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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 3040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3040 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2845/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2845/2024
All'udienza del 7 luglio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. D. Zaccaria in sostituzione dell'Avv. C. Longo per parte attrice e l'Avv. V. Gandolfo per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Zaccaria chiede un rinvio per definire bonariamente la lite e in subordine conclude come in atto di citazione. L'Avv. Gandolfo rappresenta che non vi sono ipotesi di trattative tra le parti in corso, se non aleatorie, si oppone al chiesto rinvio e precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°2845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Longo per mandato in atti;
C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in carica, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gandolfo per mandato in atti. P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 7 luglio 2025, alle ore 15.52, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente Parte_1
pagina 2 di 5 2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°356/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23
gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi Parte_1
ingiunte e delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1
formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 356/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23
gennaio 2024, eccependo la non debenza delle somme ingiunte in virtù dell'obbligo assunto dall'ex coniuge in sede di separazione dallo stesso, oltre alla mancata ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto perché consegnato alla di lei figlia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31 gennaio 2025 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui pagina 3 di 5 eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come indicati nei rendiconti condominiali approvati dall'assemblea del Condominio con delibera del 30 novembre 2023, non impugnata e quindi ormai definitivamente efficace.
Sul punto si rileva che parte opponente non ha impugnato la detta delibera di approvazione del rendiconto condominiale, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del CP_1
deve ritenersi cristallizzato.
D'altronde, parte opponente non contesta l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione,
eccependo l'imputabilità dello stesso all'ex coniuge in virtù degli accordi tra questi assunti in sede di separazione.
Ebbene, come correttamente rilevato dal opposto, l'obbligo di pagamento degli CP_1
oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va richiesto esclusivamente nei suoi confronti, come nella fattispecie per cui è causa.
Infine, dall'esame della relazione di notifica in calce al decreto ingiuntivo in oggetto, si evince che l'atto è stato regolarmente notificato all'odierna opponente, con la consegna dello stesso alla figlia,
così come confermato dall'opponente in atto di citazione.
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il pagina 4 di 5 decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 7.07.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2845/2024
All'udienza del 7 luglio 2025, innanzi al dott. Santo Sutera, sono comparsi l'Avv. D. Zaccaria in sostituzione dell'Avv. C. Longo per parte attrice e l'Avv. V. Gandolfo per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'Avv. Zaccaria chiede un rinvio per definire bonariamente la lite e in subordine conclude come in atto di citazione. L'Avv. Gandolfo rappresenta che non vi sono ipotesi di trattative tra le parti in corso, se non aleatorie, si oppone al chiesto rinvio e precisa le conclusioni come da note depositate e chiede che la causa venga decisa. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Santo Sutera
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del
Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°2845 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
vertente
TRA
nata a [...] il [...], e residente in [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carolina Longo per mandato in atti;
C.F._1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del suo amministratore in carica, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Gandolfo per mandato in atti. P.IVA_1
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
mediante la lettura, all'udienza del 7 luglio 2025, alle ore 15.52, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta le domande formulate dall'opponente Parte_1
pagina 2 di 5 2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto, n°356/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23
gennaio 2024 e, per l'effetto, condanna al pagamento delle somme ivi Parte_1
ingiunte e delle spese ivi liquidate;
3) Condanna l'opponente, al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore dell'opposto, , che si liquidano in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2024, la sig.ra ha Parte_1
formulato opposizione al decreto ingiuntivo n. 356/2024 emesso dal Tribunale di Palermo in data 23
gennaio 2024, eccependo la non debenza delle somme ingiunte in virtù dell'obbligo assunto dall'ex coniuge in sede di separazione dallo stesso, oltre alla mancata ricezione della notifica del decreto ingiuntivo opposto perché consegnato alla di lei figlia.
Con comparsa di costituzione depositata in data 31 gennaio 2025 si è costituito in giudizio parte opposta, contestando le difese e le domande formulate da parte opponente, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese processuali.
Istruita la causa sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, la stessa è stata oggi posta in decisione previa discussione orale della stessa.
Preliminarmente si rileva che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità,
sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui pagina 3 di 5 eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò discende dalla natura del giudizio di opposizione, in cui il contraddittorio, che si instaura in via eventuale e posticipata rispetto all'originario procedimento monitorio, non determina alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, atteso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore in senso sostanziale ed il debitore-opponente quella di convenuto in senso sostanziale, anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti
Premesso ciò, il decreto ingiuntivo opposto in esame è stato emesso per il pagamento di oneri condominiali come indicati nei rendiconti condominiali approvati dall'assemblea del Condominio con delibera del 30 novembre 2023, non impugnata e quindi ormai definitivamente efficace.
Sul punto si rileva che parte opponente non ha impugnato la detta delibera di approvazione del rendiconto condominiale, con la conseguenza che il debito della stessa nei confronti del CP_1
deve ritenersi cristallizzato.
D'altronde, parte opponente non contesta l'esistenza del debito oggetto di ingiunzione,
eccependo l'imputabilità dello stesso all'ex coniuge in virtù degli accordi tra questi assunti in sede di separazione.
Ebbene, come correttamente rilevato dal opposto, l'obbligo di pagamento degli CP_1
oneri condominiali ex art. 1104 cod. civ. è collegato al rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va richiesto esclusivamente nei suoi confronti, come nella fattispecie per cui è causa.
Infine, dall'esame della relazione di notifica in calce al decreto ingiuntivo in oggetto, si evince che l'atto è stato regolarmente notificato all'odierna opponente, con la consegna dello stesso alla figlia,
così come confermato dall'opponente in atto di citazione.
Per i motivi sopra esposti, le domande formulate dall'opponente devono essere rigettate e il pagina 4 di 5 decreto ingiuntivo opposto confermato.
Per il principio della soccombenza parte opponente dovrà rifondere parte opposta delle spese processuali liquidate in dispositivo ritenendo congrua la loro misura nei valori medi dettati dal D.M.
147/2022, tenuto conto dell'istruttoria espletata, nonché delle questioni di fatto e giuridiche trattate.
Così è deciso in Palermo il 7.07.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
pagina 5 di 5