CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Piero Sabatino (pec: C.F._1
Email_1 appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Roberta Lo Presti (pec: C.F._2
Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3064/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 16/06/2023 e pubblicata il 22/06/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Civile di Palermo, contrariis reiectis: in riforma della sentenza n. 3064/2023 del Tribunale di Palermo, emessa in data 16.06.2023 e pubblicata in data 22.06.2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 17899/2019, disporre che:
– la separazione venga addebitata al sig. per tutti i motivi ampiamente speigati Controparte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio;
– il sig. versi a titolo di mantenimento in favore della moglie Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia alla luce degli elementi già emersi in primo grado;
– con vittoria di spese del primo grado di giudizio da porre a carico del sig. (all. Controparte_1
1), in quanto la parte non beneficiava dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, nonché del presente come da separata istanza di liquidazione (all. 2) da porre a carico dello Stato in quanto la parte risulta essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato Prot. 2023/28479 del 31.07.2023 (all.
3).” per l'appellato
“CHIEDE ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO reietta ogni difesa ed eccezione avversaria,
- Confermare la sentenza N. 3064/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo – Giudice
Donata D'Agostino, in data 16.6.2023 e pubblicata in data 22.6. 2023, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale di cui al R.G.N. 17899/2019, e per l'effetto, Rigettare il ricorso in appello per i motivi espressi in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2019 LI , premettendo CP_1
2 che in data 29/06/1991 aveva contratto matrimonio con , dalla cui Parte_1
unione erano nati due figli, in data 27/09/1992 e in data Per_1 Per_2
13/09/1993, entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che con il trascorrere del tempo il rapporto coniugale era divenuto insostenibile, tanto da determinare il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e da provocarne la loro separazione di fatto.
3. Si costituiva la la quale, non opponendosi alla domanda di Pt_1
separazione e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, chiedeva in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione a carico dello LI nonché la previsione, a carico di questi, di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 500,00 e la condanna di controparte al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
4. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con la produzione documentale nonché attraverso l'escussione del teste indicato da parte attrice, con sentenza dei 16-
22 giugno 2023 n. 3064/2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
in assenza di un'attività istruttoria atta a valutare se ed in quale misura l'instaurazione della relazione extraconiugale da parte dello LI avesse inciso con efficacia disgregante sulla vita familiare, tanto da determinare l'intollerabilità della convivenza - così come affermava la - rigettava la sua domanda di addebito Pt_1
della separazione nei confronti del coniuge;
sebbene gli elementi probatori forniti dalle parti fossero scarni, riteneva sussistere un'effettiva sperequazione economica tra le stesse, sì da porre a carico dello l'onere di corrispondere mensilmente CP_1 alla moglie euro 200,00 (somma soggetta a rivalutazione) a titolo di suo mantenimento;
infine, compensava le spese di lite tra le parti.
5. Con ricorso depositato in data 17/07/2023, la ha impugnato la Pt_1 predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione della domanda di addebito e l'esiguità del quantum riconosciutole a titolo di mantenimento.
3 6. Si è costituito lo LI il quale ha chiesto la conferma della sentenza appellata, il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e la vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 13 dicembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con il primo motivo di doglianza l'odierna appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare la propria domanda di addebito della separazione in capo allo LI, non ha né posto in essere un'approfondita disamina della fattispecie e delle modalità con le quali è stata scoperta la relazione extraconiugale del marito, né tantomeno ha valutato adeguatamente la deposizione della teste , dalla quale risulterebbe Testimone_1
incontrovertibile che la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'odierno appellato abbia rappresentato la causa esclusiva della fine del rapporto di coniugio.
10. Ha rilevato, in proposito, che in epoca antecedente la scoperta dell'infedeltà dello la relazione coniugale non versava in alcuna condizione di crisi. A CP_1
riprova di ciò rappresenta che il predetto era stato infatti costretto ad abbandonare il tetto coniugale solo a far data dal momento della suddetta scoperta (anno 2015).
11. Tanto premesso, questa Corte ritiene che gli assunti dell'appellante possano essere condivisi, posto che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di addebito della separazione. Difatti, la pronuncia di addebito richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri di matrimonio, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (ex multis: Cass. civile sez. I, n.18725 del
03/07/2023; Cass. n. 40795 del 20/12/2021). Infatti, la giurisprudenza ritiene che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
4 dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 16287/2023).
12. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
(Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
13. Ebbene, in ispecie, la ha fornito la prova del nesso di causalità tra la Pt_1
relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e l'irrimediabile crisi del rapporto di coniugio. A ben vedere, infatti, la deposizione della teste di parte attrice deve ritenersi sufficiente non solo a dimostrare la sussistenza della violazione del dovere di fedeltà dell'appellato - peraltro dallo stesso ammessa – ma anche la contestualità tra la scoperta da parte della dell'adulterio e l'immediato coattivo Pt_1
allontanamento dello dalla casa coniugale (“ l'ha ammesso dopo CP_1 CP_1 che noi l'abbiamo cacciato di casa”).
14. Il materiale probatorio raccolto in primo grado non ha in alcun modo evidenziato segni di una frattura nell'unione coniugale preesistente alla violazione del dovere di fedeltà, né tantomeno l'appellato ha fornito elementi per confutare le risultanze dell'attività istruttoria svolta in proposito.
15. In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il motivo deve trovare accoglimento, non potendosi ritenere che la dimostrata violazione del dovere di fedeltà da parte dello sia avvenuta a fronte di una crisi già preesistente CP_1
e ormai irrimediabile.
16. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'esiguità dell'importo confermato dal Tribunale a titolo di proprio mantenimento, sull'errato presupposto che il tenore di vita del nucleo familiare fosse stato modesto.
5 17. Si duole, inoltre, che sebbene l'Autorità Giudiziaria avesse dato atto della possibile difficoltà per la stessa nel reperire un'occupazione confacente alla propria capacità lavorativa - stante l'età anagrafica di 53 anni - e nonostante la discrepanza economica tra i coniugi, ha confermato la somma già precedentemente determinata con ordinanza presidenziale, malgrado fosse palesemente inidonea a garantirle un'esistenza dignitosa.
18. Il motivo è fondato.
19. Va considerato che, per giurisprudenza costante, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
20. Dall'analisi dei dati economici ricavabili dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti è possibile accertare la sussistenza di un significativo squilibrio tra le loro rispettive disponibilità economiche. È risultato infatti che, secondo quanto dichiarato dallo LI in sede di udienza presidenziale, questi presterebbe attività lavorativa come carpentiere percependo entrate mensili per circa € 1.400,00. Per ciò che attiene la , invece, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che Pt_1 non svolgerebbe alcuna attività lavorativa, che vivrebbe unitamente alla germana e che avrebbe ricevuto delle somme a titolo ereditario nel 2017 pari ad euro 14.000,00.
21. A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'odierna appellante difficilmente potrà reperire un'occupazione confacente alla propria capacità lavorativa, anche solo generica, tenuto conto della propria età (prossima ai
55 anni).
6 22. Sicché, la valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui indicati porta a ritenere pienamente condivisibile la doglianza mossa dalla circa l'esiguità del Pt_1
quantum riconosciutole a titolo di mantenimento personale.
23. Pertanto, ritenuto che lo LI possegga una capacità reddituale ben superiore a quella della controparte e non risultando elementi certi di segno inverso, sussistono i presupposti per prevedere l'obbligo, posto a carico dell'appellato, di versare alla la somma mensile di euro 300,00, soggetta a rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di suo mantenimento personale.
24. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va riformata con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e con la previsione dell'obbligo posto a carico dello di corrispondere CP_1 mensilmente alla euro 300,00 a titolo di mantenimento personale. Pt_1
25. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, pro tempore vigenti, come in dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, lette le note conclusive delle parti e il parere del Procuratore Generale
- in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 3064/2023, pronunciata dal
Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 16/06/2023 e pubblicata il
22/06/2023, proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 17/07/2023 accoglie la domanda di addebito della separazione, che pone dunque a carico dello;
pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di CP_1
versare alla controparte l'assegno mensile di mantenimento nella misura di euro
300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da questa decisione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, se dovute, in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 dicembre 2024 7 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1279/2023 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'Avv. Piero Sabatino (pec: C.F._1
Email_1 appellante contro
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) con il patrocinio dell'Avv. Roberta Lo Presti (pec: C.F._2
Email_2 appellato con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
1 NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3064/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 16/06/2023 e pubblicata il 22/06/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI per l'appellante
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello Civile di Palermo, contrariis reiectis: in riforma della sentenza n. 3064/2023 del Tribunale di Palermo, emessa in data 16.06.2023 e pubblicata in data 22.06.2023, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 17899/2019, disporre che:
– la separazione venga addebitata al sig. per tutti i motivi ampiamente speigati Controparte_1 nell'atto introduttivo del presente giudizio;
– il sig. versi a titolo di mantenimento in favore della moglie Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di Giustizia alla luce degli elementi già emersi in primo grado;
– con vittoria di spese del primo grado di giudizio da porre a carico del sig. (all. Controparte_1
1), in quanto la parte non beneficiava dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, nonché del presente come da separata istanza di liquidazione (all. 2) da porre a carico dello Stato in quanto la parte risulta essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato Prot. 2023/28479 del 31.07.2023 (all.
3).” per l'appellato
“CHIEDE ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO reietta ogni difesa ed eccezione avversaria,
- Confermare la sentenza N. 3064/2023, pronunciata dal Tribunale di Palermo – Giudice
Donata D'Agostino, in data 16.6.2023 e pubblicata in data 22.6. 2023, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale di cui al R.G.N. 17899/2019, e per l'effetto, Rigettare il ricorso in appello per i motivi espressi in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.” per il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello rigetto dell'impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2019 LI , premettendo CP_1
2 che in data 29/06/1991 aveva contratto matrimonio con , dalla cui Parte_1
unione erano nati due figli, in data 27/09/1992 e in data Per_1 Per_2
13/09/1993, entrambi oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, domandava che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con vittoria delle spese e degli onorari del giudizio.
2. In particolare, esponeva che con il trascorrere del tempo il rapporto coniugale era divenuto insostenibile, tanto da determinare il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e da provocarne la loro separazione di fatto.
3. Si costituiva la la quale, non opponendosi alla domanda di Pt_1
separazione e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, chiedeva in via riconvenzionale la pronuncia di addebito della separazione a carico dello LI nonché la previsione, a carico di questi, di un assegno di mantenimento in proprio favore, pari ad euro 500,00 e la condanna di controparte al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio.
4. Il Tribunale di Palermo, istruita la causa con la produzione documentale nonché attraverso l'escussione del teste indicato da parte attrice, con sentenza dei 16-
22 giugno 2023 n. 3064/2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi;
in assenza di un'attività istruttoria atta a valutare se ed in quale misura l'instaurazione della relazione extraconiugale da parte dello LI avesse inciso con efficacia disgregante sulla vita familiare, tanto da determinare l'intollerabilità della convivenza - così come affermava la - rigettava la sua domanda di addebito Pt_1
della separazione nei confronti del coniuge;
sebbene gli elementi probatori forniti dalle parti fossero scarni, riteneva sussistere un'effettiva sperequazione economica tra le stesse, sì da porre a carico dello l'onere di corrispondere mensilmente CP_1 alla moglie euro 200,00 (somma soggetta a rivalutazione) a titolo di suo mantenimento;
infine, compensava le spese di lite tra le parti.
5. Con ricorso depositato in data 17/07/2023, la ha impugnato la Pt_1 predetta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe e censurando, in particolare, l'errata valutazione della domanda di addebito e l'esiguità del quantum riconosciutole a titolo di mantenimento.
3 6. Si è costituito lo LI il quale ha chiesto la conferma della sentenza appellata, il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto e la vittoria delle spese e dei compensi da distrarsi in favore del procuratore costituito.
7. Il procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha chiesto il rigetto dell'appello.
8. Sostituita l'udienza del giorno 13 dicembre 2024 con le note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata assunta in decisione.
9. Con il primo motivo di doglianza l'odierna appellante chiede la riforma del provvedimento impugnato nella parte in cui il Tribunale, nel rigettare la propria domanda di addebito della separazione in capo allo LI, non ha né posto in essere un'approfondita disamina della fattispecie e delle modalità con le quali è stata scoperta la relazione extraconiugale del marito, né tantomeno ha valutato adeguatamente la deposizione della teste , dalla quale risulterebbe Testimone_1
incontrovertibile che la violazione del dovere di fedeltà da parte dell'odierno appellato abbia rappresentato la causa esclusiva della fine del rapporto di coniugio.
10. Ha rilevato, in proposito, che in epoca antecedente la scoperta dell'infedeltà dello la relazione coniugale non versava in alcuna condizione di crisi. A CP_1
riprova di ciò rappresenta che il predetto era stato infatti costretto ad abbandonare il tetto coniugale solo a far data dal momento della suddetta scoperta (anno 2015).
11. Tanto premesso, questa Corte ritiene che gli assunti dell'appellante possano essere condivisi, posto che il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di addebito della separazione. Difatti, la pronuncia di addebito richiede che si accerti non soltanto che uno dei due coniugi abbia tenuto comportamenti contrari ai doveri di matrimonio, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi coniugale (ex multis: Cass. civile sez. I, n.18725 del
03/07/2023; Cass. n. 40795 del 20/12/2021). Infatti, la giurisprudenza ritiene che “la dichiarazione di addebito della separazione richiede la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
4 dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 16287/2023).
