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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 14/05/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 954/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'dell'Avvocato Gabriella Piersanti CodiceFiscale_1
Opponente
Contro
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, E_ E_
con sede in (30174) Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo: , REA: , Partita IVA: , P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3
per essa, quale mandataria, (già , C.F. e numero di iscrizione al Controparte_2 CP_3
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 432072, partecipante al Gruppo P.IVA_4
IVA con P.IVA , corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv Roberto Pietro Sidoti
opposta
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'opponente in data 2.2.2024 e per l'opposta in data
5.2.2024 ribadite all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 5.4.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il IG proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023, con il quale con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna società opposta della “somma di € 32.784,60 (con limitazione quanto a , al minor importo di € 6.500,00); gli interessi come da domanda;
Parte_2 pagina 1 di 8 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, quale credito vantato da E_
, quale cessionaria, in forza di due distinti rapporti bancari, entrambi originariamente stipulati
[...]
con la ( , poi confluita in Controparte_4 CP_5 Controparte_6
[...]
1) conto corrente n. 00305/1000/00000071, acceso il 23 novembre 2010 dal IG , Parte_1 da cui scaturirebbe, a carico di quest'ultimo, un'esposizione debitoria complessiva di € 12.997,58;
2) finanziamento artigiano di € 20.000,00, concesso al IG il 24 novembre 2010 ai Parte_1
sensi della Legge della Regione Marche n. 20/2003, con tasso agevolato e con garanzia fideiussoria prestata dalla sino alla concorrenza della metà dell'importo erogato, da cui Org_1 scaturirebbe un'esposizione debitoria complessiva, a carico dell'odierno opponente, pari ad €
19.787,02.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- sussisteva carenza di titolarità della in ordine ai crediti azionati in via E_
monitoria, atteso che assumeva di aver acquisito la titolarità dei E_ crediti vantati nei confronti del IG nell'ambito di un'operazione di Parte_1
cessione di crediti in blocco perfezionatasi il 10 giugno 2022, da che Controparte_7
a sua volta li aveva acquistati da sempre nell'ambito di un'operazione Controparte_6
di cessione di crediti in blocco: ebbene, con riguardo alla prima cessione, mancava qualsivoglia elemento probatorio, sia pure meramente indiziario, in ordine all'effettiva conclusione della cessione de qua, nonché, soprattutto, in ordine all'effettiva inclusione nella stessa dei crediti oggi pretesi dal IG , mentre, con riguardo alla seconda cessione, non si Parte_1 aveva la prova del fatto che i crediti azionati a danno dell'opponente fossero o meno oggetto di cessione;
- che, inoltre, non si aveva la prova del credito, atteso che , in fase E_
monitoria, aveva prodotto, a prova del proprio credito, dei saldaconti e non anche formali estratti conto;
- che, quanto al rapporto di conto corrente, vi era stata una illegittima capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ed una illegittima applicazione di interessi moratori;
pagina 2 di 8 - che quanto al contratto di mutuo non si aveva prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e che, in ogni caso, vi era stata una illegittima applicazione di interessi moratori, applicati in misura superiore al tasso contrattualmente convenuto.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:” In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la è priva della titolarità dei crediti azionati in via monitoria in danno del E_ IG , per complessivi € 32.784,60, o che, comunque, non ha fornito la relativa Parte_1
prova, atteso che la società odierna convenuta, che assume essere la seconda cessionaria crediti de quibus, non ha prodotto in atti la copia integrale di tutti e due i contratti di cessione asseritamente conclusi con riferimento ai crediti anzidetti, da cui desumere, con certezza, che le posizioni ascritte al IG siano state effettivamente ivi ricomprese, sicché, allo stato, non vi è prova che Parte_1
i ridetti crediti siano stati effettivamente ceduti e, pertanto, che la risulti E_ effettivamente creditrice del IG per l'importo di € 32.784,60, corrispondente alla Parte_1 sorte ingiunta, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
262/2023, RGN 720/2023.
• Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i crediti dedotti in giudizio dalla
[...]
per complessivi € 32.784,60, sono inesistenti o, comunque, non provati E_
documentalmente, giacché la società odierna opposta si è limitata a produrre in giudizio a dimostrazione degli stessi, come allegati 9 e 13 al ricorso, meri documenti di saldo conto, inidonei, a rigore, già ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB, e, maggior ragione, assolutamente inidonei e insufficienti, nell'attuale fase a cognizione piena, a dimostrare l'esistenza,
l'esatto ammontare e la debenza dei precitati crediti, considerato altresì che, con riferimento al contratto di mutuo, non è stata neppure provata da controparte l'avvenuta erogazione e l'avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del IG , e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023.
• Ancora in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i crediti azionati in via monitoria dalla per complessivi € 32.784,60, sono incerti, illiquidi e, allo stato, non E_
liquidabili, atteso che, da un lato, occorre espungere, per tutti i motivi descritti in narrativa, gli interessi anatocistici invalidamente applicati nel rapporto di conto corrente e gli interessi moratori, parimenti invalidamente applicati, in tutto o in parte, sia nel rapporto di conto corrente che in quello di mutuo, ma, dall'altro lato, non è materialmente possibile procedere alle relative operazioni di calcolo in assenza della completa documentazione contrattuale e contabile inerente ai rapporti anzidetti, non prodotta da controparte, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023.
pagina 3 di 8 • In via subordinata, qualora la dovesse provare, con nuove e complete E_ produzioni documentali, l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti azionati in via monitoria in danno del IG , per complessivi € 32.784,60, nonché di essersi resa effettivamente Parte_1
cessionaria degli stessi, rideterminare la sorte ingiunta scomputandovi, previa nomina di CTU tecnico- contabile, tutti gli interessi anatocistici e moratori invalidamente applicati, nonché le ulteriori voci di costo che dovessero risultare illegittimamente applicate dall'esame dell'eventuale, nuova documentazione prodotta.
• Con vittoria di spese, diritti e onorari ex D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dopo lo scambio delle memorie conclusionali, giungeva all'udienza del 5.4.2024 e con ordinanza del 29.4.2024 veniva trattenuto in decisione.
Prima di passare alla disamina dei motivi di opposizione, deve rilevarsi che non sussiste l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che, pur se si tratta di materia bancaria per la quale lo stesso è previsto come obbligatorio, la relativa eccezione è stata tardivamente formulata.
Esaminando, allora, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa dell'opponente, deve osservarsi, in linea generale, che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti della giurisprudenza di legittimità in cui si è precisato che "una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 4 di 8 esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019;
Ciò posto, va però, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023),
n.17944).
Ciò premesso, nel caso in esame, l'opponente, con riferimento alla prima cessione, ovvero quella da contesta sia l'esistenza del contratto tra e sia Org_2 Org_3 Controparte_7
l'inclusione del credito nella cessione “Quanto, invece, all'altra operazione di cessione, asseritamente conclusa tra la e che controparte deve parimenti Controparte_7 Controparte_6
provare ex art. 2697 c.c., non è stato prodotto in questa sede neppure uno stralcio del relativo contratto, sicché, in questo caso, manca qualsivoglia elemento probatorio, sia pure meramente indiziario, in ordine all'effettiva conclusione della cessione de qua, nonché, soprattutto, in ordine all'effettiva inclusione nella stessa dei crediti oggi pretesi dal IG ” (cfr pag 4 della citazione in Parte_1
opposizione), mentre con riferimento alla seconda cessione, ovvero quella tra Controparte_7
e contesta la mancanza di prova dell'inclusione del credito dell'opponente E_
nella cessione pagina 5 di 8 In tale ultimo caso, dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Ciò premesso, nel caso in esame, con riferimento alla prima cessione, oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto è la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.( Cassazione civile sez. I,
29/02/2024, (ud. 19/12/2023, dep. 29/02/2024), n.5478)
Né vi sono altri elementi che, unitamente a detta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possano fornire la prova, almeno indiziaria, dell'avvenuta cessione, non essendo ad esempio neppure la pubblicazione essere avvenuta su richiesta della cedente.
