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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N.234 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
AN OL PI Presidente rel.
RA RU IU
Alex Costanza IU all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OV IS IR, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Marilena CP_1 C.F._2
Messina, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: l'avv. IR conclude insistendo in quanto dedotto in atti di causa e riportandosi alla propria comparsa conclusionale e alle memorie di replica;
per la convenuta: l'avv. Pt_1 conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni e come memorie conclusive;
chiede che la causa venga ulteriormente istruita;
chiede la liquidazione dei compensi, stante l'ammissione della convenuta al Patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 1 a 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 9/2/24 , premesso che dal matrimonio con Parte_1 [...] celebrato in Mazara del Vallo sono nati (il 15/10/2007) e CP_1 Persona_1 Per_2
(il 29/08/2012) e che con sentenza n. 218/2022, pubblicata il 21/03/2022, emessa
[...] nell'ambito del proc. n. 2822/2021 RG, il Tribunale civile di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e alle condizioni Parte_1 CP_1 specificate nell'istanza congiunta richiamata all'udienza presidenziale del 18 marzo 2022, ha agito in giudizio onde chiedere al Tribunale: “-disporre che il figlio minore sia Persona_2 collocato prevalentemente presso il Padre, Signor , rimanendo invariato il Parte_1 profilo dell'affido condiviso ad entrambi i genitori;
-disporre che il signor non Parte_1 debba versare alcunché per il mantenimento del figlio minore, in Persona_2 considerazione del suo collocamento prevalente presso di sé;-disporre che la Signora CP_1
debba contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura
[...] Persona_2 proporzionale alle sue possibilità economiche e comunque in misura non inferiore ad € 100,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese (somma rivalutabile ISTAT come per legge); -disporre quanto alle spese straordinarie, per la cui analitica individuazione si rinvia al protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli sottoscritto in data 09 giugno 2021 dal Presidente del Tribunale di Marsala, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e dai componenti dell'osservatorio civile, che queste siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% in capo al padre e del 50% in capo alla madre;
-stabilire, quanto al diritto di visita del figlio minore, che la madre avrà il diritto di vederlo e Persona_2 tenerlo con se, d'intesa con il padre, ogni qualvolta vorrà compatibilmente con le sue eventuali esigenze lavorative e non e con quelle scolastiche del predetto minore e, in mancanza di intesa, comunque, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 20, alternativamente con il padre nelle principali festività natalizie e pasquali nonché due fine settimana al mese, con pernottamento, dal sabato alla domenica successiva e gg 15, anche non consecutivi, nel periodo estivo, ovvero nelle diverse giornate e periodi che il Tribunale riterrà più adeguati ed opportuni e vorrà stabilire;
-Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna della resistente alle spese e compensi di lite”.
1.2) Si è costituita in data 2/5/24 chiedendo: “
1. Disporre l'affido condiviso dei CP_1
Per_ figli minori e a entrambi i genitori con collocamento prevalente di presso Per_2 Per_2
Pag. 2 a 8 Per_ la madre e di presso il padre.
2. Per l'effetto, mantenere il contributo per il concorso al mantenimento del figlio pari ad €. 275,00, a carico del Sig. , e in favore Per_2 Parte_1 della resistente, e l'assegnazione della casa coniugale sempre in favore della Sig.ra CP_1 con spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Marsala del
09.06.2021, nella misura del 30% a carico della resistente e del restante 70% a carico del ricorrente.
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, mantenere le spese straordinarie nella percentuale predetta e stabilita in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendo mutata la situazione economica-patrimoniale della
Sig.ra Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
1.3) Con ordinanza del 13/10/24 il giudice delegato, in via provvisoria, ha disposto il collocamento di presso il padre con facoltà per la madre di incontrare i minori secondo Per_2 quanto indicato in parte motiva con sospensione, allo stato, del contributo al mantenimento del minore già esistente a carico del e contestuale previsione di un contributo al Per_2 Pt_1 mantenimento del predetto minore dovuto dalla al ricorrente nella misura di € 100,00 CP_1 mensili.
