Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Sentenza 31 ottobre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 27/07/2022, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 00639/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D.E.S.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Muro Leccese, Centrale Unica di Committenza - Accordo Consortile Unione Terre D’Oriente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti prot tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Edilcostruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Congedo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del bando/disciplinare di gara per procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 di Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’art.183, co. 15, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., indetto dal Comune di Muro Leccese avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione in regime di concessione dell’intervento di ampliamento del Cimitero Comunale di Muro Leccese (CIG: 90336725F6 CUP: J64E21002300005), spedito in Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale contratti pubblici n. 47 del 22/4/2022;
- laddove occorrer possa, dei chiarimenti resi dal Comune in relazione alla suddetta gara;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 01/06/2021, non a mani della deducente;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 15/07/2021, recante « proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale. Approvazione progetto »;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 28/10/2021, recante « Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale. Integrazioni »;
- della delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2021, recante « Proposta di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale »;
- della determinazione dirigenziale n. 39 del 15/04/2022, recante « Partenariato Pubblico Privato, ai sensi dell’art. 183, co. 15, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, per la progettazione, realizzazione e gestione in regimento di concessione dell’intervento di ampliamento del Cimitero Comunale di Muro Leccese. CIG: 90336725F6 – CUP: J64E21002300005. Determina contrarre »;
- laddove occorrer possa, di tutti i documenti facenti parte della proposta presentata dal proponente Edilcostruzioni S.r.l. ed allegati agli atti della gara gravati a formarne parte integrante e sostanziale, ivi espressamente compresi la bozza di convenzione e gli elaborati di progetto;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente e comunque del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto in corso di causa.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D.E.S.I. S.r.l. il 7/7/2022:
- della determinazione n. 63 del 20/06/2022 con la quale la gara de qua è stata aggiudicata alla controinteressata Edilcostruzioni S.r.l.;
- dei verbali di gara n. 1 del 13/05/2022, ivi compresa la determinazione n. 58 del 01/06/2022 di approvazione dello stesso, nonché dei verbali di gara n. 2 del 03/06/2022 e n. 3 del 10/06/2022;
- della determinazione n. 59 del 01/06/2022 di nomina della Commissione giudicatrice;
- ove occorrer possa, di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente e comunque del provvedimento di aggiudicazione ove intervenuto in corso di causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Edilcostruzioni S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. F. De Marini per la parte ricorrente, avv. A. Marasco, in sostituzione dell’avv. M. Congedo, per la controinteressata;
Considerato che – in disparte le eccezioni preliminari sollevate dalla controinteressata – la procedura di partenariato pubblico-privato, per cui vi è causa, non sembra interferire con l’oggetto della concessione di cui è titolare la ricorrente; ciò perché – a fronte dell’impegno della concessionaria di realizzare, con spese a proprio carico, eventuali ampliamenti della rete di illuminazione cimiteriale – nel Capitolato d’oneri della concessione non si rinviene un corrispondente vincolo per il Comune di avvalersi di siffatto impegno (cfr. art. 10), né la privativa concessa sul servizio de quo sembra estensibile agli ampliamenti (cfr. art. 1);
Considerato, altresì, che appare pure infondato il motivo inerente la inidoneità del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione, giacché - fino alla data del 30 giugno 2023 - per le procedure ordinarie disciplinate dal codice degli appalti si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma 5, 74, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, senza dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti [ v. art. 8, comma 1, del D.L. n. 76 del 16.7.2020, come da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lett. f), D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021 ];
Rilevato che gli altri motivi di ricorso - in quanto afferenti alla procedura di gara - si appalesano prima facie inammissibili per carenza di legittimazione della società ricorrente, posto che essa non ha presentato domanda di partecipazione alla gara, né ha impugnato nella presente sede clausole del bando che con assoluta certezza ne precludano l’utile partecipazione (cfr. Ad. Plen. n. 4/2018);
Ritenuto, pertanto, che ad un esame sommario, tipico di questa fase, le censure articolate con il gravame all’esame non siano meritevoli di favorevole apprezzamento;
Ritenuto di fissare, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022 e di compensare le spese della fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’11 ottobre 2022.
Spese della fase compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Michele Palmieri, Presidente FF
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Roberto Michele Palmieri |
IL SEGRETARIO