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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 17/12/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1019/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1019/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero degli avv.ti Aliotta Emanuele Enrico e Messina Giuseppe S. C.F._2
OPPONENTI contro
(già (p.i. ), con il ministero dell'avv. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
RO CO
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei Parte_1 Parte_2 confronti di che nelle more ha mutato denominazione in avverso Controparte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 177/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
604/2020 R.G., con cui è stato ingiunto a e a il pagamento in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di della somma di euro 23.523,90 oltre interessi moratori al tasso Controparte_1 convenzionale dalla domanda monitoria al saldo, e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza del contratto del 14.11.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., da parte di in Parte_3
1 favore di con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 92 del 9.8.2018, Controparte_1 del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 16284958 stipulato da e Parte_1 con . Parte_2 Parte_3
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via preliminare, Rigettare
l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito in via principale, Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante quanto meglio specificato nelle premesse del presente atto di opposizione. Conseguentemente e per l'effetto revocare
e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, Contenere le somme richieste nei limiti del giusto dovuto, anche al seguito dell'espletanda c.t.u. contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.;”.
Con comparsa depositata il 22.03.2021, si è costituito l'opposto (già Controparte_1 [...]
, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria CP_1 esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei loro confronti della somma di € 23.523,90 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al CP_ comma IV dell'art. 1284 cc, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
2 quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto (già ha assolto il proprio onere Controparte_1 Controparte_1 probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., n.q. di attore sostanziale, in quanto ha prodotto il contratto di prestito personale n. 16284958 stipulato da e n.q. di parte Parte_1 Parte_2 mutuataria, con n.q. di parte mutuante, previa accettazione della richiesta di Parte_3 finanziamento sottoscritta il 10.6.2016 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, commi 1 e 3,
cfr. SS.UU. civ. n. 898/2018), per la somma di euro 22.000,00 da restituirsi in 84 rate mensili Pt_4 di euro 371,33 ciascuna, decorrenti dal 15.07.2016, con t.a.n. dell'8,25% e t.a.e.g. del 9,18%, ed il contratto del 14.11.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito opposto, da parte di in favore di con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte Parte_3 Controparte_1 seconda, n. 92 del 9.8.2018, costituenti la prova scritta della fonte e della scadenza del credito opposto, contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. sub I) dell'atto di opposizione.
L'ulteriore eccezione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub I), ultimo periodo, dell'atto di opposizione è infondata, in quanto il contratto di prestito personale n. 16284958 prevede espressamente all'art. 12 che “gli interessi di mora sono calcolati sulla quota capitale dell'intero debito scaduto”, con conseguente esclusione dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., contrariamente a quanto allegato da parte opponente.
L'ulteriore eccezione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub II) dell'atto di opposizione è infondata, in quanto l'opposto ha applicato gli interessi moratori pattuiti nel contratto di prestito personale n. 16284958 ex art. 117, comma 4, T.U.B., e non quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come allegato da parte opponente.
L'ulteriore eccezione di vessatorietà ex artt. 33 ss., d.lgs. 206/2005, recante il codice della consumo, della clausola degli interessi moratori, sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub III) dell'atto di opposizione è infondata, in quanto ex art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. 206/2005, “le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente” “si presumono vessatorie fino a prova contraria”, non per il solo fatto di
3 essere pattuite in contratto, come allegato da parte opponente, bensì solo se “d'importo manifestamente eccessivo”, circostanza neppure allegata da parte opponente, che non ha neppure indicato il tasso convenzionale degli interessi moratori di cui lamenta la vessatorietà.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 23.523,90) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 177/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 604/2020 R.G.; condanna in solido (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di C.F._2 CP_1
(p.i. ), liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...] P.IVA_2
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Gela, 17.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Gela, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Stefania Sgroi, all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1019/2020 R.G. , promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il ministero degli avv.ti Aliotta Emanuele Enrico e Messina Giuseppe S. C.F._2
OPPONENTI contro
(già (p.i. ), con il ministero dell'avv. Controparte_1 Controparte_1 P.IVA_1
RO CO
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. nei Parte_1 Parte_2 confronti di che nelle more ha mutato denominazione in avverso Controparte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 177/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n.
604/2020 R.G., con cui è stato ingiunto a e a il pagamento in Parte_1 Parte_2 solido, in favore di della somma di euro 23.523,90 oltre interessi moratori al tasso Controparte_1 convenzionale dalla domanda monitoria al saldo, e oltre spese processuali ivi liquidate, in forza del contratto del 14.11.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., da parte di in Parte_3
1 favore di con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 92 del 9.8.2018, Controparte_1 del credito derivante dal contratto di prestito personale n. 16284958 stipulato da e Parte_1 con . Parte_2 Parte_3
In particolare, la parte opponente ha chiesto al presente Tribunale: “In via preliminare, Rigettare
l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo;
Nel merito in via principale, Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo, stante quanto meglio specificato nelle premesse del presente atto di opposizione. Conseguentemente e per l'effetto revocare
e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, Contenere le somme richieste nei limiti del giusto dovuto, anche al seguito dell'espletanda c.t.u. contabile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore avendo il medesimo anticipato le prime e non riscosso i secondi ex art. 93 c.p.c.;”.
Con comparsa depositata il 22.03.2021, si è costituito l'opposto (già Controparte_1 [...]
, chiedendo al presente Tribunale: “In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria CP_1 esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2) Concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
Nel merito: 3)
Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei loro confronti della somma di € 23.523,90 Controparte_1
(ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al CP_ comma IV dell'art. 1284 cc, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;”.
2. L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. valgono le regole probatorie del giudizio ordinario di cognizione ex art. 2697 c.c. , come precisate in materia di obbligazioni di fonte contrattuale dalle Sezioni Unite n. 13533/2001, tenendo conto della posizione sostanziale delle parti al di là della loro veste processuale formale, per cui spetta al creditore opposto provare la fonte e la scadenza del credito ex art. 2697, co.1, c.c. , mentre spetta al debitore opponente provare fatti modificativi, estintivi o privativi di efficacia del credito ex art. 2697, co.2, c.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 6091/2020, principio di diritto: “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il
2 quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.”; cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.”).
Nel caso di specie l'opposto (già ha assolto il proprio onere Controparte_1 Controparte_1 probatorio ex art. 2697, comma 1, c.c., n.q. di attore sostanziale, in quanto ha prodotto il contratto di prestito personale n. 16284958 stipulato da e n.q. di parte Parte_1 Parte_2 mutuataria, con n.q. di parte mutuante, previa accettazione della richiesta di Parte_3 finanziamento sottoscritta il 10.6.2016 (cd. contratto monofirma, valido ex art. 117, commi 1 e 3,
cfr. SS.UU. civ. n. 898/2018), per la somma di euro 22.000,00 da restituirsi in 84 rate mensili Pt_4 di euro 371,33 ciascuna, decorrenti dal 15.07.2016, con t.a.n. dell'8,25% e t.a.e.g. del 9,18%, ed il contratto del 14.11.2019 di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. del credito opposto, da parte di in favore di con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, parte Parte_3 Controparte_1 seconda, n. 92 del 9.8.2018, costituenti la prova scritta della fonte e della scadenza del credito opposto, contrariamente a quanto eccepito ex art. 2697, comma 2, c.c. sub I) dell'atto di opposizione.
L'ulteriore eccezione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub I), ultimo periodo, dell'atto di opposizione è infondata, in quanto il contratto di prestito personale n. 16284958 prevede espressamente all'art. 12 che “gli interessi di mora sono calcolati sulla quota capitale dell'intero debito scaduto”, con conseguente esclusione dell'anatocismo ex art. 1283 c.c., contrariamente a quanto allegato da parte opponente.
L'ulteriore eccezione sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub II) dell'atto di opposizione è infondata, in quanto l'opposto ha applicato gli interessi moratori pattuiti nel contratto di prestito personale n. 16284958 ex art. 117, comma 4, T.U.B., e non quelli previsti dal d.lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come allegato da parte opponente.
L'ulteriore eccezione di vessatorietà ex artt. 33 ss., d.lgs. 206/2005, recante il codice della consumo, della clausola degli interessi moratori, sollevata ex art. 2697, comma 2, c.c. sub III) dell'atto di opposizione è infondata, in quanto ex art. 33, comma 2, lett. f), d.lgs. 206/2005, “le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente” “si presumono vessatorie fino a prova contraria”, non per il solo fatto di
3 essere pattuite in contratto, come allegato da parte opponente, bensì solo se “d'importo manifestamente eccessivo”, circostanza neppure allegata da parte opponente, che non ha neppure indicato il tasso convenzionale degli interessi moratori di cui lamenta la vessatorietà.
3. Alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. .
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri tabellari di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato da ultimo dal d.m. n.
147/2022, tenendo conto della natura della causa (giudizio ordinario di cognizione dinanzi al
Tribunale), del valore della causa come da decreto ingiuntivo opposto (euro 23.523,90) e dell'attività difensiva svolta (4 fasi di bassa complessità, data la natura documentale della causa, da liquidarsi ai medi ridotti del 50% ex art. 4, co.1, d.m. cit.).
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 177/2020 del presente Tribunale, emesso nel procedimento monitorio n. 604/2020 R.G.; condanna in solido (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di C.F._2 CP_1
(p.i. ), liquidandole in euro 2.538,50 per compensi, oltre spese generali al 15%,
[...] P.IVA_2
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Gela, 17.12.2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Sgroi
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