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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4847 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39059/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 39059/24 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF ), il quale agisce in Parte_1 C.F._1
quanto amministratore di sostegno di nato in [...] il [...] (CF CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Loredana Leo;
C.F._2
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_3
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione emessa dalla Questura di la quale in data CP_3
22.08.24 disponeva il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale con la durata di un anno.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo parte ricorrente chiede “in via principale, dichiarare l'illegittimità della decisione della Questura di che ha rilasciato al sig. un permesso di soggiorno per CP_3 CP_1 protezione speciale della durata di un solo anno, e, per l'effetto, ordinare alla Questura di il CP_3
rilascio in favore del sig. di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata CP_1 biennale, rinnovabile e convertibile”. In particolare, questi lamenta l'erronea applicazione al caso di specie della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7 comma 3 del d.l. 20/2023 in quanto quest'ultima “riguarda esclusivamente e restrittivamente i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 19, co.
1.1, terzo periodo, ora abrogato, e non, viceversa, la protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'art.19, co. 1.1, primo periodo, come nel caso del sig. ”. CP_1
Deposita la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del 29.08.24, permesso di soggiorno per cure mediche, richiesta di riconoscimento della protezione speciale del
07.07.21, permesso di soggiorno per protezione speciale del 16.02.22, ordinanza del Tribunale di Roma del 20.09.23. convocazione per il 22.08.24, relazione della Comunità Tarsia, precisazioni sulla richiesta di rinnovo per permesso per protezione speciale.
Parte convenuta, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Con le note di trattazione del 25.03.25, il ricorrente riportandosi all'atto introduttivo insiste sulle conclusioni ivi riportate.
Il ricorso deve essere accolto.
Il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede che “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 terzo periodo del D.Lgs. 286/1998 in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.
Il chiaro tenore letterale della norma evidenzia che il rinnovo per la durata di un anno si applichi ai soli "permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità", cioè ai soli permessi per tutela della vita privata e familiare.
Per quel che concerne tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, di altro genere (ex art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo TUI) la norma transitoria non ne regola il rinnovo e dunque deve ritenersi che tali permessi siano regolati dalla precedente normativa e dunque debbano essere rinnovati per la durata di due anni.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di parte ricorrente era in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del d.l. 20/23 visto che è stato rilasciato il 16.05.22 con scadenza il 15.05.24.
Il permesso di soggiorno di cui è titolare il ricorrente si fonda oltre che sull'abrogato terzo periodo del comma 1.1 dell'art.19 TUI, relativo alla vita privata e familiare, anche sull'art. 19 speciale comma
1.1, primo periodo del TUI
Invero, il Tribunale di Roma con ordinanza del 19.9.2023 ( doc. 5 parte ricorrente ) riconosce il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (doc.5), tenuto conto dell'accertata “ condizione di vulnerabilità irreversibile del ricorrente , tale da meritare una protezione che non può essere sufficientemente garantita da un permesso di soggiorno per cure mediche , tipicamente concesso per i casi di malattie e compromesse condizioni di salute transitoria ma che al contrario può essere assicurata tramite la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale ……il quadro clinico descritto, la tipologia dei disturbi e il piano terapeutico prescritto orientano, in una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi, a ritenere sussistente una notevole condizione di vulnerabilità. Condizione alla quale si affianca un documentato percorso di inserimento nel tessuto sociale e significative relazioni familiari”.
Quanto premesso rivela che la Questura ha erroneamente rinnovato il permesso per un solo anno, dovendosi applicare alla protezione speciale concessa anche ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, primo periodo del TUI la normativa previgente al dl 20/2023 che prevede il rinnovo di durata biennale non trovando applicazione nel caso di specie il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 20/2023 .
Nulla sulle spese stante la mancanza di esplicita motivazione del riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, primo periodo (rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti) del TUI di cui all'ordinanza del Tribunale di Roma del 19.9.2023 .
