Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 08/05/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 143/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Maria Grazia Strambi Ferrini
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...], AR C.F._2 con l'Avv. Maria Grazia Strambi Ferrini
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.2.2025.
Condizioni congiunte: “voglia Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e , attraverso decreto di omologa, autorizzandoli a vivere Parte_1 AR
separatamente alle seguenti articolate condizioni: a) i coniugi vivranno separati con obbligo di
1
b) ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) nessun contributo viene stabilito per il mantenimento del figlio maggiorenne , ritenendo i Persona_1
ricorrenti che lo stesso abbia raggiunto la propria indipendenza economica;
d) al fine di regolamentare ogni assetto patrimoniale derivante dall'odierna procedura di separazione e così, allo scopo di risolvere ogni questione alla predetta direttamente e/o indirettamente connessa: - il sig. si impegna a trasferire in piena proprietà alla signora AR Parte_1
la propria quota indivisa pari ai 50/100 delle unità immobiliari e relative pertinenze come segnatamente ed analiticamente descritte al punto 5) del ricorso congiunto, entro giorni 45, dall'emissione del decreto di omologa della separazione, per il prezzo di euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), tramite rogito notarile (da richiedersi in esecuzione delle pattuite condizioni) presso il Notaio che verrà prescelto dalla parte acquirente, sig. ; - la signora AR
, a sua volta, si impegna all'acquisto della quota indivisa pari ai 50/100 delle Parte_1
unità immobiliari e relative pertinenze come descritte al punto 5) del ricorso, alle indicate condizioni, assumendosi ogni onere per il definitivo trasferimento;
- le parti convengono che il prezzo andrà corrisposto nei seguenti termini: euro 30.000,00 all'atto del deposito del presente ricorso, da intendersi quale caparra confirmatoria;
euro 30.000,00 (euro trentamila/00) all'emissione del decreto di omologa della separazione;
euro 140.000,00 (euro centoquarantamila/00) alla stipula del rogito notarile;
- le parti precisano, fin da ora, che gli immobili di cui sopra, verranno acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui detti beni si trovano e compresi i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, dai titoli di provenienza il tutto salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
- la parte venditrice, signor CP_1
garantisce la parte acquirente, signora , da ogni ipotesi di evizione,
[...] Parte_1
sia totale che parziale, dichiarando all'uopo di avere la piena ed esclusiva titolarità dei diritti alienati e che, su quanto oggetto di alienazione, non gravano garanzie reali, diritti di prelazione a terzi spettanti, vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità; - i ricorrenti dichiarano fin da ora di volersi avvalere della tassazione del presente atto con esenzione da ogni tributo a norma dell'art. 19 L. 74/1987, come ritenuto applicabile alle fattispecie contenute nel presente atto con sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 e come confermato dalla circolare 16 marzo 2000 n.
49/E del Ministero delle Finanze, trattandosi di trasferimento immobiliare effettuato al fine della regolamentazione degli assetti patrimoniali derivanti dalla crisi del rapporto coniugale;
e) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre
2 1970, n. 898; f) una volta emesso il decreto di omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e in Parte_1 AR
data 08.02.2003 in Valenza (AL), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente
Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
g) nulla viene disposto in punto spese”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 27.1.2025, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 28.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e AR Parte_1
e, i quali hanno celebrato matrimonio, a Valenza, l'8.2.2003;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “voglia Ill.mo Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 AR
attraverso decreto di omologa, autorizzandoli a vivere separatamente alle seguenti articolate condizioni: a) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
b) ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
c) nessun contributo viene stabilito per
3 il mantenimento del figlio maggiorenne , ritenendo i ricorrenti che lo stesso Persona_1
abbia raggiunto la propria indipendenza economica;
d) al fine di regolamentare ogni assetto patrimoniale derivante dall'odierna procedura di separazione e così, allo scopo di risolvere ogni questione alla predetta direttamente e/o indirettamente connessa: - il sig. CP_1
si impegna a trasferire in piena proprietà alla signora la
[...] Parte_1
propria quota indivisa pari ai 50/100 delle unità immobiliari e relative pertinenze come segnatamente ed analiticamente descritte al punto 5) del ricorso congiunto, entro giorni 45, dall'emissione del decreto di omologa della separazione, per il prezzo di euro 200.000,00
(euro duecentomila/00), tramite rogito notarile (da richiedersi in esecuzione delle pattuite condizioni) presso il Notaio che verrà prescelto dalla parte acquirente, sig. CP_1
; - la signora , a sua volta, si impegna all'acquisto della quota
[...] Parte_1
indivisa pari ai 50/100 delle unità immobiliari e relative pertinenze come descritte al punto 5) del ricorso, alle indicate condizioni, assumendosi ogni onere per il definitivo trasferimento;
- le parti convengono che il prezzo andrà corrisposto nei seguenti termini: euro 30.000,00 all'atto del deposito del presente ricorso, da intendersi quale caparra confirmatoria;
euro
30.000,00 (euro trentamila/00) all'emissione del decreto di omologa della separazione;
euro
140.000,00 (euro centoquarantamila/00) alla stipula del rogito notarile;
- le parti precisano, fin da ora, che gli immobili di cui sopra, verranno acquistati nello stato di fatto e di diritto in cui detti beni si trovano e compresi i connessi diritti, accessori, accessioni, pertinenze, servitù attive e passive, dai titoli di provenienza il tutto salvo migliore descrizione, più precisi confini e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare il presente atto;
- la parte venditrice, signor garantisce la parte acquirente, signora AR Pt_1
, da ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale, dichiarando all'uopo di avere la
[...]
piena ed esclusiva titolarità dei diritti alienati e che, su quanto oggetto di alienazione, non gravano garanzie reali, diritti di prelazione a terzi spettanti, vincoli derivanti da pignoramenti o da sequestri, privilegi, oneri e diritti reali o personali che ne diminuiscano il libero godimento e la piena disponibilità; - i ricorrenti dichiarano fin da ora di volersi avvalere della tassazione del presente atto con esenzione da ogni tributo a norma dell'art. 19
L. 74/1987, come ritenuto applicabile alle fattispecie contenute nel presente atto con sentenza
Corte Costituzionale n. 154/1999 e come confermato dalla circolare 16 marzo 2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze, trattandosi di trasferimento immobiliare effettuato al fine della regolamentazione degli assetti patrimoniali derivanti dalla crisi del rapporto coniugale;
e) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l.
4 1 dicembre 1970, n. 898; f) una volta emesso il decreto di omologa della separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1
in data 08.02.2003 in Valenza (AL), successivamente trascritto nel AR
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
g) nulla viene disposto in punto spese”;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice Delegato, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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