Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del G.U., Dott. Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n.1730-2021 r.g. , decorsi i termini ex art. 190 c.p.c. concessi con provvedimento del 03-12-2024 all'esito dell'udienza del 05-11-2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
(C./F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Valeria Esposito, domiciliato come in atti
– attore -
c/o
(P. Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Massimo Marsico Controparte_2
e Daniela Mauriello, domiciliata come in atti,
-convenuta – nonché
(P.Iva ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Brigida Saggese
- chiamata in causa –
e
(p.iva ) in persona del legale rap.te p.t., rapp.te Controparte_4 P.IVA_3
e difese dall'avv. Andrea Manzillo, domiciliata come in atti,
- chiamata in causa – nonché
, in persona del l.r.p.t., c.f. , Controparte_6 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale, domiciliata come in atti,
- chiamata in causa –
e
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_7 P.IVA_5 rappresentata e difeso dall'avv. Stefano Carnevale, domiciliata come in atti
- chiamata in causa –
Conclusioni : come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni, subiti da parte attorea, sia alla persona, che all'autovettura tg DK453AB di sua proprietà.
L'istante nell'atto introduttivo afferma che “ in data 14.06.2020, alle ore 04:45 circa, il sig. alla guida dell'autovettura Skoda Fabia tg. DK435AB, Parte_1 percorreva la Via provinciale Ponte dei Cani (già Via dei Romani), nel Comune di
Acerra, con direzione Cancello, quando giunto all'altezza del civico 35, finiva la sua marcia contro una barriera in cemento, presente sulla propria corsia di marcia.”
Evidenziando, inoltre, che detto ostacolo non era presegnalato.
Ciò provocava, all'autovettura, di proprietà dell'attore, rilevanti danni.
Inoltre, parte attrice, subiva danni alla persona, in conseguenza dei quali veniva trasportato presso il P.S. dell' Ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola.
Acquisita la documentazione, prodotta dalle parti costituite, espletata la prova orale
: con due testimoni indicati da parte attrice, conferito incarico di C.T.U., regolarmente eseguita, la causa è stata poi rinviata ex art. 189 c.p.c. al 03-11-
2024 per la precisazione delle conclusioni e all'esito di tale udienza, questo
Giudice l'ha trattenuta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va confermata la legittimazione attiva della odierna attrice, sia nella sua qualità di soggetto proprietario del veicolo danneggiato, nonché quale persona che ha riportato i danni alla persona, come si evince dalla documentazione versata in atti (certificato di proprietà del veicolo rottamato e certificazione medica), peraltro non oggetto di contestazione.
Riguardo alla legittimazione passiva delle parti convenute, va detto preliminarmente che, l'attore ha prodotto in giudizio documentazione, da cui si evince che la convenuta sia titolare del tratto di Controparte_1 strada interessato dall'evento (documentazione rilasciata dallo stesso ente
Metropolitano).
E' noto che , nel caso di demanio stradale, l'obbligo della relativa manutenzione dell'ente proprietario, ai sensi degli artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, comunali e provincial, deriva non solo da specifiche norme, tra le quali l'
14 c.d.s.(ma non solo), ma altresì dall'obbligo generale di custodia, con la conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Infatti, l' art. 14 C.d.S. (rubricato Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade), prevede al riguardo che : Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta..”
Mentre l'art. 2051 c.c., com'è noto, afferma “ ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.”
La “ si è costituita chiedendo, oltre al rigetto della Controparte_1 domanda nel merito per i motivi indicati nei propri scritti, il proprio difetto di legittimazione, asserendo che “..con determina dirigenziale n. 7960 del
08/11/2019, in atti, la disponeva l'interdizione al Controparte_1 traffico veicolare e pedonale della S.P. n°74 dal punto di coordinate40.971613,
14.425374 fino al punto di coordinate 40.970035, 14.427320, considerato che il tratto di strada in oggetto veniva successivamente consegnato, con verbale del
13.11.19, su richiesta della .p.A., a società appaltatrici per conto della stessa CP_8 dell'esecuzione dei lavori sulla viabilità di accesso e riammagliamento alla nuova stazione ferroviaria AV di Afragola;
Considerato, pertanto, che, come attestato dai verbali di consegna e riconsegna in atti, alla data del sinistro il tratto di strada teatro dello stesso era in consegna e sotto la sorveglianza delle società a vario titolo coinvolte nell'esecuzione dei suddetti lavori, si richiede all'onorevole Tribunale adito
l'autorizzazione alla chiamata in causa della committente dei lavori, della CP_9 appaltatrice, e delle società e Controparte_5 Controparte_3
ditte esecutrici dei lavori. Controparte_10
Tanto al fine di accertare e dichiarare la responsabilità – esclusiva e/o solidale - delle stesse società nella causazione dei danni lamentati, ovvero, nella denegata ipotesi di condanna della convenuta Amministrazione, al fine di accertare il diritto di quest'ultima di essere tenuta indenne e manlevata datali società da ogni conseguenza patrimonialmente negativa derivante dalla stessa condanna.”
