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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3901/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3901/2017 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sepe Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avella (AV), Via G. Brodolini n. 1, C.F._2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._3
in Napoli, via A. Diaz 11, ( ; Email_2
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2011/2017 del Giudice di Pace di , resa in data 10.05.2017 e depositata in data 20.05.2017, a CP_1
definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 536/2017, con la quale veniva accolta l'opposizione ed annullato il verbale per violazione dell'art. 142 co. 8, ivi contestato.
pagina 1 di 7 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “1) In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la resistente
[...]
al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, da Controparte_2
quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014 e successive modificazioni, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
2) Condannarla, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014 e successive modificazioni, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi tempestivamente la , concludeva per il rigetto del gravame e per Controparte_1
l'accoglimento dello spiegato appello incidentale, con il quale si deduceva l'annullamento della sentenza impugnata.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado stante la irreperibilità dello stesso, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ Preliminarmente, occorre rilevare che, per giurisprudenza unanime, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Cassazione Civile, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
Si ritiene, dunque, che la presente decisione possa essere resa sulla base degli elementi forniti dalle parti in lite a sostegno delle eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di gravame e della documentazione depositata ai fini della ricostruzione del fascicolo, nonostante il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio della precedente fase di cui al n. 536/2017 R.G.A.C. del Giudice di Pace di
Avellino e delle produzioni di parte.
Al riguardo, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli
pagina 2 di 7 disponga di elementi sufficienti allo scopo” (in tal senso, ex multis (Cassazione Civile, ordinanza n.
20849/2021).
§ L'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, censura la sentenza resa dal Giudice di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo accolto il ricorso, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
In riferimento alla disposizione codicistica asseritamente violata, la giurisprudenza ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta in caso di contrasto e mutamento delle questioni trattate:
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito)”(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Deve difatti, in aderenza peraltro con la formulazione dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., applicabile, ratione temporis al momento della decisione, tenersi conto che oramai si era affermato quale orientamento prevalente della giurisprudenza, come riflesso immediato della sentenza della Corte
Costituzionale.
pagina 3 di 7 Né si ritengono sussistere pertanto gravi ragioni per compensare le spese.
Ed infatti, anche dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la giurisprudenza ha ribadito che la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., non integrano il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite
(Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798; cfr. anche Cass. n. 23059 del 26/09/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che al momento della definizione del giudizio di primo grado, considerata anche il lasso temporale intercorso dalla pronuncia della Corte Costituzionale del
2015, non sussistessero motivi, quali pronunce di legittimità difformi, tali da compensare le spese di lite;
ne discende che l'appello principale va accolto.
§ Parte appellata ha, altresì, spiegato appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata, eccependo l'erroneità della stessa per aver accolto il ricorso, segnatamente ritenendo provato il difetto di taratura dell'autovelox.
Risulta incontroversa l'elevazione a carico dell'odierno appellante del verbale di contestazione N.
SCV/0005119192, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto superamento del limite di velocità, avvenuta a mezzo sistema di misurazione SICV, lungo l'Autostrada A16 Napoli- Canosa nel territorio del Comune di Mercogliano (AV).
Orbene, nella valutazione dell'impugnazione, deve tenersi conto, come correttamente riportato dal
Giudice di primo grado, di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 113 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Dalle motivazioni in sentenza si evince, infatti, che l'art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza.
La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, essendo irrilevante che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con pagina 4 di 7 apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (cfr. Cassazione
Civile, ordinanza n. 22015/2022).
La Suprema Corte afferma che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, per una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
Ne discende, allora, che anche il tutor SICVE, fondato su un sistema che prevede una media della velocità tenuta dal veicolo in un determinato tratto percorso, è soggetto all'obbligo della verifica periodica della taratura.
La giurisprudenza, in tema di prova della corretta funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione di velocità, ha affermato che “L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 6279/2023).
Anche nella pronuncia di legittimità, in cui è stato disposto il rinvio al giudice dell'appello, sono stati confermati i principi giurisprudenziali innanzi esposti in tema di ripartizione dell'onere probatorio;
ed invero, è stato precisato che “l'onere della prova che l'apparecchiatura atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria…tale onere va inteso nel senso che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
pagina 5 di 7 Il giudice di pace ha, nella sentenza gravata, evidenziato che l'Amministrazione convenuta non ha fornito adeguata certificazione relativa alla taratura dell'apparecchiatura.
Invero, agli atti del giudizio d'appello è presente la produzione di certificazioni di omologazione e conformità, l'attestazione delle verifiche e del collaudo delle apparecchiature per il sistema di letture targhe, il certificato per il posizionamento dell'URV e per le “misurazioni geometria spire”,
l'attestazione del corretto sincronismo del gps, della classificazione dei veicoli e della misurazione di distanza tra due siti (cfr. allegato f memoria parte appellata del 29/10/2024); tuttavia, non risulta allegata l'attestazione o la comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, con annesso foliario, dal quale poter evidenziare il deposito, in primo grado, della citata documentazione.
Segnatamente, la prova del tempestivo deposito della documentazione nel primo grado di giudizio, onere incombente in capo alla parte appellata, stante l'irreperibilità del fascicolo di primo grado, non risulta raggiunta, non assolvendo in tal modo all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare la funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio.
Né può tenersi conto dei nuovi documenti prodotti nel grado di appello in quanto la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza non sussistente nel caso in lite.
Per gli effetti, l'appello incidentale va disatteso, non essendo stato provato dal
[...]
che l'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità sia stato Controparte_3
sottoposto a controllo periodico circa la sua funzionalità ed affidabilità, non risultando prodotto tempestivamente, agli atti del giudizio, oltre alla certificazione di omologazione, anche la necessaria certificazione di taratura periodica.
§ La soccombenza nell'appello incidentale deriva dal riscontrato difetto di allegazione del foliario di primo grado, resasi necessaria in conseguenza allo smarrimento del fascicolo di prime cure. Tale evenienza è ragione idonea per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, non potendosi escludere con assoluta certezza l'impossibilità - o almeno la difficoltà - per la parte di riprodurre nuovamente l'attestazione di avvenuto deposito in primo grado della documentazione attestante la taratura, comunque esistente e versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata n.
2011/2017, condanna la a rifondere al ricorrente le spese di primo grado, liquidate in CP_1
euro 49,00 per esborsi, 173,00 per onorari, oltre accessori;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
AVELLINO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3901/2017 promossa da:
, (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Sepe Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Avella (AV), Via G. Brodolini n. 1, C.F._2
( ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._3
in Napoli, via A. Diaz 11, ( ; Email_2
APPELLATA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte di cui all' udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
2011/2017 del Giudice di Pace di , resa in data 10.05.2017 e depositata in data 20.05.2017, a CP_1
definizione del procedimento di primo grado, avente R.G. 536/2017, con la quale veniva accolta l'opposizione ed annullato il verbale per violazione dell'art. 142 co. 8, ivi contestato.
pagina 1 di 7 L'appellante chiedeva la riforma della sentenza e nello specifico: “1) In accoglimento dell'appello, riformare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite in violazione dell'art. 92 co. 2 c.p.c. e, per l'effetto, condannare la resistente
[...]
al pagamento delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, da Controparte_2
quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014 e successive modificazioni, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
2) Condannarla, altresì, al pagamento di spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio, da quantificarsi con i criteri di cui al D. M. 55/2014 e successive modificazioni, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituitasi tempestivamente la , concludeva per il rigetto del gravame e per Controparte_1
l'accoglimento dello spiegato appello incidentale, con il quale si deduceva l'annullamento della sentenza impugnata.
Istruito il giudizio senza l'esperimento di ulteriore attività istruttoria, disposta la ricostruzione del fascicolo di primo grado stante la irreperibilità dello stesso, la scrivente tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
§ Preliminarmente, occorre rilevare che, per giurisprudenza unanime, l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata (Cassazione Civile, Ordinanza n. 9498 del 04/04/2019).
Si ritiene, dunque, che la presente decisione possa essere resa sulla base degli elementi forniti dalle parti in lite a sostegno delle eccezioni e deduzioni formulate nel giudizio di gravame e della documentazione depositata ai fini della ricostruzione del fascicolo, nonostante il mancato rinvenimento del fascicolo d'ufficio della precedente fase di cui al n. 536/2017 R.G.A.C. del Giudice di Pace di
Avellino e delle produzioni di parte.
Al riguardo, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “l'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348
c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli
pagina 2 di 7 disponga di elementi sufficienti allo scopo” (in tal senso, ex multis (Cassazione Civile, ordinanza n.
20849/2021).
§ L'appellante, con l'unico motivo di impugnazione, censura la sentenza resa dal Giudice di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92, comma 2 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure, pur avendo accolto il ricorso, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti in considerazione della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
In riferimento alla disposizione codicistica asseritamente violata, la giurisprudenza ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta in caso di contrasto e mutamento delle questioni trattate:
“Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma
2, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice tributario, che aveva disposto la compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della materia trattata, senza in alcun modo motivare sull'asserito contrasto tra i diversi orientamenti giurisprudenziali in merito)”(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Deve difatti, in aderenza peraltro con la formulazione dell'art. 92, comma 2°, c.p.c., applicabile, ratione temporis al momento della decisione, tenersi conto che oramai si era affermato quale orientamento prevalente della giurisprudenza, come riflesso immediato della sentenza della Corte
Costituzionale.
pagina 3 di 7 Né si ritengono sussistere pertanto gravi ragioni per compensare le spese.
Ed infatti, anche dopo la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, la giurisprudenza ha ribadito che la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, nonché la natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2,
c.p.c., non integrano il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese di lite
(Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, n.25798; cfr. anche Cass. n. 23059 del 26/09/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che al momento della definizione del giudizio di primo grado, considerata anche il lasso temporale intercorso dalla pronuncia della Corte Costituzionale del
2015, non sussistessero motivi, quali pronunce di legittimità difformi, tali da compensare le spese di lite;
ne discende che l'appello principale va accolto.
§ Parte appellata ha, altresì, spiegato appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata, eccependo l'erroneità della stessa per aver accolto il ricorso, segnatamente ritenendo provato il difetto di taratura dell'autovelox.
Risulta incontroversa l'elevazione a carico dell'odierno appellante del verbale di contestazione N.
SCV/0005119192, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto superamento del limite di velocità, avvenuta a mezzo sistema di misurazione SICV, lungo l'Autostrada A16 Napoli- Canosa nel territorio del Comune di Mercogliano (AV).
Orbene, nella valutazione dell'impugnazione, deve tenersi conto, come correttamente riportato dal
Giudice di primo grado, di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale 113 del 2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
Dalle motivazioni in sentenza si evince, infatti, che l'art. 45 del d.lgs. n. 285 del 1992 collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza.
La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti ed in più occasioni, rilevato che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma, del d.lgs. n. 285 del 1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, essendo irrilevante che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi - palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con pagina 4 di 7 apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento (cfr. Cassazione
Civile, ordinanza n. 22015/2022).
La Suprema Corte afferma che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione, per una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole.
Ne discende, allora, che anche il tutor SICVE, fondato su un sistema che prevede una media della velocità tenuta dal veicolo in un determinato tratto percorso, è soggetto all'obbligo della verifica periodica della taratura.
La giurisprudenza, in tema di prova della corretta funzionalità e taratura degli strumenti di rilevazione di velocità, ha affermato che “L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultima fede privilegiata” (cfr. Cassazione Civile, sentenza n. 6279/2023).
Anche nella pronuncia di legittimità, in cui è stato disposto il rinvio al giudice dell'appello, sono stati confermati i principi giurisprudenziali innanzi esposti in tema di ripartizione dell'onere probatorio;
ed invero, è stato precisato che “l'onere della prova che l'apparecchiatura atta all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione è stata preventivamente sottoposta alla prescritta ed aggiornata omologazione ed alla indispensabile verifica periodica di funzionamento, grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria…tale onere va inteso nel senso che l'efficacia probatoria dello strumento rilevatore del superamento dei limiti di velocità che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, opera fino a quando non sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico”.
pagina 5 di 7 Il giudice di pace ha, nella sentenza gravata, evidenziato che l'Amministrazione convenuta non ha fornito adeguata certificazione relativa alla taratura dell'apparecchiatura.
Invero, agli atti del giudizio d'appello è presente la produzione di certificazioni di omologazione e conformità, l'attestazione delle verifiche e del collaudo delle apparecchiature per il sistema di letture targhe, il certificato per il posizionamento dell'URV e per le “misurazioni geometria spire”,
l'attestazione del corretto sincronismo del gps, della classificazione dei veicoli e della misurazione di distanza tra due siti (cfr. allegato f memoria parte appellata del 29/10/2024); tuttavia, non risulta allegata l'attestazione o la comparsa di costituzione e risposta del primo grado di giudizio, con annesso foliario, dal quale poter evidenziare il deposito, in primo grado, della citata documentazione.
Segnatamente, la prova del tempestivo deposito della documentazione nel primo grado di giudizio, onere incombente in capo alla parte appellata, stante l'irreperibilità del fascicolo di primo grado, non risulta raggiunta, non assolvendo in tal modo all'onere probatorio sulla stessa incombente di dimostrare la funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio.
Né può tenersi conto dei nuovi documenti prodotti nel grado di appello in quanto la nuova formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che, invece, costituiva criterio selettivo nella versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, circostanza non sussistente nel caso in lite.
Per gli effetti, l'appello incidentale va disatteso, non essendo stato provato dal
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che l'apparecchio utilizzato per il rilevamento della velocità sia stato Controparte_3
sottoposto a controllo periodico circa la sua funzionalità ed affidabilità, non risultando prodotto tempestivamente, agli atti del giudizio, oltre alla certificazione di omologazione, anche la necessaria certificazione di taratura periodica.
§ La soccombenza nell'appello incidentale deriva dal riscontrato difetto di allegazione del foliario di primo grado, resasi necessaria in conseguenza allo smarrimento del fascicolo di prime cure. Tale evenienza è ragione idonea per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio, non potendosi escludere con assoluta certezza l'impossibilità - o almeno la difficoltà - per la parte di riprodurre nuovamente l'attestazione di avvenuto deposito in primo grado della documentazione attestante la taratura, comunque esistente e versata in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 6 di 7 - Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, a parziale riforma della sentenza gravata n.
2011/2017, condanna la a rifondere al ricorrente le spese di primo grado, liquidate in CP_1
euro 49,00 per esborsi, 173,00 per onorari, oltre accessori;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
AVELLINO, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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