Articolo 10 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 9Articolo 11
Versione
12 ottobre 2007
Art. 10. (Ufficio centrale degli archivi) 1. E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a) l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS; b) la gestione dell'archivio centrale del DIS; c) la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi; d) la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attivita' e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonche' della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. 2. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonche' le modalita' di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2007
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente