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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6434 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 59176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59176/2022 promoSA da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_6 C.F._6
Domenico Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Tortorella, che li rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio pro tempore, (C.F. , CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del Ministro pro tempore e P.IVA_4 Controparte_6
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, tutti elettivamente
[...] P.IVA_5
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022, gli attori hanno convenuto nel presente giudizio civile le Amministrazioni indicate in epigrafe al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo. Giudice Monocratico, contrariis reiectis, A) condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premeSA, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro
10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe. B) Condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premeSA, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione alla data del 19.4.2023, le Amministrazioni convenute si sono tempestivamente costituite in giudizio in data 5.1.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, con ogni CP_7
conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali;
b) rigettare le domande siccome inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio.”. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza dell'1.10.2024, dove la causa è stata trattenuta
Pagina 2 in decisione con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I OTori attori indicati in epigrafe hanno frequentato - conseguendo i relativi diplomi come segue:
1996, 1996, 1996, 2002, Parte_1 Parte_4 Parte_6 Parte_2
2013, 2019 - il Corso di formazione specifica in Medicina Parte_3 Parte_5
Generale (istituito con la legge 30/07/1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/4/CEE). LA difesa attorea ha prospettato che la frequenza al corso di formazione in Medicina Generale comporta un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza delle attività didattiche ritenuto incompatibile con altre attività o rapporti lavorativi. Al pari degli altri corsi di specializzazione medica, continua la difesa attorea, le uniche attività compatibili sono le sostituzioni di guardia medica nelle zone carenti e del medico di medicina generale. La difesa degli attori ha rimarcato una differenza di trattamento economico fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione. Infatti, in base a quanto previsto dal Decreto-legge 30/05/1994 n. 325, i partecipanti al corso percepiscono una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il D.lgs n. 257/91 (11.603,00 euro circa all'anno: D.M. 7 marzo 2006).Tuttavia dal punto di vista fiscale, a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione medica (Risoluzione del 22/11/2010 n. 120 – Agenzia delle Entrate), le borse di studio sono soggette alle imposte IRPEF e IRAP ed i medici devono sostenere le spese per la copertura assicurativa (art. 17 D.M. 7 marzo 2006 e Risoluzione del 30/10/2002 n. 338 - Agenzia delle Entrate). Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 prevede (art. 39) che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, venga corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale ogni tre anni. Il suddetto decreto legislativo all'art. 46 prevede, comunque, che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 (relative alla parte economica) vengano applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, si sono continuate ad applicare le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n.266 ha stabilito, all'art. 1, comma 300, che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 (ovverosia quelle relative al trattamento economico e all'introduzione del contratto di formazione-lavoro) si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. È stata poi emanata la Direttiva 05/36/CE (che ha abrogato e sostituito la Direttiva 93/16/CEE), recepita con L. 6 febbraio 2007, n. 13 e con D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa, sono stati definiti il
Pagina 3 modello di contratto di formazione e l'ammontare della Borsa di Studio per i medici specialisti, pari ad una parte fiSA annua lorda determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica ed una parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fiSA, determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica e per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi. Da quanto sopra rappresentato dalla difesa attorea emerge una differenza di trattamento economico fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione. Per tale disparità di trattamento la difesa attorea ha ritenuto sussistente la responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari e dei principi costituzionalmente garantiti, quali la parità di trattamento, l'adeguatezza della retribuzione, la ragionevolezza dell'attività Amministrativa. In ogni caso, sempre secondo la difesa attorea, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 257/91 (attuativo della
Direttiva CEE 82/76 ed espreSAmente richiamato dall'art. 3 del DECRETO-LEGGE 30 maggio
1994, n. 325), il trattamento economico di Lire 21.500.000 annuali avrebbe dovuto essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale, facendo riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore, lamentandosi che anche in questo caso lo Stato italiano ha tenuto fermo l'importo della remunerazione/retribuzione, in asserita aperta violazione del principio di adeguatezza della steSA.
Con la comparsa di costituzione e risposta la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei convenuti nel giudizio di risarcimento dei danni per mancata attuazione del CP_7
diritto comunitario, spettando la legittimazione passiva unicamente allo Stato ovvero alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Avvocatura dello Stato ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente vantati dagli attori ai sensi dell'art. 4, comma 3,
l. 12.11.2011, n. 183 con riferimento al periodo che precede i cinque anni dalla notifica dell'atto introduttivo (23.9.2022). In subordine, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la prescrizione con riferimento al periodo che precede i dieci anni dalla notifica dell'atto introduttivo. Nel merito la difesa erariale ha rimarcato che sia sul piano concettuale che su quello normativo la formazione specifica in medicina generale va tenuta distinta dalla formazione specialistica universitaria e ciò in quanto per i medici specialisti il legislatore comunitario ha previsto uno specifico obbligo di corrispondere loro un'adeguata remunerazione per tutta la durata della formazione (allegato alla direttiva 82/76/CEE, allegato 1 alla direttiva 93/16/CEE), mentre un simile obbligo non è stato previsto in favore dei medici del corso di formazione specifica in medicina generale. Ciononostante, la difesa erariale ha evidenziato che il legislatore italiano, con il d. lgs. 265/1991, ha ritenuto di dover prevedere, anche in favore di questi ultimi, una forma di remunerazione che attualmente
Pagina 4 ammonta ad € 11.603,00 annuali, borsa di studio analoga a quella che veniva corrisposta in favore dei medici specializzandi fino all'anno accademico 2005/2006. Dall'anno accademico 2006/2007 le due fattispecie hanno cominciato a divergere, poiché gli artt. 37 e sgg. del d. lgs. 368/1999 hanno previsto, per i medici specializzandi, la sottoscrizione di “uno specifico contratto annuale di formazione specialistica”, con conseguente mutamento del regime economico (legge n. 266 del
23.12.2005, d.p.c.m. 7.3.2006). Secondo la difesa erariale il maggior importo riconosciuto ai medici specializzandi è giustificato dal maggior impegno richiesto durante il percorso formativo;
viceversa, ai medici dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai quali è richiesto un impegno di sole 4.800 ore nell'arco del triennio, si è continuato a corrispondere la medesima borsa di studio
(pari ad € 11.603,00 annuali). La differenza fra le due tipologie di percorso formativo post lauream giustifica, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, il diverso trattamento economico dei medici specializzandi rispetto a quello dei medici che frequentano il corso di medicina Generale, e consente di escludere qualsivoglia violazione delle normative comunitarie, che hanno riservato ai soli medici specializzandi il diritto all'adeguata remunerazione. In ogni caso l'indennizzo, secondo la difesa erariale, ove spettante, andrebbe quantificato nella diversa misura di € 6.713,93 per ogni anno di corso frequentato, in applicazione del criterio stabilito dalla l. n. 370 del 10.10.1999 (Cass.
274949/17, 1277/17, 21685/16, 20739/16), contestandosi la pretesa rivalutazione monetaria, spettando eventualmente ed unicamente gli interessi legali (Cass. 661/18, 21685/16, 16662/16), nonché contestandosi il diritto alla rideterminazione triennale invocato dagli attori (Cass.
4449/2018). In ordine alla materia del contendere, come sopra illustrata, in questa sede decisoria va osservato quanto segue: i medici attori in causa hanno frequentato, conseguendo il relativo diploma, il Corso di formazione specifica in Medicina Generale (istituito con la legge 30/07/1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/4/CEE). Il Decreto-legge 30/05/1994 n. 325 ha previsto per i partecipanti al corso suddetto una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi dal D.
Lgs n. 257/91. La difesa degli attori ha rimarcato la diversità di trattamento ed il differente regime fiscale dei partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale rispetto ai medici specializzandi.
In base alle normative che si sono succedute nel tempo, fino ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi, sono stati definiti il modello di contratto di formazione e l'ammontare della Borsa di Studio per i soli medici specialisti, pari ad una parte fiSA annua lorda determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica ed una parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fiSA, determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica e per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi. In considerazione della differenza
Pagina 5 di trattamento economico, fiscale, adeguamento al tasso d'inflazione, fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione, la difesa degli attori ha dedotto ed ipotizzato la sussistenza di responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari e dei principi costituzionalmente garantiti, quali la parità di trattamento, l'adeguatezza della retribuzione, la ragionevolezza dell'attività Amministrativa.
Occorre esaminare innanzitutto la preliminare eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli attori sollevata dalla difesa di parte convenuta. La Sentenza n. 9147 del 17-4-2009 della Corte di
CaSAzione a Sezioni Unite ha stabilizzato il termine di prescrizione decennale in riferimento all'azione promoSA contro lo Stato per mancata o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e
82/76/Cee non self executing in riferimento a diritti sorti prima dell'entrata in vigore della L. n.
