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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 224/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Tedeschi, presso il cui studio, sito in Avellino, v. Circumvallazione n. 24, è elettivamente domiciliato
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, v. Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato ex lege
Appellato - appellante incidentale
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. 266/2005
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4058/2021 dell'1.10.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
1 , volto al riconoscimento dello status di soggetto equiparato a Controparte_1
vittima del dovere per l'accertamento di una invalidità permanente nella misura del
5% - determinata dal fatto verificatosi in data 5/6 novembre 1988 durante lo svolgimento di un servizio di istituto - e dei correlati benefici della speciale elargizione pari a € 2000,00 per ogni punto percentuale di invalidità, della cancellazione dell'IRPEF sulla pensione di privilegio dall'1/1/2017 e, quindi, del diritto al rimborso di quanto indebitamente trattenuto a tale titolo dal 2017, nonché di tutti i benefici di legge, e alla condanna del al pagamento delle somme spettanti, oltre interessi CP_1
e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Compensava le spese processuali in ragione della qualità delle parti e della complessità della materia previdenziale.
In particolare, il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza della giurisdizione ordinaria avendo il procedimento ad oggetto diritti soggettivi in materia assistenziale soggetti al vaglio del giudice del lavoro, dato atto della tardività della costituzione del anche in relazione all'eccezione di prescrizione formulata, riteneva nel CP_1
merito l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, affermando che il riconoscimento dello status di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 564 L. 266/2005, per i soggetti equiparati alle vittime del dovere individuate ai sensi del precedente co. 563, presuppone lo svolgimento di una
“missione” e la ricorrenza di “particolari condizioni ambientali e operative”. Precisava quindi che tali presupposti, specificamente individuati dal D.P.R. 243/2006
(regolamento di attuazione della L. 266/2005) - secondo cui per missioni si intendono
“le missioni, quali ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente” (art.1 lett. b), e per particolari condizioni ambientali e operative devono intendersi “le condizioni comunque implicanti
l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art.1 lett. c) -, dovevano costituire, ai sensi dell'art. 6 comma 6 del citato D.P.R., la causa ovvero la concausa efficiente e
2 determinante dell'evento indennizzato, e che, secondo l'indirizzo interpretativo prevalente, sebbene non fosse richiesta la straordinarietà dell'attività in sé, pure era richiesta la straordinarietà delle condizioni di servizio. Sulla scorta di quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n.759/2017 e 15027/2018 in ordine al significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla “missione di qualunque natura” e alle “particolari condizioni ambientali e operative”, riteneva nel caso in esame non sussistenti le condizioni richieste. Evidenziava, in particolare, che dalle prospettazioni delle parti e dalla documentazioni in atti era emerso che il ricorrente si trovava al momento del fatto all'ingresso della caserma di Piazza Verga, sul punto di intraprendere il turno ordinario di servizio, e che in tale frangente era stato colpito allo zigomo dalle schegge di un proiettile di arma da fuoco, partito accidentalmente dall'arma in dotazione ad altro collega, impattato sul suolo e poi frantumatosi;
conseguentemente l'evento non poteva ritenersi dipeso da straordinarie condizioni ambientali o dalla partecipazione a missioni particolari, essendo invece riconducibile a condotta verosimilmente negligente di un collega, meramente occasionato dall'attività lavorativa e come tale già indennizzato con il riconoscimento della causa di servizio.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato in Parte_1
data 18.3.2022, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di: accertare e dichiarare che l'invalidità permanente conseguenza diretta delle infermità contratte per i fatti oggetto di causa corrisponde ad un grado del 5%; dichiarare l'obbligo ex lege all'inserimento del suo nominativo nell'elenco ex art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. 243/2006, ex art. 1 co. 563 e 564
L. 266/2005, ex art. 1904 D.L.vo 66/2010; dichiarare il tenuto Controparte_1
al riconoscimento in proprio favore di tutti i benefici assistenziali e previdenziali di legge previsti per tale categoria di vittime in rapporto al grado di invalidità accertato – speciale elargizione ex L. 206/2004, diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L.
206/04, e 4 co. 1 lett. C) D.P.R. 243/2006, diritto ai medicinali di fascia C gratuiti,
3 diritto all'esenzione ticket, diritto all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere ex art. 1 co. 211 L. 232/2016.