Si costituivano, attraverso un difensore comune, le chiamate :
[...]
e la eccependo in primo luogo la Controparte_3 Controparte_4 loro carenza di legittimazione passiva, in quanto, secondo la tesi prospettata, pur essendo aggiudicatarie dei lavori oggetto del contratto di appalto , l'esecuzione di tali lavori avverrebbe secondo le direttive già dettate dall'ente pubblico.
Eccepivano, inoltre, che nel caso di specie :”la barriera in cemento in questione, era stata allocata in tale punto, per delimitare e segnalare l'area di cantiere , e per incanalare il flusso veicolare;
evidenziando che, il tratto di strada teatro del sinistro, veniva interrotto al traffico e il flusso veicolare deviato su un tratto di strada diverso, di conseguenza l'attore era intendo a percorrere un tratto di strada interdetto alla circolazione.”
Si sono costituite, inoltre, in virtù di una difesa comune, le chiamate : CP_11
e , asserendo “La scrivente società non è in alcun modo
[...] Controparte_7 coinvolta nel sinistro in oggetto, atteso che il profilo di responsabilità allegato è quella della colpa del custode ed, al momento dell'evento, non era il custode Controparte_5 dell'area che era nella disponibilità dell'appaltatore, Controparte_3
e della sua consorziata cui l'intervento
[...] Controparte_4 della cd. Viabilità era stato affidato in virtù dell'Accordo Quadro n.27/2015 Pt_2 del 16/10/2015 e del contratto applicativo.
Rappresentando, inoltre, :”La scrivente contrariamente a quanto Controparte_5 affermato dalla non era l'appaltatore ma solo la società Controparte_1 incaricata della direzione lavori dell'appalto su incarico di in forza di CP_9 specifico mandato con rappresentanza”.
Ciò posto, va detto preliminarmente che, bisogna tenere distinti : il difetto di legittimazione passiva, dalla carenza di titolarità passiva. Su tale distinzione si è pronuncia la Suprema Corte a S.S. U.U. con la nota sentenza n. 2951-2016.
Nella pronuncia di cui sopra la Suprema Corte ha affermato che i due istituti sono caratterizzati da distinti presupposti e inoltre hanno una diversa ripartizione dell'onere della prova.
Nello specifico, la legittimazione ad agire attiene al diritto di all'azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di essere titolare (cd. titolarità del diritto ad agire).
La sua carenza, dunque, può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice, trattandosi di eccezione in senso lato.
Altra cosa è la titolarità della posizione vantata in giudizio, tale questione attiene, infatti, al merito della causa ed è elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda.
Allo stesso modo la Suprema Corte, con la sentenza n. 21925 del 28-10-2015, ha affermato che la questione concernente l'accertamento in concreto dell'effettiva titolarità (nel caso, dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio( v. Cass,18-
11/2005 n. 24457) e cioè dell'identificabilità del soggetto tenuto alla prestazione richiesta (Cass. 2/8/2005 n. 16158) e cioè il difetto di effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso, attiene al merito della controversia.
In relazione al caso in questione, pur sussistendo, con tutta evidenzia, la legittimazione passiva della parte convenuta e delle chiamate in causa, come si evince dalla documentazione prodotta, della titolarità dal lato passivo, si dirà all'esito della valutazione probatoria.
Ciò posto, va detto, inoltre, che, la presente domanda è sicuramente ammissibile, in quando dall'atto introduttivo si evince in modo chiaro il petitum e la causa petendi.
Passando ad analizzare il merito della questione, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 cod. civ.