183/2011, inquadrando la responsabilità dello Stato non come responsabilità aquiliana ma come responsabilità di tipo lato sensu contrattuale. In ordine alla questione del dies a quo della prescrizione occorre richiamare la Sentenza del 24-3-2009 della Grande Sezione della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, proc. C-445/06, in base alla quale il decorso dei termini di prescrizione non restano sospesi o interrotti in presenza di una carente o scorretta trasposizione della direttiva nel diritto interno quando i primi effetti lesivi si siano verificati e ne siano prevedibili altri e ciò anche qualora la data in cui gli effetti lesivi si siano manifestati sia anteriore alla corretta trasposizione della direttiva. Occorre quindi chiarire da quale data si siano manifestati gli effetti lesivi per i medici specializzandi attori in riferimento al momento in cui nel diritto interno italiano siano state introdotte norme che, in carente o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e
82/76/Cee, abbiano reso percepibili i suddetti effetti lesivi. In proposito occorre, quindi, chiarire se l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale poSA o meno identificarsi nella data del 27-10-1999 di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Secondo
l'Ordinanza della Corte di CaSAzione n. 1676 del 26-01-2021 dalla data del 27-10-1999 tutti gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, avendo la L. 370/1999 apposto un rimedio rispetto a vertenze concluse con sentenze del TAR paSAte in giudicato in materia di benefici economici riconosciuti a medici specializzandi, disciplinando la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici vittoriosi nei suddetti giudizi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991. Si tratta, pertanto, di una normativa interna (la L. 370/1999) contrastante con le direttive europee suddette (75/362/Cee e
82/76/Cee) in quanto ha posto rimedio alla difformità del diritto interno rispetto alle direttive europee sopra richiamate ed ha messo tutta la restante platea dei medici specializzandi esclusi in condizione di percepire la lesività per contrasto con le direttive europee in ordine al principio di spettanza di adeguata remunerazione. Nel caso di specie occorre quindi verificare se dal 27-10-1999
Pagina 6 al 27-10-2009 siano o meno intervenuti atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto altresì che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23-9-2022. Dalla disamina dell'atto di citazione e degli allegati nonché dalla disamina della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parti attrici non risultano indicati atti interruttivi della prescrizione nel decennio 27-10-1999/27-10-2009 né durante gli anni successivi al 2009 fino alla data di notificazione della citazione del 23-9-2022. Di conseguenza per i medici attori Parte_1
corso ultimato nel 1996, corso ultimato nel 1996, corso ultimato Parte_4 Parte_6
nel 1996, corso ultimato nel 2002, si profila l'estinzione dei vantati diritti per Parte_2 decorso del termine di prescrizione decennale. Per l'attrice OT.SA , il cui corso Parte_3 di medicina generale è stato ultimato nell'anno 2013, si profila anche la prescrizione quinquennale di cui all'art. 4, comma 3, l. 12.11.2011, n. 183 in riferimento a diritti maturati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 183/2011, non risultando atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notificazione dell'atto di citazione (23-9-2022). Per l'attore OT. Parte_5 il cui corso di medicina generale è stato ultimato nell'anno 2019, pur essendo la notificazione della citazione idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione in riferimento a diritti sorti dopo l'entrata in vigore della L. n. 183/2011 relativamente al quinquennio antecedente al 23-9-2022, la domanda va rigettata, anche perché infondata nel merito come pure infondata nel merito sarebbe stata la domanda degli altri attori ove non fosse maturata la prescrizione. Nel merito va infatti osservato che la direttiva 86/457/CEE, recepita in Italia con il D. Lgs. 8-8-1991 n. 256, sulla formazione specifica in medicina generale, non prevede a carico degli Stati membri alcun obbligo di remunerazione dei partecipanti a tale tipologia di corso di formazione. In ogni caso in Italia il decreto-legge 30.5.1994, n. 325, convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.1994, n. 467, ha comunque previsto l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione in medicina generale. Il riconoscimento di borsa di studio ai partecipanti ai corsi di formazione di medicina generale è stata una libera scelta discrezionale del legislatore italiano, alla quale non può attribuirsi valenza di omissione o ritardo nel recepimento di direttive comunitarie, giacché non risulta predeterminato e specificato per i partecipanti ai corsi di formazione di medicina generale un importo economico tale da far considerare come non adeguata la borsa di studio prevista dal legislatore italiano. La Corte di CaSAzione (Cass. n. 20403 del 22-9-2009) ha del resto avuto modo di chiarire: “l'infondatezza della censura dei ricorrenti secondo cui il legislatore nazionale si sarebbe reso inadempiente per avere sospeso l'efficacia del d. lgs. n. 368 del 1999, in quanto ciò non corrisponde al vero perché il legislatore nazionale ha ritenuto di dare attuazione alla direttiva europea nel senso che ha confermato sostanzialmente il contenuto del d. lgs. n. 257 del
