Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/05/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Andrea Dell'Orso Consigliere
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'udienza dell'8/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 414 dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. DE Parte_1
SANTIS GUIDO giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. CIANCARELLI Controparte_1
DOMENICO giusta procura in atti;
APPELLATA
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 20/2024 del Tribunale di Sulmona pubblicata il
27/08/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
che ha riconosciuto il danno da straining subito da (lavoratrice con Controparte_1
qualifica di Collaboratore Amministrativo Professionale Senior, cat. DS) e condannato la
Parte al pagamento del risarcimento in favore della lavoratrice quantificato nella somma di euro €. 18.042,75 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali da “straining” e dequalificazione professionale, oltre che al pagamento delle spese di lite e CTU.
Il giudice di primo grado ha ritenuto provate, all'esito di istruttoria testimoniale e documentale, le condotte allegate dalla lavoratrice tra cui:
- la totale inattività alla quale è stata sottoposta dal 25.8.2014 al 12.8.2015 a seguito del suo trasferimento dalla UOSD di Medicina Penitenziaria alla Parte_3
in assenza di una postazione di lavoro, di pratiche da istruire e di formazione,
[...]
- l'assegnazione al 50% a partire dal 21.10.2015 al servizio di Medicina Penitenziaria e l'Ufficio del Personale, sebbene si occupasse di curare l'intera attività amministrativa del
Servizio di Medicina Penitenziaria, e nonostante le fosse stata notificata la disposizione di servizio di occuparsi solo delle fotocopie degli atti sanitari dei detenuti,
- l'improvvisa assegnazione a luglio e agosto 2016 di 8 procedure concorsuali (su 11 attive), pur mantenendo l'assegnazione al 50% con il servizio di medicina Penitenziaria, di cui la lavoratrice riusciva a svolgere solo 4, considerato il carico abnorme e l'assenza di formazione o supporto per gestire la mole di lavoro, che determinava anche l'insorgenza di malattia di natura ansiosa-depressiva,
- l'assegnazione esclusiva al Servizio di Medicina Penitenziaria solo con disposizione del
25.8.2017 e a seguito dell'insorgenza della malattia.
A seguito di CTU il giudice ha ritenuto causalmente collegate tali condotte – qualificate come straining e consistenti da un lato nella assenza di mansioni per un lungo lasso di tempo, dall'altro nell'attribuzione di una mole di lavoro insostenibile da un certo momento in poi – al “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso” di cui è risultata affetta la Parte ricorrente. Ha dunque condannato la al risarcimento del danno non patrimoniale
(inabilità temporanea parziale al 50% per giorni 170 e temporanea parziale al 10% per un anno, con personalizzazione per un totale di euro 8.106,95) e patrimoniale, da impoverimento della capacità professionale acquisita e mancata acquisizione di maggiore saper fare liquidato in via equitativa sulla base del 50% della retribuzione mensile lorda per dieci mesi di inattività, per un totale di euro 9.935,8. Parte Avverso tale decisione ha proposto appello la per i seguenti motivi:
1) Infondatezza delle domande di parte ricorrente – erronea valutazione delle risultanze Parte istruttorie – inesistenza del “fatto illecito” della e del conseguente “straining” – inesistenza di qualsivoglia ipotesi di demansionamento e/o dequalificazione professionale della ricorrente Parte Secondo la contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il provvedimento di assegnazione della lavoratrice a diverso ufficio della stessa amministrazione deve ritenersi privo di vizi perché adottato nel pieno rispetto della normativa in materia, rappresentando esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro. Il giudice non avrebbe tenuto conto del fatto che la distanza degli uffici della UOSD di Medicina
Penitenziaria e quelli della UOC Personale – Ufficio Concorsi è inferiore ai 10Km, la lavoratrice ha mantenuto il medesimo profilo professionale e posizione economica, e l'assegnazione è stata disposta preso atto della carenza d'organico presso l'ufficio concorsi e la necessità di garantire l'espletamento dei concorsi. La lavoratrice è stata selezionata in quanto collaboratrice amministrativa esperta e più idonea allo scopo, anche se non aveva prima svolto tali mansioni. Le testimonianze avrebbero smentito che la lavoratrice sia stata sottoposta a condotte stressogene costringendola a inoperatività e isolamento per circa un anno: sarebbe invece emerso che la postazione della dott.ssa presso appartamenti P_
precedentemente destinati ad abitazione era la medesima che avevano tutti i dipendenti dello stesso ufficio, dunque non sarebbe stata oggetto di alcuna discriminazione. Non sarebbe in alcun modo emerso che la dott.ssa sia stata oggetto di atti denigratori o vessatori. P_
Il giudice avrebbe ritenuto provato che la sia rimasta prima di postazione, mentre P_
i testimoni avrebbero confermato che le è stata assegnata una postazione completa (sedia e scrivania, e poi anche un computer), anzi le sarebbe stata assegnata – in via privilegiata – una stanza singola, mentre gli altri funzionari sarebbero collocati in stanze con due/tre postazioni.
Sarebbe inoltre documentalmente smentita la dedotta inattività della : i doc 6,7,8,9 P_
Parte della e 21 della dimostrerebbero che la stessa sia stata coinvolta nell'attività P_ lavorativa dell'ufficio. Il primo giudice non ha considerato che la ha mostrato le P_ prime sintomatologie a suo dire derivanti da stress collegato all'ambiente lavorativo appena 2) Sulla inesistenza del nesso di causalità tra le condizioni di salute della Dott.ssa
Parte
e la condotta della – Erroneità delle risultanze della CTU fatte proprie dal P_
Tribunale di Sulmona nella Sentenza appellata
Il CTU non avrebbe considerato che la era sì una persona depressa, ma a causa di P_
eventi preesistenti, come dimostrerebbe il colloquio psichico-clinico del 21.11.2016 con la dott.ssa dell'Ospedale di secondo la quale la Dott.ssa soffrirebbe Per_1 Pt_1 P_ di disturbo d'ansia da alcuni anni, disturbo solamente appesantito da un vissuto depressivo legato a riferite problematiche riguardanti l'ambiente di lavoro. Lo stesso CTU ha dato atto del fatto che la si era già rivolta al CSM a seguito del decesso della madre, e già P_
dal 2009 era affetta da depressioni ricorrenti. I disturbi della lavoratrice avrebbero quindi origine lontana nel tempo e non sarebbero riconducibili ai fatti oggetto di causa.
3) In via subordinata: sul riconoscimento del “danno morale” in favore della ricorrente
Il primo giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il risarcimento anche per il danno morale senza che siano emersi concreti elementi (peraltro nemmeno analiticamente dedotti dalla parte ricorrente) a sostegno di tale danno.
4) In ogni caso: divieto di cumulo oneri accessori alla sorte. La sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui, relativamente agli oneri accessori richiesti dalla ricorrente, riconosce in favore della stessa l'importo della sorte, maggiorato sia degli interessi legali che della rivalutazione monetaria Parte La ha dunque chiesto la riforma della sentenza di primo grado con rigetto delle domande della lavoratrice.
La sig.ra si è costituita eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello P_
per mancata indicazione delle norme asseritamente violate, in violazione dell'art. n. 434 c. 1
n. 3.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante, tenuto conto che la si lamentava – come dimostrato dai testimoni – del fatto che, a prescindere P_
dall'attribuzione come stanza di una cucina adibita ad ufficio, mancasse completamente un computer sul quale lavorare, non avesse carico di lavoro, e non fosse quindi nelle condizioni di poter svolgere alcuna attività. I documenti citati dalla parte appellante riguarderebbero invece le procedure di verifica del personale dirigente, di cui al progetto obiettivo dell'anno
2012 che le era stato assegnato 3 anni prima degli episodi per cui è causa. Dunque nonostante la fosse stata assegnata all'ufficio concorsi per urgenza di seguire le procedure e P_ carenza del personale, da subito si trovò senza lavoro, e ciò immediatamente determinò
l'insorgenza della malattia. Il trasferimento della non è stato mai oggetto di P_
censura, se non per le modalità in cui lo stesso è stato posto in essere, essendo la lavoratrice stata tenuta per quasi un anno senza pratiche da smaltire e senza formazione sulla materia.
Sarebbero inoltre infondate le censure relative alla preesistenza di sintomi depressivi, tenuto conto che per ben tre anni il datore di lavoro ha comunque apprezzato la propria dipendente,
e le condotte poste in essere nei confronti della sarebbero in ogni caso ancora più P_
gravi nei confronti di una lavoratrice già fragile. Neppure sarebbe vero che il CTU abbia trascurato tali elementi pregressi, riportandoli e contestualizzandoli, ed evidenziando che l'episodio legato alla morte della madre può considerarsi lontano del tempo e regredito, mentre gli episodi iniziati nell'autunno del 2014 sarebbero autonomi.
Anche la terza censura sarebbe infondata perché una volta accertato lo straining e il conseguente demansionamento il giudice avrebbe correttamente applicato la personalizzazione essendo ampiamente emerso che esso abbia inciso negativamente alterando il suo equilibrio di vita (danno esistenziale) e che la forzata inattività le abbia provocato sofferenze davanti ai colleghi e davanti ai propri familiari ed amici (danno morale).
Sul quarto motivo di appello, il divieto di cumulo non si applicherebbe ai debiti di valore come in questo caso, in cui vi è condanna giudiziale a risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da “straining”, diversi dal “ritardato pagamento di emolumenti” da parte di un'amministrazione.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità complessiva dell'appello ,essendo i motivi di appello sufficientemente specifici e comprensibili, e potendo da essi desumersi la disciplina che si intende violata.
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto solo limitatamene al quarto moivo.
Il primo motivo è infati in parte inammissibile in parte infondato.
L'appellante infatti, nel ribadire la legittimità del provvedimento di assegnazione della lavoratrice a diversa unità, non si confronta con il percorso logico argomentativo della sentenza, che ritiene contraria all'art. 2087 c.c. la condotta datoriale successiva al trasferimento, in particolare il sostanziale svuotamento di mansioni della lavoratrice per circa un anno (2014-2015), e la successiva assegnazione di un carico di lavoro eccessivo (2016-
2017) in assenza di supporto e formazione specifica. Il motivo è inoltre infondato laddove lamenta la mancata dimostrazione da parte della lavoratrice di atti vessatori, discriminatori o denigratori nei suoi confronti. La sentenza impugnata è infatti in linea con la giurisprudenza di cassazione (Cassazione Civile, Sez. Lav.,
04 gennaio 2025, n. 123) secondo cui “in tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del dipendente, anche ove non sia configurabile una condotta di "mobbing", per l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli, è ravvisabile la violazione dell'art. 2087 c.c. nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi, e che (da ultimo, Cass.n.
15957 del 7.6.2024; Cass. n. 3822 del 12.2.2024; n. 4664 del 21.2.2024) un ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in quanto la tutela del diritto fondamentale della persona del lavoratore trova fonte direttamente nella lettura, costituzionalmente orientata, dell'art. 2087
c.c.”
Infondata è pure la censura relativa all'erronea valutazione delle risultanze istruttorie: la documentazione prodotta dall'appellante non è in alcun modo idonea a provare che la lavoratrice sia stata coinvolta, dall'ottobre 2014 al luglio 2015, in alcun tipo di attività lavorativa: i doc. 6-7-8-9 non solo non fanno specifica menzione della sig.ra ma P_
attengono ai risultati di verifiche dirigenziali relative al periodo 2010-2013, dunque prima dell'assegnazione all'ufficio del personale - procedure concorsuali. Il doc. 21 della ricorrente
è invece la stessa disposizione di servizio del 21.10.2015 da cui non si evince l'assegnazione Parte di specifici incarichi ed attività da svolgere. D'altronde si osserva che la a seguito dell'allegazione relativa al demansionamento e svuotamento di mansioni della lavoratrice non ha in alcun modo dimostrato – come sarebbe stato suo onere fare (v. Cass. n. 48/2024) – di avere invece esattamente adempiuto al suo obbligo derivante dall'art. 2103 (e, nel pubblico impiego privatizzato, dall'art. 52 D.Lgs n. 165/2001), o di non averlo potuto fare a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile (v. Cass. n. 4766 del 2006; n. 4211 del 2016; v. in motivazione Cass. n. 1169 del 2018; n. 17365 del 2018; n.
22488 del 2019). Parte Neppure la ha contestato specificamente che alla lavoratrice sia stato consegnato un pc solo a maggio 2015, pur essendo l'assegnazione stata disposta ad ottobre 2014, né ha specificato eventuali compiti assegnati alla lavoratrice presso l'Ufficio del Personale prima del luglio 2015. Il giudice di primo grado ha dunque correttamente accertato che la lavoratrice è stata lasciata del tutto inattiva da ottobre 2014 a luglio 2015. Al tempo stesso la Parte neppure ha censurato la parte della motivazione che ha riscontrato l'eccessivo carico di lavoro nel periodo in cui la lavoratrice è stata contemporaneamente assegnata al servizio di medicina penitenziaria – del quale si occupava in sostanziale autonomia – e alla gestione delle procedure concorsuali, con assegnazione di un numero di procedure esorbitante per una sola persona in assenza di supporto, e per di più non formata per tale attività. La circostanza che la lavoratrice abbia iniziato a manifestare i primi disturbi a distanza di 10 giorni dalla nuova assegnazione non appare in sé idonea ad escluderne il collegamento causale con l'ambiente lavorativo, tenuto conto che in tale arco di tempo la lavoratrice era comunque rimasta inattiva, in assenza di strumentazione per lo svolgimento di qualsiasi tipo di compito lavorativo, e di prospettive di svolgimento di compiti anche futuri.
E' parimenti infondato il secondo motivo di appello.
Come evidenziato dalla parte appellata il CTU ha preso atto delle vicende successive alla morte della madre così descrivendole: “Nel 2009 episodio depressivo di media entità, poi regredito”. Ha inoltre evidenziato il nesso causale tra le specifiche vicende lavorative per cui
è causa e la patologia sofferta dalla lavoratrice e documentata in atti, peraltro anch'essa risoltasi con il migliorare della situazione lavorativa. E' dunque evidente che il fatto che la lavoratrice abbia in passato (circa 6 anni prima dei fatti di causa) sofferto di un episodio depressivo legato ad un evento luttuoso, episodio poi risoltosi, non rappresenta un fattore eziologico esclusivo idoneo ad escludere la responsabilità datoriale.
