Ordinanza collegiale 10 marzo 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 23/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2024, proposto dal sig. RT RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Cini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale del ET, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
del provvedimento tacito di diniego dell’accesso agli atti e documenti amministrativi richiesti dal ricorrente con istanza del 10.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2025 e 17 aprile 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo della controversia il sig. RT RI ha impugnato il diniego formatosi per silentium sulla sua istanza di accesso ai documenti avanzata a mezzo p.e.c., presso l’Istituto scolastico “Viola -Marchesini” di Rovigo e il locale Ambito Territoriale dell’Ufficio scolastico regionale, in data 10.10.2024.
Il ricorrente premette di essere stato immesso nei ruoli del personale docente della scuola secondaria dopo aver superato il relativo concorso e pure il percorso di formazione iniziale. L’Amministrazione, tuttavia, gli avrebbe negato la sede di servizio presso l'Istituto Scolastico “Viola – Marchesini” di Rovigo, dove per l’a.s. 2023/2024 aveva prestato servizio a tempo determinato, comunicandogli che a seguito della contrazione di organico presso quella sede gli sarebbe stata attribuita una cattedra esterna di 14 ore presso l'I.I.S. Polo Tecnico di Adria, e di sole 4 ore presso l’I.I.S. “Viola – Marchesini” di Rovigo. Circostanza che comporterebbe la titolarità dell’insegnamento nell'Istituzione scolastica dove il docente svolge il maggior numero di ore, quindi, nel caso di specie, presso l'I.I.S. Polo Tecnico di Adria. Da qui la richiesta amministrativa di accesso agli atti e documenti relativi all’organico dell'I.S.S “Viola – Marchesini” di Rovigo per l'a.s. 2024/2025 e la successiva domanda di annullamento del tacito diniego infine formatosi.
2. L’Istituto Scolastico si è costituito in giudizio depositando una relazione, corredata dalla pertinente documentazione, dalla quale è emerso che in realtà il ricorrente aveva presentato una precedente richiesta di accesso agli atti in data 4.9.2024, già denegata dall’Ente scolastico con provvedimento espresso assunto al prot. n. 9561 del 1°.10.2024. Ragion per cui l’Amministrazione ha evidenziato il difetto dei presupposti per l’accoglimento non solo della successiva istanza ostensiva, ma anche del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio.
3. Con ordinanza collegiale n. 337 del 10.3.2025, pronunciata a seguito della camera di consiglio del 6.3.2025, il Tribunale ha rilevato la sussistenza di una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto originario dell’interesse ad agire, non essendo stato impugnato il diniego espresso di accesso agli atti e, di contro, essendo stato contestato un diniego tacito meramente confermativo del precedente rigetto. Per l’effetto, alle parti è stato consentito di interloquire sul punto e la causa rinviata alla camera di consiglio riconvocata del 17.4.2025.
4. Con memoria depositata il 10.4.2025 il ricorrente ha illustrato le ragioni per cui a suo dire il ricorso andrebbe accolto nel merito e non rigettato in rito.
5. Alla camera di consiglio del 17.4.2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.
6.1. Difatti, con la prima istanza d’accesso trasmessa via p.e.c. il 4.9.2024 l’Organizzazione sindacale “Gilda degli insegnanti”, per conto del ricorrente, esposta la situazione di impiego di quest’ultimo, ha lamentato che l’insegnante non aveva ricevuto comunicazioni ufficiali della mutata situazione d’organico, non sapendo se la contrazione d’organico si configurasse in quello di diritto o di fatto. Il Sindacato aggiungeva che plurime voci interne all’Istituzione scolastica prospettavano sia degli errori nella comunicazione da parte della Scuola agli uffici sulle proposte di formulazione dell’organico 2024/2025, e sia la trasformazione di una cattedra B012 in B011. Rilevando altresì l’anomalia della tempistica della comunicazione al docente, che non aveva potuto verificare la correttezza dell’ iter che lo riguardava. Si chiedeva dunque, “ per una verifica degli elementi conoscitivi necessari a valutare se vi sia effettivamente stato un danno indebito alla possibile conferma di titolarità del docente presso l’ISS Viola-Marchesini”, di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti ed elementi conoscitivi:
“- esiti delle iscrizioni presso I.C. suddivise per anno e indirizzo;
- proposta formazione classi a.s. 2024/25 trasmessa da IIS Viola-Marchesini;
- proposta organico di diritto a.s. 2024/25 trasmessa da IIS Viola-Marchesini;
-ogni altro documento significativo relativo alla questione in oggetto” (cfr. doc. n. 2 dep. dall’Istituto resistente) .