Il appellato, costituitosi in appello, resisteva all'avverso gravame e ne CP_1
chiedeva il rigetto. Proponeva altresì appello incidentale condizionato reiterando l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alle prestazioni economiche connesse alla qualità di vittima del dovere e di conseguente inammissibilità dell'azione di mero accertamento di tale qualità. Proponeva infine appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese processuali disposta dal primo giudice per insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 92 co. 2 c.p.c., chiedendo, in ogni caso, di riformare in parte qua la sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato il beneficio richiesto assumendo che nel caso in esame non ricorrerebbero i presupposti per qualificare l'appellante “vittima del dovere” ai sensi dell'art.1, commi 563 - 564 L.266/2005, atteso che per aversi il riconoscimento della condizione di vittima del dovere devono ricorrere i presupposti della “missione” e delle
“particolari condizioni ambientali ed operative di servizio”, e devono quindi sussistere elementi di rischio eccedenti quelli ordinari.
Afferma sul punto che il primo giudice sarebbe incorso in errore nell'interpretare la normativa di riferimento secondo un risalente orientamento fondato sul dato normativo preesistente e che, nel richiedere prova di un rischio superiore a quello insito nella normale attività di servizio, non avrebbe tenuto conto della riconducibilità dell'evento lesivo alla fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. a) L. 266/2005, poiché verificatosi nell'ambito di un'azione di contrasto alla criminalità.
4 Rileva in proposito che, con l'introduzione dell'art.1 commi 563 e 564 della
L.266/2005, il legislatore ha ampliato il novero delle attività considerate di per sé a rischio rispetto alla legge 466/80, elencando analiticamente le attività per cui è sufficiente, ai fini della individuazione dei beneficiari delle speciali provvidenze previste per le vittime del dovere, che l'evento lesivo si sia verificato nel contesto di esse, senza che il rischio esuli da quello istituzionale. Sostiene dunque che il giudice non abbia considerato che almeno per le attività elencate al comma 563 non è più necessaria la sussistenza di un rischio superiore alla normale attività di servizio, risultando sufficiente ai fini del riconoscimento dello status la sussistenza di un nesso di “causalità diretta” tra l'evento esterno verificatosi nel corso dello svolgimento dell'attività e la lesione;
la sussistenza di un fattore di rischio ulteriore (il quid pluris rispetto all'evento di servizio lesivo) persisterebbe invece come condizione qualificante unicamente nelle situazioni individuate dal comma 564.
Deduce quindi che nel caso di specie è indubbia la sussistenza di tutti i requisiti di legge per il riconoscimento dello status di vittima, atteso che l'art. 1 co. 563 non fa alcun riferimento specifico alla necessità che l'evento si sia verificato in condizioni di particolare rischio rispetto a quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, perché, secondo il legislatore del 2005, lo svolgimento di servizi di “contrasto alla criminalità”,
“tutela della pubblica incolumità”, “ordine pubblico” comportano di per sé un coefficiente di rischio superiore a quello ordinario di servizio.
Ritiene inoltre erronea la tesi del primo giudice secondo la quale l'evento accidentale per cui è causa non rientrerebbe nella fattispecie normativa esaminata, poiché avvenuto per un “fatto occasionale” e non durante una “missione” implicante l'esistenza di
“particolari condizioni ambientali di servizio”. Afferma sul punto che, qualunque sia la causa dell'evento occorso all'appellante, il legislatore ha inteso tutelare nella nozione di vittima del dovere il sacrificio - ovvero l'evento, mortale o lesivo - che, oggettivamente, colpisce il personale che sia esposto per i suoi doveri di ufficio o di servizio a fonti di pericolo, indipendentemente dal fatto che la lesione sia provocata
5 dall'azione, voluta o colposa, di una o più persone determinate, o da una situazione meramente oggettiva dotata di idoneità lesiva.
Rileva quindi che l'attività svolta al momento del ferimento deve essere correttamente inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 1, comma 563,
L.266/2005 lett. a), rientrante nell'ambito del “contrasto ad ogni tipo di criminalità”, assumendo che l'incidente occorso si è verificato in esecuzione di un ordine di servizio finalizzato al “controllo straordinario del territorio”, emesso dall'Ufficio Prevenzione
Generale del Gruppo Carabinieri di Catania, in data 6.11.1988, con cui “a seguito di un duplice omicidio, che seguiva una martellante serie di assassinii commessi nei giorni precedenti si disponeva, con effetto immediato, l'intensificarsi dei controlli a persone e cose da parte di personale della Carabinieri ove l'appellante era CP_3
impiegato”.
Deduce infine che, nello svolgimento della propria attività di servizio finalizzata al contrasto alla criminalità, ha riportato una invalidità che legittima il riconoscimento dello status di “vittima del dovere” ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. a) L.266/2005, evidenziando che il non ha contestato la dipendenza da causa di servizio, CP_1
l'ambiente in cui si è verificato l'infortunio e le modalità di quest'ultimo.