In altri termini, dunque, deve richiamarsi quanto affermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità
“ la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in pagina 6 di 8 caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”(Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, (ud. 19/12/2023, dep.
29/02/2024), n.5478)
Ne discende che l'opposto, quale creditore procedente (in senso sostanziale) agendo quale successore a titolo particolare deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornirne la prova, prova che difetta nel caso in esame, non avendo dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di posto che la sola descritta documentazione si rivela affatto Controparte_8
inidonea a provare il contratto di cessione in favore di dei crediti (tra cui Controparte_7
quello di cui oggi si discute). La stessa, infatti, investe il solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Una tale carenza probatoria nemmeno è stata colmata dalle produzioni effettuate nel corso del presente giudizio né dalla condotta processuale della parte odierna opponente comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione dell'opposta, avendo, al contrario, il espressamente contestato la legittimazione dell'opposta, non avendo la Pt_1
stessa dimostrato il contratto di cessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso.
Ne discende che l'opposizione dovrà essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'Avv Gabriella Piersanti, dichiaratasi anticipataria, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale.
pagina 7 di 8
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.954/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in favore dell'Avv Gabriella Piersanti, dichiaratasi anticipataria, in euro 7616.00 per compensi ed in euro 313.00 per esborsi oltre imborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 14 maggio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 954/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
(codice fiscale: ), rappresentato e difeso dall'dell'Avvocato Gabriella Piersanti CodiceFiscale_1
Opponente
Contro
(già , in persona del legale rappresentante pro-tempore, E_ E_
con sede in (30174) Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo: , REA: , Partita IVA: , P.IVA_1 P.IVA_2 P.IVA_3
per essa, quale mandataria, (già , C.F. e numero di iscrizione al Controparte_2 CP_3
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n. , REA n. 432072, partecipante al Gruppo P.IVA_4
IVA con P.IVA , corrente in 30174 Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, rappresentata e P.IVA_3 difesa dall'Avv Roberto Pietro Sidoti
opposta
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'opponente in data 2.2.2024 e per l'opposta in data
5.2.2024 ribadite all'udienza di trattenimento della causa in decisione del 5.4.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il IG proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023, con il quale con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore dell'odierna società opposta della “somma di € 32.784,60 (con limitazione quanto a , al minor importo di € 6.500,00); gli interessi come da domanda;
Parte_2 pagina 1 di 8 le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.305,00 per compensi, in € 286,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a.”, quale credito vantato da E_
, quale cessionaria, in forza di due distinti rapporti bancari, entrambi originariamente stipulati
[...]
con la ( , poi confluita in Controparte_4 CP_5 Controparte_6
[...]
1) conto corrente n. 00305/1000/00000071, acceso il 23 novembre 2010 dal IG , Parte_1 da cui scaturirebbe, a carico di quest'ultimo, un'esposizione debitoria complessiva di € 12.997,58;
2) finanziamento artigiano di € 20.000,00, concesso al IG il 24 novembre 2010 ai Parte_1
sensi della Legge della Regione Marche n. 20/2003, con tasso agevolato e con garanzia fideiussoria prestata dalla sino alla concorrenza della metà dell'importo erogato, da cui Org_1 scaturirebbe un'esposizione debitoria complessiva, a carico dell'odierno opponente, pari ad €
19.787,02.
