...]
nei confronti di altre utenti, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali decisiva CP_1 anche da sola: da un lato, le sentenze emesse in altre cause costituiscono res inter alios acta, dall'altro, in questo giudizio è contestata, e dunque non può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., la presenza, in
CP Reggio Emilia, di uno stabilimento e di un rappresentante di , nei termini dianzi precisati.
Pertanto, e concludendo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta – opposta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Genova;
- condanna la convenuta- opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed in euro 285,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1059/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
STEFANO FRATUS presso il cui studio in MILANO, VIA BENVENUTO CELLINI, N. 1, è elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ELENA GUIDUCCI presso il Controparte_1
cui studio in REGGIO EMILIA, VIA CADOPPI, N. 6, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
9.1.2025.
La parte convenuta ha concluso come da note conclusive.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 29.3.2024, ha Parte_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 202/2024, emesso su ricorso di Controparte_1
con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 33.821.83 oltre interessi e spese di procedura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
pagina 2 di 7 Accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano ovvero del Tribunale di Genova e per l'effetto, ovvero in ogni caso, revocare, annullare, dichiarare nullo, illegittimo e/o inefficacie il decreto ingiuntivo n. 202/2024 (RG 217/2024) del
Tribunale di Reggio nell'Emilia;
Nel merito
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenersi territorialmente competente, previo ogni accertamento e declaratoria necessaria e/o opportuna, anche in ordine alla carenza di legittimazione passiva della opponente, accertare e dichiarare la nullità ovvero pronunciare l'annullamento o la revoca e comunque pronunciarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto accertare e dichiarare che non deve l'importo Parte_1
ingiunto dalla . Controparte_1
In ogni caso
Respingere ogni richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto”.
A supporto della propria opposizione, l'attrice ha lamentato: a) l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Reggio Emilia ex artt. 19 c.p.c., avendo la propria sede legale a Controparte_1
Genova, e 20 c.p.c., essendo l'obbligazione sorta a Milano e la prestazione ivi eseguita;
b)
l'inidoneità della documentazione depositata in sede monitoria ai fini della prova del credito;
c)
l'assenza di un rapporto contrattuale inter partes e, in ogni caso, il subentro nei locali, presso cui sarebbe stata effettuata la fornitura oggetto di causa, di un'altra società ( a far data Parte_2 dall'aprile 2021. si è costituita in giudizio, replicando: a) che l'opposizione non era fondata su Controparte_1
prova scritta;
b) che il Tribunale adito era competente a decidere, avendo la creditrice una unità locale in Reggio Emilia;
c) che anche se in assenza di un contratto stipulato con l'utente, il servizio era stato erogato da quale fornitore del servizio a tutele graduali, con Controparte_1 applicazione delle tariffe normativamente previste, come specificate all'utenza nella lettera di benvenuto, trasmessa anche alla società opponente;
d) che l'eventuale occupazione dell'immobile, presso cui aveva effettuato la fornitura oggetto di causa, da parte di CP_1
tale comportava il diritto ad un indennizzo ex art. 2041 c.c. in favore della stessa Parte_2
Controparte_1
Sulla base di tali premesse, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
pagina 3 di 7 - IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la chiamata in giudizio della società cod. Parte_2
fisc. , con sede legale in Monza e Brianza (MB) in via Como n. 1 e disporre lo P.IVA_1
spostamento della prima udienza, assegnando un congruo termine per la chiamata del terzo.
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, concedere al decreto ingiuntivo opposto la provvisoria ed immediata esecuzione a' sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né pertinente, né, in ogni caso, di pronta soluzione;
- SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- NEL MERITO, in punto ad opposizione a decreto ingiuntivo, in via principale, respingere le domande dell'opponente, siccome infondate in fatto e in diritto, e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 202/2024, R.G. 217/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data
6/02/2023 a carico di notificato alla debitrice in data Parte_1 Parte_1
19/02/2024, con il quale è stato ingiunto ad essa società istante di pagare, entro 40 gg. dalla notifica del ricorso e del decreto, la somma di € 33.821,83, oltre agli interessi da calcolarsi sulla sorte capitale e maturati dalla data del dovuto al saldo, nella misura stabilita dalle Condizioni
Generali di fornitura del servizio di fornitura elettrica, nonché alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compenso ed € 286,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CP;
- NEL MERITO, in punto ad opposizione a decreto ingiuntivo, in via subordinata, condannare
C.F. con sede in Milano, via Valsesia n. Parte_1 P.IVA_2
44, in persona del signor (C.F. ), al pagamento Parte_3 C.F._1
in favore di al pagamento della somma di euro 33.821,83, o di quella Controparte_1
diversa maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi come contrattualmente stabiliti dal dovuto al saldo effettivo, con sentenza ex lege provvisoriamente ed immediatamente esecutiva nonostante gravame e con rigetto delle avverse domande;
- NEL MERITO, in via ulteriormente subordinata, condannare a titolo di Parte_2
indennizzo ex art. 2041c.c., al pagamento di euro 33.821,83 o di quella somma diversa maggiore
o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi non conteggiati dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo.
- IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e conferma delle spese legali della pregressa fase monitoria”.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., non sono state ammesse le istanze di prova per testi, formulate pagina 4 di 7 dalla parte attrice, e di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., formulate dalla parte convenuta, e respinta, anche, l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., essendo la causa di pronta soluzione, è stata fissata, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza cartolare del 9.1.2025, con termine sino al 21.12.2024 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta, sotto il profilo assorbente della incompetenza per territorio del Tribunale adito.
L'attrice ha tempestivamente e ritualmente contestato la competenza per territorio del Tribunale di
Reggio Emilia sotto tutti i possibili profili e, dunque, ex art. 19 c.p.c. con riferimento al foro generale delle persone giuridiche previsto ed ex art. 20 c.p.c. con riguardo al foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione e a quello del luogo ove la stessa doveva essere eseguita.
In particolare, ha assunto: a) che aveva la propria sede in Milano, via Valsesia, n. 44, come da visura camera prodotta e che era priva di “uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”; b) che l'obbligazione era sorta a Milano, in via Franco Tosi, n.
2 presso il ristorante-pizzeria ove l'attrice aveva esercitato la propria attività sino all'inizio dell'anno
2021; c) che l'obbligazione doveva eseguirsi a Milano, all'indirizzo già indicato. ha contestato l'eccezione avversaria, assumendo, nella comparsa di costituzione, di Controparte_1
avere adito il giudice del luogo in cui doveva eseguirsi la prestazione, ossia il Tribunale di Reggio
Emilia ex art. 1182, 3° comma, c.c. ove la medesima era titolare di una unità locale, come da visura camerale prodotta.
Così riassunte le difese delle parti, mette conto rilevare, in diritto, che secondo un più risalente orientamento della Corte di Cassazione, qualora l'obbligazione derivi da un contratto concluso in una sede secondaria, l'adempimento può anche essere effettuato in quest'ultimo luogo, purché si tratti di sede dotata di autonomia tecnico-contabile e diretta da un institore stabile (Cass. 3778/1977), mentre secondo un altro più recente orientamento, nel caso in cui il creditore sia una società, il domicilio cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1182 c.c. si identifica con la sua sede principale, anche nel caso in cui vi sia una filiale (Cass. 19473/2012; Cass. n. 3778/1997).
Nel caso di specie, il Tribunale adito è, in ogni caso, incompetente a decidere.
In particolare, con riguardo al primo dei due orientamenti, a fronte delle contestazioni specifiche sollevate dall'attrice, non vi è prova dell'esistenza, in Reggio Emilia, di uno stabilimento, da intendersi quale sede dotata di autonomia tecnico-contabile, e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio pagina 5 di 7 per l'oggetto della domanda, ovvero di un institore stabile che diriga il predetto, mentre con riferimento all'orientamento più recente, è pacifico tra le parti e, in ogni caso, provato per tabulas, che
[...]
ha la propria sede legale a Genova, in via S.S. Giacomo e Filippo, n. 7, come riportato CP_1 nella relativa visura camerale (doc. 5 dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione).
In entrambi i casi, quindi, il Tribunale adito è incompetente, essendo competente a decidere il Tribunale di Genova, ove ha la propria sede legale. Controparte_1
A nulla rileva, infine, quanto deciso dal Tribunale di Reggio Emilia in altre cause promosse da
[...]
nei confronti di altre utenti, per le seguenti due ragioni, ciascuna delle quali decisiva CP_1 anche da sola: da un lato, le sentenze emesse in altre cause costituiscono res inter alios acta, dall'altro, in questo giudizio è contestata, e dunque non può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., la presenza, in
CP Reggio Emilia, di uno stabilimento e di un rappresentante di , nei termini dianzi precisati.
Pertanto, e concludendo, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
2.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta – opposta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, in ragione della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti al Tribunale di Genova;
- condanna la convenuta- opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi ed in euro 285,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Reggio Emilia, 10.1.2025
Il Giudice
Dott. Stefania Calò
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