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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 27/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA VERBALE D'UDIENZA di P.C. e DISCUSSIONE (Artt. 281 sexies - 127 bis c.p.c.) Oggi 27 marzo 2025 h.
9.30 innanzi al Giudice GOT Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato:
- per parte attrice in opposizione e l'Avv. Pietro LAVEZZARI;
Pt_1 Pt_2
- per parte convenuta quale mandataria di l'Avv. Sabina Controparte_1 Parte_3
ZELONI in sostituzione dell'Avv. Coluccino. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. LAVEZZARI per parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate a verbale di udienza del 18.12.2024, come da note conclusive depositate telematicamente il 27.6.2024. L'Avv. ZELONI, per l'ingiungente opposta , insiste per l'accoglimento delle conclusioni Parte_3 precisate a verbale di udienza del 18.12.2024, come da note conclusive depositate telematicamente il 26.6.24. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 09.40 il GOT, dato atto di quanto precede e data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 19.30, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 525 / 2022 Promossa da
, C.F. , residente in [...], nella sua qualità di titolare della Parte_4 CodiceFiscale_1 ditta individuale denominata Hakuna Matata, con sede in Imperia Lungomare Amerigo Vespucci 52, C.F. CodiceFiscale_1
1 C.F. , residente in Imperia, entrambi elettivamente Parte_5 CodiceFiscale_2 domiciliati in Imperia, Via della Repubblica n. 26 presso lo studio del difensore Avv. Pietro Lavezzari, attori in opposizione contro
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Conegliano (TV), C.F. e P.I. Parte_3 P.IVA P.IVA_
e per essa, quale mandataria con sede in Parte_6
Milano, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo P.IVA_3 studio dei difensori Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, convenuto in opposizione Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e fideiussoria. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per gli attori e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, in accoglimento della Pt_1 Pt_2 presente opposizione, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: a) Accertare e dichiarare che giudizio è improcedibile per omesso svolgimento della mediazione;
b) Accertare e dichiarare che non è titolare del credito di cui è causa e che conseguentemente Parte_3
è priva di legittimazione attiva e la sua mandataria è priva di potere di rappresentanza. Nel merito: accertare e dichiarare la errata determinazione del credito vantato da e la Parte_3 conseguente non debenza del credito del signor in parte qua e revocare la ingiunzione;
Parte_4
In via riconvenzionale:
1) si eccepisce la nullità delle clausole numero 1,2 e 7 del contratto di fidejussione.
2) Previa dichiarazione incidentale della nullità parziale del contratto di fideiussione di cui è causa con riguardo al citato art. 7, anche per violazione della normativa consumeristica, dichiarare la estinzione della fidejussione in quanto il creditore ha mancato di coltivare diligentemente le proprie ragioni a pena di decadenza, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., revocando il decreto opposto. In via istruttoria: Si insta per l'ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo 2015 – 2017 dalle Banche destinatarie, in base alla data della fideiussione di cui è causa che è del 2016. Si indicano a titolo esemplificativo quali possibili Banche: Unicredit, Banca nazionale del lavoro (ora BNP Paribas), Banca Antonveneta, Monte dei Paschi di Siena, Credit IC Italia, Banca RI (ora Banco BPer). d) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di legge da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistario.” (v. note conclusive depositate il 27.6.24). Per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_3
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 46/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il signor e la IG , anche in solido fra loro, al pagamento Pt_1 Pt_2 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.” (v. comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.6.22) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 46/2022, emesso in data 21.01.2022 dal Tribunale di Imperia all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2614/2021, Pt_4
e convenivano in giudizio per sentire accogliere le proprie
[...] Parte_5 Controparte_2 domande, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio di opposizione la CP_2
[..
rappresentata dalla mandataria la quale, nel contestare quanto Parte_6 dedotto, eccepito e richiesto da controparte, concludeva chiedendo il rigetto totale dell'avversa domanda e conseguente conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 22.06.2022 il Giudice dava atto della formale costituzione delle parti e rinviava la causa all'udienza del 07.12.2022 e concedeva alle parti termini per esperire il tentativo di mediazione. All'udienza del 7.12.2022 l'opposta esibiva verbale di mediazione e gli opponenti eccepivano contestualmente l'improcedibilità del giudizio per la mancata personale partecipazione alla stessa da parte dell'opponente. Con comparsa depositata in data 7.12.2022 si costituivano nuovi difensori nell'interesse dell'opposta in sostituzione del precedente difensore. All'udienza del 7.12.2022 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.01.2023 per verificare la procedibilità del giudizio. All'udienza del 11.1.2023, il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 23.05.2024 per l'ammissione di eventuali mezzi istruttori. All'udienza del 11.1.2023 il Giudice rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie. All'udienza del 23.5.23 gli opponenti reiteravano le eccezioni preliminari ed il giudice con contestuale ordinanza disponeva come segue: “rilevato che sussistono plurime eccezioni idonee a definire il giudizio, fra cui la corretta esplicazione della mediazione, la prova della cessione del credito di cui si controverte (…) ritiene opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni”. La causa veniva in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. mediante discussione orale previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive autorizzate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dagli opponenti per irrituale espletamento della mediazione obbligatoria disposta dal giudice. In punto di diritto deve premettersi al riguardo che, come ben noto, è insorto in passato un ampio e contrastato dibattito giurisprudenziale relativamente a quale soggetto fosse onerato dell'introduzione della mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, quali modalità di svolgimento della mediazione potessero fare ritenere correttamente assolto tale adempimento. A seguito dei contrasti giurisprudenziali relativi all'individuazione del soggetto onerato della introduzione della mediazione obbligatoria nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, era infine intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite statuendo che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (v. Cass. S.U. sent. n. 19596/2020). Successivamente l'art.
