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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa MA Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 285/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 802 del 15.11.2023, notificata in pari data;
avente ad oggetto: AS promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Benito Sposato ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma – appellante nei confronti di:
– rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Oreste Manzi e CP_1
MA OL ed elettivamente domiciliato in Bologna – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, evidenziando che l' aveva illegittimamente trattenuto CP_1 le somme a lui spettanti a titolo di AS, per un totale di € 8.948,18, ottenute a seguito di domanda accolta anche quanto all'aspetto del pagamento della prestazione in forma anticipata.
Sosteneva, in particolare, che l' , destinatario di un pignoramento Pt_2 presso terzi ad opera dell' , non avrebbe potuto, Controparte_2 ai sensi dell'art. 545 c.p.c., trattenere gli importi spettanti.
L' si costituiva in giudizio ed evidenziava che l'ottenimento della CP_1 liquidazione anticipata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 aveva mutato la natura della provvidenza, con esclusione dai limiti codicistici per il pignoramento e che, in ogni modo, l'interessato aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato entro il termine di godimento del trattamento di disoccupazione, con la conseguenza di essere anche decaduto dalla provvidenza. Il Tribunale, riportato l'art. 8, comma 41, del d.lgs. n. 22/2015, rilevava che la domanda non poteva trovare accoglimento già a considerare che l' CP_1 aveva dimostrato, “tramite il deposito dell'estratto assicurativo (cfr., doc. 7, fasc. resistente), che il ricorrente entro il periodo di godimento del trattamento oggetto di giudizio (aprile 2023) ha iniziato nuovi rapporti di lavoro dipendente, già applicando l'ultimo capoverso del co. 4 dell'art. 8 sopra citato”.
Risultava comunque fondata anche l'ulteriore eccezione spiegata dall' resistente: “Infatti, alla luce dell'art. 1 D.Lgs. 22/2015, la AS ha Pt_2
«la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione», quindi una natura spiccatamente assistenziale per sostenere il lavoratore disoccupato. Nel momento in cui però si volge lo sguardo alla
2 dinamica prevista dal successivo articolo 8 co. 4, resta evidente come tale natura si perda completamente, in quanto l'emolumento da versare in un'unica soluzione la sua natura muta, trasmigrando in un «incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». Così stando le cose, nessuna limitazione al pignoramento potrebbe essere opposta validamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 545 c.p.c.”
Il ricorso era respinto.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “– in via principale: accertare e dichiarare la natura assistenziale dell' ex art. 8 D.Lgs. Controparte_3
22/2015 e per l'effetto dichiarare illegittime le procedure avviate da ai sensi CP_1 dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602; - sempre in via principale in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 802/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro e per l'effetto dichiarare che nulla l'appellante deve all' non trovando CP_1 applicazione al caso di specie il co. 4 dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015. - sempre in via principale in accoglimento dell'appello condannare l' al versamento della CP_1 somma di € 8.948,18 in favore dell'appellante; Con ogni più ampia salvezza e riserva”.
L' si è costituito in giudizio tardivamente, l'8.5.2025, in vista Pt_2 dell'udienza del 15.5.2025.
3. Con il primo motivo, l'interessato censura la sentenza per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, disposizione che “impone alle amministrazioni pubbliche che siano in procinto di effettuare pagamenti per un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente nei confronti del Fisco. Se si verifica una tale circostanza l'Amministrazione non deve procedere al pagamento ed è tenuta a segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio”.
Tuttavia, rileva la parte, l'operato dell' è illegittimo in quanto Pt_2 effettuato su un istituto economico assistenziale quale è la AS. Tale prestazione, infatti, “per sua natura è e rappresenta un istituto di natura assistenziale, diretto come è a fungere da paracadute economico per il lavoratore rimasto senza alcun tipo di sostegno economico. Anche su tale aspetto ha errato il giudice per come si dirà di seguito. Tale circostanza, palese ed incontrovertibile seguendo il dato normativo, risulta tutta via non essere recepita dall'istituto di previdenza, il quale in virtù di una interpretazione del tutto singolare ritiene che la Naspi corrisposta anticipatamente non si configurerebbe quale strumento
3 funzionale al fabbisogno del lavoratore disoccupato ma si sostanzierebbe quale strumento di sostegno all'autoimprenditoria”. In altri termini, si tratterebbe sempre di un istituto assistenziale ma diretto a sostenere il lavoratore durante la creazione di una nuova attività imprenditoriale, attività che svolge la funzione di fa fuoriuscire il lavoratore dallo stato di disoccupazione.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 in relazione al fatto di aver rinvenuto una occupazione durante il periodo di vigenza della AS, con conseguente obbligo di restituzione del compendio assistenziale.
