Sentenza 24 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/2001, n. 7101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7101 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' I E DE POR L ITA ANO7 10 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN N LA CORTE S PRIMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 16806/99 Consigliere Cron.16340 Dott. Erminio RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.26/03/01 - Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NI AR, TO MA, DI NI VI, DI NI AN, DI NI NZ, nella loro qualità di aventi causa di NI' ES, (deceduto), quest'ultimo a sua volta avente causa di DI NI' VI (deceduto), elettivamente domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO NENCHA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
2001
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in 1437 -1- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 2936/98 del Tribunale di BARI, depositata il 08/09/98 R.G.N. 2498/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 16806/1999 ud. 26 marzo 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 23 giugno 8 settembre 1998 il tribunale di -pronunciando quale giudice di rinvio dopo che questa Corte Bari aveva affermato il seguente principio di diritto Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella 1. 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994 n. 240, il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del 3' comma dell'art. 6 d.
1. n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi il limite di reddito indicato nel 1' comma dello stesso art. 6>> - ha dichiarato estinto il giudizio proposto da Di CO CC e Di CO AN, nella qualità di eredi aventi causa di Di CO titolare di pensione integrata al minimo, nei ZO, dell'I.N.P.S. limitatamente alla domanda intesa ad confronti ottenere il riconoscimento della c.d. cristallizzazione (ossia della conservazione dell'integrazione al minimo della pensione anche a partire dal 1° ottobre 1983). 3 Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i ricorrenti Di CO CC, nella qualità di avente causa di Di CO ZO, nonché da TO MA, Di CO ZO, Di CO TA, Di CO NZ, nella loro qualità di aventi causa di Di CO AN, quest'ultimo a sua volta avente causa di Di CO ZO, con un solo motivo di ricorso. L'I.N.P.S. si è costituito depositando soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e comunque l'illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38 della Costituzione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Deve premettersi che la Corte costitituzionale con sentenza n.314 del 1985 ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 cost., l'art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità Inps per chi fosse già titolare di pensione di riversibilità a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito e parimenti (in applicazione dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ha dichiarato illegittimi gli art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338 e 23, 30 aprile 1969, n. 153, nelle parti, non ancora dichiarate1. 4 illegittime, che potessero comportare esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione a favore del titolare anche di altro trattamento pensionistico, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito. L'art. 6, 7' comma, 1. n. 638 del 1983, ha poi previsto che nell'ipotesi di cumulo di più pensioni integrate al minimo garantita al pensionato per la pensione concorrente la c.d. cristallizzazione>> dell'importo dell'integrazione al minimo r maturato al 30 settembre 1983, fino al superamento di detto automatica della trattamento per effetto della rivalutazione pensione base. Successivamente C. cost. n.240 del 1994 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui (nel caso di concorso di due o più pensioni integrate od integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, 3' comma, d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito di cui ai commi precedenti) prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Da ultimo l'art. 36, 5' comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 - applicazione la sentenza disposizione della quale ha fatto 5 impugnata - ha sancito l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662. Quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale (al quale la sentenza della Corte costituzionale ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione, si configura una questione di cui all'art. del 1996/ sotto il profilo 1, 182' comma, 1. 662 dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio;
la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della corte costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 dicembre 1999 finanziaria n.13792). Pertanto correttamente nella specie il tribunale ha tenuto conto 2 dello jus superveniens (sopra cit.) ed ha conseguentemente dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio.
2.2. In particolare poi la questione di costituzionalità 6 sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dalla Corte costituzionale. C. cost. 20 luglio 2000, n.310, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, 1. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate in 101, 102 e 113 Cost. riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, l'estinzione d'ufficio, con nella parte in cui prevedono compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 e privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Si tratta appunto dei giudizi, quale quello in esame, riguardanti l'attuazione delle pretese vantate dagli interessati sulla base delle due note sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 1. 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e dell'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.1. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in 1. 7 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica"). In particolare la Corte ha riconosciuto che, quando dalla pronuncia disi tratta di crediti che scaturiscono illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano, il legislatore può prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. Inoltre in tal caso il legislatore può intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. Nella fattispecie il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza - nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare le pretese fatte valere dagli interessati.
3. Il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 8 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n.134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovani Amoroso) (Paolino Dell'Anno) Vilim. Mr . Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 24 MAG. 2001 I IL CANCELLIECANCELLIER 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T . L T R L , N A ' O A S L B 3 E L I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S 1 G S N O E O P E S A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R D O