12. Con specifico riferimento al riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi della condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale
(Cass. n. 3923 del 19/02/2018).
13. Ebbene, in ispecie, la ha fornito la prova del nesso di causalità tra la Pt_1
relazione extraconiugale intrattenuta dal marito e l'irrimediabile crisi del rapporto di coniugio. A ben vedere, infatti, la deposizione della teste di parte attrice deve ritenersi sufficiente non solo a dimostrare la sussistenza della violazione del dovere di fedeltà dell'appellato - peraltro dallo stesso ammessa – ma anche la contestualità tra la scoperta da parte della dell'adulterio e l'immediato coattivo Pt_1
allontanamento dello dalla casa coniugale (“ l'ha ammesso dopo CP_1 CP_1 che noi l'abbiamo cacciato di casa”).
14. Il materiale probatorio raccolto in primo grado non ha in alcun modo evidenziato segni di una frattura nell'unione coniugale preesistente alla violazione del dovere di fedeltà, né tantomeno l'appellato ha fornito elementi per confutare le risultanze dell'attività istruttoria svolta in proposito.
15. In definitiva, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il motivo deve trovare accoglimento, non potendosi ritenere che la dimostrata violazione del dovere di fedeltà da parte dello sia avvenuta a fronte di una crisi già preesistente CP_1
e ormai irrimediabile.
16. Con il secondo motivo di doglianza l'appellante lamenta l'esiguità dell'importo confermato dal Tribunale a titolo di proprio mantenimento, sull'errato presupposto che il tenore di vita del nucleo familiare fosse stato modesto.
5 17. Si duole, inoltre, che sebbene l'Autorità Giudiziaria avesse dato atto della possibile difficoltà per la stessa nel reperire un'occupazione confacente alla propria capacità lavorativa - stante l'età anagrafica di 53 anni - e nonostante la discrepanza economica tra i coniugi, ha confermato la somma già precedentemente determinata con ordinanza presidenziale, malgrado fosse palesemente inidonea a garantirle un'esistenza dignitosa.
18. Il motivo è fondato.
19. Va considerato che, per giurisprudenza costante, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017).
20. Dall'analisi dei dati economici ricavabili dalle allegazioni e dalle produzioni delle parti è possibile accertare la sussistenza di un significativo squilibrio tra le loro rispettive disponibilità economiche. È risultato infatti che, secondo quanto dichiarato dallo LI in sede di udienza presidenziale, questi presterebbe attività lavorativa come carpentiere percependo entrate mensili per circa € 1.400,00. Per ciò che attiene la , invece, nel corso del giudizio di primo grado è emerso che Pt_1 non svolgerebbe alcuna attività lavorativa, che vivrebbe unitamente alla germana e che avrebbe ricevuto delle somme a titolo ereditario nel 2017 pari ad euro 14.000,00.
21. A ciò si aggiunga che, come correttamente rilevato dal Tribunale, l'odierna appellante difficilmente potrà reperire un'occupazione confacente alla propria capacità lavorativa, anche solo generica, tenuto conto della propria età (prossima ai
55 anni).
6 22. Sicché, la valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui indicati porta a ritenere pienamente condivisibile la doglianza mossa dalla circa l'esiguità del Pt_1
quantum riconosciutole a titolo di mantenimento personale.
23. Pertanto, ritenuto che lo LI possegga una capacità reddituale ben superiore a quella della controparte e non risultando elementi certi di segno inverso, sussistono i presupposti per prevedere l'obbligo, posto a carico dell'appellato, di versare alla la somma mensile di euro 300,00, soggetta a rivalutazione Pt_1
annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di suo mantenimento personale.
24. Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sentenza impugnata va riformata con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e con la previsione dell'obbligo posto a carico dello di corrispondere CP_1 mensilmente alla euro 300,00 a titolo di mantenimento personale. Pt_1
25. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014, pro tempore vigenti, come in dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione di Parte_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte, lette le note conclusive delle parti e il parere del Procuratore Generale
- in accoglimento dell'appello avverso la sentenza n. 3064/2023, pronunciata dal
Tribunale di Palermo, in composizione collegiale, in data 16/06/2023 e pubblicata il
22/06/2023, proposto da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1 ricorso depositato il 17/07/2023 accoglie la domanda di addebito della separazione, che pone dunque a carico dello;
pone a carico di quest'ultimo l'obbligo di CP_1
versare alla controparte l'assegno mensile di mantenimento nella misura di euro
300,00, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da questa decisione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge, se dovute, in favore dell'Erario;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 19 dicembre 2024 7 Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
8