Il terzo motivo di appello è pure infondato, pur dovendo essere integrata la motivazione della sentenza. Sebbene infatti essa faccia riferimento alla c.d. “personalizzazione” (che farebbe pensare all'utilizzo delle tabelle milanesi), a ben vedere la giudice di primo grado si è limitata a liquidare l'invalidità temporanea riscontrata dal CTU e danno morale ad esso collegato in applicazione delle tabelle per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli e natanti (art. 139 del codice delle assicurazioni private), e l'utilizzo di tale parametro non è stato oggetto di specifica censura da parte dell'appellante. Non vi è stata dunque personalizzazione, che richiederebbe la dimostrazione del danno esistenziale e dunque dell'incidenza del danno sul piano dinamico- relazionale della danneggiata in maniera diversa ed ulteriore rispetto a quanto accade per la generalità di coloro che subiscono un danno analogo, ma liquidazione del danno morale (non incorporato nei punti base delle suddette tabelle) ovvero della sofferenza interiore patita in conseguenza della lesione del diritto alla salute, che necessita una prova particolarmente rigorosa nel caso di danno biologico di lieve entità (Cass. 5547/2024). Tale prova nel caso in esame può dirsi effettivamente raggiunta, tenuto conto in particolare delle testimonianze di e rispettivamente amica e figlia della Testimone_1 Testimone_2
sig.ra , che hanno riferito: P_
: “entrò in un periodo di malattia e fu seguita da uno psichiatra con assunzione di Tes_1
farmaci. Ricordo che ci furono tre mesi circa assai brutti, nei quali non riusciva a P_
dedicarsi alle attività quotidiane della famiglia e quando la sentivo spesso piangeva. La stessa figlia all'epoca adolescente mi riferiva delle condizioni della mamma ed io le consigliavo di stimolarla a reagire e ad occuparsi di quelle attività che non riusciva ad assolvere P_ per il suo stato”
Ciancarelli: Ci sono stati soprattutto nel primo periodo (2014/2015) dei cambiamenti relativi alle attività quotidiane di casa. Capitava infatti spesso che io e mio fratello, che è più piccolo di me di quattro anni, ci trovassimo ad affrontare una situazione a casa che non era affatto semplice;
spesso mia madre si sentiva male ed aveva delle crisi psicologiche e capitava che dovessi provvedere insieme a mio fratello ad effettuare la spesa oppure a preparare il pranzo o la cena. Successivamente mia madre sembrava essersi ripresa ma mostrò difficoltà in quanto aveva un carico di lavoro eccessivo sia nella SAMP (dove so che lavorava al 50%) sia nell'altro Servizio legato all'organizzazione dei concorsi e delle procedure nel quale mia madre non era stata formata nè mai affiancata da alcuno. Mia madre evidenziò nel corso del tempo serie difficoltà a scapito dell'iniziale miglioramento.
Tali dichiarazioni, che appaiono del tutto coerenti e non smentite da altri elementi emersi nel giudizio, devono essere dunque prese in considerazione ai fini della decisione, unitamente alla tipologia della patologia sofferta dalla lavoratrice, che essendo essa stessa di natura psichica comporta una notevole sofferenza emotiva, oltre che una limitazione nello svolgimento delle ordinarie attività quotidiane. E invece fondato l'ultimo motivo di appello, poiché la Cassazione ha affermato che in materia di crediti di lavoro, anche di natura risarcitoria, il dipendente pubblico non ha diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria (sentenza 13624 del 2020). Il risarcimento in
Parte questione è certamente un credito di lavoro, originando la responsabilità della nelle violazioni degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro con la dipendente (art. 2087, anche in relazione all'art. 2103 c.c.), dunque la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha previsto che alla somma liquidata in favore della lavoratrice vadano aggiunti sia la rivalutazione che gli interessi.
Considerato il complessivo esito del giudizio restano ferme le spese del primo grado, mentre le spese del grado di appello sono da compensarsi per un terzo, dovendo porsi i residui due
Parte terzi a carico della soccombente rispetto alla prevalenza delle domande.
PQM
In parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
Condanna la a pagare a in aggiunta Parte_2 Controparte_1 all'importo liquidato in primo grado a titolo di sorte per risarcimento dei danni non patrimoniali, la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 25.08.2014 sino al saldo.
Compensa per un terzo le spese legali del presente grado e condanna la
[...]
a pagare le spese non compensate nella misura di euro 1.388,8 oltre spese Parte_4
legali, IVA e CPA, ferme le spese di primo grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 08/05/2025
La Consigliera rel.
Emanuela Vitello
Il Presidente
Fabrizio Riga 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
10 giorni dopo il trasferimento, che si era pentita di aver accettato.