È ormai orientamento consolidato in giurisprudenza che la responsabilità oggettiva, di cui all'art. 2051 c.c., è invocabile nei confronti della Pubblica
Amministrazione, in tutti i casi in cui l'ente proprietario abbia concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, possibilità non esclusa dall'estensione e dall'uso dello stesso da parte della collettività, la cui valutazione, dunque, deve essere fatta caso per caso.
Se il danno cagionato dalla strada è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio costruttivo o manutentivo, l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
Occorre, poi precisare che, secondo l'orientamento tradizionale, in “subiecta materia”, la responsabilità viene commisurata secondo il principio generale del
“neminem laedere”, addossando al danneggiato il complesso onere probatorio di provare il danno, il nesso causale e l'elemento soggettivo.
Altro orientamento, senz'altro più attuale, a cui si ritiene di aderire, riconduce alla responsabilità ex art 2051 c.c. che configura una ipotesi di danni da responsabilità per custodia, nel qual caso il danneggiato deve dimostrare l'evento dannoso ed il nesso di causalità, esentandosi dalla dimostrazione dell'evento soggettivo, con l'unica esimente, da parte del custode, di poter provare il caso fortuito.
Così come affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
20943/2022 che “ la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno , mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da un punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Orbene, in applicazione delle norme codicistiche, nonché in base alla richiamata giurisprudenza, sarà onere dell'attore dare la prova del nesso causale tra l'evento lesivo e la cosa in custodia, mentre il custode, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore esterno ( naturale, causato dal danneggiato oppure dal terzo) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, della imprevedibilità e della eccezionalità.
Passando al caso in esame, va detto che, oltre alla documentazione già menzionata, parte attrice ha versato in atti, la seguente documentazione : lettera richiesta danni e invito a negoziazione assistita inviate alla Controparte_1
con ricezione a mezzo pec;
rilievi fotografici del veicolo/certificato di
[...] rottamazione del veicolo t.g. DK435AB; rilievi fotografici luogo dell'evento ; - Parte Convenuta, ha prodotto, tra l'altro :Relazione Controparte_12
Direzione Gestione tecnica Viabilità prot. n. 71099 Parte_3 del 29.04.21; Determinazione dirigenziale n. 8960 dell'08.11.19; Verbale di consegna del 13.11.19; Allegati al verbale di consegna del 13.11.19; Verbale di riconsegna alla del 19.06.20. Controparte_1
Le chiamate e hanno prodotto, tra Controparte_3 CP_4
l'altro, visura camerale;
visura Controparte_3 [...]
Controparte_4
Le chiamate e hanno prodotto Controparte_5 Controparte_7 ulteriore documentazione, regolarmente versata in atti.
Passando ad analizzare le prove orali assunte, va evidenziato che il testimone intimato da parte attrice, all'udienza del 14-03-2023, ha riferito Testimone_1
:mi trovavo in auto, in qualità di trasportato nell'auto condotta da mio cognato,
a fianco del conducente;
Ci recavamo in direzione di S. Felice a Testimone_2
Cancello Scalo in attesa dell'arrivo di mio cugino da Piacenza;
percorrevamo una strada del comune di Acerra, località “ponte dei Cani”, posta all'esterno dell'abitato,.., verso le ore 4,00 circa del mattino del giorno 14 06 2020.
Dinanzi a me vi era l'autovettura di mio suocero, una Skoda Fabia, che mi precedeva di circa 30 metri, che ad un certo ha effettuato una repentina frenata, segnata da uno “stop” dell'auto e contestualmente una cambiamento di corsia verso destra, dopo di che ho avvertito un “tonfo”; sceso dall'auto ho constatato che l'autovettura che mi precedeva si era arrestata proprio dinanzi ad “muretto” , probabilmente di muratura, posto sulla medesima carreggiata percorsa dall'auto di mio suocero. Preciso, altresì, che sull'altro senso di marcia era posto, per quanto in maniera “sfalsata” medesimo manufatto posto sul tratto di strada rettilineo;
tali manufatti erano del tutto sprovvisti di idonee segnalazioni attestanti la loro presenza;
tanto meno ricordo che vi fossero segnali stradali che ne segnalassero la sussistenza;
oltre i manufatti vi era una rotatoria la cui circolazione appariva libera;
gli stessi avevano una colorazione di color grigio;
sul prefato tratto viario non mi pare vi fossero lampioni o illuminazioni pubbliche;
dopo l'urto ho constato che mio suocero indossasse le cinture di sicurezza;
Ho provveduto io e mio cognato a estrarre dal veicolo mio suocero;
a bordo dell'auto di mio suocero vi era la madre di mio cugino. ..;non mi pare vi fossero cantieri aperti sul luogo del sinistro;
esibita al teste la foto allegata alla comparsa di costituzione della convenuta il teste riconosce lo stato dei luoghi ma non la Controparte_12 situazione afferente la diversa posizione dei blocchi in cemento che consentivano il passaggio di un auto;
tanto meno vi era qualche segnalazione luminosa presente come diversamente rappresentato dai rilevi esibitimi.
