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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 294/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Separazione consensuale e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] in [...] e residente Parte_1
in Follo (SP)
c.f. avv. CALZOLARI SILVIA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
c.f. avv. CALZOLARI SILVIA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza dell'1.4.2025:
“Dichiararsi la separazione tra coniugi alle seguenti condizioni:
- I coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono, con il solo obbligo della reciproca comunicazione;
⁃ I figli e , rispettivamente di anni 12 e 7, saranno affidati ad Per_1 ER
entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale.
Entrambi i genitori avranno l'obbligo di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni per una serena crescita. Entrambi i genitori manterranno la loro responsabilità genitoriale sui minori, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior rilevanza per loro tenendo conto del loro benessere ed interesse, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni tra cui rientrano, a titolo di esempio: l'educazione scolastica ed alimentare, l'orientamento religioso, le scelte relative alle cure mediche e specialistiche e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, attività ricreative.
⁃ Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente dal genitore presso cui il minore si trova di volta in volta;
⁃ entrambi i coniugi si impegnano, sin da ora, a favorire, non ostacolare ed agevolare i rapporti dei figli con entrambi i genitori;
⁃ La frequentazione padre – figli avverrà secondo il seguente calendario:
⁃ a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
-Durante la settimana, e trascorreranno con il padre anche le Per_1 ER
giornate di martedì e giovedì con pernotto incluso;
2 • Festività: saranno alternate in misura paritetica tra il padre e la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori, ferma restando la possibilità reciproca di mutare i giorni di permanenza con l'uno o l'altro genitore, con un preavviso di almeno 2 settimane;
• Ferie estive: il padre potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, con o senza pernotti a seconda delle esigenze dei minori , esigenze che i genitori verificheranno. Entrambi i genitori, previo accordo anticipato, potranno inoltre programmare ulteriori periodi (fino a un massimo di 3-4 giorni) da trascorrere anche fuori città con i bambini;
• La signora insegnante, usufruendo di un lungo periodo di ferie estive potrà Parte_1
prendersi cura dei bambini costantemente durante tale periodo. I periodi di ferie, infatti, della signora coincidono con i periodi di sospensione dell'attività scolastica, pertanto i genitori faranno in modo di organizzare le vacanze e le festività con i figli tenendo conto di tale circostanza.
⁃ Il sig. corrisponderà inoltre alla moglie, a titolo di contributo per il Pt_2
mantenimento ordinario dei figli e euro 400,00 mensili (200,00 euro ER Per_1
per ciascun figlio) il tutto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario o mezzo equipollente.
⁃ Le altre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i minori saranno ripartite nella misura del 50% il padre e del 50% la madre secondo le linee guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018;
⁃ L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora la quale si Parte_1
impegna a versare, mensilmente, la quota pari ad euro 180,00 al sig. Pt_2
⁃ I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti, permettendo che i minori possano accompagnarli in eventuali viaggi all'estero. ⁃ La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Follo (SP) Via Aldo Moro 200,
3 resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili nulla escluso;
il sig. rovvederà al ritiro dei propri effetti personali e di quanto di sua spettanza Pt_2 per trasferirli presso l'immobile dei propri genitori ove andrà ad abitare e risiedere stabilmente;
⁃ I coniugi ritengono funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale che il sig. proseguirà nell'accollo del 50% della rata del mutuo Pt_2 gravante sull'immobile in comproprietà ed al pagamento del totale del debito residuo inerente il finanziamento con Fiditalia s.p.a.per l'acquisto del mobilio;
I coniugi con il puntuale ed esatto adempimento di quanto sopra dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
⁃ Ogni altro rapporto economico è stato tra la parti già definito.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche sottoscritto personalmente e depositato in data 14.2.2025, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in Portovenere (SP) il 2.9.2017 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto
Comune al n. 59 parte II serie A dell'anno 2017), di aver avuto due figli ( e ER
, nati rispettivamente il 4.4.2012 e il 26.10.2018) e di essere venuta meno la Per_1
comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 10.3.2025
All'udienza dell'1.4.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno confermato le condizioni di cui al ricorso.
4 Nel termine assegnato dal Giudice (27.5.2025) le parti hanno integrato la documentazione come richiesto con decreto di fissazione d'udienza e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158 c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minore di età; le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Non si è fatto luogo all'ascolto dei minori, alla stregua dell'art. 473 – bis.4 u.c. c.p.c, tenuto conto dei contenuti dell'accordo e, per quanto riguarda , dell'età dello Per_1
stesso.
Nulla per le spese.
P.Q.M
definitivamente pronunciando nella causa R.G.V.G. 294/2025 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti condizioni
[...]
concordate:
“- I coniugi vivranno separati sotto il più ampio profilo, liberi entrambi di fissare la propria residenza ove ritengono, con il solo obbligo della reciproca comunicazione;
⁃ I figli e , rispettivamente di anni 12 e 7, saranno affidati ad Per_1 ER
entrambi i coniugi secondo il regime dell'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale resterà assegnata la casa coniugale.
5 Entrambi i genitori avranno l'obbligo di accudirli ed educarli, creando per loro le condizioni per una serena crescita. Entrambi i genitori manterranno la loro responsabilità genitoriale sui minori, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggior rilevanza per loro tenendo conto del loro benessere ed interesse, delle loro capacità, aspirazioni ed inclinazioni tra cui rientrano, a titolo di esempio: l'educazione scolastica ed alimentare, l'orientamento religioso, le scelte relative alle cure mediche e specialistiche e alle attività scolastiche ed extra scolastiche, attività ricreative.
⁃ Per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata anche disgiuntamente dal genitore presso cui il minore si trova di volta in volta;
⁃ entrambi i coniugi si impegnano, sin da ora, a favorire, non ostacolare ed agevolare i rapporti dei figli con entrambi i genitori;
⁃ La frequentazione padre – figli avverrà secondo il seguente calendario:
⁃ a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
-Durante la settimana, e trascorreranno con il padre anche le Per_1 ER
giornate di martedì e giovedì con pernotto incluso;
• Festività: saranno alternate in misura paritetica tra il padre e la madre, compatibilmente con le esigenze dei minori, ferma restando la possibilità reciproca di mutare i giorni di permanenza con l'uno o l'altro genitore, con un preavviso di almeno 2 settimane;
• Ferie estive: il padre potrà trascorrere con i figli un periodo, anche non consecutivo, di giorni 15, con o senza pernotti a seconda delle esigenze dei minori, esigenze che i genitori verificheranno. Entrambi i genitori, previo accordo anticipato, potranno inoltre programmare ulteriori periodi (fino a un massimo di 3-4 giorni) da trascorrere anche fuori città con i bambini;
• La signora insegnante, usufruendo di un lungo periodo di ferie estive potrà Parte_1
prendersi cura dei bambini costantemente durante tale periodo. I periodi di ferie,
6 infatti, della signora coincidono con i periodi di sospensione dell'attività scolastica, pertanto i genitori faranno in modo di organizzare le vacanze e le festività con i figli tenendo conto di tale circostanza.
⁃ Il sig. corrisponderà inoltre alla moglie, a titolo di contributo per il Pt_2
mantenimento ordinario dei figli e euro 400,00 mensili (200,00 euro ER Per_1
per ciascun figlio) il tutto entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese mediante bonifico bancario o mezzo equipollente.
⁃ Le altre spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i minori saranno ripartite nella misura del 50% il padre e del 50% la madre secondo le linee guida del Tribunale della Spezia del 13.12.2018;
⁃ L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla signora la quale si Parte_1
impegna a versare, mensilmente, la quota pari ad euro 180,00 al sig. Pt_2
⁃ I coniugi si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei passaporti, permettendo che i minori possano accompagnarli in eventuali viaggi all'estero. ⁃ La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, sita in Follo (SP) Via Aldo Moro 200, resta assegnata alla moglie con tutti gli arredi e suppellettili nulla escluso;
il sig. rovvederà al ritiro dei propri effetti personali e di quanto di sua spettanza Pt_2 per trasferirli presso l'immobile dei propri genitori ove andrà ad abitare e risiedere stabilmente;
⁃ I coniugi ritengono funzionale e indispensabile, ai fini della risoluzione della crisi coniugale che il sig. proseguirà nell'accollo del 50% della rata del mutuo Pt_2 gravante sull'immobile in comproprietà ed al pagamento del totale del debito residuo inerente il finanziamento con Fiditalia s.p.a. per l'acquisto del mobilio;
I coniugi con il puntuale ed esatto adempimento di quanto sopra dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
⁃ Ogni altro rapporto economico è stato tra la parti già definito.”
7
Nulla per le spese.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il presidente est.
Lucia SEBASTIANI
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