A fondamento della spiegata opposizione, deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- sussisteva carenza di titolarità della in ordine ai crediti azionati in via E_
monitoria, atteso che assumeva di aver acquisito la titolarità dei E_ crediti vantati nei confronti del IG nell'ambito di un'operazione di Parte_1
cessione di crediti in blocco perfezionatasi il 10 giugno 2022, da che Controparte_7
a sua volta li aveva acquistati da sempre nell'ambito di un'operazione Controparte_6
di cessione di crediti in blocco: ebbene, con riguardo alla prima cessione, mancava qualsivoglia elemento probatorio, sia pure meramente indiziario, in ordine all'effettiva conclusione della cessione de qua, nonché, soprattutto, in ordine all'effettiva inclusione nella stessa dei crediti oggi pretesi dal IG , mentre, con riguardo alla seconda cessione, non si Parte_1 aveva la prova del fatto che i crediti azionati a danno dell'opponente fossero o meno oggetto di cessione;
- che, inoltre, non si aveva la prova del credito, atteso che , in fase E_
monitoria, aveva prodotto, a prova del proprio credito, dei saldaconti e non anche formali estratti conto;
- che, quanto al rapporto di conto corrente, vi era stata una illegittima capitalizzazione degli interessi attivi e passivi ed una illegittima applicazione di interessi moratori;
pagina 2 di 8 - che quanto al contratto di mutuo non si aveva prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata e che, in ogni caso, vi era stata una illegittima applicazione di interessi moratori, applicati in misura superiore al tasso contrattualmente convenuto.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:” In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la è priva della titolarità dei crediti azionati in via monitoria in danno del E_ IG , per complessivi € 32.784,60, o che, comunque, non ha fornito la relativa Parte_1
prova, atteso che la società odierna convenuta, che assume essere la seconda cessionaria crediti de quibus, non ha prodotto in atti la copia integrale di tutti e due i contratti di cessione asseritamente conclusi con riferimento ai crediti anzidetti, da cui desumere, con certezza, che le posizioni ascritte al IG siano state effettivamente ivi ricomprese, sicché, allo stato, non vi è prova che Parte_1
i ridetti crediti siano stati effettivamente ceduti e, pertanto, che la risulti E_ effettivamente creditrice del IG per l'importo di € 32.784,60, corrispondente alla Parte_1 sorte ingiunta, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n.
262/2023, RGN 720/2023.
• Sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i crediti dedotti in giudizio dalla
[...]
per complessivi € 32.784,60, sono inesistenti o, comunque, non provati E_
documentalmente, giacché la società odierna opposta si è limitata a produrre in giudizio a dimostrazione degli stessi, come allegati 9 e 13 al ricorso, meri documenti di saldo conto, inidonei, a rigore, già ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 50 TUB, e, maggior ragione, assolutamente inidonei e insufficienti, nell'attuale fase a cognizione piena, a dimostrare l'esistenza,
l'esatto ammontare e la debenza dei precitati crediti, considerato altresì che, con riferimento al contratto di mutuo, non è stata neppure provata da controparte l'avvenuta erogazione e l'avvenuta dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine del IG , e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023.
• Ancora in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i crediti azionati in via monitoria dalla per complessivi € 32.784,60, sono incerti, illiquidi e, allo stato, non E_
liquidabili, atteso che, da un lato, occorre espungere, per tutti i motivi descritti in narrativa, gli interessi anatocistici invalidamente applicati nel rapporto di conto corrente e gli interessi moratori, parimenti invalidamente applicati, in tutto o in parte, sia nel rapporto di conto corrente che in quello di mutuo, ma, dall'altro lato, non è materialmente possibile procedere alle relative operazioni di calcolo in assenza della completa documentazione contrattuale e contabile inerente ai rapporti anzidetti, non prodotta da controparte, e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 262/2023, RGN 720/2023.
pagina 3 di 8 • In via subordinata, qualora la dovesse provare, con nuove e complete E_ produzioni documentali, l'esistenza e l'esatto ammontare dei crediti azionati in via monitoria in danno del IG , per complessivi € 32.784,60, nonché di essersi resa effettivamente Parte_1
cessionaria degli stessi, rideterminare la sorte ingiunta scomputandovi, previa nomina di CTU tecnico- contabile, tutti gli interessi anatocistici e moratori invalidamente applicati, nonché le ulteriori voci di costo che dovessero risultare illegittimamente applicate dall'esame dell'eventuale, nuova documentazione prodotta.