5-bis D.Lgs. 28/2010, introdotto con la riforma AB di cui al D.Lgs. 149/22, recependo il predetto orientamento della Suprema Corte, ha normato specificatamente il
“Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo” prevedendo espressamente che: “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
3 l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.” E' pertanto ormai pacifico e incontestato che l'onere di introduzione della mediazione obbligatoria in fase di opposizione a decreto ingiuntivo competa al creditore opposto, con conseguente improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione in caso di mancato idoeno assolvimento. Quanto, invece, alle modalità di espletamento della mediazione, l'art. 8 D.Lgs. 28/10 nel testo originario prevedeva semplicemente che: “
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.”
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8473/2019, dopo ampi contrasti nella giurisprudenza di merito, aveva peraltro già espresso la necessità della partecipazione personale delle parti alla mediazione al fine del valido e proficuo svolgimento della stessa. Aveva peraltro anche affermato che tale necessità non impediva alle parti di poter delegare un altro soggetto affinché li rappresentasse nella procedura stragiudiziale. A questo fine però la parte era tenuta a conferire una procura speciale per il procedimento di mediazione avente natura sostanziale al fine di consentire di transigere la controversia per conto delegante, e pertanto, nel caso di delega al difensore, la stessa si differenziava dalla procura di cui all'art. 83 c.p.c. che consente invece la semplice partecipazione quale difensore alla procedura di mediazione. Sul punto la Suprema Corte aveva infatti affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass, 27/03/2019, n. 8473 e, in senso conforme, Cass. n. 1806/2019 8 e Cass. 16/09/, n. 23003/2019). Tali principi giurisprudenziali sono poi stati recepiti anche legislativamente. La cd. MA AB è intervenuta infatti anche sulle modalità di espletamento della mediazione. L'art. 8 c. 4 D.Lgs. 28/2010 prevede oggi espressamente che “4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti
o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.” Inoltre, il cd. correttivo della riforma AB di cui al D. Lgs.n. 216/2024, ha apportato ulteriori modifiche significative all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, introducendovi il comma 4-bis che oggi prevede espressamente che: “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”.
4 La RI AB (le cui disposizioni in materia ex art. 41 c. 1 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, si applicano a decorrere dal 30.6.2023) ha quindi codificato i principi che già si erano progressivamente affermati nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo i quali, stante la natura dell'istituto, ai fini della valutazione dell'effettivo e valido espletamento della mediazione, e quindi della conseguente procedibilità della domanda giudiziale, si richiedeva necessariamente la presenza personale della parte all'incontro ovvero quantomeno dell'istante, e ciò nonostante il testo originario dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 non contenesse una specifica disciplina sull'assenza della parte, limitandosi ad affermare che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. La partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è tuttavia considerata un atto personalissimo, come confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019 e, pertanto, non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo, come peraltro oggi normativamente previsto, peraltro previo rilascio e allegazione alla procedura di idonea procura sostanziale. Infatti questi principi, come già detto, sono stati confermati da altri due provvedimenti della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 13029/2022 e l'ordinanza n. 20643/2023. Ed ancora più di recente la Corte di Cassazione, in un caso peraltro analogo a quello qui in esame in quanto “davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore” ha nuovamente ribadito che “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.” Pertanto “In tale contesto la figura dell'avvocato è stata introdotta successivamente con l'art. 5, comma 1 bis, quale professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.” La Suprema Corte ha quindi rilevato che “La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.” Peraltro “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (…) (così limpidamente anche in motivazione Cass., n. 8473/2019).” (v. Cass. Ord. Sez. 1 n. 18106/2024). Pertanto è principio consolidato in giurisprudenza, e confermato anche dalle riforme normative intervenute, che per il valido (ed utile) esperimento della mediazione, è necessaria la partecipazione personale della parte alla mediazione (ovvero di un suo rappresentante o delegato “a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia” qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche), e in caso di giustificato motivo che ne impedisca la partecipazione personale, la necessità di conferimento di tale potere ad altro soggetto mediante una procura speciale avente contenuto sostanziale. 2. Ciò premesso in punto di diritto, nel merito della vicenda qui in esame deve osservarsi come il giudice unico, dr.ssa Oronzo, all'udienza del 22.6.2022 avesse rilevato d'ufficio che “la materia oggetto del contendere è soggetta a mediazione obbligatoria ed assegna quindi termine di gg. 15 a parte opposta per l'inizio del relativo procedimento;
