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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/07/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2430 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
LAURICELLA SALVATORE e LAURICELLA PIETRO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CARLISI
VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 26.7.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di invalidità in misura superiore al 67% al fine di beneficiare dei diritti di cui all'art. 21 L. 104/92, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
1 La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 16.7.25.
Motivi della decisione
Va, innanzitutto, rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va, altresì, premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav.,
n. 6084/2014).
La spiegata domanda di condanna deve quindi essere rigettata.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Il perito nominato in questa fase di merito ha rilevato che la paziente è attualmente affetta da discopatie lombari a lieve incidenza funzionale, in un contesto clinico caratterizzato da habitus fibromialgico e osteoporosi severa, nonché da sindrome ansioso-depressiva reattiva.
Con riguardo al quadro osteoarticolare, l'ausiliario ha osservato come la paziente presenti discopatie disidratative a carico dei metameri lombari (L3-S1), con evidenza di sinovite interapofisaria bilaterale ai livelli L4-L5 e L5-S1.
È stata inoltre documentata, tramite indagini densitometriche successive, la presenza di osteoporosi secondaria in progressivo peggioramento, con rischio elevato di fratture. Tale quadro si inserisce in un profilo clinico complesso, in soggetto affetto da ipercalciuria idiopatica, sospetta celiachia, magrezza costituzionale (BMI 17,2) e con pregressi consulti reumatologici che hanno ipotizzato una sindrome fibromialgica.
2 Il CTU ha richiamato le attuali linee guida in materia di fibromialgia, chiarendo che trattasi di una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e astenia, priva di marker di laboratorio specifici, la cui diagnosi si fonda su criteri clinici. Durante l'esame obiettivo, l'ausiliario ha rilevato una limitazione dei movimenti del rachide ai gradi estremi per algia riferita, in assenza di deficit articolari significativi.
Alla luce del quadro clinico e strumentale, il perito ha ritenuto opportuno valutare tale affezione con riferimento analogico alla voce tabellare 7010 – Anchilosi rachide lombare, attribuendo la percentuale media del 36% prevista per tale fattispecie, pur in assenza di una vera e propria anchilosi.
In merito alla componente psichiatrica, il CTU ha preso atto della documentazione allegata, da cui risulta una diagnosi di disturbo ansioso-depressivo di media gravità, posta nel luglio 2022 da neurologo di fiducia e successivamente confermata nel gennaio 2024 da psichiatra specialista, con prescrizione di psicoterapia e trattamento farmacologico (Cipralex, Tavor). In sede di visita, la paziente ha manifestato una deflessione del tono dell'umore con componente ansiosa, nonostante la terapia in atto. Tali elementi hanno indotto l'ausiliario a collocare la patologia nella voce tabellare 2205 – Sindrome depressiva endoreattiva media, cui è stata attribuita una valutazione del 25%.
Ulteriori patologie documentate (interventi proctologici, cheratoplastica, cisti renale, mioma presunto, celiachia non confermata) sono state considerate dal CTU
a bassa incidenza invalidante, quantificabile in misura non superiore al 10%, e pertanto non concorrenti nella determinazione complessiva secondo i criteri medico-legali vigenti.
Il perito ha infine proceduto al calcolo del grado di invalidità civile complessivo applicando la formula di Balthazard, ritenendo coesistenti – in quanto afferenti a distinti apparati – le due patologie principali (affezione osteoarticolare e sindrome ansioso-depressiva), pervenendo così ad una percentuale complessiva del 52% di invalidità.
In replica alle osservazioni sollevate dalla consulente di parte, Dott.ssa Per_1
il CTU ha fornito i dovuti chiarimenti, ribadendo la correttezza
[...] metodologica e valutativa dell'elaborato peritale.
Con riguardo alla diagnosi fibromialgica, oggetto di rilievo da parte della consulente di parte, il CTU ha chiarito che la documentazione in atti non consente di affermare in modo incontrovertibile la presenza di una sindrome fibromialgica conclamata, rilevando come il reumatologo di riferimento avesse formulato una diagnosi solo sospetta, in presenza di un habitus fibromialgico e di osteoporosi secondaria. È stato altresì evidenziato come i criteri clinici per la diagnosi della fibromialgia siano prevalentemente soggettivi e basati sulla sintomatologia riferita dal paziente, in assenza di specifici marker di laboratorio.
3 In ordine alla valutazione delle affezioni osteoarticolari, il perito ha ribadito la correttezza della percentuale del 36% attribuita, sulla base della voce tabellare 7010
(anchilosi rachide lombare), pur in assenza di anchilosi strutturata, tenuto conto delle limitazioni antalgiche del rachide ai gradi estremi, delle protrusioni discali, della presenza di osteoporosi e del quadro costituzionale.
Il CTU ha sottolineato come la percentuale suggerita dalla consulente di parte (56%) sia persino superiore a quella prevista per forme gravi di artrite reumatoide, patologia a carattere sistemico ben più compromettente. È stato inoltre puntualizzato che il disturbo ansioso-depressivo è stato valutato separatamente, con una percentuale del 25%, e che, sebbene alcuni sintomi psichici possano coesistere nella fibromialgia, essi sono stati qui considerati in maniera autonoma, ai fini medico- legali.
In relazione alla celiachia, il CTU ha evidenziato l'assenza di una diagnosi certa e documentata secondo criteri clinico-laboratoristici condivisi (assenza di esame istologico intestinale e di indagine sierologica specifica), precisando che tale condizione è stata menzionata unicamente dal reumatologo di parte senza fondamento probatorio sufficiente.
È stato inoltre rilevato che la magrezza costituzionale è documentata da tempo, e che un BMI di 17,2 configura uno stato di lieve sottopeso, non tale da comportare, in sé, una significativa compromissione funzionale.
Il CTU ha infine richiamato il principio per cui, in sede medico-legale, non è la sola presenza della patologia a rilevare, ma la sua incidenza funzionale, ossia la concreta compromissione dell'autonomia personale e lavorativa del soggetto.
In conclusione, ha confermato la valutazione complessiva di invalidità civile pari al
52%.
Il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire le conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio, ritenendole logicamente coerenti, congrue sotto il profilo medico-legale e adeguatamente motivate sulla base di un'attenta valutazione clinica e documentale.
Il CTU ha svolto l'incarico con rigore metodologico, fondando le proprie valutazioni su elementi oggettivi desunti dalla documentazione sanitaria acquisita agli atti, nonché su riscontri obiettivi rilevati in sede di visita medica diretta.
Le percentuali invalidanti attribuite alle singole patologie risultano in linea con i criteri medico-legali tabellari vigenti e tengono conto, in maniera equilibrata, sia dell'aspetto clinico-diagnostico, sia del profilo funzionale.
Le osservazioni critiche sollevate dalla consulente di parte ricorrente sono state analiticamente esaminate dal perito, il quale ha fornito puntuali controdeduzioni che si appalesano convincenti sotto il profilo tecnico-scientifico.
Alla luce di quanto esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
4 Vengono dichiarate irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art
152 disp. att. c.p.c. versata in atti;
conseguentemente, sono poste definitivamente a carico dell' le spese di CTU di ambo le fasi. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, come separatamente CP_1 liquidate.
Così deciso in Agrigento, 16/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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