1991 ritenuto al riguardo sufficiente”. Sulla mancanza di una predeterminazione normativa della
Pagina 7 remunerazione da considerare adeguata si è espreSA anche la Corte di Giustizia: cause C131/97 e
C-371/97. La remunerazione dei medici che hanno frequentato i corsi di formazione specialistica in medicina generale è in definitiva conseguita ad una valutazione discrezionale del legislatore quanto a misura e a regime fiscale non direttamente contrastante con il diritto europeo. Le differenze che si sono stratificate nell'ordinamento italiano fra i corsi di formazione specialistica in medicina generale e quelli delle scuole universitarie di specializzazione in medicina, non possono determinare il diritto al risarcimento preteso dagli attori, tenuto conto delle palesi differenze strutturali, organizzative e finalistiche che coinvolgono l'impegno formativo ed i tempi ed i vincoli collegati alla formazione. La Corte di CaSAzione ha anche avuto modo di chiarire che: “rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ricompresi nel blocco temporaneo ed espreSAmente considerate dall'art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005” (Cass.
n. 18562 del 29-10-2012, e n. 16385 del 17-6-2008). La Corte costituzionale (n. 432 del 23-12-
1997) ha ritenuto legittimo quanto disposto dall'art. 1, comma 33, l. n. 549/1995, quale misura non irragionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al corpus normativo in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali. La sospensione dell'incremento, inoltre, è stata ritenuta non contrastante con la Direttiva 82/76/CEE, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di “retribuzione adeguata”, né sono posti i criteri per la determinazione della steSA (Cass. 26-5-2011, n. 11565). Per tutte le suddette argomentazioni le domande dei medici attori vanno rigettate in quanto in massima parte coperte da prescrizione nonché in quanto infondate. Spese secondo soccombenza tenuto conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta (fase di studio e fase introduttiva), tenuto conto altresì che il solo soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio di responsabilità è lo Stato italiano, rappresentato dalla in Controparte_1
virtù del carattere generale delle sue attribuzioni in tema di indirizzo dell'azione di governo e di iniziativa per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle normative europee, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_3 [...]
, e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Rigetta le domande dei medici attori indicati in epigrafe per le motivazioni sopra illustrate in tema di prescrizione e di infondatezza nel merito. Condanna gli attori indicati in epigrafe al pagamento
Pagina 8 delle spese del presente giudizio in favore delle Amministrazioni convenute indicate in epigrafe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, quale unica parte plurisoggettiva, come unitariamente rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in € 4180,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori (rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA) se dovuti come per legge.
Roma, 30-4-2025 Il giudice
OT. Pietro Persico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59176/2022 promoSA da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( ), ( ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
( ), tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Parte_6 C.F._6
Domenico Chelini n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Tortorella, che li rappresenta e difende come per mandato in atti -
ATTORI contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio pro tempore, (C.F. , CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del Ministro pro tempore e P.IVA_4 Controparte_6
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, tutti elettivamente
[...] P.IVA_5
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
CONVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Pagina 1 Con atto di citazione notificato in data 23.9.2022, gli attori hanno convenuto nel presente giudizio civile le Amministrazioni indicate in epigrafe al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo. Giudice Monocratico, contrariis reiectis, A) condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premeSA, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 15.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto, pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla indebita diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'assoggettamento delle somme percepite alle imposte IRPEF ed IRAP ed ai costi sostenuti per l'assicurazione professionale che si quantificano in via equitativa in Euro
10.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, anche in relazione e conseguenti alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe. B) Condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premeSA, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, trattandosi di debito di valore, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del legale antistatario.”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma V c.p.c. della prima udienza di comparizione alla data del 19.4.2023, le Amministrazioni convenute si sono tempestivamente costituite in giudizio in data 5.1.2023, rassegnando le seguenti conclusioni: “a) dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, con ogni CP_7
conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese processuali;
b) rigettare le domande siccome inammissibili ed, in ogni caso, infondate in fatto ed in diritto;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio.”. In occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seguito Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.12.2023, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha ritenuto la causa matura per la decisione, rinviandola per la precisazione delle conclusioni definitive all'udienza dell'1.10.2024, dove la causa è stata trattenuta
Pagina 2 in decisione con concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I OTori attori indicati in epigrafe hanno frequentato - conseguendo i relativi diplomi come segue:
1996, 1996, 1996, 2002, Parte_1 Parte_4 Parte_6 Parte_2
2013, 2019 - il Corso di formazione specifica in Medicina Parte_3 Parte_5
Generale (istituito con la legge 30/07/1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/4/CEE). LA difesa attorea ha prospettato che la frequenza al corso di formazione in Medicina Generale comporta un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza delle attività didattiche ritenuto incompatibile con altre attività o rapporti lavorativi. Al pari degli altri corsi di specializzazione medica, continua la difesa attorea, le uniche attività compatibili sono le sostituzioni di guardia medica nelle zone carenti e del medico di medicina generale. La difesa degli attori ha rimarcato una differenza di trattamento economico fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione. Infatti, in base a quanto previsto dal Decreto-legge 30/05/1994 n. 325, i partecipanti al corso percepiscono una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi con il D.lgs n. 257/91 (11.603,00 euro circa all'anno: D.M. 7 marzo 2006).Tuttavia dal punto di vista fiscale, a differenza di quanto avviene per i corsi di specializzazione medica (Risoluzione del 22/11/2010 n. 120 – Agenzia delle Entrate), le borse di studio sono soggette alle imposte IRPEF e IRAP ed i medici devono sostenere le spese per la copertura assicurativa (art. 17 D.M. 7 marzo 2006 e Risoluzione del 30/10/2002 n. 338 - Agenzia delle Entrate). Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n. 368 prevede (art. 39) che al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, venga corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale ogni tre anni. Il suddetto decreto legislativo all'art. 46 prevede, comunque, che le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 (relative alla parte economica) vengano applicate a partire dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo di autorizzazione delle risorse economiche. Fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento, si sono continuate ad applicare le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n.266 ha stabilito, all'art. 1, comma 300, che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 (ovverosia quelle relative al trattamento economico e all'introduzione del contratto di formazione-lavoro) si applicano a decorrere dall'anno accademico 2006-2007. È stata poi emanata la Direttiva 05/36/CE (che ha abrogato e sostituito la Direttiva 93/16/CEE), recepita con L. 6 febbraio 2007, n. 13 e con D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa, sono stati definiti il
Pagina 3 modello di contratto di formazione e l'ammontare della Borsa di Studio per i medici specialisti, pari ad una parte fiSA annua lorda determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica ed una parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fiSA, determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica e per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi. Da quanto sopra rappresentato dalla difesa attorea emerge una differenza di trattamento economico fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione. Per tale disparità di trattamento la difesa attorea ha ritenuto sussistente la responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari e dei principi costituzionalmente garantiti, quali la parità di trattamento, l'adeguatezza della retribuzione, la ragionevolezza dell'attività Amministrativa. In ogni caso, sempre secondo la difesa attorea, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 257/91 (attuativo della
Direttiva CEE 82/76 ed espreSAmente richiamato dall'art. 3 del DECRETO-LEGGE 30 maggio
1994, n. 325), il trattamento economico di Lire 21.500.000 annuali avrebbe dovuto essere incrementato al tasso annuale di inflazione e rideterminato ogni triennio con decreto ministeriale, facendo riferimento ai miglioramenti stipendiali minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore, lamentandosi che anche in questo caso lo Stato italiano ha tenuto fermo l'importo della remunerazione/retribuzione, in asserita aperta violazione del principio di adeguatezza della steSA.
