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1 ottobre 2018
1 ottobre 2018
Art. 119-ter. (( (Consulenza e norme per le vendite senza consulenza).)) (( 1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto e delle cognizioni e della capacita' professionale degli addetti all'attivita' di distribuzione. L'IVASS disciplina altresi' con regolamento le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta. )) ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto; e
b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.
3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto e' ritenuto piu' indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.
4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un'analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.
5. L'IVASS disciplina con regolamento le modalita' applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessita' del contratto offerto e delle cognizioni e della capacita' professionale degli addetti all'attivita' di distribuzione. L'IVASS disciplina altresi' con regolamento le modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta. )) ((45)) -------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Commentari • 19
- 1. Distribuzione bancaria di prodotti assicurativiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 5 ottobre 2023 · 4.203351
[…] ACF, decisioni n. 5398 del 9 maggio 2022 e n. 5062 del 7 febbraio 2022. [6] All'intermediario è imposta, “prima della conclusione di un contratto di assicurazione”, l'acquisizione dal contraente di “ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto”: così l'art. 119-ter, comma 1, lett. a), cod. ass., come specificato dall'art. 58 Reg. […]
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Ferrara, sentenza 06/08/2025, n. 752Provvedimento: […] La condotta illecita attribuita a PA si interseca con gli obblighi di correttezza e diligenza con riguardo ai prodotti di investimento che, oltre a derivare dalla disciplina generale di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., si desumono anche dalla normativa di settore (in particolare l'art. 119-ter Cod. Ass. Priv.), che prevede una serie di obblighi di trasparenza e adeguatezza in capo all'assicuratore, disponendo che “1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;Leggi di più...
- lucro cessante·
- polizze assicurative·
- estinzione del giudizio·
- obblighi informativi·
- interessi legali·
- incompetenza del giudice·
- responsabilità del subagente·
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- art. 119-ter Cod. Ass. Priv.