Conclude affermando che, anche a voler ammettere la necessità nel caso di specie di un "quid pluris" di rischio, che la norma definisce in termini di "particolari condizioni ambientali ed operative”, tale requisito sussiste avendo egli riportato infermità permanenti nell'espletamento di un'operazione di contrasto alla criminalità, nel contesto di un “intervento immediato e repentino nel cambio di turno degli equipaggi della radiomobile”, dovuto alla necessità di “procedere all'immediato controllo del territorio resosi necessario dalla serie di assassinii commessi nei giorni precedenti”,
e dal clima febbrile che ne è derivato per gli operanti coinvolti.
2. Con appello incidentale condizionato il appellato eccepisce CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto alle prestazioni richieste, unitariamente considerate. Segnatamente deduce che l'appellato non ha diritto ai benefici richiesti, atteso che la domanda per il loro riconoscimento è stata presentata in data 29/11/2017,
6 a fronte di un evento occorso in data 5/11/1988, ben oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2934 e 2935
c.c., e in assenza di atti interruttivi. Afferma che, pur essendo incontestato che il riconoscimento della qualità di vittima del dovere costituisca il presupposto di singoli diritti (ossia del diritto alla speciale elargizione, del diritto agli assegni vitalizi, del diritto all'esenzione dall'imposta IRPEF e dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica), tali diritti, avendo ad oggetto prestazioni economiche unitariamente considerate, non sono sottratti alla disciplina della prescrizione. Rileva altresì che l'azione di accertamento della condizione di vittima del dovere, essendo strumentale all'esercizio di un diritto sostanziale soggetto a prescrizione, è ammissibile solo fino a quando non sia decorso il termine di prescrizione suindicato, oltre il quale la domanda di accertamento della suddetta qualità
è inammissibile per carenza d'interesse.
2.1. Infine, con ulteriore motivo di appello incidentale, il appellato censura CP_1
la sentenza per avere erroneamente compensato le spese di lite per la “qualità delle parti” e per la “complessità della materia previdenziale”, e chiede, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di controparte alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore dell'Amministrazione.
3. Tanto premesso, l'appello proposto dall risulta infondato. Pt_1
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
7 Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie - magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge”, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
8 In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n. 266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto 2004,
n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono portare ad attribuire alle vittime la qualità di vittime del dovere ed i correlati benefici di legge.
Invece nel successivo comma 564 è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di una missione di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture,
9 stabilimenti e siti militari”, purché l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - dipenda dal verificarsi di «particolari condizioni» (in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
3.1. Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (ex plurimis v. la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020, nonché
Cass. S.U. 4/5/2017 n. 10791) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcuna delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, purché
l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”.
Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal
10 legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi
[…] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett.
a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con
l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
4. Venendo al caso di specie, l'appellante in primo luogo afferma che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della condizione di vittima del dovere per mancanza dei requisiti dello svolgimento di una “missione” e della ricorrenza di “particolari condizioni ambientali ed operative” - presupposti specificamente individuati dall'art. 1 co. 564 L. 266/2005 e 1 lett. b) e c)
D.P.R. 243/2006 - deducendo che l'evento lesivo deve essere invece ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 1 co. 563 lett. a) L. 266/2005, poiché verificatosi nell'ambito di attività di contrasto “ad ogni tipo di criminalità”.
11 Tale condizione sussisterebbe perché l'appellante, all'epoca dei fatti appartenente ad una sezione operativa dei carabinieri, e comandato a partecipare ad una importante azione di controllo del territorio finalizzata a fronteggiare la minaccia dei clan criminali del catanese, è stato accidentalmente ferito al volto mentre era alla guida dell'auto di servizio da un proiettile esploso per errore dall'arma in possesso di altro carabiniere che, a sua volta, si accingeva ad iniziare il turno.
Secondo l'appellante, l'incidente si sarebbe dunque verificato in esecuzione di un ordine di servizio finalizzato al controllo straordinario del territorio, emesso a seguito di un duplice omicidio, che seguiva ad altri rilevanti eventi delittuosi commessi nei giorni precedenti, che avrebbero reso necessario intensificare i controlli a persone o cose.
La dinamica dell'infortunio occorso all è incontestata, oltre che provata Pt_1
documentalmente.
Risulta dalla relazione di servizio n. 381/2/prot. del 23/11/1988, a firma del
Comandante del Reparto operativo del Gruppo CC. Catania, che l era stato Pt_1
effettivamente raggiunto al volto dalle schegge di un proiettile accidentalmente esploso dall'arma di servizio in possesso del Carabiniere frantumatosi nell'impatto Pt_2
con la pavimentazione in pietra del cortile della caserma dove entrambi prestavano servizio, e che tale evento si era verificato quando l era già a bordo della propria Pt_1
macchina di servizio in procinto di iniziare il proprio turno ed il si accingeva Pt_2
a sua volta a prendere posto su altra autovettura.