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Roma 27 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di dott.ssa Luciana Sangiovanni Presidente
dott.ssa Antonella Di Tullio Giudice relatore dott. Corrado Bile Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 39059/24 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF ), il quale agisce in Parte_1 C.F._1
quanto amministratore di sostegno di nato in [...] il [...] (CF CP_1
, con il patrocinio dell'avv. Loredana Leo;
C.F._2
contro
, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope Controparte_2
legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
E
; Controparte_3
SENTENZA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la decisione emessa dalla Questura di la quale in data CP_3
22.08.24 disponeva il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale con la durata di un anno.
pagina 1 di 3 Nell'atto introduttivo parte ricorrente chiede “in via principale, dichiarare l'illegittimità della decisione della Questura di che ha rilasciato al sig. un permesso di soggiorno per CP_3 CP_1 protezione speciale della durata di un solo anno, e, per l'effetto, ordinare alla Questura di il CP_3
rilascio in favore del sig. di un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata CP_1 biennale, rinnovabile e convertibile”. In particolare, questi lamenta l'erronea applicazione al caso di specie della disciplina intertemporale prevista dall'art. 7 comma 3 del d.l. 20/2023 in quanto quest'ultima “riguarda esclusivamente e restrittivamente i permessi rilasciati ai sensi dell'art. 19, co.
1.1, terzo periodo, ora abrogato, e non, viceversa, la protezione speciale riconosciuta ai sensi dell'art.19, co. 1.1, primo periodo, come nel caso del sig. ”. CP_1
Deposita la seguente documentazione: permesso di soggiorno per protezione speciale del 29.08.24, permesso di soggiorno per cure mediche, richiesta di riconoscimento della protezione speciale del
07.07.21, permesso di soggiorno per protezione speciale del 16.02.22, ordinanza del Tribunale di Roma del 20.09.23. convocazione per il 22.08.24, relazione della Comunità Tarsia, precisazioni sulla richiesta di rinnovo per permesso per protezione speciale.
Parte convenuta, ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio.
Con le note di trattazione del 25.03.25, il ricorrente riportandosi all'atto introduttivo insiste sulle conclusioni ivi riportate.
Il ricorso deve essere accolto.
Il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 20/2023 prevede che “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 terzo periodo del D.Lgs. 286/1998 in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.
Il chiaro tenore letterale della norma evidenzia che il rinnovo per la durata di un anno si applichi ai soli "permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità", cioè ai soli permessi per tutela della vita privata e familiare.
Per quel che concerne tutti i permessi per protezione speciale in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, di altro genere (ex art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo TUI) la norma transitoria non ne regola il rinnovo e dunque deve ritenersi che tali permessi siano regolati dalla precedente normativa e dunque debbano essere rinnovati per la durata di due anni.
pagina 2 di 3 Nel caso di specie, il permesso di soggiorno di parte ricorrente era in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del d.l. 20/23 visto che è stato rilasciato il 16.05.22 con scadenza il 15.05.24.
Il permesso di soggiorno di cui è titolare il ricorrente si fonda oltre che sull'abrogato terzo periodo del comma 1.1 dell'art.19 TUI, relativo alla vita privata e familiare, anche sull'art. 19 speciale comma
1.1, primo periodo del TUI
Invero, il Tribunale di Roma con ordinanza del 19.9.2023 ( doc. 5 parte ricorrente ) riconosce il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (doc.5), tenuto conto dell'accertata “ condizione di vulnerabilità irreversibile del ricorrente , tale da meritare una protezione che non può essere sufficientemente garantita da un permesso di soggiorno per cure mediche , tipicamente concesso per i casi di malattie e compromesse condizioni di salute transitoria ma che al contrario può essere assicurata tramite la concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale ……il quadro clinico descritto, la tipologia dei disturbi e il piano terapeutico prescritto orientano, in una valutazione complessiva di tutti gli elementi emersi, a ritenere sussistente una notevole condizione di vulnerabilità. Condizione alla quale si affianca un documentato percorso di inserimento nel tessuto sociale e significative relazioni familiari”.
Quanto premesso rivela che la Questura ha erroneamente rinnovato il permesso per un solo anno, dovendosi applicare alla protezione speciale concessa anche ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, primo periodo del TUI la normativa previgente al dl 20/2023 che prevede il rinnovo di durata biennale non trovando applicazione nel caso di specie il terzo comma dell'art. 7 del D.L. n. 20/2023 .
Nulla sulle spese stante la mancanza di esplicita motivazione del riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1, primo periodo (rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti) del TUI di cui all'ordinanza del Tribunale di Roma del 19.9.2023 .
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n.
25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020; spese compensate.
Roma 27 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Luciana Sangiovanni
pagina 3 di 3