Sentenza 30 marzo 1983
Massime • 2
Il principio introdotto con il regolamento C.e.E. 24 luglio 1979 n. 1697, che a tutela della buona fede del debitore, prevede alcuni casi in cui non può farsi luogo al recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione, qualora non riscossi a causa di un errore dell'autorità competente che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, non si applica, alla stregua dell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza 12 novembre 1981 (in cause 212-217/80), alla liquidazione dei dazi suddetti effettuata anteriormente all'1 luglio 1980 (data di entrata in vigore del regolamento); ne' il detto principio può essere invocato in base al diritto interno, in questo non essendovi alcuna norma che, sia pure implicitamente ma in maniera univoca, esprima la volontà dello stato di rinunciare ai supplementi di imposta. ( Conf 3177/82, mass n 421122).*
In materia di diritti di prelievo previsti dai regolamenti della comunità economica europea, l'aliquota del prelievo all'importazione è soltanto quella in vigore nel giorno dell'importazione medesima, da intendersi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento C.e.E. N. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante della norma data dalla Corte di giustizia della comunità con pronuncia del 15 giugno 1976 (in causa 115/75), come il giorno in cui la dichiarazione d'importazione è stata accettata dagli uffici doganali, rimanendo, quindi, irrilevante che, prima dell'indicato momento, ed in particolare nel giorno di presentazione della dichiarazione, fosse in vigore una tariffa più favorevole all'importatore. ( V 3177/82, mass n 421121; ( V 748/79, mass n 396919; ( V 562/79, mass n 396685; ( V 4980/78, mass n 394721; ( V 2621/78, mass n 391985).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1983, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1983 |
Testo completo
In materia di diritti di prelievo previsti dai regolamenti della comunità economica europea, l'aliquota del prelievo all'importazione è soltanto quella in vigore nel giorno dell'importazione medesima, da intendersi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento C.e.E. N. 19 del 4 aprile 1962, secondo l'interpretazione vincolante della norma data dalla Corte di giustizia della comunità con pronuncia del 15 giugno 1976 (in causa 115/75), come il giorno in cui la dichiarazione d'importazione è stata accettata dagli uffici doganali, rimanendo, quindi, irrilevante che, prima dell'indicato momento, ed in particolare nel giorno di presentazione della dichiarazione, fosse in vigore una tariffa più favorevole all'importatore. ( V 3177/82, mass n 421121; ( V 748/79, mass n 396919; ( V 562/79, mass n 396685; ( V 4980/78, mass n 394721; ( V 2621/78, mass n 391985).*