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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Montopoli di Sabina Parte_1 C.F._1
(RI), Via del Borgo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro Giannini che lo rappresenta e difende come da procura in atti e da (c.f. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28, presso lo studio dell'Avv. Marco Aleandri che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Conclusioni congiunte: come da ricorso
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22 Parte_1 Parte_2 marzo 2022 in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, parte I, anno 2022), scegliendo il regime della comunione legale dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, sicché ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento e
1 pertanto non vi sarà alcuna richiesta di assegno di mantenimento.
3. La casa coniugale in Montopoli di Sabina (RI), Via del Forno Comunale n. 24, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla SI.ra , la quale vi rimarrà a vivere, Parte_2 avendo il SI. già provveduto a rilasciarla con l'assenso della moglie;
il SI. provvederà ad asportare tutti Pt_1 Pt_1
i beni mobili e gli effetti personali di sua proprietà ancora presenti all'interno dell'abitazione e delle sue pertinenze entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e a tal fine la SI.ra si impegna a consentirgli l'accesso in Parte_2 una o più date da concordarsi fra le parti all'interno del predetto arco temporale.
4. Il SI. si obbliga a trasferire a titolo oneroso alla moglie, SI.ra , che Parte_1 Parte_2 accetta e si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze sopra descritta, identificata catastalmente al Foglio n. 5, p.lla n. 210, sub 15, graffata con la p.lla n. 211, sub. 2, cat.
A3 e Foglio n. 5, p.lla n. 211, sub. 1, cat. C6.
Il prezzo della su indicata cessione di quote è dalle parti stabilito in € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), oltre al contestuale accollo da parte della SI.ra del residuo del mutuo/finanziamento n. Parte_2
10863838 - acceso dai coniugi presso intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del detto bene immobile - per un importo
(residuo) pari ad oggi a circa € 8.000,00 (cfr. doc. n. 4), con decorrenza dalla rata di maggio 2025 e fino alla sua totale estinzione, nel rispetto delle rate previste contrattualmente.
L'atto notarile di esecuzione dell'accordo di separazione - mediante il quale verrà formalizzata la suddetta cessione di quote da parte del SI. ed il contestuale accollo interno formale e sostanziale del mutuo residuo da parte della SI.ra Pt_1
- verrà stipulato entro e non oltre il 30.09.2025, innanzi a Notaio scelto dalla SI.ra , ad esclusivo Parte_2 Parte_2 carico della quale resteranno le relative spese notarili, nonché imposte e tasse.
L'accordo di trasferimento immobiliare contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. La SI.ra si obbliga a comunicare ai gestori delle utenze di gas ed elettricità a servizio della casa coniugale, a Parte_2 lei intestate ma transitanti sul conto corrente del SI. il nuovo conto di addebito a lei intestato, entro 30 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. Il SI. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla stipula dell'atto Pt_1 notarile di esecuzione dell'accordo di separazione di cui al precedente articolo 4. 7. Con la sottoscrizione del presente accordo, fermo quanto espressamente convenuto con i precedenti punti, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
8. I coniugi, qualora necessario, prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino ad alcuni mesi orsono, quando tra i coniugi si sono manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno di fatto sgretolato e degradato quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia. Sulla base di tanto, i rapporti tra i coniugi sono andati sempre più affievolendosi sino a rendere i medesimi estranei tra loro. Purtroppo, vani si sono dimostrati i tentativi profusi da entrambi i coniugi e volti a ricreare l'unione familiare irrimediabilmente spezzata, ed essendo venuta meno l'originaria comunione materiale e spirituale per essi è divenuta ormai insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto ex art. 151, primo comma, c.c., sicché gli stessi sono addivenuti alla determinazione di conferire natura legale e giuridicamente rilevante alla separazione di fatto già tra loro esistente. Infatti, i coniugi vivono già da tempo separati, avendo il marito lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie, ed avendo stabilito altrove la propria dimora.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. n. 2, parte I, anno 2022);
- prende atto delle condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montopoli di Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott.ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Montopoli di Sabina Parte_1 C.F._1
(RI), Via del Borgo n. 12, presso lo studio dell'Avv. Mauro Giannini che lo rappresenta e difende come da procura in atti e da (c.f. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Lima n. 28, presso lo studio dell'Avv. Marco Aleandri che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Conclusioni congiunte: come da ricorso
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 22 Parte_1 Parte_2 marzo 2022 in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune (atto n. 2, parte I, anno 2022), scegliendo il regime della comunione legale dei beni.
Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 17.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, sicché ciascuno di loro provvederà al proprio mantenimento e
1 pertanto non vi sarà alcuna richiesta di assegno di mantenimento.
3. La casa coniugale in Montopoli di Sabina (RI), Via del Forno Comunale n. 24, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, viene assegnata alla SI.ra , la quale vi rimarrà a vivere, Parte_2 avendo il SI. già provveduto a rilasciarla con l'assenso della moglie;
il SI. provvederà ad asportare tutti Pt_1 Pt_1
i beni mobili e gli effetti personali di sua proprietà ancora presenti all'interno dell'abitazione e delle sue pertinenze entro
30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e a tal fine la SI.ra si impegna a consentirgli l'accesso in Parte_2 una o più date da concordarsi fra le parti all'interno del predetto arco temporale.
4. Il SI. si obbliga a trasferire a titolo oneroso alla moglie, SI.ra , che Parte_1 Parte_2 accetta e si impegna ad acquistare, la propria quota di proprietà pari ad ½ dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze sopra descritta, identificata catastalmente al Foglio n. 5, p.lla n. 210, sub 15, graffata con la p.lla n. 211, sub. 2, cat.
A3 e Foglio n. 5, p.lla n. 211, sub. 1, cat. C6.
Il prezzo della su indicata cessione di quote è dalle parti stabilito in € 14.000,00 (Euro quattordicimila/00), oltre al contestuale accollo da parte della SI.ra del residuo del mutuo/finanziamento n. Parte_2
10863838 - acceso dai coniugi presso intesa San Paolo S.p.A. per l'acquisto del detto bene immobile - per un importo
(residuo) pari ad oggi a circa € 8.000,00 (cfr. doc. n. 4), con decorrenza dalla rata di maggio 2025 e fino alla sua totale estinzione, nel rispetto delle rate previste contrattualmente.
L'atto notarile di esecuzione dell'accordo di separazione - mediante il quale verrà formalizzata la suddetta cessione di quote da parte del SI. ed il contestuale accollo interno formale e sostanziale del mutuo residuo da parte della SI.ra Pt_1
- verrà stipulato entro e non oltre il 30.09.2025, innanzi a Notaio scelto dalla SI.ra , ad esclusivo Parte_2 Parte_2 carico della quale resteranno le relative spese notarili, nonché imposte e tasse.
L'accordo di trasferimento immobiliare contenuto nel presente ricorso è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
5. La SI.ra si obbliga a comunicare ai gestori delle utenze di gas ed elettricità a servizio della casa coniugale, a Parte_2 lei intestate ma transitanti sul conto corrente del SI. il nuovo conto di addebito a lei intestato, entro 30 giorni Pt_1 dalla sottoscrizione del presente accordo.
6. Il SI. si obbliga a trasferire altrove la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla stipula dell'atto Pt_1 notarile di esecuzione dell'accordo di separazione di cui al precedente articolo 4. 7. Con la sottoscrizione del presente accordo, fermo quanto espressamente convenuto con i precedenti punti, entrambi i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura economica e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e ragione.
8. I coniugi, qualora necessario, prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti.
All'udienza dell'08 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
2 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, il rapporto coniugale, un tempo di reciproca soddisfazione e gradimento, si è mantenuto tale sino ad alcuni mesi orsono, quando tra i coniugi si sono manifestati aspri ed insanabili contrasti che hanno di fatto sgretolato e degradato quella affectio maritalis necessaria all'armonico sviluppo della famiglia. Sulla base di tanto, i rapporti tra i coniugi sono andati sempre più affievolendosi sino a rendere i medesimi estranei tra loro. Purtroppo, vani si sono dimostrati i tentativi profusi da entrambi i coniugi e volti a ricreare l'unione familiare irrimediabilmente spezzata, ed essendo venuta meno l'originaria comunione materiale e spirituale per essi è divenuta ormai insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto ex art. 151, primo comma, c.c., sicché gli stessi sono addivenuti alla determinazione di conferire natura legale e giuridicamente rilevante alla separazione di fatto già tra loro esistente. Infatti, i coniugi vivono già da tempo separati, avendo il marito lasciato la casa coniugale con il consenso della moglie, ed avendo stabilito altrove la propria dimora.
Le condizioni inerenti ai rapporti economici e le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese sono da ritenersi compensate attesa la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Montopoli di Sabina (RI), trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune (atto n. n. 2, parte I, anno 2022);
- prende atto delle condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
- dichiara le spese compensate.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montopoli di Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 3 giugno 2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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