6.2. A riscontro dell’istanza l’I.S.S. “Viola-Marchesini” negava l’accesso in forma espressa con il provvedimento assunto al prot. n. 9561 del 1°.10.2024. Il provvedimento illustra tutta una serie di ragioni ritenute preclusive all’ostensione documentale ritenendo (riassuntivamente e salvo il rimando all’atto poc’anzi citato):
-l’assenza di un interesse, concreto attuale e diretto, all’accesso, in quanto il docente in questione, essendo assunto a tempo determinato per l’anno di formazione e prova, non avrebbe potuto considerarsi “perdente posto” ai sensi della normativa vigente;
-l’incompetenza dell’Istituto scolastico, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 925 del 20.4.2015, in merito alla determinazione definitiva degli organici;
-l’inammissibilità dell’istanza in quanto configurabile come tesa ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione;
-l’onerosità sproporzionata dell’elaborazione e produzione della documentazione richiesta rispetto alle risorse amministrative dell’Istituto;
-l’inesattezza dei presupposti dell’istanza in merito alla situazione del docente, ritenuta tale da incidere sulla natura e tipologia dei dati e dei documenti potenzialmente oggetto di accesso (cfr. doc. n. 2 dep. dall’Istituto resistente).
6.3. Con la seconda istanza di accesso agli atti trasmessa via p.e.c. il 10 ottobre 2024 lo stesso Sindacato, per conto del ricorrente, chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti atti amministrativi:
“- esiti numerici delle iscrizioni presso IIS Viola-Marchesini a.s. 2024/25, inerenti a indirizzi, corsi e classi che prevedono insegnamento della classe di concorso B012;
-proposta formazione classi e proposta organico di diritto a.s. 2024/25 (numero ore e cattedre) inerenti la classe di concorso B012, trasmesse da IIS Viola-Marchesini a UAT 5° sede Rovigo;
-eventuale proposta di adeguamento dell'Organico di diritto alla situazione di fatto, relativamente alla Classe di Concorso B012;
-ogni altro documento atto alla comprensione della mancata CONFERMA, dopo il superamento dell'anno di formazione e prova, del Prof. RI nella Istituzione scolastica di prima assegnazione, IIS Viola-Marchesini di Rovigo, come previsto dalla norma relativa, (Concorso “straordinario bis” ex art 59 - comma 9 bis del DL del 25 maggio 2021 n 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 6 maggio 2022) ”. Con la sola precisazione per cui “ la richiesta è motivata anche dalla evidenza – successivamente emersa – della disponibilità presso l'Istituzione Scolastica (Viola-Marchesini, ndr) di ulteriori 13 ore di B012, assegnate in supplenza, oltre alla 4 ore di completamento cattedra già assegnate allo stesso Prof. RI (totale complessivo di 17 ore)”.
E su questa seconda istanza l’Istituto rimaneva silente.
6.4. Osserva il Collegio che il contenuto delle due domande, rivolte ai medesimi soggetti ed aventi, in sostanza, lo stesso oggetto e la medesima finalità, deve considerarsi del tutto sovrapponibile, essendo riproposta la stessa richiesta documentale con riferimento alle diverse voci che la corredano con la sola specificazione del riferimento alla classe di concorso B012 posseduta dal ricorrente, per vero evidenziata anche nella prima istanza e comunque rientrante nella generale ed omnicomprensiva richiesta con essa formulata.
Non può assegnarsi alcun rilievo alla pretesa novità relativa alla successiva conoscenza di una presunta disponibilità, presso l'Istituzione Scolastica, di ulteriori 13 ore di supplenza nella classe di concorso B012, atteso che così facendo il ricorrente ha solo illustrato ulteriormente le sue ragioni a fronte della prima istanza che in ogni caso era volta, evidentemente, a rinvenire tutta la documentazione preesistente inerente sia la proposta di formazione delle classi nell’a.s. 2024/2025 che l’organico di fatto e di diritto di tale annata, e pertanto anche quella eventualmente dimostrativa dell’esistenza delle ipotizzate ore di supplenza.
La seconda istanza di accesso deve quindi ritenersi alla stregua di una mera riproposizione della prima, denegata con provvedimento espresso rimasto inoppugnato. E tanto comporta l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto avverso un provvedimento meramente confermativo del diniego precedentemente espresso, com’è da ritenersi quello assunto dall’Amministrazione per silentium in occasione del secondo accesso.
La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che “ il carattere decadenziale del termine per l’impugnazione del diniego, espresso o tacito, reca in sé, quale inevitabile corollario, che la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 e 7 del 2006).
In altre parole, il cittadino ha la facoltà di reiterare l’istanza di accesso e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza o anche a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all’accesso; in tal caso, l’originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non ha rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale.
Tuttavia, qualora non sussistano tali elementi di novità e l’interessato si limiti a reiterare l’originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa, non potendosi immaginare, anche per ragioni di buon funzionamento dell’azione amministrativa in una cornice di reciproca correttezza dei rapporti tra privato e amministrazione, che l’amministrazione sia tenuta indefinitamente a prendere in esame la medesima istanza che il privato intenda ripetutamente sottoporle senza addurre alcun elemento di novità.
Ne consegue che la successiva determinazione dell’amministrazione, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è perciò autonomamente impugnabile.
In definitiva, come stabilmente affermato anche dalla giurisprudenza successiva, la mera reiterazione di una richiesta di accesso agli atti già rigettata dalla destinataria, che non sia basata su elementi nuovi rispetto alla richiesta originaria o su una diversa prospettazione dell’interesse a base della posizione legittimante l’accesso, non vincola l’amministrazione ad un riesame della stessa e rende legittimo e non autonomamente impugnabile il provvedimento meramente confermativo del precedente rigetto, già frapposto al medesimo soggetto e non fatto oggetto da questi di impugnativa nel termine.
Il carattere meramente confermativo, a maggior ragione, è assunto dal diniego tacito dell’istanza di accesso solo reiterata, in quanto non connotata dalle caratteristiche indicate, sicché l’azione proposta in primo grado dalla Lacaita s.r.l. avverso il diniego tacito è inammissibile, in quanti quest’ultimo non è autonomamente impugnabile” (così in C.d.S., n. 279/2020) .
6.5. Queste conclusioni non vengono intaccate dalle deduzioni del ricorrente, che nega la reiterazione della domanda di accesso affermando di essersi conformato all’iniziale espresso diniego, motivato in ragione della generalità della iniziale richiesta, prospettando la strumentalità dei documenti da ultimo richiesti rispetto alla sua specifica posizione lavorativa.
Difatti, nella prima istanza ostensiva era già rappresentata la situazione del ricorrente, che qualificandosi come assegnatario di una cattedra B012 presso l’Istituto “Viola-Marchesini”, prospettava presunti errori o indebite trasformazioni della cattedra “B012” in una “B011”, motivando la richiesta ostensiva con la necessità di una “ verifica degli elementi conoscitivi necessari a valutare se vi sia effettivamente stato un danno indebito alla possibile conferma di titolarità del docente presso l’ISS Viola Marchesini ”. La posizione del ricorrente, vale a dire la legittimazione e il suo interesse ostensivo, non mutano nel passaggio dalla prima alla seconda istanza.
E si aggiunge il carattere invero plurimotivato del diniego espresso con il provvedimento assunto al prot. n. 9561 del 1°.10.2024, che non essendo stato contestato in tutte le sue componenti motivazionali, impedisce anche sotto questo profilo al Tribunale di pronunciarsi sulla richiesta del ricorrente.
7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
8. Cionondimeno, in ragione della peculiarità della controversia sussistono giuste ragioni a giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 6 marzo 2025, 17 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Francesco Avino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO