Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 05/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1220/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1220/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- (già ( ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., , parte rappresentata e difesa Parte_3 dall'Avv. ZOCCA MARCO ( ), come da procure in calce a C.F._1 atto di citazione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, p.zza del Ba- raccano n.
4 - parte attrice opponente - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del c.p.c. : “accertati i vizi e i danni in capo agli infissi di cui è causa, condannare a rifondere a la somma Controparte_1 Parte_1 imponibile di € 25808 a titolo di risarcimento danni per le opere di ripristino e riparazione degli infissi conseguenti alle errate forniture e installazioni, ovvero della somma maggiore o minore che verrà determi- nata in [...] causa. Con vittoria di spese, compensi di avvocato, 15% spese generali cpa e Iva”
[...]
( ) in persona del legale rapp.te p.t., parte rappre- Controparte_2 P.IVA_2 sentata e difesa dagli Avv. CITERNESI TIZIANA ( ), GAM- C.F._2
BIOLI IACOPO ( ), come da procura in calce a C.F._3
1
DEI LORENA 27 SANSEPOLCRO - parte convenuta opposta - CONCLUDE come da memoria ex art. 183, c. VI, n. 1 del cpc : “in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione, anche in quanto tardiva, confermando per l'effetto il D.I. n. 341/23, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 15.3.23. Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'oppo- sizione di e di , anche in quanto carente di interesse e di legittimazione Parte_1 Parte_3 ad agire, nonché di titolarità delle situazioni giuridiche dedotte, confermando per l'effetto il D.I. n. 341/23 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 15.3.23; nel merito accertata la tardività dell'opposizione nonché, per tutte le ragioni dedotte, esposte ed accertate anche nel proseguo del giudizio, accertata altresì l'esistenza del credito di per l'effetto confermare il D.I. n. 341/23 emesso dal Tribunale di Arezzo in data CP_1 15.3.23. Respingere la domanda di risoluzione del contratto poiché infondata in fatto ed in diritto nonché indimostrata, e in relazione a , anche in quanto la medesima non è titolare del diritto né Parte_3 legittimata all'azione. Nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di risoluzione accertare l'arric- chimento indebito di Fuoco e Natura a danno della in misura di € 104362,46 (omissis), pari al CP_1 valore degli infissi acquistati e di cui ai contratti o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, nei limiti dello scaglione di riferimento con eventuale compensazione di credito
e controcredito. Ancora nel merito respingere la richiesta risarcitoria poiché inammissibile e/o improcedi- bile, infondata in fatto ed in diritto e comunque indimostrata, nonché quantificata in eccesso, nonché formu- lata da soggetto carente di legittimazione ed interesse ad agire. In ipotesi subordinata laddove sia ritenuta fondata la domanda risarcitoria ridurre la pretesa alla somma che risulterà provata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”
Vendita di cose mobili
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la , premesso che: aveva ricevuto notificazione Parte_1
del Decreto n. 341, depositato in data 15.02.2023, con cui il Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento in favore di di € 26.689,24 oltre interessi e spese, a titolo CP_1
saldo corrispettivo per fornitura e installazione di infissi da destinare a cantieri in Cast. dei
Pepoli (BO) e S. Benedetto V. di Sambro (BO), come da contratti e fattura. Nel proporre opposizione, deduceva quali motivi l' exceptio doli generalis e l' exceptio inadimpleti con- tractus, stante l'esecuzione non corretta delle opere (come da ctp) e la mancata, riconosciuta, completa esecuzione delle stesse, da essa non accettate nonostante diffida, incontri e tempe- stive contestazioni. In via riconvenzionale, previa risoluzione del contratto e restituzione degli acconti pagati, agiva per il risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 25.808,00.
2 Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva l' efficacia di giudicato formale CP_1
e sostanziale del Decreto Ingiuntivo opposto – tardività dell' opposizione di Fuoco e Natura
(e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale di questa) anche nei con- fronti della condebitrice sussidiaria (comunque carente di legittimazione quanto alla do- manda riconvenzionale), pena il rischio di contrasto di giudicati;
accordo inter partes circa la mancata fornitura di opere di finitura (profili aggiuntivi e coprifili). Contestava i vizi de- nunciati, comunque facilmente emendabili e per i quali erano maturate decadenza e prescri- zione, allegando che le opere erano state realizzate e fornite, così come richiesto dalla oppo- nente, come emerso nel corso di sopralluogo. In subordine, era dovuto indennizzo per arric- chimento indebito. Contestava diritto al risarcimento del danno. Ciò premesso, chiedeva ac- cogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
In corso di causa, parte opponente ammetteva la tardività dell'opposizione al Decreto
Ingiuntivo da parte di , con conseguente rinuncia all'opposizione. Parte_1
* * *
In via assolutamente preliminare ad ogni altra considerazione, sotto il profilo del rito si deve osservare che, a fronte della notificazione da parte odierna opposta del provvedi- mento monitorio in data 17.03.2024 alla odierna opponente la quest' Parte_1
ultima ha richiesto la notificazione del proprio atto di opposizione in data 28.04.2024 e, pertanto, tardivamente rispetto al termine di cui all'art. 641 del cpc (scaduto il 26/04/2023), il quale prevede che “se esistono le condizioni previste nell'Art 633 il giudice, con decreto motivato da emettere entro 30 giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa una quantità di cose chieste invece di queste la somma di cui all'Art 639 nel termine di 40 giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposi- zione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.
Ne deriva l'improcedibilità dell'opposizione proposta da e nei Pt_1 Parte_1
confronti del Decreto Ingiuntivo n. 341/2023, conseguentemente divenuto definitivo, e cioè dotato di efficacia di giudicato formale, nei confronti di questa.
3 Resta da stabilire la sorte della domanda riconvenzionale proposta dalla medesima e la sorte dell'opposizione proposta da . Parte_1 Parte_3
***
Partendo dall'esame di quest'ultima posizione, si deve riconoscere che, a fronte della notificazione da parte odierna opposta del provvedimento monitorio, in data 27.03.2024, alla odierna opponente , quest'ultima ha richiesto la notificazione del proprio Parte_3
atto di opposizione in data 28.04.2024 e, pertanto, tempestivamente rispetto al termine di cui all' art. 641 del cpc, termine che sarebbe scaduto il 08/05/2023.
Ciò premesso, con memoria ex art. 183, n. 1 del cpc, ha concluso Parte_3
nel modo seguente: “accertati i vizi e i danni in capo agli infissi di cui è causa, condannare
[...]
a rifondere a la somma imponibile di € 25.808,00 a titolo di risarci- CP_1 Parte_1 mento danni per le opere di ripristino e riparazione degli infissi conseguenti alle errate forniture e installazioni, ovvero della somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa”.
In relazione a tale domanda, parte convenuta opposta ha eccepito la carenza di legit- timazione attiva (trattandosi di domanda riconvenzionale, rispetto alla quale parte attrice opponente è attore in senso sostanziale) e/o di titolarità dell'azione, da parte di Parte_4
.
[...]
Rispetto alla prima ed eccezione, si osserva che il presupposto processuale (o pre- supposto dell'azione) consistente nella legittimazione ad agire consiste nella semplice coin- cidenza - a livello, ovviamente, di (e cioè dal mero punto di vista della) affermazione dei fatti come allegati dall'attore e non a livello di prova (aspetto quest'ultimo attinente invece il merito della controversia) - tra il soggetto che propone la domanda (attore formale) ed il titolare affermato del diritto fatto valere in giudizio. Si fonda esclusivamente sulla mera pro- spettazione di titolarità delle posizioni giuridiche (diritti, ma anche interessi, poteri, status ecc) dedotta in giudizio. In altre parole, è necessario – oltre che sufficiente - che la domanda giudiziale sia rivolta dal soggetto - per ciò stesso attore formale - il quale sia anche, nella prospettazione da egli stesso offerta, titolare del diritto che aziona e, quindi, dell' azione proposta. Il fatto che la legittimazione ad agire rappresenti un aspetto ineliminabile del giu- dizio civile si ricava, al contrario, dal principio secondo cui, "fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui" (art 81
4 del c.p.c.). In assenza della legittimazione attiva, a prescindere dall'accertamento della verità dei fatti affermati a sostegno dell'azione, in ogni caso l'ipotetica pretesa fatta valere non ri- sulterebbe esercitata da colui che agisce. Pertanto, il Giudice dovrebbe fermarsi ad una pro- nuncia di rigetto in rito, conseguente all'accertamento della inesistenza del presupposto pro- cessuale - ossia del difetto di azione per difetto di legittimazione o titolarità (attiva) della stessa - senza poter scendere all'esame del merito (cioè della fondatezza) della domanda.
(Cass., 20/11/03 n. 17606; Cass., 19/07/02 n. 10574).
Tale corrispondenza sussiste evidentemente nella fattispecie oggetto di esame, nella quale la SI.ra agisce in via riconvenzionale per ottenere la condanna dell'opposta al Pt_3
risarcimento dei danni asseritamente subiti da in virtù della propria posi- Parte_1
zione legale rappresentante di quest'ultima.
***
Non altrettanto è possibile affermare, circa la titolarità dell'azione (riconvenzionale), in capo alla medesima . Premessa l'errata, operata corrispondenza tra legit- Parte_3
timazione attiva e titolarità dell'azione, da parte opponente, preme richiamare la recente
Sentenza della Corte di Cassazione S.U. 16/02/2016 n. 2951, la quale ha ben chiarito la differenza che vi è, appunto tra titolarità (attiva e passiva) del rapporto giuridico e legittima- zione ad agire - o a resistere in giudizio. L'intervento delle Sezioni Unite era stato sollecitato a causa del contrasto presente in Giurisprudenza in merito alla contestazione della reale ti- tolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio. In base a quando affer- mato, la titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”, è, quindi, un elemento costitutivo della domanda: “chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, appartenente alla cate- goria dei fatti-diritto, che costituisce fondamento della domanda”. La Corte, fissando alcune prime conclusioni, chiarisce che la parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire), ma deve poi, anche, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Enuncia
5 dunque il seguente principio di diritto: “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese in- compatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Rispetto a tale ultima posizione, ossia rispetto alla domanda riconvenzionale, volta ad ottenere il pagamento di una somma a titolo risarcitorio in favore di Parte_1
appare evidentemente carente di titolarità attiva. Parte_3
Ed infatti, ai sensi dell'Art 81 del c.p.c., sopra citato, “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.
Nel caso di specie, non è sindacabile in dubbio il fatto che e e Pt_1 Pt_1 [...]
costituiscano due soggetti giuridici distinti, il primo una persona giuridica, la se- Parte_3
conda una persona fisica.
Pertanto, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (es., assunzione della causa da parte del garante in luogo del garantito: Art 108 del c.p.c.; successione a titolo parti- colare nel diritto controverso: Art 111 del c.p.c.; creditore che esercita diritto spettante verso i terzi al proprio debitore inerte: azione surrogatoria, Art 2900 del c.c.), cui la fattispecie è estranea, l'opponente non può esercitare nel presente giudizio un diritto (credito di Pt_3
natura risarcitoria), spettante ad altro soggetto ( ) in virtù dell'asserito, denun- Parte_1
ziato inadempimento rispetto ad un contratto stipulato da questa con l'opposta, generatore di responsabilità contrattuale, al quale la stessa persona fisica rimasta estranea (Cass., Pt_3
n. 10563/03; 17792/14).
Nel mentre, è destinataria del provvedimento monitorio notificatole Parte_3
(come tale, astrattamente legittimata all'opposizione) in quanto soggetto ex socia accoman- dataria della come tale illimitatamente responsabile in via solidale per i Parte_1
debiti di questa (la quale ha subito trasformazione da S.a.s. in S.r.l.: doc. 5 fasc. monitorio), ex Art 2500 quinquies del c.c., per il quale “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell' articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione”.
6 ***
Passando infine all'esame della sorte della domanda riconvenzionale proposta dalla medesima si deve subito notare che nell'atto di citazione introduttivo Parte_1
del presente giudizio, quest'ultima ha proposto tale domanda in via chiaramente subordinata rispetto alla domanda di risoluzione contrattuale: “in via riconvenzionale: Nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata la risoluzione dei predetti contratti, per quanto esposto in atti, condan- nare a rifondere a la somma imponibile di euro Controparte_1 Parte_5
25.808,00 a titolo di risarcimento danni per le opere di ripristino e riparazione degli infissi conse- guenti alle errate forniture e installazioni, ordinando la compensazione fra i rispettivi crediti”.
Al momento della precisazione delle conclusioni, parte opponente non ha riproposto la domanda di risoluzione del contratto, né la domanda di conseguente restituzione delle somme già pagate, e di cui alle fatture nn. 251-24.08.21; 352-21.10.21; 727- CP_1
18.11.21; 86-21.02.22; 155-21.03.22, espressamente rinunciate (mem. repl. P. 7).
Il fatto che la domanda di risarcimento sia stata proposta come subordinata rispetto alle domanda di risoluzione e restituzione delle somme pagate, evidentemente rinunciate, non può essere obliterato dal Giudicante, alla luce del fatto che la domanda principale debba essere dichiarata improcedibilità, per quanto già detto supra. Per cui, già sotto questo primo profilo, la pronuncia in rito della domanda principale renderebbe per ciò stesso inammissi- bile l'esame della domanda subordinata.
In disparte, e a prescindere da tale considerazione, si osserva che, se è vero che la domanda riconvenzionale, appare autonoma, sotto il profilo del petitum immediato, rispetto alla domanda principale. Per cui i provvedimenti richiesti sono diversi, avendo ad oggetto, da una parte, la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio - conse- guente, nell'atto di citazione, alla pronuncia costitutiva di risoluzione di contratto – dall'altra la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto.
Se ciò è vero, non altrettanto è possibile affermare quanto alla causa petendi, la quale
è, in entrambi i casi, il contratto inter partes, sia esso qualificato alla stregua di contratto di compravendita o appalto.
Ed infatti, con la domanda riconvenzionale l'opponente mira a far Pt_1 Pt_1
valere la responsabilità contrattuale della convenuta opposta per inadempimento, id est per
7 gli asseriti vizi presenti nelle opere vendute o realizzate, ai sensi e per gli effetti degli Art
1476, n. 3, e 1490 del c.c. (garanzia per i vizi della cosa compravenduta), oppure ai sensi degli Art 1667, 1668 del c.c. (garanzia per i difetti dell'opera appaltata).
Parimenti, l'opposizione ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo (eventual- mente, prezzo) beni formanti oggetto del medesimo contratto di compravendita, o pure ap- palto: ossia, mira a paralizzare la domanda dell'opposta, proposta per via monitoria, la quale
è volta parimenti a far valere la responsabilità contrattuale dell'opponente, per inadempi- mento delle obbligazioni derivanti dal medesimo contratto.
Pertanto, l'effetto di giudicato sostanziale sul provvedimento monitorio appare ido- neo a paralizzare lo scrutinio sul fondamento della domanda riconvenzionale, nella misura in cui esso scrutinio è incompatibile con l'accertamento divenuto ormai incontestabile (Cass.,
n. 9442/2010; Cass. n. 4131/2024).
Ed infatti, nel caso che occupa, alla dichiarata improcedibilità dell'opposizione pro- posta consegue non soltanto la definitività del Decreto Ingiuntivo, e cioè il suo giudicato formale, ma anche il suo giudicato sostanziale il quale, secondo principio generale, copre il dedotto, ma anche il deducibile e cioè, non soltanto l'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla convenuta opposta, non soltanto l'esistenza del rapporto (compravendita o appalto) sottostante, e del titolo contrattuale su cui entrambi si fondano, ma anche l'inesi- stenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ri- corso per ingiunzione, i quali sarebbero stati comunque deducibili con (tempestiva) opposi- zione (art. 2909 del c.c.: “…infatti, il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudi- cato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa do- manda in altro giudizio” (Cass., sez. II, 16 marzo 2023, n.7665; Cass., 28.12.2023 n. 36308; Cass.,
12/05/2021 N. 12671; Cass., 26/06/2015 N. 13207; Trib. Roma, 06/06/2012: “nei rapporti derivanti da contratti a prestazioni corrispettive, il giudicato - coprendo il dedotto e il deducibile - non ri- guarda il solo rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, estendendosi all'intero rapporto contrat- tuale, con la conseguenza che la domanda di risarcimento dei danni per vizi della merce è preclusa
8 dal giudicato formatosi a seguito di mancata opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il paga- mento del corrispettivo della merce medesima”; Trib. Roma, n. 5569/12; Cass., 04.04.2024, n. 8937:
“il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha Part condannato il compratore l pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi della cosa venduta) che, seb- bene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva. E questo in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909, cod. civ.), che il venditore ha consegnato al compratore la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo. Erra il giudice di merito laddove afferma che il compratore può proporre domanda di risarcimento dei danni arrecati dalla cosa, perché il danno che lamenta è di natura extracontrattuale. La domanda del compratore si fonda su ragioni -
l'inadempimento del venditore e i vizi della cosa - che non possono più essere messe in discussione in quanto il decreto ingiuntivo non opposto ha (implicitamente) accertato, in maniera definitiva tra le parti, l'esatto adempimento del venditore e l'assenza di vizi della cosa”; Cass., I, Ord. n. 22465 del 24.09.18: “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicita- mente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al d.i. di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio”).
Tra i fatti impeditivi della pretesa creditoria azionata da parte opposta in via monito- ria vi è certamente la garanzia per i vizi della cosa la quale opera, appunto, nel senso di poterla potenzialmente paralizzare, mediante l'operatività dell'eccezione di inadempimento, oppure in via di compensazione con il relativo controcredito - come espressamente richiesto nel caso che occupa. A nulla rilevando che i due rispettivi controcrediti siano di pari importo
– nel qual caso non residua una credito per la differenza – oppure no – nel qual caso residua un credito a vantaggio dell'una o dell'altra parte, come è nel caso di specie, ove l'opponente te ha domandato, nell'atto di citazione, la condanna dell'opposta.
Pertanto, l'ampiezza dell'estensione del giudicato opera fino a coprire, con i propri effetti, anche tutti i presupposti in fatto e di diritto sui quali la pronuncia pure implicitamente si fonda, fra cui è l'assenza di vizi nella cosa oggetto del contratto. Ciò, specie nel caso che occupa, nel quale la opposta ha dedotto, nella narrativa del ricorso introduttivo, l'invio di
9 corrispondenza di contestazione di inadempimenti consistenti in vizi e difetti di alcuni beni forniti (doc. 2 fasc. monitorio). Per cui tale tema di indagine, rientrando tra quelli formanti oggetto della pronuncia del Giudice del monitorio, rientra certamente nel focus di estensione degli effetti del giudicato.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico degli op- ponenti, in via fra loro solidale. In applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale) nell'ambito dei giudizi del valore
(da €26.001,00 a €52.000,00) corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in complessivi €5810, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
* * * * *
P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, avverso il Decreto Ingiun- tivo n. 341/2023, depositato in data 15.02.2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in favore di in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1
pore;
- Rigetta l'opposizione proposta da avverso il Decreto Ingiuntivo Parte_3
n. 341/2023, depositato in data 15.02.2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in
10 favore di in persona del suo legale rappresentante pro-tem- Controparte_1
pore;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, , in solido, alle spese di giudizio per € 5.810,00 oltre Parte_3
accessori, come da motivazione;
Arezzo, 04.02.2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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