Alla luce di quanto sopra illustrato, la consequenziale applicazione dell'art. 8, comma 4, cit., risulterebbe ab orgine errata: “Il comma 4 citato, prevede che se il beneficiario durante il periodo di Naspi intrattiene un rapporto di lavoro subordinato per il diritto all'emolumento assistenziale ed è tenuto a rifonderlo interamente ad È evidente la ratio legis: evitare l'abuso di tale istituto CP_1 andando a colpire eventuali condotte fraudolente attraverso la richiesta dell'integrale restituzione della Naspi. Questa è sostanzialmente la norma che ha trovato applicazione nel caso di specie, senza però che il Giudice prendesse minimamente in considerazione il fatto che l'appellante, a causa dell'indebita trattenuta operata da finiti i propri mezzi di sostentamento è stato costretto CP_1
a cercare un nuovo lavoro subordinato. È questo l'unico motivo per il quale l'appellante veniva rioccupato in data 19.9.2022, oltre un anno dopo l'accoglimento della domanda di Naspi. In altri termini, la ricerca di un nuovo lavoro e la successiva occupazione sono state necessarie in quanto il Sig.
si trovava in uno stato di necessità tale da non consentire più un Pt_1 ulteriore procrastinazione e/o attesa del compendio spettantigli”.
Dall'erroneità della premessa (errata qualificazione giuridica della AS) discenderebbe l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 8, comma 4, cit., dato che l'intento dell'interessato non era quello di eludere la legge quanto quello di procurarsi un mezzo di sostentamento per sé e la propria famiglia.
Con il terzo motivo¸ l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione da parte del Giudice dell'art. 545 c.p.c.
Avendo la AS natura previdenziale, devono applicarsi le prescrizioni di cui alla citata disposizione, secondo la quale, in caso di pignoramento, “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
4 rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Venendo in rilievo uno strumento di tutela del lavoratore, sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento una interpretazione che consentisse l'integrale pignoramento della somma, divenendo il lavoratore destinatario di possibili rivalse da parte dell'Ente di previdenza. Tra l'altro, anche l'affermazione per la quale l'art. 545 c.p.c. non trova applicazione al caso di specie risulta essere non suffragata né da dati normativi né giurisprudenziali rilevanti.
4. Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
Come precisato da Cass., 31.3.2025, n. 8422, “3.1. La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (AS) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
3.2. La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo
5 svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
(art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento AS in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata …
4.1. Si tratta, dunque, di una sorta di "finanziamento di scopo", destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente. Ne consegue, come previsto dal quarto comma dell'art. 8, l'obbligo restitutorio dell'intera anticipazione ottenuta dal lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipate dalla AS (calcolo, durata e decorrenza della prestazione sono previsti dagli artt. 4, 5, 6”).
Seguendo le condivisibili indicazioni compiute dal Tribunale di Novara nella sentenza del 15.1.2024, n. 315, richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. CP_ c.p.c., “L d'altro canto, col messaggio n. 3348 del 14 marzo 2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/1973 anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L 223/1991. In particolare, il suddetto articolo prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 - di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il beneficiario dell'erogazione (nel presente caso l'esecutato) nel CP_1 momento in cui decide di mutare la natura originaria delle somme che riceve – sostegno al reddito e tutela sociale del soggetto che viene involontariamente a trovarsi in condizione di disoccupato – proponendo domanda di liquidazione in via anticipata delle somme che potrebbero spettargli a titolo di NASPI, consapevolmente assume la decisione di apportare, in via definitiva, un mutamento del titolo giuridico delle somme che ha chiesto di ricevere (tutte insieme e in via anticipata), andandosi a configurare non più come funzionale alla necessità di sopperire a uno stato di bisogno, ma come vero e proprio contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità ha optato di svolgere in proprio. Il punto dirimente,
6 dunque, è quello della consapevole scelta operata dal beneficiario posto che questi, e soltanto questi, ha la libertà e, dunque, il diritto di decidere se restare nell'ambito normativo della tutela sociale (conseguendo che le somme erogate a titolo di NASPI, ferma restando la loro pignorabilità astratta, lo potranno essere soltanto nei limiti delle previsioni di legge), ovvero mutarne la natura chiedendone la liquidazione anticipata in un'unica soluzione per legittimi e rilevanti interessi, tutelati anche dall'ordinamento. Nel fare liberamente tale scelta, dalla quale conseguono inevitabilmente effetti giudici differenti (limiti alla pignorabilità in un caso e pignorabilità integrale nell'altro caso), il soggetto tenuto ad assumere la propria decisione ha consapevolezza (laddove, come nella specie, sia intervenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento) dei debiti che ha nei confronti dell'erario e, pertanto, non può operare ritenendo che la propria decisione risulti indifferente per la restante parte del mondo e degli effetti del diritto. Conferma di quanto precede emerge chiaramente anche dalla circolare per la quale ex art. 48 bis del DPR 602/1973, deve operare i CP_1 dovuti controlli di debenza somme del beneficiario anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità NASPI, posto che non avrebbe alcun senso imporre, da un canto, il predetto controllo e, dall'altro canto, ritenere il riscontro positivo (ovvero l'esistenza di debiti con la PA) come mero dato formale, privo di ogni effettiva pregnanza e conseguenza giuridica.
Il mutamento della natura incide anche sul profilo della quota soggetta a pignoramento. Infatti, nel caso in cui l'esecutato decide di percepire il contributo di legge mensilmente, la relativa somma sarà pignorabile nei limiti fissati dal legislatore in termini generali. Nel caso in cui, invece, il beneficiario richieda e ottenga il provvedimento di liquidazione anticipata, la relativa somma, alla luce della nuova natura di contributo finanziario (come da giurisprudenza pacifica), sarà pignorabile per l'intero, non risultando più operabile alcuna comparazione astratta con i trattamenti pensionistici o retributivi2”.
5. In presenza di una ragione che consente all' di non erogare CP_1
l'importo in questione e della valutazione di infondatezza di ragioni di doglianza
(il primo e il terzo motivo) che mettono censurano l'omesso pagamento sul solo presupposto della natura giuridica della prestazione, diviene allora superfluo l'esame del secondo motivo, relativo a una diversa giustificazione della predetta mancata corresponsione.
7 6. L'appello non può dunque essere accolto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado di compensano in ragione dell'elevata complessità del panorama normativo e del richiamo nella motivazione di una pronuncia di legittimità sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della AS non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende CP_ avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della AS è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. 2 V. anche Tribunale di Sondrio, 13.8.2025, n. 280: “Questo giudice aderisce ai principi di diritto ivi sanciti e, di conseguenza ritiene che il credito pignorato non sia equiparabile ad una prestazione previdenziale pensionistica, bensì ad un contributo finanziario che il legislatore ha previsto per i soggetti disoccupati intenzionati ad avviare una attività autonoma, di talché si ritiene che la NASPI erogata in via anticipata e unica soluzione ex art. 8 d.lgs. 22/2015 non abbia natura equiparabile alla prestazione previdenziale pensionistica”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa MA Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello n. 285/2024 R.g.l.; avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 802 del 15.11.2023, notificata in pari data;
avente ad oggetto: AS promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Benito Sposato ed Parte_1 elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma – appellante nei confronti di:
– rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Oreste Manzi e CP_1
MA OL ed elettivamente domiciliato in Bologna – appellato;
trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 23.10.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva dinanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di Parte_1
Giudice del lavoro, evidenziando che l' aveva illegittimamente trattenuto CP_1 le somme a lui spettanti a titolo di AS, per un totale di € 8.948,18, ottenute a seguito di domanda accolta anche quanto all'aspetto del pagamento della prestazione in forma anticipata.
Sosteneva, in particolare, che l' , destinatario di un pignoramento Pt_2 presso terzi ad opera dell' , non avrebbe potuto, Controparte_2 ai sensi dell'art. 545 c.p.c., trattenere gli importi spettanti.