Non vi è prova, invece, della presunta correlazione dell'evento occorso all'appellante con attività di contrasto alla criminalità, sia perché l'incidente si è verificato nel cortile della caserma, quando era ancora sul punto di iniziare il proprio turno, sia per mancanza di prova di un ordine di servizio che avesse imposto a lui ed al carabiniere dalla cui arma è partito il colpo di compiere attività d'urgenza finalizzata al contrasto di specifiche attività delittuose.
La relazione suindicata a firma del comandante di reparto, richiamata dall'appellante a riprova del contesto nel quale si sarebbe verificato l'evento accidentale del quale egli
12 era rimasto vittima, sebbene riporti l'accaduto nell'ambito del costante e gravoso impegno delle Forze dell'Ordine per il verificarsi, nei giorni precedenti e la sera stessa dell'evento per cui è causa, di una “martellante serie di assassinii” e, da ultimo, di un gravissimo omicidio, non specifica anche che l fosse impegnato nell'attività, di Pt_1
controllo o d'indagine, avviata in relazione a tale omicidio o ad urgenti operazioni sul territorio conseguenti agli eventi criminosi dei giorni precedenti. Tanto meno può ritenersi, per quanto detto in precedenza, che il colpo da cui proveniva la scheggia che ha colpito al volto l sia stato esploso nell'ambito di un'azione in corso. Pt_1
In ogni caso, l'evento occorso all sebbene verificatosi durante il servizio, non Pt_1
rappresenta la concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipico proprio dell'attività di contrasto alla criminalità. Né tale condizione, come sostiene l'appellante, può ricavarsi dall'ora in cui si è verificato il ferimento – verso la mezzanotte del 5/11/1988 – o dalla mera presunzione di un intervento finalizzato al
“controllo straordinario del territorio per la prevenzione e la repressione della criminalità”, risultando invece che l era solo sul punto di iniziare il proprio turno Pt_1
di servizio.
5. In base agli elementi in atti, non sussistono inoltre i presupposti richiesti dall'art. 1 co. 564 L. 266/2005, poiché l non era impegnato nell'ambito di una missione, Pt_1
né vi è prova che l'evento si sia verificato in ragione di “particolari condizioni ambientali ed operative”, ovvero “che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale" (Cass. Sez. L sent. n. 15027 dell'08/06/2018; conf. Cass.
Sez.
6 - L, ord. n. 13367 01/07/2020), ovvero in circostanze straordinarie, quindi non riconducibili agli ordinari compiti d'istituto e al normale avvicendamento dei turni di servizio, che abbiano esposto l ed il Carabiniere ad un “maggiore Pt_1 Pt_2
stress psico-fisico”.
Per questi motivi
, l'appello proposto dall deve essere rigettato. Pt_1
6. Conseguentemente, risulta assorbito l'appello incidentale condizionato proposto dal . Controparte_1
13 7. Merita invece accoglimento l'appello incidentale, tempestivamente proposto dall'appellato, in ordine alle statuizioni adottate dal giudice di primo grado sulle spese processuali, compensate in ragione della “qualità delle parti” e della “complessità della materia previdenziale”.
Invero la motivazione addotta ai fini della compensazione non soddisfa i requisiti previsti dall'art. 92 co. 2 c.p.c., anche a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018, poiché non dà conto del verificarsi di alcuno dei presupposti normativi che la giustificano - la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni ritenute dirimenti -, né valorizza altre “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare esplicitamente nella motivazione (Cass. Sez. L ord. n. 14036 del 21/05/2024; Cass.
Sez. ord. n. 1950 del 24/01/2022), tali non potendosi ritenere né il generico riferimento alla qualità delle parti né la presunta complessità della materia previdenziale trattata.
Non ravvisandosi alcuno dei presupposti che giustifichino la compensazione tra le parti delle spese processuali, queste vanno regolate anche per il giudizio di primo grado secondo il principio della soccombenza.
8.
Per questi motivi
, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ogni altra questione assorbita, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. va condannato al Parte_1
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con D.M. 13/8/2022 n. 147 (che, ex art. 6 dello stesso decreto, si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) ed in base al valore della causa, per il primo grado in € 4638,00, e per il presente grado di giudizio in € 4996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante principale del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
accoglie l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, Controparte_1
in parziale riforma della sentenza di primo grado, che per il resto conferma, condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 4638,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato;
condanna altresì l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4996,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato.
Dà atto della sussistenza per dei presupposti di cui all'art. 13 co. Parte_1
1 quater D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott. Elvira Maltese
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