si riserva all'esito la decisione sulla provvisoria esecuzione del DI opposto e, come da richiesta, sui termini ex art. 183 comma 6 cpc ove il tentativo
5 di conciliazione non abbia esito favorevole” e avesse rinviato a tal fine all'udienza del giorno 7 dicembre 2022 ore di rito. All'udienza del 7.12.2022 il difensore della società opposta esibiva “verbale incontro mediazione” e il difensore degli opponenti faceva immediatamente rilevare quanto segue: “avv. Lavezzari eccepisce l'improcedibilità del giudizio per l'omessa mediazione essendo comparso in detta sede sostituto del difensore privo di procura speciale. L'avv. Zeloni chiede termine. Il GU rinvia per verificare la procedibilità del giudizio all'udienza del giorno 11 gennaio 2023.” Con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in pari data 7.12.2022 la Parte_3 depositava il predetto verbale di esperita mediazione obbligatoria con esito negativo, senza allegazione di alcuna procura (DOC. 3 comparsa dep. 7.12.22). Alla successiva udienza del 11.1.23 si verbalizzava quanto segue: “davanti al Giudice Unico, dr. Silvana Oronzo, sono comparsi per la parte attrice in opposizione l'avv. Lavezzari e per parte opposta l'avv. Zeloni in sost. degli avv.ti Coluccino e Polverino la quale esibisce la delega rilasciata dalla parte all'avv. Cicconardi per la partecipazione con ogni potere alla mediazione. Controparte chiede termine per verificare. Il GU allo stato ritiene valida la procura e dispone procedersi oltre. Le difese chiedono i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Il GU assegna i termini richiesti e rinvia per la decisione sulle deduzioni istruttorie all'udienza del giorno 23 maggio 2023 ore 12,00.” Nonostante la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 cpc, utile anche ai fini di deduzioni e produzioni istruttorie, l'opposta non produceva l'atto esibito in udienza ovvero alcuna procura o atto Parte_3 relativo alla fase di mediazione. Alla successiva udienza del giorno 23 maggio 2023 veniva quindi verbalizzato come segue: “davanti al Giudice Unico, dr. Silvana Oronzo, sono comparsi per la parte attrice l'avv. Lavezzari e per parte opposta l'avv. Zeloni che chiede fissarsi udienza di pc.. L'avv. Lavezzari insiste nelle eccezioni già formulate e come da memorie già in atti. Il GU Rilevato che sussistono plurime eccezioni idonee a definire il giudizio, fra cui la corretta esplicazione della mediazione, la prova della cessione del credito di cui si controverte, anche alla luce della più recente giurisprudenza, ritiene opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni e rinvia per detto incombente all'udienza del giorno 31 gennaio 2024 ore di rito.” Da quanto sopra emerge come fin dalla prima udienza successiva all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in materia bancaria disposto dal Giudice, la difesa degli attori abbia eccepito tempestivamente “l'improcedibilità del giudizio per l'omessa mediazione essendo comparso in detta sede sostituto del difensore privo di procura speciale” e, alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, emerge la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dagli opponenti. Dal verbale di mediazione versato in atti dall'opposta e per essa dalla mandataria Parte_3 [...]
emerge infatti come all'incontro di mediazione la parte abbia Parte_6 Parte_3 partecipato solo in quanto “rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Andrea Cicconardi in sostituzione e per delega dell'Avv. Giuseppe Sollitto”. Dal testo letterale del verbale di mediazione emerge pertanto la presenza dell'Avv. Cicconardi quale mero “sostituto” in forza di una delega proveniente dall'Avv. Sollitto e non dalla parte. Peraltro la delega asseritamente rilasciata dall'Avv. Sollitto all'Avv. Cicconardi non è stata versata in atti dal soggetto che ne era onerato, così come non vi è stata idoena allegazione e prova del fatto che vi fosse una procura sostanziale conferita da o dalla mandataria all'Avv. Giuseppe Parte_3 CP_1
Sollitto e tantomeno all'Avv Cicconardi che ne era il sostituto né quale fosse il suo effettivo contenuto. Nulla è stato infatti versato in atti dall'opposta nonostante l'eccezione di parte opponente e nonostante la -successiva- concessione dei termini ex art. 183 c. 6 cpc che avrebbero consentito la produzione di tali eventuali documenti (salvo poi verificarne l'opponibilità e la data certa, non risultando -quantomeno dal verbale prodotto- acquisiti alla procedura di mediazione).
