Art. 5.
L' articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente:
"Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77" .
L' articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460 , e' sostituito dal seguente:
"Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro e' requisito necessario per la ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3° classe.
L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianita' congiunta al merito.
I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per meta' al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianita'.
L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito o prima e di quello destinato alla scelta poi.
Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77" .