• Con vittoria di spese, diritti e onorari ex D.M. n. 55/2014, da distrarsi in favore del sottoscritto
Avvocato che se ne dichiara antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dopo lo scambio delle memorie conclusionali, giungeva all'udienza del 5.4.2024 e con ordinanza del 29.4.2024 veniva trattenuto in decisione.
Prima di passare alla disamina dei motivi di opposizione, deve rilevarsi che non sussiste l'improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, atteso che, pur se si tratta di materia bancaria per la quale lo stesso è previsto come obbligatorio, la relativa eccezione è stata tardivamente formulata.
Esaminando, allora, l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa dell'opponente, deve osservarsi, in linea generale, che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti della giurisprudenza di legittimità in cui si è precisato che "una cosa è
l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
pagina 4 di 8 esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019;
Ciò posto, va però, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.(Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, (ud. 18/05/2023, dep. 22/06/2023),
n.17944).
Ciò premesso, nel caso in esame, l'opponente, con riferimento alla prima cessione, ovvero quella da contesta sia l'esistenza del contratto tra e sia Org_2 Org_3 Controparte_7
l'inclusione del credito nella cessione “Quanto, invece, all'altra operazione di cessione, asseritamente conclusa tra la e che controparte deve parimenti Controparte_7 Controparte_6
provare ex art. 2697 c.c., non è stato prodotto in questa sede neppure uno stralcio del relativo contratto, sicché, in questo caso, manca qualsivoglia elemento probatorio, sia pure meramente indiziario, in ordine all'effettiva conclusione della cessione de qua, nonché, soprattutto, in ordine all'effettiva inclusione nella stessa dei crediti oggi pretesi dal IG ” (cfr pag 4 della citazione in Parte_1
opposizione), mentre con riferimento alla seconda cessione, ovvero quella tra Controparte_7
e contesta la mancanza di prova dell'inclusione del credito dell'opponente E_
nella cessione pagina 5 di 8 In tale ultimo caso, dunque, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto,
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Ciò premesso, nel caso in esame, con riferimento alla prima cessione, oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto è la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.( Cassazione civile sez. I,
29/02/2024, (ud. 19/12/2023, dep. 29/02/2024), n.5478)
Né vi sono altri elementi che, unitamente a detta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possano fornire la prova, almeno indiziaria, dell'avvenuta cessione, non essendo ad esempio neppure la pubblicazione essere avvenuta su richiesta della cedente.
In altri termini, dunque, deve richiamarsi quanto affermato da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità
“ la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in pagina 6 di 8 caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio”(Cassazione civile sez. I, 29/02/2024, (ud. 19/12/2023, dep.
29/02/2024), n.5478)
Ne discende che l'opposto, quale creditore procedente (in senso sostanziale) agendo quale successore a titolo particolare deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma altresì fornirne la prova, prova che difetta nel caso in esame, non avendo dimostrato adeguatamente la propria qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso di posto che la sola descritta documentazione si rivela affatto Controparte_8
inidonea a provare il contratto di cessione in favore di dei crediti (tra cui Controparte_7
quello di cui oggi si discute). La stessa, infatti, investe il solo requisito della "notificazione" della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, non anche la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito.
Una tale carenza probatoria nemmeno è stata colmata dalle produzioni effettuate nel corso del presente giudizio né dalla condotta processuale della parte odierna opponente comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione dell'opposta, avendo, al contrario, il espressamente contestato la legittimazione dell'opposta, non avendo la Pt_1
stessa dimostrato il contratto di cessione dei crediti in forza del quale ha affermato di essere titolare del rapporto e/o del credito controverso.
Ne discende che l'opposizione dovrà essere accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in favore dell'Avv Gabriella Piersanti, dichiaratasi anticipataria, secondo i valori medi per ciascuna fase processuale.
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PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n.954/23, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in favore dell'Avv Gabriella Piersanti, dichiaratasi anticipataria, in euro 7616.00 per compensi ed in euro 313.00 per esborsi oltre imborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
Ascoli Piceno, 14 maggio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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