1.4) La causa, istruita mediante prove testimoniali, audizione protetta dei figli minori e valutazione delle competenze genitoriali attraverso il Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico
(CPG) afferente all'UOC Servizio di Psicologia dell' è stata tratta in decisione ex CP_2 art. 473bis.28 c.p.c..
2) Modifica delle condizioni.
2.1) Ebbene, il presente giudizio è diretto ad ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, limitatamente al collocamento e mantenimento del figlio (n. il 29/08/2012), già prescritte Per_2 con sentenza n. 218/2022 pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21/03/2022, nell'ambito del proc. n. 2822/2021 RG.
Osserva il Collegio che a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c. (rubricato “modificabilità dei provvedimenti”), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori.
Ed infatti, la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'articolo 2 della legge 4/1978 e dall'articolo 13 della legge 74/1987) passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti
Pag. 3 a 8 economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, ritiene il Collegio giudicante che debba essere disposto l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, poiché i dati tratti Per_2 dall'attività istruttoria consentono di individuare tale collocamento come quello più confacente all'interesse del minore per come è emerso:
a) dall'audizione di all'udienza del 12 settembre 2024, ove è emersa la volontà Per_2 inequivoca del minore di voler vivere con il padre (dalla trascrizione sommaria dell'audizione protetta e video-registrata del minore: “ riferisce di voler vivere con il padre perché la Per_2 madre lo tratta male e spesso la stessa alza la voce. Ilary riferisce che quando mamma si arrabbiava talvolta li metteva fuori casa;
la definisce non pronta a fare la madre riferendo che con il precedente compagno spesso andava in discoteca dove si ubriacava (anno 2020), lasciando a casa. riferisce che in una occasione la madre lo ha portato in Per_2 Per_2 discoteca e lui ha dormito sui lettini della discoteca, riferisce anche di avere trascorso il mese di agosto interamente con il papà e che in tale periodo la madre non lo ha mai cercato”);
b) dalla relazione dell'UOS Psicologia Giuridica di valutazione sul nucleo familiare depositata in data 20/11/24 ove si legge che: “ manifesta un'intensa reazione emotiva di pianto in Per_2 riferimento alla relazione con la madre e dice: ”anche se sono rimasto con lei, era come se fossi da solo, non parlavo con lei che era sempre distratta e parlava al telefono, lei mi urlava contro per tutto, non mi preparava da mangiare e spesso la sera mi preparavo un bicchiere di latte, era distante da me;
con papà e la sua compagna sto bene, io voglio stare con mia sorella e mio padre, sto anche recuperando qualche insufficienza che avevo a scuola […]alla luce delle osservazioni emerse, a parere del nostro servizio, si rileva come il signor rappresenti Pt_1 per i figli un riferimento affettivamente significativo ed una “base sicura” rispondendo in modo adeguato non solamente ai bisogni legati all'accudimento fisico ma anche di quelli emotivi, manifestando un'adeguata sintonizzazione affettiva con le necessità emotive degli stessi. La sig.ra presenterebbe aree di problematicità emotiva, soprattutto in riferimento alla CP_1 scarsa consapevolezza di riconoscimento e di “connessione emotiva” con i bisogni dei figli, legate probabilmente, alla sua storia familiare e personale che potrebbero aver avuto ricadute
Pag. 4 a 8 significative rispetto alla relazione con i figli. A tal fine si suggerisce a codesta A.G. in favore della sig.ra l'attivazione del Consultorio Familiare di , con l'obiettivo CP_1 Persona_3 di rinforzare ed incrementare le proprie risorse personali e genitoriali, volte al ripristino della Per_ relazione con i figli. In merito ad e non si rilevano criticità cliniche da rilevare”; Per_2
c) dalla circostanza che la ha, per un lungo lasso di tempo, consapevolmente interrotto CP_1 ogni comunicazione con il figlio (v. dichiarazioni rese all'udienza del 5/2/25 dalla resistente:
“Da ottobre non ho contatti con i miei figli. Non ho bloccato i contatti con i miei figli. Nei primi dieci giorni successivi al trasferimento presso il domicilio del padre, mi ha chiamata e Per_2 mi ha anche inviato messaggi. Io ho risposto alle telefonate e ho replicato ai messaggi. Mi ha chiesto la pianola. Io ho risposto che poteva venire a prenderla a casa. Successivamente ho disattivato l'utenza sulla quale mi poteva contattare […] Ho deciso di disattivare Per_2
l'utenza, in realtà, perché ho scoperto che dietro i messaggi di c'è sempre il Per_2 Pt_1
Non ho contatti, nemmeno telefonici, con dalla fine di ottobre 2024”; dalle dichiarazioni Per_2 rese all'udienza del 21/5/25 dal ricorrente: “Ancora sussistono i problemi di comunicazione con la […] Per ogni autorizzazione devo rivolgermi al mio legale. Il bambino ha una vita CP_1 serena e ha migliorato il rendimento scolastico;
pratica la boxe;
la ha cancellato il CP_1 proprio profilo whatsapp dai gruppi scolastici e dal gruppo del catechismo e quindi non sa nulla del figlio” e quelle rese dalla resistente alla medesima udienza: “Io sono informata tramite altre mamme dell'andamento scolastico ); Persona_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve, pertanto, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, disporsi il collocamento del minore presso il Per_2 domicilio paterno.
2.2) Ritiene questo Tribunale che le circostanze sopra descritte evidenziano una condizione di criticità che necessita, tutt'ora, del supporto delle figure professionali che hanno già avuto in carico il nucleo (Consultorio Familiare di ). Persona_3
Pertanto, fermo restando che è auspicabile una ripresa regolare della frequentazione del minore con la madre presso la sua abitazione, si reputa opportuno prevedere, allo stato, che gli incontri avvengano per la durata di un anno presso lo Spazio Neutro del Comune o presso l'abitazione della madre, con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, secondo un calendario stabilito dal Consultorio Familiare del Comune competente territorialmente che valuterà la sussistenza delle condizioni per un ripresa dei rapporti tra il minore e la madre.
Pag. 5 a 8 Esclusa la possibilità di prevedere una durata indefinita del servizio di Spazio Neutro e in ragione della complessiva pregressa durata di tale modalità di incontri, appare opportuno prevedere che, alla scadenza di un anno decorrente dalla presente sentenza, la potrà liberamente CP_1 incontrare e tenere con sé il figlio (allora già quattordicenne) il mercoledì e il sabato dalle ore
16:00 alle ore 19:30.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni 3 mesi al IU Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di un anno.
Deve essere inoltre disposta, nell'interesse dei minori, la prosecuzione, sempre per la durata di un anno, della presa in carico dell'intero nucleo da parte del Consultorio Familiare del Comune di
Marsala anche in vista dell'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore del minore e per l'organizzazione degli incontri madre-figlio secondo le prescrizioni sopra dette.
3) Stante il collocamento prevalente del figlio presso il domicilio paterno, occorre, inoltre, modificare la sentenza di divorzio in ordine ai rapporti economici tra le parti e all'assegnazione della casa coniugale.
3.1) La Cassazione, infatti, è chiara nel ritenere che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 del Cc, obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'articolo 155 del Cc, come sostituito dall'articolo 1, della legge n. 54 del 2006, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 15/03/2024, n.7015).
In ordine alla capacità reddituale delle parti, si reputa congruo – in relazione alle presumibili esigenze del minore e avuto riguardo ai dati reddituali della resistente - confermare i provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 13/10/24, ponendo a carico della CP_1
l'assegno di € 100,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, da pagarsi presso il domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese Pt_1 straordinarie come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021.
Pag. 6 a 8 3.2) In ragione della collocazione del minore presso il padre dev'essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sita in Marsala nella C/da Berbaro n. 140/D, di proprietà del CP_1
(cfr. doc. 7 nel fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
4) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo l'effettivo valore della controversia e al lume dei parametri fissati dal D.M. 55/14, opportunamente adeguati alla concreta articolazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda o eccezione rigettata:
1) a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 218/2022, pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21/03/2022, dispone, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il collocamento del minore presso il domicilio Per_2 paterno;
2) dispone che:
- per la durata di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, la madre possa vedere il minore il mercoledì e il sabato presso la sua abitazione in presenza di educatore domiciliare o, in alternativa, presso lo Spazio Neutro, secondo tempi e modalità da determinarsi a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marsala che potrà organizzare anche incontri in luoghi diversi, ove il minore lo chieda;
- successivamente alla scadenza di un anno decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza la madre possa vedere il figlio il mercoledì e il sabato dalle ore 16:00 alle ore Per_2
19:30 o secondo le modalità e i tempi da ndicati;
Per_2
3) attribuisce ai Servizi Sociali del Comune di Marsala l'attuazione della regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del minore con la madre, con il compito di predisporre Per_2 un calendario secondo i criteri indicati al punto che precede, da comunicarsi mensilmente ai genitori;
4) dispone che l'Ufficio dei Servizi Sociali relazioni con cadenza trimestrale al giudice tutelare presso questo Tribunale, presso cui è aperta un fascicolo di vigilanza per la durata di un anno;
Pag. 7 a 8 5) dichiara tenuta alla corresponsione a favore di di un assegno CP_1 Parte_1 di euro 100,00 a titolo di mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese presso il domicilio del creditore, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
6) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1
7) condanna parte la a rifondere delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.809,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
AN OL PI
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
AN OL PI Presidente rel.
RA RU IU
Alex Costanza IU all'esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 234 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
OV IS IR, come da procura alle liti allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Marilena CP_1 C.F._2
Messina, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
e con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: l'avv. IR conclude insistendo in quanto dedotto in atti di causa e riportandosi alla propria comparsa conclusionale e alle memorie di replica;
per la convenuta: l'avv. Pt_1 conclude come da note scritte di precisazione delle conclusioni e come memorie conclusive;
chiede che la causa venga ulteriormente istruita;
chiede la liquidazione dei compensi, stante l'ammissione della convenuta al Patrocinio a spese dello Stato.
Pag. 1 a 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti.
1.1) Con ricorso depositato il 9/2/24 , premesso che dal matrimonio con Parte_1 [...] celebrato in Mazara del Vallo sono nati (il 15/10/2007) e CP_1 Persona_1 Per_2
(il 29/08/2012) e che con sentenza n. 218/2022, pubblicata il 21/03/2022, emessa
[...] nell'ambito del proc. n. 2822/2021 RG, il Tribunale civile di Marsala ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e alle condizioni Parte_1 CP_1 specificate nell'istanza congiunta richiamata all'udienza presidenziale del 18 marzo 2022, ha agito in giudizio onde chiedere al Tribunale: “-disporre che il figlio minore sia Persona_2 collocato prevalentemente presso il Padre, Signor , rimanendo invariato il Parte_1 profilo dell'affido condiviso ad entrambi i genitori;
-disporre che il signor non Parte_1 debba versare alcunché per il mantenimento del figlio minore, in Persona_2 considerazione del suo collocamento prevalente presso di sé;-disporre che la Signora CP_1
debba contribuire al mantenimento del figlio minore nella misura
[...] Persona_2 proporzionale alle sue possibilità economiche e comunque in misura non inferiore ad € 100,00 al mese, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese (somma rivalutabile ISTAT come per legge); -disporre quanto alle spese straordinarie, per la cui analitica individuazione si rinvia al protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli sottoscritto in data 09 giugno 2021 dal Presidente del Tribunale di Marsala, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e dai componenti dell'osservatorio civile, che queste siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% in capo al padre e del 50% in capo alla madre;
-stabilire, quanto al diritto di visita del figlio minore, che la madre avrà il diritto di vederlo e Persona_2 tenerlo con se, d'intesa con il padre, ogni qualvolta vorrà compatibilmente con le sue eventuali esigenze lavorative e non e con quelle scolastiche del predetto minore e, in mancanza di intesa, comunque, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 20, alternativamente con il padre nelle principali festività natalizie e pasquali nonché due fine settimana al mese, con pernottamento, dal sabato alla domenica successiva e gg 15, anche non consecutivi, nel periodo estivo, ovvero nelle diverse giornate e periodi che il Tribunale riterrà più adeguati ed opportuni e vorrà stabilire;
-Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna della resistente alle spese e compensi di lite”.
1.2) Si è costituita in data 2/5/24 chiedendo: “
1. Disporre l'affido condiviso dei CP_1
Per_ figli minori e a entrambi i genitori con collocamento prevalente di presso Per_2 Per_2
Pag. 2 a 8 Per_ la madre e di presso il padre.
2. Per l'effetto, mantenere il contributo per il concorso al mantenimento del figlio pari ad €. 275,00, a carico del Sig. , e in favore Per_2 Parte_1 della resistente, e l'assegnazione della casa coniugale sempre in favore della Sig.ra CP_1 con spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo del Tribunale di Marsala del
09.06.2021, nella misura del 30% a carico della resistente e del restante 70% a carico del ricorrente.
3. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avverse, mantenere le spese straordinarie nella percentuale predetta e stabilita in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio non essendo mutata la situazione economica-patrimoniale della
Sig.ra Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”. CP_1
1.3) Con ordinanza del 13/10/24 il giudice delegato, in via provvisoria, ha disposto il collocamento di presso il padre con facoltà per la madre di incontrare i minori secondo Per_2 quanto indicato in parte motiva con sospensione, allo stato, del contributo al mantenimento del minore già esistente a carico del e contestuale previsione di un contributo al Per_2 Pt_1 mantenimento del predetto minore dovuto dalla al ricorrente nella misura di € 100,00 CP_1 mensili.
1.4) La causa, istruita mediante prove testimoniali, audizione protetta dei figli minori e valutazione delle competenze genitoriali attraverso il Servizio di Coordinamento Psico-Giuridico
(CPG) afferente all'UOC Servizio di Psicologia dell' è stata tratta in decisione ex CP_2 art. 473bis.28 c.p.c..
2) Modifica delle condizioni.
2.1) Ebbene, il presente giudizio è diretto ad ottenere la revisione delle condizioni di divorzio, limitatamente al collocamento e mantenimento del figlio (n. il 29/08/2012), già prescritte Per_2 con sentenza n. 218/2022 pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21/03/2022, nell'ambito del proc. n. 2822/2021 RG.
Osserva il Collegio che a norma dell'art. 473 bis.29 c.p.c. (rubricato “modificabilità dei provvedimenti”), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori.
Ed infatti, la sentenza di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall'articolo 2 della legge 4/1978 e dall'articolo 13 della legge 74/1987) passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti
Pag. 3 a 8 economici o sull'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Orbene, ritiene il Collegio giudicante che debba essere disposto l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, poiché i dati tratti Per_2 dall'attività istruttoria consentono di individuare tale collocamento come quello più confacente all'interesse del minore per come è emerso:
a) dall'audizione di all'udienza del 12 settembre 2024, ove è emersa la volontà Per_2 inequivoca del minore di voler vivere con il padre (dalla trascrizione sommaria dell'audizione protetta e video-registrata del minore: “ riferisce di voler vivere con il padre perché la Per_2 madre lo tratta male e spesso la stessa alza la voce. Ilary riferisce che quando mamma si arrabbiava talvolta li metteva fuori casa;
la definisce non pronta a fare la madre riferendo che con il precedente compagno spesso andava in discoteca dove si ubriacava (anno 2020), lasciando a casa. riferisce che in una occasione la madre lo ha portato in Per_2 Per_2 discoteca e lui ha dormito sui lettini della discoteca, riferisce anche di avere trascorso il mese di agosto interamente con il papà e che in tale periodo la madre non lo ha mai cercato”);
b) dalla relazione dell'UOS Psicologia Giuridica di valutazione sul nucleo familiare depositata in data 20/11/24 ove si legge che: “ manifesta un'intensa reazione emotiva di pianto in Per_2 riferimento alla relazione con la madre e dice: ”anche se sono rimasto con lei, era come se fossi da solo, non parlavo con lei che era sempre distratta e parlava al telefono, lei mi urlava contro per tutto, non mi preparava da mangiare e spesso la sera mi preparavo un bicchiere di latte, era distante da me;
con papà e la sua compagna sto bene, io voglio stare con mia sorella e mio padre, sto anche recuperando qualche insufficienza che avevo a scuola […]alla luce delle osservazioni emerse, a parere del nostro servizio, si rileva come il signor rappresenti Pt_1 per i figli un riferimento affettivamente significativo ed una “base sicura” rispondendo in modo adeguato non solamente ai bisogni legati all'accudimento fisico ma anche di quelli emotivi, manifestando un'adeguata sintonizzazione affettiva con le necessità emotive degli stessi. La sig.ra presenterebbe aree di problematicità emotiva, soprattutto in riferimento alla CP_1 scarsa consapevolezza di riconoscimento e di “connessione emotiva” con i bisogni dei figli, legate probabilmente, alla sua storia familiare e personale che potrebbero aver avuto ricadute
Pag. 4 a 8 significative rispetto alla relazione con i figli. A tal fine si suggerisce a codesta A.G. in favore della sig.ra l'attivazione del Consultorio Familiare di , con l'obiettivo CP_1 Persona_3 di rinforzare ed incrementare le proprie risorse personali e genitoriali, volte al ripristino della Per_ relazione con i figli. In merito ad e non si rilevano criticità cliniche da rilevare”; Per_2
c) dalla circostanza che la ha, per un lungo lasso di tempo, consapevolmente interrotto CP_1 ogni comunicazione con il figlio (v. dichiarazioni rese all'udienza del 5/2/25 dalla resistente:
“Da ottobre non ho contatti con i miei figli. Non ho bloccato i contatti con i miei figli. Nei primi dieci giorni successivi al trasferimento presso il domicilio del padre, mi ha chiamata e Per_2 mi ha anche inviato messaggi. Io ho risposto alle telefonate e ho replicato ai messaggi. Mi ha chiesto la pianola. Io ho risposto che poteva venire a prenderla a casa. Successivamente ho disattivato l'utenza sulla quale mi poteva contattare […] Ho deciso di disattivare Per_2
l'utenza, in realtà, perché ho scoperto che dietro i messaggi di c'è sempre il Per_2 Pt_1
Non ho contatti, nemmeno telefonici, con dalla fine di ottobre 2024”; dalle dichiarazioni Per_2 rese all'udienza del 21/5/25 dal ricorrente: “Ancora sussistono i problemi di comunicazione con la […] Per ogni autorizzazione devo rivolgermi al mio legale. Il bambino ha una vita CP_1 serena e ha migliorato il rendimento scolastico;
pratica la boxe;
la ha cancellato il CP_1 proprio profilo whatsapp dai gruppi scolastici e dal gruppo del catechismo e quindi non sa nulla del figlio” e quelle rese dalla resistente alla medesima udienza: “Io sono informata tramite altre mamme dell'andamento scolastico ); Persona_2
Alla luce delle superiori considerazioni, deve, pertanto, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, disporsi il collocamento del minore presso il Per_2 domicilio paterno.
2.2) Ritiene questo Tribunale che le circostanze sopra descritte evidenziano una condizione di criticità che necessita, tutt'ora, del supporto delle figure professionali che hanno già avuto in carico il nucleo (Consultorio Familiare di ). Persona_3
Pertanto, fermo restando che è auspicabile una ripresa regolare della frequentazione del minore con la madre presso la sua abitazione, si reputa opportuno prevedere, allo stato, che gli incontri avvengano per la durata di un anno presso lo Spazio Neutro del Comune o presso l'abitazione della madre, con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, secondo un calendario stabilito dal Consultorio Familiare del Comune competente territorialmente che valuterà la sussistenza delle condizioni per un ripresa dei rapporti tra il minore e la madre.
Pag. 5 a 8 Esclusa la possibilità di prevedere una durata indefinita del servizio di Spazio Neutro e in ragione della complessiva pregressa durata di tale modalità di incontri, appare opportuno prevedere che, alla scadenza di un anno decorrente dalla presente sentenza, la potrà liberamente CP_1 incontrare e tenere con sé il figlio (allora già quattordicenne) il mercoledì e il sabato dalle ore
16:00 alle ore 19:30.
I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni 3 mesi al IU Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di un anno.
Deve essere inoltre disposta, nell'interesse dei minori, la prosecuzione, sempre per la durata di un anno, della presa in carico dell'intero nucleo da parte del Consultorio Familiare del Comune di
Marsala anche in vista dell'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore del minore e per l'organizzazione degli incontri madre-figlio secondo le prescrizioni sopra dette.
3) Stante il collocamento prevalente del figlio presso il domicilio paterno, occorre, inoltre, modificare la sentenza di divorzio in ordine ai rapporti economici tra le parti e all'assegnazione della casa coniugale.
3.1) La Cassazione, infatti, è chiara nel ritenere che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'articolo 147 del Cc, obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'articolo 155 del Cc, come sostituito dall'articolo 1, della legge n. 54 del 2006, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 15/03/2024, n.7015).
In ordine alla capacità reddituale delle parti, si reputa congruo – in relazione alle presumibili esigenze del minore e avuto riguardo ai dati reddituali della resistente - confermare i provvedimenti temporanei assunti con ordinanza del 13/10/24, ponendo a carico della CP_1
l'assegno di € 100,00 a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio minore, da pagarsi presso il domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese Pt_1 straordinarie come regolamentate nel protocollo siglato con il locale Consiglio dell'Ordine in data 9 giugno 2021.
Pag. 6 a 8 3.2) In ragione della collocazione del minore presso il padre dev'essere revocata l'assegnazione della casa coniugale alla sita in Marsala nella C/da Berbaro n. 140/D, di proprietà del CP_1
(cfr. doc. 7 nel fascicolo di parte ricorrente). Pt_1
4) Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo l'effettivo valore della controversia e al lume dei parametri fissati dal D.M. 55/14, opportunamente adeguati alla concreta articolazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda o eccezione rigettata:
1) a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 218/2022, pronunciata dal Tribunale di Marsala il 21/03/2022, dispone, fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio a entrambi i genitori, il collocamento del minore presso il domicilio Per_2 paterno;
2) dispone che:
- per la durata di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, la madre possa vedere il minore il mercoledì e il sabato presso la sua abitazione in presenza di educatore domiciliare o, in alternativa, presso lo Spazio Neutro, secondo tempi e modalità da determinarsi a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Marsala che potrà organizzare anche incontri in luoghi diversi, ove il minore lo chieda;
- successivamente alla scadenza di un anno decorrente dalla pubblicazione della presente sentenza la madre possa vedere il figlio il mercoledì e il sabato dalle ore 16:00 alle ore Per_2
19:30 o secondo le modalità e i tempi da ndicati;
Per_2
3) attribuisce ai Servizi Sociali del Comune di Marsala l'attuazione della regolamentazione del diritto di visita e frequentazione del minore con la madre, con il compito di predisporre Per_2 un calendario secondo i criteri indicati al punto che precede, da comunicarsi mensilmente ai genitori;
4) dispone che l'Ufficio dei Servizi Sociali relazioni con cadenza trimestrale al giudice tutelare presso questo Tribunale, presso cui è aperta un fascicolo di vigilanza per la durata di un anno;
Pag. 7 a 8 5) dichiara tenuta alla corresponsione a favore di di un assegno CP_1 Parte_1 di euro 100,00 a titolo di mantenimento del figlio da versarsi entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese presso il domicilio del creditore, oltre al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate;
6) revoca l'assegnazione della casa coniugale in favore della CP_1
7) condanna parte la a rifondere delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.809,00 oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per Legge.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della Sezione Civile il 9 ottobre 2025
Il Presidente est.
AN OL PI
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