6 Inoltre, deve osservarsi che nelle due procure allegate al ricorso per ingiunzione e versate in atti,
e per essa da , conferiva al difensore Avv. Sollitto esclusivamente Parte_3 Controparte_1 il potere di “rappresentarla e difenderla nel procedimento di mediazione sia obbligatoria che delegata e nel procedimento di negoziazione assistita” senza l'attribuzione di alcun potere di conciliare o transigere la lite e soprattutto senza alcun potere sostanziale di disposizione dei diritti controversi. Addirittura a conferma di tale mancanza di volontà di conferimento di procura sostanziale al difensore, nella procura conferita ai nuovi difensori costituitisi in data 7.12.2022 si legge che veniva conferito da Pt_
per conto di il potere di rappresentare l'opposta in sede di mediazione obbligatoria o di CP_1 negoziazione assistita “con espressa esclusione della capacità di transigere e conciliare, quietanzare e rinunciare agli atti”. Non è stata pertanto tempestivamente prodotta in giudizio e non è presente agli atti, la “procura sostanziale” o comunque il mandato per partecipare alla mediazione con attribuzione dei necessari poteri sostanziali, conferito dall'opposta all'Avv. Sollitto e/o all'Avv. Ciconardi, e neppure una procura dall'Avv. Solitto all'Avv. Cicconardi;
inoltre non si vede come l'Avv. Sollitto, anche qualora anche vi fosse stata prova di essere stato procuratore sostanziale dell'opposta, avrebbe potuto a sua volta conferire procura sostanziale ad altro diverso soggetto. Certamente non è stata quindi idoneamente allegato e provato che vi sia stata alcuna procura sostanziale da parte di e/o della mandataria all'Avv. Sollitto e tantomeno all'Avv. Parte_3 CP_1
Cicconardi che effettivamente ebbe a partecipare all'incontro di mediazione in sostituzione del primo. In conclusione, si ritiene pertanto che dagli atti di causa non emerga idonea allegazione e prova della sussistenza di una procura sostanziale in capo all'Avv. Cicconardi, quale sostituto del difensore, idonea a consentire di disporre in mediazione dei diritti oggetto della causa e, peraltro, neppure vi è prova di una procura sostanziale in capo al medesimo difensore Avv. Sollitto. Nel caso in esame non risultano pertanto rispettati i principi normativi e giurisprudenziali inerenti al conferimento di idonea procura sostanziale atta a rendere valido ed effettivo l'incontro di mediazione che, diversamente, risulta incombente meramente formalistico e svuotato delle funzioni e finalità ad esso conferite dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata. Deve pertanto dichiararsi fondata l'eccezione tempestivamente formulata dagli opponenti, non potendosi ritenere che la mediazione sia stata validamente e correttamente esperita stante la mancata partecipazione personale dell'istante e comunque non sussistendo idoena prova del conferimento di poteri sostanziali ad un suo procuratore e, conseguentemente, deve ritenersi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e pronuncia sulle spese. 3. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte ingiungente opposta soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice in opposizione. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore (prossimo alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento), della natura e complessità della controversia, nonché del numero, della importanza e complessità giuridica delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, consegue la seguente liquidazione adottando valori per cause di importo fino ad euro 260.000,00, come determinato da parte attrice in sede di iscrizione a ruolo: per la fase di studio, euro 2.100,00; per la fase introduttiva, euro 1.200,00; per la fase istruttoria (assente) e di trattazione € 3.000,00; per la fase decisoria, euro 3.500,00, e così, complessivamente € 9.800,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 406,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. come richiesto in favore del difensore Avv. Pietro Lavezzari che si è dichiarato antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
7 1- Dichiara che la mediazione obbligatoria di cui era onerata la parte ingiungente opposta non risulta ritualmente esperita stante la mancata partecipazione del creditore ingiungente ovvero di suo delegato alla medesima e, comunque, stante la insufficiente allegazione e prova.
2- Conseguentemente accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da rappresentato dalla mandataria , in Parte_3 Parte_6 persona del legale rappresentante in carica, nei confronti di nella sua Parte_4 qualità di titolare della ditta individuale denominata Hakuna Matata, e di PT
, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 46/2022 emesso in
[...] data 21.01.2022 dal Tribunale di Imperia (procedimento monitorio R.G. n. 2614/2021).
3- Dichiara tenuto e condanna l'ingiungente opposto in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica, rappresentato dalla mandataria Parte_6
, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori in
[...] opposizione nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_4 denominata Hakuna Matata, e e che liquida in complessivi € Parte_5
9.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge ed esborsi di € 406,50, importi tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Pietro Lavezzari. Così deciso in Imperia il 27.03.2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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9.30 innanzi al Giudice GOT Dr. Claudio Pesce sono comparsi mediante collegamento da remoto al link comunicato:
- per parte attrice in opposizione e l'Avv. Pietro LAVEZZARI;
Pt_1 Pt_2
- per parte convenuta quale mandataria di l'Avv. Sabina Controparte_1 Parte_3
ZELONI in sostituzione dell'Avv. Coluccino. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. LAVEZZARI per parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni precisate a verbale di udienza del 18.12.2024, come da note conclusive depositate telematicamente il 27.6.2024. L'Avv. ZELONI, per l'ingiungente opposta , insiste per l'accoglimento delle conclusioni Parte_3 precisate a verbale di udienza del 18.12.2024, come da note conclusive depositate telematicamente il 26.6.24. I difensori si richiamano a tutti gli atti difensivi e procedono alla discussione orale della causa, fornendo gli approfondimenti richiesti e insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni e chiedono di essere dispensati dal presenziare alla lettura della sentenza. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Alle ore 09.40 il GOT, dato atto di quanto precede e data lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di consiglio per la decisione, dispensando le parti dal presenziare alla lettura della sentenza. Alle ore 19.30, all'esito della Camera di Consiglio, il Giudice pronuncia sentenza dando lettura, ad aula vuota, del dispositivo e della concisa esposizione in fatto e in diritto della decisione, provvedendo al successivo deposito telematico della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI IMPERIA In composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Claudio Pesce, all'esito di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., dando lettura dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa R.G. 525 / 2022 Promossa da
, C.F. , residente in [...], nella sua qualità di titolare della Parte_4 CodiceFiscale_1 ditta individuale denominata Hakuna Matata, con sede in Imperia Lungomare Amerigo Vespucci 52, C.F. CodiceFiscale_1
1 C.F. , residente in Imperia, entrambi elettivamente Parte_5 CodiceFiscale_2 domiciliati in Imperia, Via della Repubblica n. 26 presso lo studio del difensore Avv. Pietro Lavezzari, attori in opposizione contro
, in persona del legale rappresentante in carica, con sede in Conegliano (TV), C.F. e P.I. Parte_3 P.IVA P.IVA_
e per essa, quale mandataria con sede in Parte_6
Milano, C.F. , ed elettivamente domiciliata in Roma, via Adolfo Ravà n. 75 presso lo P.IVA_3 studio dei difensori Avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, convenuto in opposizione Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria e fideiussoria. CONCLUSIONI DELLE PARTI Come a verbale di udienza. Per gli attori e : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Imperia, in accoglimento della Pt_1 Pt_2 presente opposizione, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa accogliere le seguenti conclusioni: In via preliminare: a) Accertare e dichiarare che giudizio è improcedibile per omesso svolgimento della mediazione;
b) Accertare e dichiarare che non è titolare del credito di cui è causa e che conseguentemente Parte_3
è priva di legittimazione attiva e la sua mandataria è priva di potere di rappresentanza. Nel merito: accertare e dichiarare la errata determinazione del credito vantato da e la Parte_3 conseguente non debenza del credito del signor in parte qua e revocare la ingiunzione;
Parte_4
In via riconvenzionale:
1) si eccepisce la nullità delle clausole numero 1,2 e 7 del contratto di fidejussione.
2) Previa dichiarazione incidentale della nullità parziale del contratto di fideiussione di cui è causa con riguardo al citato art. 7, anche per violazione della normativa consumeristica, dichiarare la estinzione della fidejussione in quanto il creditore ha mancato di coltivare diligentemente le proprie ragioni a pena di decadenza, entro il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., revocando il decreto opposto. In via istruttoria: Si insta per l'ordine di esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati nel periodo 2015 – 2017 dalle Banche destinatarie, in base alla data della fideiussione di cui è causa che è del 2016. Si indicano a titolo esemplificativo quali possibili Banche: Unicredit, Banca nazionale del lavoro (ora BNP Paribas), Banca Antonveneta, Monte dei Paschi di Siena, Credit IC Italia, Banca RI (ora Banco BPer). d) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di legge da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistario.” (v. note conclusive depositate il 27.6.24). Per la convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Parte_3
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 46/2022;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l'effetto, rigettare la stessa e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'opponente, accertare il quantum di cui all'esposizione debitoria come risultante dall'istruttoria e per l'effetto, condannare il signor e la IG , anche in solido fra loro, al pagamento Pt_1 Pt_2 della minor somma che dovesse risultare dall'accertamento giudiziale, maggiorata dagli interessi legali dalla data del primo inadempimento, sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.” (v. comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.6.22) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 46/2022, emesso in data 21.01.2022 dal Tribunale di Imperia all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 2614/2021, Pt_4
e convenivano in giudizio per sentire accogliere le proprie
[...] Parte_5 Controparte_2 domande, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel presente giudizio di opposizione la CP_2
[..
rappresentata dalla mandataria la quale, nel contestare quanto Parte_6 dedotto, eccepito e richiesto da controparte, concludeva chiedendo il rigetto totale dell'avversa domanda e conseguente conferma del decreto ingiuntivo. All'udienza del 22.06.2022 il Giudice dava atto della formale costituzione delle parti e rinviava la causa all'udienza del 07.12.2022 e concedeva alle parti termini per esperire il tentativo di mediazione. All'udienza del 7.12.2022 l'opposta esibiva verbale di mediazione e gli opponenti eccepivano contestualmente l'improcedibilità del giudizio per la mancata personale partecipazione alla stessa da parte dell'opponente. Con comparsa depositata in data 7.12.2022 si costituivano nuovi difensori nell'interesse dell'opposta in sostituzione del precedente difensore. All'udienza del 7.12.2022 il Giudice rinviava la causa all'udienza del 11.01.2023 per verificare la procedibilità del giudizio. All'udienza del 11.1.2023, il Giudice concedeva termine per il deposito di memorie integrative ai sensi dell'art. 183 c. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 23.05.2024 per l'ammissione di eventuali mezzi istruttori. All'udienza del 11.1.2023 il Giudice rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie. All'udienza del 23.5.23 gli opponenti reiteravano le eccezioni preliminari ed il giudice con contestuale ordinanza disponeva come segue: “rilevato che sussistono plurime eccezioni idonee a definire il giudizio, fra cui la corretta esplicazione della mediazione, la prova della cessione del credito di cui si controverte (…) ritiene opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni”. La causa veniva in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. mediante discussione orale previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive autorizzate. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità formulata dagli opponenti per irrituale espletamento della mediazione obbligatoria disposta dal giudice. In punto di diritto deve premettersi al riguardo che, come ben noto, è insorto in passato un ampio e contrastato dibattito giurisprudenziale relativamente a quale soggetto fosse onerato dell'introduzione della mediazione nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo e, più in generale, quali modalità di svolgimento della mediazione potessero fare ritenere correttamente assolto tale adempimento. A seguito dei contrasti giurisprudenziali relativi all'individuazione del soggetto onerato della introduzione della mediazione obbligatoria nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, era infine intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite statuendo che: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 – bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (v. Cass. S.U. sent. n. 19596/2020). Successivamente l'art.
5-bis D.Lgs. 28/2010, introdotto con la riforma AB di cui al D.Lgs. 149/22, recependo il predetto orientamento della Suprema Corte, ha normato specificatamente il
“Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo” prevedendo espressamente che: “1. Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara
3 l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.” E' pertanto ormai pacifico e incontestato che l'onere di introduzione della mediazione obbligatoria in fase di opposizione a decreto ingiuntivo competa al creditore opposto, con conseguente improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione in caso di mancato idoeno assolvimento. Quanto, invece, alle modalità di espletamento della mediazione, l'art. 8 D.Lgs. 28/10 nel testo originario prevedeva semplicemente che: “
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.”
Al riguardo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 8473/2019, dopo ampi contrasti nella giurisprudenza di merito, aveva peraltro già espresso la necessità della partecipazione personale delle parti alla mediazione al fine del valido e proficuo svolgimento della stessa. Aveva peraltro anche affermato che tale necessità non impediva alle parti di poter delegare un altro soggetto affinché li rappresentasse nella procedura stragiudiziale. A questo fine però la parte era tenuta a conferire una procura speciale per il procedimento di mediazione avente natura sostanziale al fine di consentire di transigere la controversia per conto delegante, e pertanto, nel caso di delega al difensore, la stessa si differenziava dalla procura di cui all'art. 83 c.p.c. che consente invece la semplice partecipazione quale difensore alla procedura di mediazione. Sul punto la Suprema Corte aveva infatti affermato che, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal decreto legislativo n. 28 del 2010, “la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” (Cass, 27/03/2019, n. 8473 e, in senso conforme, Cass. n. 1806/2019 8 e Cass. 16/09/, n. 23003/2019). Tali principi giurisprudenziali sono poi stati recepiti anche legislativamente. La cd. MA AB è intervenuta infatti anche sulle modalità di espletamento della mediazione. L'art. 8 c. 4 D.Lgs. 28/2010 prevede oggi espressamente che “4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti
o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.” Inoltre, il cd. correttivo della riforma AB di cui al D. Lgs.n. 216/2024, ha apportato ulteriori modifiche significative all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, introducendovi il comma 4-bis che oggi prevede espressamente che: “La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.”.
4 La RI AB (le cui disposizioni in materia ex art. 41 c. 1 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197, si applicano a decorrere dal 30.6.2023) ha quindi codificato i principi che già si erano progressivamente affermati nella giurisprudenza di merito e di legittimità secondo i quali, stante la natura dell'istituto, ai fini della valutazione dell'effettivo e valido espletamento della mediazione, e quindi della conseguente procedibilità della domanda giudiziale, si richiedeva necessariamente la presenza personale della parte all'incontro ovvero quantomeno dell'istante, e ciò nonostante il testo originario dell'art. 8 D.Lgs. 28/2010 non contenesse una specifica disciplina sull'assenza della parte, limitandosi ad affermare che: “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile”. La partecipazione all'incontro di mediazione, sebbene obbligatoria, non è tuttavia considerata un atto personalissimo, come confermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8473/2019 e, pertanto, non può essere impedito alla parte che non voglia o non possa partecipare all'incontro di farsi sostituire da un terzo, come peraltro oggi normativamente previsto, peraltro previo rilascio e allegazione alla procedura di idonea procura sostanziale. Infatti questi principi, come già detto, sono stati confermati da altri due provvedimenti della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 13029/2022 e l'ordinanza n. 20643/2023. Ed ancora più di recente la Corte di Cassazione, in un caso peraltro analogo a quello qui in esame in quanto “davanti al mediatore (come risulta dal verbale prodotto in causa) era comparso solo un sostituto del difensore” ha nuovamente ribadito che “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.” Pertanto “In tale contesto la figura dell'avvocato è stata introdotta successivamente con l'art. 5, comma 1 bis, quale professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.” La Suprema Corte ha quindi rilevato che “La previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Non è previsto, né escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.” Peraltro “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (…) (così limpidamente anche in motivazione Cass., n. 8473/2019).” (v. Cass. Ord. Sez. 1 n. 18106/2024). Pertanto è principio consolidato in giurisprudenza, e confermato anche dalle riforme normative intervenute, che per il valido (ed utile) esperimento della mediazione, è necessaria la partecipazione personale della parte alla mediazione (ovvero di un suo rappresentante o delegato “a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia” qualora si tratti di soggetti diversi dalle persone fisiche), e in caso di giustificato motivo che ne impedisca la partecipazione personale, la necessità di conferimento di tale potere ad altro soggetto mediante una procura speciale avente contenuto sostanziale. 2. Ciò premesso in punto di diritto, nel merito della vicenda qui in esame deve osservarsi come il giudice unico, dr.ssa Oronzo, all'udienza del 22.6.2022 avesse rilevato d'ufficio che “la materia oggetto del contendere è soggetta a mediazione obbligatoria ed assegna quindi termine di gg. 15 a parte opposta per l'inizio del relativo procedimento;
si riserva all'esito la decisione sulla provvisoria esecuzione del DI opposto e, come da richiesta, sui termini ex art. 183 comma 6 cpc ove il tentativo
5 di conciliazione non abbia esito favorevole” e avesse rinviato a tal fine all'udienza del giorno 7 dicembre 2022 ore di rito. All'udienza del 7.12.2022 il difensore della società opposta esibiva “verbale incontro mediazione” e il difensore degli opponenti faceva immediatamente rilevare quanto segue: “avv. Lavezzari eccepisce l'improcedibilità del giudizio per l'omessa mediazione essendo comparso in detta sede sostituto del difensore privo di procura speciale. L'avv. Zeloni chiede termine. Il GU rinvia per verificare la procedibilità del giudizio all'udienza del giorno 11 gennaio 2023.” Con comparsa di costituzione di nuovi difensori depositata in pari data 7.12.2022 la Parte_3 depositava il predetto verbale di esperita mediazione obbligatoria con esito negativo, senza allegazione di alcuna procura (DOC. 3 comparsa dep. 7.12.22). Alla successiva udienza del 11.1.23 si verbalizzava quanto segue: “davanti al Giudice Unico, dr. Silvana Oronzo, sono comparsi per la parte attrice in opposizione l'avv. Lavezzari e per parte opposta l'avv. Zeloni in sost. degli avv.ti Coluccino e Polverino la quale esibisce la delega rilasciata dalla parte all'avv. Cicconardi per la partecipazione con ogni potere alla mediazione. Controparte chiede termine per verificare. Il GU allo stato ritiene valida la procura e dispone procedersi oltre. Le difese chiedono i termini ex art. 183 comma 6 cpc. Il GU assegna i termini richiesti e rinvia per la decisione sulle deduzioni istruttorie all'udienza del giorno 23 maggio 2023 ore 12,00.” Nonostante la concessione dei termini ex art. 183 c. 6 cpc, utile anche ai fini di deduzioni e produzioni istruttorie, l'opposta non produceva l'atto esibito in udienza ovvero alcuna procura o atto Parte_3 relativo alla fase di mediazione. Alla successiva udienza del giorno 23 maggio 2023 veniva quindi verbalizzato come segue: “davanti al Giudice Unico, dr. Silvana Oronzo, sono comparsi per la parte attrice l'avv. Lavezzari e per parte opposta l'avv. Zeloni che chiede fissarsi udienza di pc.. L'avv. Lavezzari insiste nelle eccezioni già formulate e come da memorie già in atti. Il GU Rilevato che sussistono plurime eccezioni idonee a definire il giudizio, fra cui la corretta esplicazione della mediazione, la prova della cessione del credito di cui si controverte, anche alla luce della più recente giurisprudenza, ritiene opportuno fissare udienza di precisazione delle conclusioni e rinvia per detto incombente all'udienza del giorno 31 gennaio 2024 ore di rito.” Da quanto sopra emerge come fin dalla prima udienza successiva all'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria in materia bancaria disposto dal Giudice, la difesa degli attori abbia eccepito tempestivamente “l'improcedibilità del giudizio per l'omessa mediazione essendo comparso in detta sede sostituto del difensore privo di procura speciale” e, alla luce della normativa e dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, emerge la fondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dagli opponenti. Dal verbale di mediazione versato in atti dall'opposta e per essa dalla mandataria Parte_3 [...]
emerge infatti come all'incontro di mediazione la parte abbia Parte_6 Parte_3 partecipato solo in quanto “rappresentata e difesa dall'Avv. Agostino Andrea Cicconardi in sostituzione e per delega dell'Avv. Giuseppe Sollitto”. Dal testo letterale del verbale di mediazione emerge pertanto la presenza dell'Avv. Cicconardi quale mero “sostituto” in forza di una delega proveniente dall'Avv. Sollitto e non dalla parte. Peraltro la delega asseritamente rilasciata dall'Avv. Sollitto all'Avv. Cicconardi non è stata versata in atti dal soggetto che ne era onerato, così come non vi è stata idoena allegazione e prova del fatto che vi fosse una procura sostanziale conferita da o dalla mandataria all'Avv. Giuseppe Parte_3 CP_1
Sollitto e tantomeno all'Avv Cicconardi che ne era il sostituto né quale fosse il suo effettivo contenuto. Nulla è stato infatti versato in atti dall'opposta nonostante l'eccezione di parte opponente e nonostante la -successiva- concessione dei termini ex art. 183 c. 6 cpc che avrebbero consentito la produzione di tali eventuali documenti (salvo poi verificarne l'opponibilità e la data certa, non risultando -quantomeno dal verbale prodotto- acquisiti alla procedura di mediazione).
6 Inoltre, deve osservarsi che nelle due procure allegate al ricorso per ingiunzione e versate in atti,
e per essa da , conferiva al difensore Avv. Sollitto esclusivamente Parte_3 Controparte_1 il potere di “rappresentarla e difenderla nel procedimento di mediazione sia obbligatoria che delegata e nel procedimento di negoziazione assistita” senza l'attribuzione di alcun potere di conciliare o transigere la lite e soprattutto senza alcun potere sostanziale di disposizione dei diritti controversi. Addirittura a conferma di tale mancanza di volontà di conferimento di procura sostanziale al difensore, nella procura conferita ai nuovi difensori costituitisi in data 7.12.2022 si legge che veniva conferito da Pt_
per conto di il potere di rappresentare l'opposta in sede di mediazione obbligatoria o di CP_1 negoziazione assistita “con espressa esclusione della capacità di transigere e conciliare, quietanzare e rinunciare agli atti”. Non è stata pertanto tempestivamente prodotta in giudizio e non è presente agli atti, la “procura sostanziale” o comunque il mandato per partecipare alla mediazione con attribuzione dei necessari poteri sostanziali, conferito dall'opposta all'Avv. Sollitto e/o all'Avv. Ciconardi, e neppure una procura dall'Avv. Solitto all'Avv. Cicconardi;
inoltre non si vede come l'Avv. Sollitto, anche qualora anche vi fosse stata prova di essere stato procuratore sostanziale dell'opposta, avrebbe potuto a sua volta conferire procura sostanziale ad altro diverso soggetto. Certamente non è stata quindi idoneamente allegato e provato che vi sia stata alcuna procura sostanziale da parte di e/o della mandataria all'Avv. Sollitto e tantomeno all'Avv. Parte_3 CP_1
Cicconardi che effettivamente ebbe a partecipare all'incontro di mediazione in sostituzione del primo. In conclusione, si ritiene pertanto che dagli atti di causa non emerga idonea allegazione e prova della sussistenza di una procura sostanziale in capo all'Avv. Cicconardi, quale sostituto del difensore, idonea a consentire di disporre in mediazione dei diritti oggetto della causa e, peraltro, neppure vi è prova di una procura sostanziale in capo al medesimo difensore Avv. Sollitto. Nel caso in esame non risultano pertanto rispettati i principi normativi e giurisprudenziali inerenti al conferimento di idonea procura sostanziale atta a rendere valido ed effettivo l'incontro di mediazione che, diversamente, risulta incombente meramente formalistico e svuotato delle funzioni e finalità ad esso conferite dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata sopra richiamata. Deve pertanto dichiararsi fondata l'eccezione tempestivamente formulata dagli opponenti, non potendosi ritenere che la mediazione sia stata validamente e correttamente esperita stante la mancata partecipazione personale dell'istante e comunque non sussistendo idoena prova del conferimento di poteri sostanziali ad un suo procuratore e, conseguentemente, deve ritenersi e dichiararsi l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e pronuncia sulle spese. 3. In virtù del principio della soccombenza le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte ingiungente opposta soccombente e deve pertanto procedersi alla loro liquidazione in favore di parte attrice in opposizione. Ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, tenuto conto del valore (prossimo alla soglia inferiore dello scaglione di riferimento), della natura e complessità della controversia, nonché del numero, della importanza e complessità giuridica delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, del risultato del giudizio e del comportamento processuale delle parti, consegue la seguente liquidazione adottando valori per cause di importo fino ad euro 260.000,00, come determinato da parte attrice in sede di iscrizione a ruolo: per la fase di studio, euro 2.100,00; per la fase introduttiva, euro 1.200,00; per la fase istruttoria (assente) e di trattazione € 3.000,00; per la fase decisoria, euro 3.500,00, e così, complessivamente € 9.800,00 oltre spese generali 15% e oneri previdenziali e fiscali come per legge ed esborsi di € 406,50, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. come richiesto in favore del difensore Avv. Pietro Lavezzari che si è dichiarato antistatario.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per le ragioni indicate in motivazione, così provvede :
7 1- Dichiara che la mediazione obbligatoria di cui era onerata la parte ingiungente opposta non risulta ritualmente esperita stante la mancata partecipazione del creditore ingiungente ovvero di suo delegato alla medesima e, comunque, stante la insufficiente allegazione e prova.
2- Conseguentemente accoglie per quanto di ragione l'opposizione proposta e dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da rappresentato dalla mandataria , in Parte_3 Parte_6 persona del legale rappresentante in carica, nei confronti di nella sua Parte_4 qualità di titolare della ditta individuale denominata Hakuna Matata, e di PT
, disponendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 46/2022 emesso in
[...] data 21.01.2022 dal Tribunale di Imperia (procedimento monitorio R.G. n. 2614/2021).
3- Dichiara tenuto e condanna l'ingiungente opposto in persona del legale Parte_3 rappresentante in carica, rappresentato dalla mandataria Parte_6
, al pagamento delle spese processuali in favore degli attori in
[...] opposizione nella sua qualità di titolare della ditta individuale Parte_4 denominata Hakuna Matata, e e che liquida in complessivi € Parte_5
9.800,00 per compensi, oltre spese generali 15%, oltre oneri previdenziali e fiscali, come per legge ed esborsi di € 406,50, importi tutti da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Pietro Lavezzari. Così deciso in Imperia il 27.03.2025. Il G.O.T.
Dr. Claudio Pesce
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