L' si costituiva in giudizio ed evidenziava che l'ottenimento della CP_1 liquidazione anticipata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 aveva mutato la natura della provvidenza, con esclusione dai limiti codicistici per il pignoramento e che, in ogni modo, l'interessato aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro subordinato entro il termine di godimento del trattamento di disoccupazione, con la conseguenza di essere anche decaduto dalla provvidenza. Il Tribunale, riportato l'art. 8, comma 41, del d.lgs. n. 22/2015, rilevava che la domanda non poteva trovare accoglimento già a considerare che l' CP_1 aveva dimostrato, “tramite il deposito dell'estratto assicurativo (cfr., doc. 7, fasc. resistente), che il ricorrente entro il periodo di godimento del trattamento oggetto di giudizio (aprile 2023) ha iniziato nuovi rapporti di lavoro dipendente, già applicando l'ultimo capoverso del co. 4 dell'art. 8 sopra citato”.
Risultava comunque fondata anche l'ulteriore eccezione spiegata dall' resistente: “Infatti, alla luce dell'art. 1 D.Lgs. 22/2015, la AS ha Pt_2
«la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione», quindi una natura spiccatamente assistenziale per sostenere il lavoratore disoccupato. Nel momento in cui però si volge lo sguardo alla
2 dinamica prevista dal successivo articolo 8 co. 4, resta evidente come tale natura si perda completamente, in quanto l'emolumento da versare in un'unica soluzione la sua natura muta, trasmigrando in un «incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio». Così stando le cose, nessuna limitazione al pignoramento potrebbe essere opposta validamente dal ricorrente ai sensi dell'art. 545 c.p.c.”
Il ricorso era respinto.
2. L'interessato ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “– in via principale: accertare e dichiarare la natura assistenziale dell' ex art. 8 D.Lgs. Controparte_3
22/2015 e per l'effetto dichiarare illegittime le procedure avviate da ai sensi CP_1 dell'art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602; - sempre in via principale in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 802/2023, pronunciata dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro e per l'effetto dichiarare che nulla l'appellante deve all' non trovando CP_1 applicazione al caso di specie il co. 4 dell'art. 8 D.Lgs. 22/2015. - sempre in via principale in accoglimento dell'appello condannare l' al versamento della CP_1 somma di € 8.948,18 in favore dell'appellante; Con ogni più ampia salvezza e riserva”.
L' si è costituito in giudizio tardivamente, l'8.5.2025, in vista Pt_2 dell'udienza del 15.5.2025.
3. Con il primo motivo, l'interessato censura la sentenza per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, disposizione che “impone alle amministrazioni pubbliche che siano in procinto di effettuare pagamenti per un importo superiore a cinquemila euro, di verificare se il beneficiario sia inadempiente nei confronti del Fisco. Se si verifica una tale circostanza l'Amministrazione non deve procedere al pagamento ed è tenuta a segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio”.
Tuttavia, rileva la parte, l'operato dell' è illegittimo in quanto Pt_2 effettuato su un istituto economico assistenziale quale è la AS. Tale prestazione, infatti, “per sua natura è e rappresenta un istituto di natura assistenziale, diretto come è a fungere da paracadute economico per il lavoratore rimasto senza alcun tipo di sostegno economico. Anche su tale aspetto ha errato il giudice per come si dirà di seguito. Tale circostanza, palese ed incontrovertibile seguendo il dato normativo, risulta tutta via non essere recepita dall'istituto di previdenza, il quale in virtù di una interpretazione del tutto singolare ritiene che la Naspi corrisposta anticipatamente non si configurerebbe quale strumento
3 funzionale al fabbisogno del lavoratore disoccupato ma si sostanzierebbe quale strumento di sostegno all'autoimprenditoria”. In altri termini, si tratterebbe sempre di un istituto assistenziale ma diretto a sostenere il lavoratore durante la creazione di una nuova attività imprenditoriale, attività che svolge la funzione di fa fuoriuscire il lavoratore dallo stato di disoccupazione.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza per erronea applicazione ed interpretazione dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 in relazione al fatto di aver rinvenuto una occupazione durante il periodo di vigenza della AS, con conseguente obbligo di restituzione del compendio assistenziale.