Con la comparsa di costituzione e risposta la difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dei convenuti nel giudizio di risarcimento dei danni per mancata attuazione del CP_7
diritto comunitario, spettando la legittimazione passiva unicamente allo Stato ovvero alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Avvocatura dello Stato ha poi eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti asseritamente vantati dagli attori ai sensi dell'art. 4, comma 3,
l. 12.11.2011, n. 183 con riferimento al periodo che precede i cinque anni dalla notifica dell'atto introduttivo (23.9.2022). In subordine, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito la prescrizione con riferimento al periodo che precede i dieci anni dalla notifica dell'atto introduttivo. Nel merito la difesa erariale ha rimarcato che sia sul piano concettuale che su quello normativo la formazione specifica in medicina generale va tenuta distinta dalla formazione specialistica universitaria e ciò in quanto per i medici specialisti il legislatore comunitario ha previsto uno specifico obbligo di corrispondere loro un'adeguata remunerazione per tutta la durata della formazione (allegato alla direttiva 82/76/CEE, allegato 1 alla direttiva 93/16/CEE), mentre un simile obbligo non è stato previsto in favore dei medici del corso di formazione specifica in medicina generale. Ciononostante, la difesa erariale ha evidenziato che il legislatore italiano, con il d. lgs. 265/1991, ha ritenuto di dover prevedere, anche in favore di questi ultimi, una forma di remunerazione che attualmente
Pagina 4 ammonta ad € 11.603,00 annuali, borsa di studio analoga a quella che veniva corrisposta in favore dei medici specializzandi fino all'anno accademico 2005/2006. Dall'anno accademico 2006/2007 le due fattispecie hanno cominciato a divergere, poiché gli artt. 37 e sgg. del d. lgs. 368/1999 hanno previsto, per i medici specializzandi, la sottoscrizione di “uno specifico contratto annuale di formazione specialistica”, con conseguente mutamento del regime economico (legge n. 266 del
23.12.2005, d.p.c.m. 7.3.2006). Secondo la difesa erariale il maggior importo riconosciuto ai medici specializzandi è giustificato dal maggior impegno richiesto durante il percorso formativo;
viceversa, ai medici dei corsi di formazione specifica in medicina generale, ai quali è richiesto un impegno di sole 4.800 ore nell'arco del triennio, si è continuato a corrispondere la medesima borsa di studio
(pari ad € 11.603,00 annuali). La differenza fra le due tipologie di percorso formativo post lauream giustifica, pertanto, secondo l'Avvocatura dello Stato, il diverso trattamento economico dei medici specializzandi rispetto a quello dei medici che frequentano il corso di medicina Generale, e consente di escludere qualsivoglia violazione delle normative comunitarie, che hanno riservato ai soli medici specializzandi il diritto all'adeguata remunerazione. In ogni caso l'indennizzo, secondo la difesa erariale, ove spettante, andrebbe quantificato nella diversa misura di € 6.713,93 per ogni anno di corso frequentato, in applicazione del criterio stabilito dalla l. n. 370 del 10.10.1999 (Cass.
274949/17, 1277/17, 21685/16, 20739/16), contestandosi la pretesa rivalutazione monetaria, spettando eventualmente ed unicamente gli interessi legali (Cass. 661/18, 21685/16, 16662/16), nonché contestandosi il diritto alla rideterminazione triennale invocato dagli attori (Cass.
4449/2018). In ordine alla materia del contendere, come sopra illustrata, in questa sede decisoria va osservato quanto segue: i medici attori in causa hanno frequentato, conseguendo il relativo diploma, il Corso di formazione specifica in Medicina Generale (istituito con la legge 30/07/1990 n. 212, in attuazione della direttiva n. 86/4/CEE). Il Decreto-legge 30/05/1994 n. 325 ha previsto per i partecipanti al corso suddetto una borsa di studio pari a quella prevista per gli specializzandi dal D.
Lgs n. 257/91. La difesa degli attori ha rimarcato la diversità di trattamento ed il differente regime fiscale dei partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale rispetto ai medici specializzandi.
In base alle normative che si sono succedute nel tempo, fino ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi, sono stati definiti il modello di contratto di formazione e l'ammontare della Borsa di Studio per i soli medici specialisti, pari ad una parte fiSA annua lorda determinata in € 22.700,00 (Euro ventiduemilasettecento/00) per ciascun anno di formazione specialistica ed una parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fiSA, determinata in € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica e per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica in € 3.300,00 (Euro tremilatrecento/00) annui lordi. In considerazione della differenza
Pagina 5 di trattamento economico, fiscale, adeguamento al tasso d'inflazione, fra chi frequenta il corso di formazione specifica in medicina generale e chi frequenta altri corsi di specializzazione, la difesa degli attori ha dedotto ed ipotizzato la sussistenza di responsabilità dello Stato italiano per violazione degli obblighi comunitari e dei principi costituzionalmente garantiti, quali la parità di trattamento, l'adeguatezza della retribuzione, la ragionevolezza dell'attività Amministrativa.
