Articolo 120 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 119Articolo 121
Versione
15 maggio 1971
Art. 120.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1971, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all' articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562 , ai termini dell' articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 .
Entrata in vigore il 15 maggio 1971