Alla luce di quanto sopra illustrato, la consequenziale applicazione dell'art. 8, comma 4, cit., risulterebbe ab orgine errata: “Il comma 4 citato, prevede che se il beneficiario durante il periodo di Naspi intrattiene un rapporto di lavoro subordinato per il diritto all'emolumento assistenziale ed è tenuto a rifonderlo interamente ad È evidente la ratio legis: evitare l'abuso di tale istituto CP_1 andando a colpire eventuali condotte fraudolente attraverso la richiesta dell'integrale restituzione della Naspi. Questa è sostanzialmente la norma che ha trovato applicazione nel caso di specie, senza però che il Giudice prendesse minimamente in considerazione il fatto che l'appellante, a causa dell'indebita trattenuta operata da finiti i propri mezzi di sostentamento è stato costretto CP_1
a cercare un nuovo lavoro subordinato. È questo l'unico motivo per il quale l'appellante veniva rioccupato in data 19.9.2022, oltre un anno dopo l'accoglimento della domanda di Naspi. In altri termini, la ricerca di un nuovo lavoro e la successiva occupazione sono state necessarie in quanto il Sig.
si trovava in uno stato di necessità tale da non consentire più un Pt_1 ulteriore procrastinazione e/o attesa del compendio spettantigli”.
Dall'erroneità della premessa (errata qualificazione giuridica della AS) discenderebbe l'erronea applicazione e interpretazione dell'art. 8, comma 4, cit., dato che l'intento dell'interessato non era quello di eludere la legge quanto quello di procurarsi un mezzo di sostentamento per sé e la propria famiglia.
Con il terzo motivo¸ l'appellante censura la sentenza per erronea interpretazione da parte del Giudice dell'art. 545 c.p.c.
Avendo la AS natura previdenziale, devono applicarsi le prescrizioni di cui alla citata disposizione, secondo la quale, in caso di pignoramento, “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al
4 rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Venendo in rilievo uno strumento di tutela del lavoratore, sarebbe contraria ai principi dell'ordinamento una interpretazione che consentisse l'integrale pignoramento della somma, divenendo il lavoratore destinatario di possibili rivalse da parte dell'Ente di previdenza. Tra l'altro, anche l'affermazione per la quale l'art. 545 c.p.c. non trova applicazione al caso di specie risulta essere non suffragata né da dati normativi né giurisprudenziali rilevanti.
4. Il primo e il terzo motivo, trattati congiuntamente in ragione della relativa connessione tematica, sono infondati.
Come precisato da Cass., 31.3.2025, n. 8422, “3.1. La normativa introdotta con D.Lgs. n. 22/2015 distingue l'indennità mensile di disoccupazione denominata
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (AS) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 1), dall'incentivo all'autoimprenditorialità (art. 8) avente ad oggetto la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo complessivo del trattamento che spetterebbe al lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
La prima ha natura previdenziale, è finalizzata a sollevare il lavoratore, che ha perduto involontariamente la propria occupazione per un fatto causativo di cessazione estraneo alla propria sfera di disponibilità, dallo stato di bisogno cagionato da inoccupazione.
La seconda ha natura assistenziale ed è finalizzata a sopperire al bisogno derivante da una iniziativa lavorativa autonoma o imprenditoriale propria, per il cui avviamento occorre sostenere delle spese necessarie.
3.2. La diversa denominazione riportata nella rubrica dei due articoli di legge suggerisce sin da subito la diversità ontologica, oggettiva e teleologica delle due misure. L'una tende a tutelare il lavoratore inoccupato nel periodo in cui è alla ricerca di nuova occupazione, e non è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di breve durata (art. 9) o con il contemporaneo
5 svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
(art. 10), salve le conseguenze di sospensione dal trattamento AS in presenza di perdurante ultrasemestralità del nuovo lavoro subordinato o di decadenza in presenza di condizioni reddituali tardivamente comunicate.
L'altra tende ad incentivare l'autoimprenditorialità come spinta eccentrica dall'occupazione subordinata …
4.1. Si tratta, dunque, di una sorta di "finanziamento di scopo", destinato all'investimento in un'attività autonoma o di impresa, la cui finalità incentivante viene meno nel caso di rioccupazione, anche temporanea, del beneficiario che intenda, invece, rientrare nel mercato del lavoro dipendente. Ne consegue, come previsto dal quarto comma dell'art. 8, l'obbligo restitutorio dell'intera anticipazione ottenuta dal lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipate dalla AS (calcolo, durata e decorrenza della prestazione sono previsti dagli artt. 4, 5, 6”).
Seguendo le condivisibili indicazioni compiute dal Tribunale di Novara nella sentenza del 15.1.2024, n. 315, richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. CP_ c.p.c., “L d'altro canto, col messaggio n. 3348 del 14 marzo 2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/1973 anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, comma 5, della L 223/1991. In particolare, il suddetto articolo prevede l'obbligo, per i soggetti pubblici - prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 - di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Il beneficiario dell'erogazione (nel presente caso l'esecutato) nel CP_1 momento in cui decide di mutare la natura originaria delle somme che riceve – sostegno al reddito e tutela sociale del soggetto che viene involontariamente a trovarsi in condizione di disoccupato – proponendo domanda di liquidazione in via anticipata delle somme che potrebbero spettargli a titolo di NASPI, consapevolmente assume la decisione di apportare, in via definitiva, un mutamento del titolo giuridico delle somme che ha chiesto di ricevere (tutte insieme e in via anticipata), andandosi a configurare non più come funzionale alla necessità di sopperire a uno stato di bisogno, ma come vero e proprio contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in mobilità ha optato di svolgere in proprio. Il punto dirimente,
6 dunque, è quello della consapevole scelta operata dal beneficiario posto che questi, e soltanto questi, ha la libertà e, dunque, il diritto di decidere se restare nell'ambito normativo della tutela sociale (conseguendo che le somme erogate a titolo di NASPI, ferma restando la loro pignorabilità astratta, lo potranno essere soltanto nei limiti delle previsioni di legge), ovvero mutarne la natura chiedendone la liquidazione anticipata in un'unica soluzione per legittimi e rilevanti interessi, tutelati anche dall'ordinamento. Nel fare liberamente tale scelta, dalla quale conseguono inevitabilmente effetti giudici differenti (limiti alla pignorabilità in un caso e pignorabilità integrale nell'altro caso), il soggetto tenuto ad assumere la propria decisione ha consapevolezza (laddove, come nella specie, sia intervenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento) dei debiti che ha nei confronti dell'erario e, pertanto, non può operare ritenendo che la propria decisione risulti indifferente per la restante parte del mondo e degli effetti del diritto. Conferma di quanto precede emerge chiaramente anche dalla circolare per la quale ex art. 48 bis del DPR 602/1973, deve operare i CP_1 dovuti controlli di debenza somme del beneficiario anche nell'ipotesi di corresponsione anticipata dell'indennità NASPI, posto che non avrebbe alcun senso imporre, da un canto, il predetto controllo e, dall'altro canto, ritenere il riscontro positivo (ovvero l'esistenza di debiti con la PA) come mero dato formale, privo di ogni effettiva pregnanza e conseguenza giuridica.
Il mutamento della natura incide anche sul profilo della quota soggetta a pignoramento. Infatti, nel caso in cui l'esecutato decide di percepire il contributo di legge mensilmente, la relativa somma sarà pignorabile nei limiti fissati dal legislatore in termini generali. Nel caso in cui, invece, il beneficiario richieda e ottenga il provvedimento di liquidazione anticipata, la relativa somma, alla luce della nuova natura di contributo finanziario (come da giurisprudenza pacifica), sarà pignorabile per l'intero, non risultando più operabile alcuna comparazione astratta con i trattamenti pensionistici o retributivi2”.
5. In presenza di una ragione che consente all' di non erogare CP_1
l'importo in questione e della valutazione di infondatezza di ragioni di doglianza
(il primo e il terzo motivo) che mettono censurano l'omesso pagamento sul solo presupposto della natura giuridica della prestazione, diviene allora superfluo l'esame del secondo motivo, relativo a una diversa giustificazione della predetta mancata corresponsione.
7 6. L'appello non può dunque essere accolto, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado di compensano in ragione dell'elevata complessità del panorama normativo e del richiamo nella motivazione di una pronuncia di legittimità sopravvenuta all'instaurazione del giudizio.
Occorre dare atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, de dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
compensa le spese di lite del grado;
dà atto del rigetto dell'appello ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n.
115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della AS può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della AS non dà diritto alla contribuzione figurativa, né all'Assegno per il nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende CP_ avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della AS deve presentare all' a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della AS è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”. 2 V. anche Tribunale di Sondrio, 13.8.2025, n. 280: “Questo giudice aderisce ai principi di diritto ivi sanciti e, di conseguenza ritiene che il credito pignorato non sia equiparabile ad una prestazione previdenziale pensionistica, bensì ad un contributo finanziario che il legislatore ha previsto per i soggetti disoccupati intenzionati ad avviare una attività autonoma, di talché si ritiene che la NASPI erogata in via anticipata e unica soluzione ex art. 8 d.lgs. 22/2015 non abbia natura equiparabile alla prestazione previdenziale pensionistica”.