Occorre esaminare innanzitutto la preliminare eccezione di prescrizione dei diritti fatti valere dagli attori sollevata dalla difesa di parte convenuta. La Sentenza n. 9147 del 17-4-2009 della Corte di
CaSAzione a Sezioni Unite ha stabilizzato il termine di prescrizione decennale in riferimento all'azione promoSA contro lo Stato per mancata o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e
82/76/Cee non self executing in riferimento a diritti sorti prima dell'entrata in vigore della L. n.
183/2011, inquadrando la responsabilità dello Stato non come responsabilità aquiliana ma come responsabilità di tipo lato sensu contrattuale. In ordine alla questione del dies a quo della prescrizione occorre richiamare la Sentenza del 24-3-2009 della Grande Sezione della Corte di
Giustizia delle Comunità Europee, proc. C-445/06, in base alla quale il decorso dei termini di prescrizione non restano sospesi o interrotti in presenza di una carente o scorretta trasposizione della direttiva nel diritto interno quando i primi effetti lesivi si siano verificati e ne siano prevedibili altri e ciò anche qualora la data in cui gli effetti lesivi si siano manifestati sia anteriore alla corretta trasposizione della direttiva. Occorre quindi chiarire da quale data si siano manifestati gli effetti lesivi per i medici specializzandi attori in riferimento al momento in cui nel diritto interno italiano siano state introdotte norme che, in carente o tardiva trasposizione delle direttive 75/362/Cee e
82/76/Cee, abbiano reso percepibili i suddetti effetti lesivi. In proposito occorre, quindi, chiarire se l'individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale poSA o meno identificarsi nella data del 27-10-1999 di entrata in vigore della L. n. 370/1999. Secondo
l'Ordinanza della Corte di CaSAzione n. 1676 del 26-01-2021 dalla data del 27-10-1999 tutti gli aventi diritto hanno avuto la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe emanato altri atti di adempimento alla normativa europea, avendo la L. 370/1999 apposto un rimedio rispetto a vertenze concluse con sentenze del TAR paSAte in giudicato in materia di benefici economici riconosciuti a medici specializzandi, disciplinando la corresponsione di borse di studio agli specializzandi medici vittoriosi nei suddetti giudizi ammessi alle scuole negli anni 1983-1991. Si tratta, pertanto, di una normativa interna (la L. 370/1999) contrastante con le direttive europee suddette (75/362/Cee e
82/76/Cee) in quanto ha posto rimedio alla difformità del diritto interno rispetto alle direttive europee sopra richiamate ed ha messo tutta la restante platea dei medici specializzandi esclusi in condizione di percepire la lesività per contrasto con le direttive europee in ordine al principio di spettanza di adeguata remunerazione. Nel caso di specie occorre quindi verificare se dal 27-10-1999
Pagina 6 al 27-10-2009 siano o meno intervenuti atti interruttivi della prescrizione, tenuto conto altresì che l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 23-9-2022. Dalla disamina dell'atto di citazione e degli allegati nonché dalla disamina della seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. di parti attrici non risultano indicati atti interruttivi della prescrizione nel decennio 27-10-1999/27-10-2009 né durante gli anni successivi al 2009 fino alla data di notificazione della citazione del 23-9-2022. Di conseguenza per i medici attori Parte_1
corso ultimato nel 1996, corso ultimato nel 1996, corso ultimato Parte_4 Parte_6
nel 1996, corso ultimato nel 2002, si profila l'estinzione dei vantati diritti per Parte_2 decorso del termine di prescrizione decennale. Per l'attrice OT.SA , il cui corso Parte_3 di medicina generale è stato ultimato nell'anno 2013, si profila anche la prescrizione quinquennale di cui all'art. 4, comma 3, l. 12.11.2011, n. 183 in riferimento a diritti maturati successivamente all'entrata in vigore della L. n. 183/2011, non risultando atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notificazione dell'atto di citazione (23-9-2022). Per l'attore OT. Parte_5 il cui corso di medicina generale è stato ultimato nell'anno 2019, pur essendo la notificazione della citazione idonea a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione in riferimento a diritti sorti dopo l'entrata in vigore della L. n. 183/2011 relativamente al quinquennio antecedente al 23-9-2022, la domanda va rigettata, anche perché infondata nel merito come pure infondata nel merito sarebbe stata la domanda degli altri attori ove non fosse maturata la prescrizione. Nel merito va infatti osservato che la direttiva 86/457/CEE, recepita in Italia con il D. Lgs. 8-8-1991 n. 256, sulla formazione specifica in medicina generale, non prevede a carico degli Stati membri alcun obbligo di remunerazione dei partecipanti a tale tipologia di corso di formazione. In ogni caso in Italia il decreto-legge 30.5.1994, n. 325, convertito, con modificazioni, nella legge 19.7.1994, n. 467, ha comunque previsto l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione in medicina generale. Il riconoscimento di borsa di studio ai partecipanti ai corsi di formazione di medicina generale è stata una libera scelta discrezionale del legislatore italiano, alla quale non può attribuirsi valenza di omissione o ritardo nel recepimento di direttive comunitarie, giacché non risulta predeterminato e specificato per i partecipanti ai corsi di formazione di medicina generale un importo economico tale da far considerare come non adeguata la borsa di studio prevista dal legislatore italiano. La Corte di CaSAzione (Cass. n. 20403 del 22-9-2009) ha del resto avuto modo di chiarire: “l'infondatezza della censura dei ricorrenti secondo cui il legislatore nazionale si sarebbe reso inadempiente per avere sospeso l'efficacia del d. lgs. n. 368 del 1999, in quanto ciò non corrisponde al vero perché il legislatore nazionale ha ritenuto di dare attuazione alla direttiva europea nel senso che ha confermato sostanzialmente il contenuto del d. lgs. n. 257 del
1991 ritenuto al riguardo sufficiente”. Sulla mancanza di una predeterminazione normativa della
Pagina 7 remunerazione da considerare adeguata si è espreSA anche la Corte di Giustizia: cause C131/97 e
C-371/97. La remunerazione dei medici che hanno frequentato i corsi di formazione specialistica in medicina generale è in definitiva conseguita ad una valutazione discrezionale del legislatore quanto a misura e a regime fiscale non direttamente contrastante con il diritto europeo. Le differenze che si sono stratificate nell'ordinamento italiano fra i corsi di formazione specialistica in medicina generale e quelli delle scuole universitarie di specializzazione in medicina, non possono determinare il diritto al risarcimento preteso dagli attori, tenuto conto delle palesi differenze strutturali, organizzative e finalistiche che coinvolgono l'impegno formativo ed i tempi ed i vincoli collegati alla formazione. La Corte di CaSAzione ha anche avuto modo di chiarire che: “rientrando le borse di studio universitarie tra gli emolumenti ricompresi nel blocco temporaneo ed espreSAmente considerate dall'art. 1, comma 33, legge n. 549 del 1995, alle remunerazioni per la partecipazione alle scuole di specializzazione afferenti alle facoltà di medicina non è riconoscibile l'aumento del tasso programmato di inflazione fino al 31 dicembre 2005” (Cass.
n. 18562 del 29-10-2012, e n. 16385 del 17-6-2008). La Corte costituzionale (n. 432 del 23-12-
1997) ha ritenuto legittimo quanto disposto dall'art. 1, comma 33, l. n. 549/1995, quale misura non irragionevole né discriminatoria, perché riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al corpus normativo in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali. La sospensione dell'incremento, inoltre, è stata ritenuta non contrastante con la Direttiva 82/76/CEE, poiché nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di “retribuzione adeguata”, né sono posti i criteri per la determinazione della steSA (Cass. 26-5-2011, n. 11565). Per tutte le suddette argomentazioni le domande dei medici attori vanno rigettate in quanto in massima parte coperte da prescrizione nonché in quanto infondate. Spese secondo soccombenza tenuto conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, del valore della causa, dell'attività processuale effettivamente svolta (fase di studio e fase introduttiva), tenuto conto altresì che il solo soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio di responsabilità è lo Stato italiano, rappresentato dalla in Controparte_1
virtù del carattere generale delle sue attribuzioni in tema di indirizzo dell'azione di governo e di iniziativa per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle normative europee, ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , Controparte_3 [...]
, e . Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Rigetta le domande dei medici attori indicati in epigrafe per le motivazioni sopra illustrate in tema di prescrizione e di infondatezza nel merito. Condanna gli attori indicati in epigrafe al pagamento
Pagina 8 delle spese del presente giudizio in favore delle Amministrazioni convenute indicate in epigrafe, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, quale unica parte plurisoggettiva, come unitariamente rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, liquidate in € 4180,00 per compensi professionali di avvocato, oltre accessori (rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA) se dovuti come per legge.
Roma, 30-4-2025 Il giudice
OT. Pietro Persico
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