L'altro teste , figlio dell'attore, ha sostanzialmente confermato la Testimone_2 dinamica riferita dal teste;
.. mi trovano a condurre la mia auto mentre ci Tes_1 recavamo verso la stazione ferroviaria di Cancello Scalo per andare a prendere un mio cugino;
percorrevo la strada denominata “via Ponte Dei Cani”, in una zona di campagna;
era il mese di giugno dell'anno 2020, verso le ore 4,30 circa del mattino,
In auto con me vi era;
mi precedeva l'auto di mio padre di circa 30 Testimone_1 metri, allorché dopo aver notato una improvvisa frenata ed una sterzata improvvisa verso destra dell'auto condotta da mio padre, mi sono fermato per verificare cosa fosse accaduto. Sceso dall'auto ho visto una barriera di cemento che era posta nella corsia ove si trovava l'auto di mio padre.
Tale blocco di cemento di colore grigio si trovava sulla prefata careggiata;
sul senso opposto di marcia, seppur in “sfalsata” vi era uguale manufatto posto sulla rispettiva carreggiata;
posso affermare che alcuna segnalazione di pericolo o avviso vi fosse nella imminenza del blocco tant'è che me ne sono reso conto unicamente quando sono sceso dall'auto e l'ho verificato con i miei occhi;
sceso dall'auto , recatomi vicino a quella di mio padre ho notato che egli indossasse le cinture di sicurezza;
l'auto appariva danneggiata sul lato anteriore e mio padre lamentava dolori;
esibita al teste la foto versata in atti dalla città metropolitana riconosce lo stato dei luoghi seppur privo delle barriere;
..; la posizione dei predetti blocchi di cemento era tale da consentire il passaggio dei veicoli solo attraverso un rallentamento ed una manovra diversiva;
mi sono trattenuto sino alle ore 8,30, in attesa del carro attrezzi ed ho constato che vi fosse il passaggio tra i blocchi di altri veicoli”;
E' stata espletata inoltre C.T.U. medica, conferita all'udienza del 20-06-2023.
Il C.T.U., nella sua relazione afferma in risposta al quesito sub 4 (“Verifichi, il nesso di causalità, in particolare la compatibilità delle lesioni con l'uso corretto delle cinture di sicurezza”), “è possibile affermare che sussistono postumi permanenti dipendenti dalle lesioni più sopra descritte che costituiscono un danno biologico.”
Appare chiaro che, le dichiarazioni dei testimoni, di cui non vi è motivo di dubitare, in uno con la documentazione versata in atti ( verbale di P.S.e rilievi fotografici) confermano, quando asserito dall'attore nei propri scritti, ossia che lo stesso sia andato a collidere contro una ostacolo in cemento, presente all'interno della carreggiata e non presegnalato.
Lo stesso C.T.U., in relazione ai danni alla persona, nella sua relazione afferma che sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate.
Infatti nelle conclusioni del suo elaborato il consulente afferma , Premesso che i postumi residuati in conseguenza del trauma patito in data 22.02.2015 sono quali- quantitativamente tali da ridurre in modo permanente l'integrità psico-fisica dell'esaminata..
Può dirsi, all'esito del presente giudizio, che parte attrice ha fornito la prova, cui era tenuta, dell'evento e l'esistenza del nesso causale.
Risulta in particolare violato, tra gli altri, l'art. 21 comma 2 del Decreto Lgs. 30
Aprile del 1992 n. 285 “Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte…”.
Parte convenuta e parti chiamate in giudizio, come detto, per quanto le concerne, non hanno fornito la prova liberatoria del caso fortuito, nonché del diligente e tempestivo intervento atto ad eliminare la condizione di pericolo determinatasi, nonostante l'insidia presente sulla strada.
E' evidente che il soggetto tenuto alla custodia, abbia avuto concretamente la possibilità di custodia e vigilanza del bene, in quanto, nel caso di specie, vi era un chiaro pericolo presente sulla carreggiata, non presegnalato (c.f.r.il teste
[...]
: tali manufatti erano del tutto sprovvisti di idonee segnalazioni attestanti la Tes_2 loro presenza), ciononostante non ha provveduto ad eliminare l'insidia.
Allo stesso modo, si ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile nemmeno un caso fortuito, derivante dalla condotta del danneggiato.
Tanto in quanto, la condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, può dirsi imprevedibile, quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa in una persona sensata.
Sicuramente, nel caso di specie non può ritenersi che la condotta del danneggiato fosse imprevedibile.
Infatti parte attrice stava percorrendo, in piena notte e con un illuminazione scarsa (c.f.r il teste :sul prefato tratto viario non mi pare vi Testimone_1 fossero lampioni o illuminazioni pubbliche), una strada ove la circolazione era completamente libera, così come si evince dalle dichiarazioni testimoniali ( cfr il testimone : mi sono trattenuto sino alle ore 8,30, in attesa del carro Testimone_2 attrezzi ed ho constato che vi fosse il passaggio tra i blocchi di altri veicoli”);
Ciò posto, va detto che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idonea ad interrompere il nesso causale.
Tuttavia, qualora sussistente, la condotta negligente del danneggiato, ancorché non integrante il caso fortuito, si ritiene possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia , ma ciò non può avvenire all'interno del paradigma dell'art. 2051 c.c. bensì ai sensi dell'art. 1227 c.c
(operante ex . art 2056 c.c. anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che né sono derivate (ex.art. 1227.comma 1 .c.c.) sia nel senso di negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ( ex art. 1227 comma 2
c.c…).
Infatti così come affermato dalla Suprema Corte “Con un costante orientamento, da cui non vi è ragione di discostarsi, inoltre, questa Corte afferma che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o
l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (cfr., ex plurimis, Cass. 5/06/2018, n. 14358).”
Nel caso di specie, sussiste sicuramente un concorso di colpa di parte attorea, poiché, risulta evidente che lo stesso nel percorrere detta strada, in ore notturne,non ha tenuto una condotta di guida conforme alla normativa vigente, così come si può evincere, tra l'altro, dai notevoli danni riportati al veicolo. Inoltre così come si può chiaramente notare dalla documentazione fotografica versata in atti, l'insidia era evitabile, con un certo grado di probabilità, qualora, parte attrice avesse tenuto una condotta più diligente, in quanto trattasi di ostacolo posto in un rettilineo.
In particolare risulta chiara la violazione, da parte dell'attore conducente dell'art. 141 c.d.s, comma 1: ”E' obbligo del conducente regolare la velocita' del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.”
Nonché, in particolare, dell'art. 141 c.d.s comma 3 “.. il conducente deve regolare la velocita' nei tratti di strada a visibilita' ridotta…. nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilita' ..”
Né consegue che la condotta colposa del danneggiato, che si ritiene sussistente nella misura del 30%, ha concorso a cagionare il danno e che, di conseguenza, il danno liquidato vada diminuito, ex art. 1227 c.c., del 30%.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei termini sopra.
Riguardo alle parti tenute al risarcimento va evidenziato quanto segue.
Il tratto di strada interessato dall'evento, così come si evince dalla documentazione versata in atti, da parte attrice, è di proprietà dell'ente Controparte_1
, di conseguenza, come detto, è quest'ultima che è tenuta ex lege alla
[...] custodia.
Ciò posto, è stato appurato, nel corso del giudizio, che detto tratto di strada risulta essere stato affidato, in virtù dell'Accordo Quadro n.27/2015 del 16/10/2015 e del contratto applicativo, ai chiamati nella qualità di Controparte_3 aggiudicatario dell'appalto e quale impresa esecutrice dei Controparte_4 lavori.
Infatti la lettera h) di detto accordo prevede : a seguito della gara di cui è risultato aggiudicatario he ha indicato, ai sensi Controparte_3 dell'art. 36 co. 5 del D.Lgs. 163/2006 la consorziata Parte_4 Inoltre a pag.
2-3 di detto accordo viene statuito ..TUTTO QUANTO
PREMESSO..L'ing. , Funzionario Tecnico della Controparte_13 Controparte_1
consegna con decorrenza a partire dal 18-11-2019, al D.L. arch.
[...] CP_5
le aree indicate nella documentazione allegata..(tra cui i luoghi interessati Per_1 dall'evento per cui è causa); contestualmente il D.L. arch. consegna le Persona_2 medesime aree, libere da persone e da cose, alla società Controparte_4 rappresentata dall'Amministratore Unico sig. CP_14
A far data dal presente verbale la responsabilità della gestione e della custodia dell'area in parola è in carico dell'Appaltatore il quale, con la Controparte_4 sottoscrizione del presente Verbale, dichiara espressamente di non aver nulla a pretendere in relazione agli oneri e alle responsabilità connesse alla presa di consegna dell'ara contestualmente s'impegna a lavori ultimati ad effettuare la riconsegna delle aree di cantiere alla per il tramite del Controparte_1
D.D. L.L. Arch. mediante redazione di opportuno verbale. Acerra 13-11- CP_15
2019”.
Inoltre vi è agli atti il verbale di consegna (del 18-11-2019) delle aree che, avviene, attraverso la Direzione Lavori, dalla all'appaltatore Controparte_1
Controparte_4
Successivamente, come risulta dalla documentazione versata in atti, vi è stata la riconsegna dell'area in questione, avvenuta il 19.06.2020.
Tuttavia, va evidenziato che il sinistro per cui è causa è avvenuto in data 14-06-
2020 .
Di conseguenza alla data del sinistro (14-06-2020 ) i luoghi di causa erano ancora nelle disponibilità e responsabilità dell'Appaltatore e della sua consorziata.
Peraltro, così come affermato, pacificamente, dalla giurisprudenza ed evidenziato da parte attorea( ma anche dalla difesa delle chiamate e di Controparte_5 [...]
), “se l'area del cantiere è stata completamente delimitata ed Controparte_7 affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore con conseguente divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa era ne risponde esclusivamente l'appaltatore che ne é l'unico custode, mentre, nell'ipotesi in cui l'area risulti ancora adibita al traffico, ciò denota che l'ente titolare della strada ne ha conservato la custodia sia pure insieme all'appaltatore utilizzando la strada ai fini della circolazione” (Tribunale di Firenze, sentenza n. 3983/2015; Cass. Civ. sent.
n. 15386/2015 e 12425/2008). Infatti, nel caso di specie, trattandosi di un sinistro avvenuto al di fuori del perimetro del cantiere ed in una strada aperta al traffico, l'ente titolare della strada ne rimane custode, sia pure insieme , nella qualità di Controparte_3 aggiudicatario dell'appalto e nella qualità di esecutore dei lavori. CP_4
Riguardo alla responsabilità degli ulteriori chiamati in giudizio, si ritiene non sussista alcuna responsabilità (vi è quindi carenza di titolarità dal lato passivo) di e di , come si può evincere dalla Controparte_5 Controparte_7 documentazione sopra richiamata, ove viene chiaramente affermato che l'appaltatore (e la consorziata), avevano assunto la qualità di custodia dell'area, con tutte le conseguenze che né derivavano.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda deve essere accolta nei soli confronti di e ai chiamati e Controparte_12 Controparte_16
Controparte_17
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti, va detto che, posti i quesiti e conferito il relativo incarico, il CTU nominato Dott. , ha redatto il Persona_3 richiesto elaborato.
Ciò posto, va detto che, l'elaborato peritale redatto, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Nella sua relazione, il consulente afferma, come detto, che sussiste compatibilità tra evento e lesioni riportate da parte attrice.
Con riferimento alle singole tipologie di danni, il C.T.U. le ha quantificate nel seguente modo :due (2) corrispondono alla I.T.T. (inabilità temporanea assoluta); otto (8) di I.T.P. valutabili al 75% ; venti (20) di I.T.P., valutabili 50% e giorni venti
(20) di I.T.P. valutabili ad un tasso medio del 25%.
I postumi obiettivati, e precedentemente descritti, concretizzano un danno biologico, può essere quantificato nella misura del 5% (cinque per cento).
Inoltre il consulente afferma che “alcuna incidenza ha avuto la menomazione residuata su una ipotetica capacità lavorativa del periziando, atteso che i postumi scheletrici rientrano nelle micro-permanenti e, d'altro canto, non appare documentata alcuna attività lavorativa.”
Alcun riferimento viene fatto dal C.T.U., ad altre tipologie di danno. Proprio in relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue.
Secondo la Suprema Corte: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019
n. 14364).
Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione - con ordinanza n.
26805 del 12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte che né chiede la liquidazione.
Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano, né i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante non sussistono circostanze peculiari idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Né tantomeno risulta, in alcun modo, provato il danno morale.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 5%, applicando l'importo di € 1741,60 come punto base, avremo un importo di €
5.791,00.
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di 115,00 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 2,
l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 230,00; per l'invalidità temporanea parziale del 75 % , riconosciuta nella misura di 8 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 690,00; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % , riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di
€ 1.150,00; per temporanea parziale al 25% nella misura di giorni 20 l'importo riconosciuto sarà € 575,00.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea,
l'ammontare dello stesso sarà di € 2.645,00.
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 5.791,00 (danno biologico permanente) + € 2.645,00 ( invalidità temporanea) + € 5 di spese, né deriva un totale di € 8441,00.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Riguardo ai danni riportati dall'auto Skoda Fabia tg. DK435AB, si riconosce la somma di € 2.500,00, comprensiva di fram e rottamazione, non oggetto di contestazione.
Infatti, così come appare chiaramente dai rilievi fotografici, il veicolo attoreo ha subito notevoli danni e risulta chiaramente antieconomica la sua riparazione.
La Suprema Corte ha al riguardo affermato che l'eccessiva onerosità ricorre quando “il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (sentenza 10196/2022).
Tali importi riconosciuti, vanno ridotti del 30% per il concorso di colpa riconosciuto a carico della parte attrice, per i motivi di cui sopra.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad € 7.658,70
(8.441,00+2.500,00-30%) da rivalutare, in base agli indici istat, dalla data dell'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Riguardo alle spese di lite va detto quanto segue.
Nei rapporti tra attore e parti soccombenti ( e chiamati Controparte_12
e , le spese e competenze Controparte_3 Controparte_4 di lite, seguono la soccombenza prevalente pertanto sono liquidate, secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m..applicando, i valori medi.
Nei rapporti tra chiamante e le chiamate Controparte_12 CP_5
e di , si statuisce che le spese di lite sostenute da
[...] Controparte_7 quest'ultime, sono poste, in base al principio di soccombenza, solidalmente a carico della chiamante nella misura del 50%, non Controparte_12 risultando la chiamata manifestamente infondata o arbitraria, restando compensate, quindi, per il restante 50% e sono liquidate, considerando la difesa comune, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014.
Compensa integralmente le spese tra le altre parti in giudizio.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente, in solido, a carico dei convenuti prevalentemente soccombenti e chiamati Controparte_12 [...]
e Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. r.g. 1730-2021 così provvede:
In accoglimento parziale della domanda attorea :dichiara la responsabilità solidale dei convenuti e dei chiamati Controparte_12 [...]
e per il sinistro per cui è Controparte_3 Controparte_4 causa nella misura del 70%, restando per il residuo 30% a carico di parte attrice, per l'effetto:
- condanna la convenuta in persona del Controparte_12
in solido con i chiamati : Controparte_2 Controparte_3
e nella qualità e in persona del
[...] Controparte_4
l.r.p.t., al pagamento, in favore di parte attorea dell'importo di € 7.658,70 a cui vanno aggiunti gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, come da parte motiva.
- condanna, altresì, la convenuta nonché i Controparte_12 chiamati e in Controparte_3 Controparte_4 persona dei l.r. p.t. al pagamento, in solido, delle spese e competenze di lite sostenute da parte attorea, che si liquidano in € 5.077,00 oltre € 264,00 di spese esenti;
spese generali 15% oltre IVA e CPA, a favore dell'avvocato di parte attrice dichiaratosi antistatario.
- condanna, altresì, la convenuta in persona Controparte_12 del l.r.p.t. al pagamento delle spese e competenze di lite sostenute da parte chiamate, e di che si liquidano, nella Controparte_5 Controparte_7 misura di € 2.538,50; spese generali 15% oltre IVA e CPA.
- pone definitivamente, le spese di competenza del C.T.U, liquidate con separato decreto, solidalmente, a carico convenuta Controparte_12
e i chiamati e
[...] Controparte_3 Controparte_4 in persona del l.r.p.t.
[...]
Così deciso in Nola, lì 01 04 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata