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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo nuovamente connesse da remoto le parti, il
Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
nella causa R.G.L. 1459/2025 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. Avv. LEONE Parte_1 C.F._1
CE ed Avv. FELL SIMONA, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere
Marzio n. 3, presso lo studio professionale dei difensori
-RICORRENTE-
(CF Controparte_1
) ass. Dott.ssa e dalla dott.ssa BOVE GIUSI, P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l' sito in Torino, via Coazze n. 18 CP_1
-CONVENUTO-
( ) Ass. Avv. CHIARELLA ANTONIO, Controparte_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in Gimigliano (CZ), piazza Margherita n. 37, presso lo studio professionale del difensore
-LITISCONSORTE CHIAMATO IN CAUSA EX ART. 102 CPC-
Oggetto: graduatorie - punteggio
CONCLUSIONI: come da verbale
1 1. Con ricorso depositato in data 18/2/2025, la parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di essere inserito, a domanda, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (docenti) per il biennio 2024-2026, per le classi di concorso A030-A053, nonché per la classe di concorso
AD;
- di avere inserito nella domanda presentata per le GPS, avendo svolto in passato il servizio civile nazionale senza demerito, tale titolo, in quanto, in forza dell'Ordinanza Ministeriale n.
88/2024, lo stesso dà diritto ad inserimento in quota di riserva pari al 15% per l'assunzione in ruolo quale docente;
- di essere stato quindi destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, e precisamente di contratto per la classe di concorso AD (posto di sostegno), presso l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice, con decorrenza dal
9/9/2024 al 30/6/2025;
- di essere stato poi destinatario, in data 20/11/2024, di provvedimento del Dirigente Scolastico
di rettifica dell'inserimento nella quota di riserva;
tale provvedimento è stato emesso in seguito a verifica delle dichiarazioni dei titoli presenti nella domanda di inserimento nelle GPS;
in particolare, in seguito a tale verifica l'esponente è risultato essere non in possesso del titolo rappresentato dallo svolgimento del servizio civile universale (richiamato nell'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024), ma del servizio civile nazionale;
- di essere stato quindi revocato dall'incarico finalizzato all'immissione in ruolo.
Il ha censurato il provvedimento di rettifica del titolo, ritenendo che non vi siano Pt_1
sostanziali differenze tra il servizio civile nazionale e quello universale, richiamato espressamente quale titolo dante causa all'inserimento nella quota di riserva del 15%; la sovrapponibilità tra le relative attività dovrebbe portare a ritenere, secondo il ricorrente, che si tratti in realtà di titoli equiparati, non potendosi operare irrazionali ed ingiustificate
2 differenziazioni tra di essi;
ha censurato poi il provvedimento di rettifica in quanto non adeguatamente motivato.
Il ha quindi chiesto, oltre alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di rettifica Pt_1
del suo inserimento nella quota di riserva, la condanna del al reinserimento nella sua CP_1
iniziale posizione, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici alla data dell'assunzione, nonché all'attribuzione del punteggio relativo all'anno di servizio interrotto prematuramente;
in subordine, la condanna del al risarcimento del danno economico, CP_1
pari alla differenza tra le somme percipiende a titolo retributivo e le somme percepite effettivamente.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- la correttezza del provvedimento di rettifica emesso nei confronti del e, in radice, la Pt_1
correttezza dell'Ordinanza Ministeriale, laddove ha limitato il titolo per l'inserimento nella quota di riserva per l'immissione in ruolo alle sole persone che abbiano svolto il servizio civile universale;
tra le due forme di servizio civile (nazionale ed universale) vi sono infatti significative differenze, che si evincono dalle rispettive discipline, differenze che non possono condurre ad un giudizio di equivalenza tra i due istituti;
- l'infondatezza, poi, della censura del provvedimento relativa al preteso difetto di motivazione.
Per tali motivi, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In seguito a provvedimento emesso dallo scrivente ex art. 102 cpc ed a relativa notifica, si è
costituita in giudizio la persona individuata nel corso della prima udienza di trattazione come l'unica
contro
-interessata rispetto alla posizione del ricorrente (per essere eventualmente pregiudicato dall'accoglimento della domanda del ), ed in tale qualità litisconsorte Pt_1
necessario, ovvero lo Con succinta memoria di costituzione il Controparte_3
litisconsorte necessario si è semplicemente opposto all'accoglimento del ricorso.
3 All'odierna udienza, non comparsa la difesa dello parte ricorrente ha allegato CP_3
(senza però offrire prova della deduzione) che l' avrebbe riservato un posto per CP_1
lo stesso, quale avente diritto all'assunzione nella classe di concorso “sostegno”, per l'inserimento in anno di prova, a sua volta finalizzato all'inserimento in ruolo;
parte convenuta non ha confermato tanto.
Le parti presenti hanno poi discusso la causa, ai sensi dell'art. 429 cpc, rassegnando le conclusioni come da atti introduttivi.
*****
2. Preliminarmente, in rito, nel rilevarsi che il litisconsorte necessario è Controparte_3
rimasto assente all'odierna udienza e che non ha quindi precisato le conclusioni, si osserva che devono essere comunque prese in considerazione le conclusioni di cui alla memoria di costituzione dello stesso.
3. Le domande principali della parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Anzitutto, deve rilevarsi (dato peraltro pacifico in causa) che l'Ordinanza Ministeriale n.
88/2024, che ha istituito le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024-2026
(doc. 2 ricorrente, doc. 1 parte convenuta), ha dichiarato di dare applicazione al disposto normativo del d.l. 44/2023, conv. in l. 74/2023, “con particolare riferimento all'articolo 1,
comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli
operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “fermi
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato
4 decreto legislativo n. 165 del 2001” e all'articolo 5, commi da 5 a 17”; in particolare, l'O.M.,
all'art. 12 co 14, ha disposto: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui
al presente articolo [supplenze annuali o con durata sino al termine delle lezioni] sono disposte
le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
La norma appena citata, ovvero l'art. 1 co 9 bis del d.l. 44/2023 ha infatti disposto, nel modificare l'art. 18 co 4 del dlvo 40/2017, che titolo di inserimento nella quota di riserva per l'assunzione in ruolo, oggetto del presente contenzioso, è, letteralmente, lo svolgimento senza demerito del servizio civile universale.
E' pacifico, ma comunque documentato (doc. 3 ricorrente), che il ricorrente ha svolto, dal gennaio del 2009 al gennaio del 2010, il servizio civile nazionale (allora il servizio civile era così denominato), presso l'Associazione ET LS.
E' altrettanto pacifico che il ricorrente, nel formulare domanda di inserimento nelle GPS, nel luglio del 2024, ha indicato il possesso del titolo per l'inserimento nella quota di riserva per l'assunzione, pur se non corrispondente a quello richiamato nell'O.M. 88/2024 e nel d.l.
44/2023.
Il è stato quindi destinatario, in conseguenza dell'inserimento nella quota di riserva, di Pt_1
contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo (doc. 5, 6, 7 convenuta), salvo la rettifica del titolo e dell'inserimento nella quota di riserva qui impugnata (doc. 9 convenuta).
Occorre a questo punto verificare se, come sostenuto dal ricorrente, le due forme di servizio civile siano sovrapponibili, tanto da essere equiparabili, o se, come sostenuto dal
[...]
, siano istituti del tutto differenti. Controparte_1
Deve quindi osservarsi che:
5 - la l. n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria e ha istituito il Servizio Civile Nazionale, ovvero il servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale,
con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli” nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale,
ambienta e, soprattutto, ambientale);
- la legge citata ha individuato sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza;
protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit); il dlvo n. 77/02
elevando poi il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a 28 anni;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui ha limitato lo svolgimento del servizio
Civile Nazionale ai soli cittadini italiani;
- seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza della Corte Costituzionale il legislatore,
con l. delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale;
- il dlvo 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale è divenuto
Universale;
- i principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel D.lgs.
n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella l. 64/2001 e nel dlvo 77/2002, e l'aggettivo “universale” evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri;
6 - se è vero che la disciplina del Servizio Civile Universale, così come risulta dal dlvo 40/2017,
contiene aspetti di dettaglio non presenti né nella l. 64/2001 né nel dlvo 77/2002
(programmazione triennale degli accessi al servizio, definizione maggiormente precisa dello status giuridico dei soggetti che prestano il servizio, assegnazione maggiormente precisa delle competenze ai livelli territoriali di governo ed agli enti pubblici del Terzo Settore, nuova disciplina dell'accreditamento degli enti del servizio, nuove regole sull'articolazione temporale,
riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite nel corso dello svolgimento in funzione del loro successivo utilizzo nell'istruzione e nella vita lavorativa), deve evidenziarsi che tali elementi di novità sono del tutto recessivi rispetto a quelli di continuità con la precedente normativa, nell'ottica della visione complessiva dell'istituto del servizio civile e della sua finalità; in particolare, tali aspetti di dettaglio risultano del tutto ininfluenti con riferimento alla reale ratio della riforma dell'art. 18 co 4 del dlvo 40/2017, laddove è stata introdotta la quota di riserva nei concorsi pubblici in favore di chi ha prestato il Servizio Civile
Universale; tale ratio è quella di garantire un trattamento poziore, nelle procedure di reclutamento, a chi ha deciso di dedicare, in modo sostanzialmente disinteressato e volontaristico, una porzione significativa della propria vita nella promozione di valori sociali e comunque ultra-individuali, in ausilio alla collettività, in buona sostanza individuando tali persone come meritevoli nell'ambito della collettività, e per di più cessionari di conoscenze, in forza dello svolgimento del servizio, che in astratto risultano proficuamente utilizzabili dalla stessa collettività, laddove i soggetti prestino servizio anche presso pubblica amministrazione in qualità di dipendenti;
tale essendo la ratio del titolo preferenziale in esame, appunto, risulta evidente che gli aspetti di dettaglio sopra emarginati, ed individuati nella memoria di costituzione del , dimostrano la loro irrilevanza per la ricostruzione delle due forme CP_1
di Servizio Civile;
forme che sono state correttamente indicate da parte ricorrente come del tutto equipollenti;
7 - depone in favore di tale ricostruzione la norma contenuta attualmente, in seguito a novellazione operata dal d.l. 25/2025, conv. in l. 69/2025 (normativa in vigore dal 15/3/2025 e non applicabile pertanto alla fattispecie in esame, risalente all'anno 2024), nel già citato art. 18
co 4 dlvo 40/2017, che ad oggi recita: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001,
senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; in buona sostanza, anche la normativa positiva ha recepito, pur se con effetto non retroattivo, l'approdo esegetico cui si è pervenuti mediante le considerazioni sin qui espresse.
Ne consegue:
- che la norma contenuta nell'art. 18 co 4 dlvo 40/2017, come modificata dal d.l. 44/2023, già
risultava interpretabile come riferita agli operatori che hanno svolto, oltre al Servizio Civile
Universale, anche il Servizio Civile Nazionale, posto che il primo non è altro che istituto in continuità diretta con il secondo, ma con una più estesa platea di potenziali partecipanti, come prescritto dalla Consulta;
- la norma contenuta nell'art. 12 co 14 dell'O.M. 88/2024 è quindi illegittima, in quanto irrazionalmente limitativa del titolo di poziorità (inserimento nella quota di riserva per le assunzioni) ai soli operatori che abbiano prestato il Servizio Civile Universale;
8 - tale norma deve essere pertanto disapplicata, conseguendone la caducazione del provvedimento di rettifica della posizione del ricorrente, adottato in data 20/11/2024 dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice;
- consegue ulteriormente alle declaratorie di illegittimità degli atti la condanna del al CP_1
reinserimento del ricorrente nella posizione giuridica ed economica occupata prima del
20/11/2024, con retrodatazione a data precedente, appunto, il 20/11/2024. Deve essere anche accolta la domanda di attribuzione del punteggio relativo all'anno di servizio interrotto al
20/11/2024, quale rimozione di conseguenza pregiudizievole derivante dall'illegittima rettifica del titolo e della conseguente interruzione illegittima del servizio presso l' . Controparte_4
Gli effetti della presente pronuncia si estendono anche alla posizione del litisconsorte necessario ovviamente. CP_3
4. In merito alle spese di lite deve statuirsi quanto segue:
- il è soccombente rispetto alla posizione del ricorrente, e deve pertanto rifondere le CP_1
spese allo stesso;
spese liquidate in dispositivo in considerazione del valore indeterminabile,
complessità bassa, del contenzioso, e della contenuta attività processuale svolta;
- in linea teorica anche lo è soccombente rispetto al ricorrente;
ma non Controparte_3
può non valorizzarsi il fatto che il primo, nel costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda del Lattuca, si è limitato ad una richiesta di rigetto meramente formale (sono state materialmente scritte 3 righe con richiesta di rigetto), che non ha concretamente “aggiunto”
causalità alla lite;
le spese tra il ricorrente e lo devono essere quindi compensate. CP_3
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
9 - accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rettifica del titolo di riserva di Lattuca
Raimondo adottato in data 20/11/2024 per le classi di concorso A030-A053, nonché per la classe di concorso AD;
- condanna il a procedere alla rettifica della conseguente Controparte_1
posizione giuridica ed economica del , con retrodatazione della stessa a data Parte_1
precedente il 20/11/2024, con attribuzione al di punteggio spettante per l'anno di Pt_1
servizio 2024-2025;
- visto l'art. 91 cpc, condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite;
spese liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre a rimborso
[...]
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_3
Torino, 21/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
10
Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
nella causa R.G.L. 1459/2025 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. Avv. LEONE Parte_1 C.F._1
CE ed Avv. FELL SIMONA, elettivamente domiciliato in Roma, lungotevere
Marzio n. 3, presso lo studio professionale dei difensori
-RICORRENTE-
(CF Controparte_1
) ass. Dott.ssa e dalla dott.ssa BOVE GIUSI, P.IVA_1 Controparte_2
elettivamente domiciliato presso l' sito in Torino, via Coazze n. 18 CP_1
-CONVENUTO-
( ) Ass. Avv. CHIARELLA ANTONIO, Controparte_3 C.F._2
elettivamente domiciliato in Gimigliano (CZ), piazza Margherita n. 37, presso lo studio professionale del difensore
-LITISCONSORTE CHIAMATO IN CAUSA EX ART. 102 CPC-
Oggetto: graduatorie - punteggio
CONCLUSIONI: come da verbale
1 1. Con ricorso depositato in data 18/2/2025, la parte ricorrente ha allegato: Parte_1
- di essere inserito, a domanda, nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (docenti) per il biennio 2024-2026, per le classi di concorso A030-A053, nonché per la classe di concorso
AD;
- di avere inserito nella domanda presentata per le GPS, avendo svolto in passato il servizio civile nazionale senza demerito, tale titolo, in quanto, in forza dell'Ordinanza Ministeriale n.
88/2024, lo stesso dà diritto ad inserimento in quota di riserva pari al 15% per l'assunzione in ruolo quale docente;
- di essere stato quindi destinatario di contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, e precisamente di contratto per la classe di concorso AD (posto di sostegno), presso l'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice, con decorrenza dal
9/9/2024 al 30/6/2025;
- di essere stato poi destinatario, in data 20/11/2024, di provvedimento del Dirigente Scolastico
di rettifica dell'inserimento nella quota di riserva;
tale provvedimento è stato emesso in seguito a verifica delle dichiarazioni dei titoli presenti nella domanda di inserimento nelle GPS;
in particolare, in seguito a tale verifica l'esponente è risultato essere non in possesso del titolo rappresentato dallo svolgimento del servizio civile universale (richiamato nell'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024), ma del servizio civile nazionale;
- di essere stato quindi revocato dall'incarico finalizzato all'immissione in ruolo.
Il ha censurato il provvedimento di rettifica del titolo, ritenendo che non vi siano Pt_1
sostanziali differenze tra il servizio civile nazionale e quello universale, richiamato espressamente quale titolo dante causa all'inserimento nella quota di riserva del 15%; la sovrapponibilità tra le relative attività dovrebbe portare a ritenere, secondo il ricorrente, che si tratti in realtà di titoli equiparati, non potendosi operare irrazionali ed ingiustificate
2 differenziazioni tra di essi;
ha censurato poi il provvedimento di rettifica in quanto non adeguatamente motivato.
Il ha quindi chiesto, oltre alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di rettifica Pt_1
del suo inserimento nella quota di riserva, la condanna del al reinserimento nella sua CP_1
iniziale posizione, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici alla data dell'assunzione, nonché all'attribuzione del punteggio relativo all'anno di servizio interrotto prematuramente;
in subordine, la condanna del al risarcimento del danno economico, CP_1
pari alla differenza tra le somme percipiende a titolo retributivo e le somme percepite effettivamente.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- la correttezza del provvedimento di rettifica emesso nei confronti del e, in radice, la Pt_1
correttezza dell'Ordinanza Ministeriale, laddove ha limitato il titolo per l'inserimento nella quota di riserva per l'immissione in ruolo alle sole persone che abbiano svolto il servizio civile universale;
tra le due forme di servizio civile (nazionale ed universale) vi sono infatti significative differenze, che si evincono dalle rispettive discipline, differenze che non possono condurre ad un giudizio di equivalenza tra i due istituti;
- l'infondatezza, poi, della censura del provvedimento relativa al preteso difetto di motivazione.
Per tali motivi, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda.
In seguito a provvedimento emesso dallo scrivente ex art. 102 cpc ed a relativa notifica, si è
costituita in giudizio la persona individuata nel corso della prima udienza di trattazione come l'unica
contro
-interessata rispetto alla posizione del ricorrente (per essere eventualmente pregiudicato dall'accoglimento della domanda del ), ed in tale qualità litisconsorte Pt_1
necessario, ovvero lo Con succinta memoria di costituzione il Controparte_3
litisconsorte necessario si è semplicemente opposto all'accoglimento del ricorso.
3 All'odierna udienza, non comparsa la difesa dello parte ricorrente ha allegato CP_3
(senza però offrire prova della deduzione) che l' avrebbe riservato un posto per CP_1
lo stesso, quale avente diritto all'assunzione nella classe di concorso “sostegno”, per l'inserimento in anno di prova, a sua volta finalizzato all'inserimento in ruolo;
parte convenuta non ha confermato tanto.
Le parti presenti hanno poi discusso la causa, ai sensi dell'art. 429 cpc, rassegnando le conclusioni come da atti introduttivi.
*****
2. Preliminarmente, in rito, nel rilevarsi che il litisconsorte necessario è Controparte_3
rimasto assente all'odierna udienza e che non ha quindi precisato le conclusioni, si osserva che devono essere comunque prese in considerazione le conclusioni di cui alla memoria di costituzione dello stesso.
3. Le domande principali della parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte.
Anzitutto, deve rilevarsi (dato peraltro pacifico in causa) che l'Ordinanza Ministeriale n.
88/2024, che ha istituito le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2024-2026
(doc. 2 ricorrente, doc. 1 parte convenuta), ha dichiarato di dare applicazione al disposto normativo del d.l. 44/2023, conv. in l. 74/2023, “con particolare riferimento all'articolo 1,
comma 9-bis, che prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale
indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli
operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, “fermi
restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.
68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato
4 decreto legislativo n. 165 del 2001” e all'articolo 5, commi da 5 a 17”; in particolare, l'O.M.,
all'art. 12 co 14, ha disposto: “In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui
al presente articolo [supplenze annuali o con durata sino al termine delle lezioni] sono disposte
le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge
12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, di cui all'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”.
La norma appena citata, ovvero l'art. 1 co 9 bis del d.l. 44/2023 ha infatti disposto, nel modificare l'art. 18 co 4 del dlvo 40/2017, che titolo di inserimento nella quota di riserva per l'assunzione in ruolo, oggetto del presente contenzioso, è, letteralmente, lo svolgimento senza demerito del servizio civile universale.
E' pacifico, ma comunque documentato (doc. 3 ricorrente), che il ricorrente ha svolto, dal gennaio del 2009 al gennaio del 2010, il servizio civile nazionale (allora il servizio civile era così denominato), presso l'Associazione ET LS.
E' altrettanto pacifico che il ricorrente, nel formulare domanda di inserimento nelle GPS, nel luglio del 2024, ha indicato il possesso del titolo per l'inserimento nella quota di riserva per l'assunzione, pur se non corrispondente a quello richiamato nell'O.M. 88/2024 e nel d.l.
44/2023.
Il è stato quindi destinatario, in conseguenza dell'inserimento nella quota di riserva, di Pt_1
contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo (doc. 5, 6, 7 convenuta), salvo la rettifica del titolo e dell'inserimento nella quota di riserva qui impugnata (doc. 9 convenuta).
Occorre a questo punto verificare se, come sostenuto dal ricorrente, le due forme di servizio civile siano sovrapponibili, tanto da essere equiparabili, o se, come sostenuto dal
[...]
, siano istituti del tutto differenti. Controparte_1
Deve quindi osservarsi che:
5 - la l. n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria e ha istituito il Servizio Civile Nazionale, ovvero il servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale,
con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione
alla pace fra i popoli” nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale,
ambienta e, soprattutto, ambientale);
- la legge citata ha individuato sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale (assistenza;
protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit); il dlvo n. 77/02
elevando poi il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a 28 anni;
- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 119/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui ha limitato lo svolgimento del servizio
Civile Nazionale ai soli cittadini italiani;
- seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza della Corte Costituzionale il legislatore,
con l. delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale;
- il dlvo 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da Nazionale è divenuto
Universale;
- i principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel D.lgs.
n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella l. 64/2001 e nel dlvo 77/2002, e l'aggettivo “universale” evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri;
6 - se è vero che la disciplina del Servizio Civile Universale, così come risulta dal dlvo 40/2017,
contiene aspetti di dettaglio non presenti né nella l. 64/2001 né nel dlvo 77/2002
(programmazione triennale degli accessi al servizio, definizione maggiormente precisa dello status giuridico dei soggetti che prestano il servizio, assegnazione maggiormente precisa delle competenze ai livelli territoriali di governo ed agli enti pubblici del Terzo Settore, nuova disciplina dell'accreditamento degli enti del servizio, nuove regole sull'articolazione temporale,
riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite nel corso dello svolgimento in funzione del loro successivo utilizzo nell'istruzione e nella vita lavorativa), deve evidenziarsi che tali elementi di novità sono del tutto recessivi rispetto a quelli di continuità con la precedente normativa, nell'ottica della visione complessiva dell'istituto del servizio civile e della sua finalità; in particolare, tali aspetti di dettaglio risultano del tutto ininfluenti con riferimento alla reale ratio della riforma dell'art. 18 co 4 del dlvo 40/2017, laddove è stata introdotta la quota di riserva nei concorsi pubblici in favore di chi ha prestato il Servizio Civile
Universale; tale ratio è quella di garantire un trattamento poziore, nelle procedure di reclutamento, a chi ha deciso di dedicare, in modo sostanzialmente disinteressato e volontaristico, una porzione significativa della propria vita nella promozione di valori sociali e comunque ultra-individuali, in ausilio alla collettività, in buona sostanza individuando tali persone come meritevoli nell'ambito della collettività, e per di più cessionari di conoscenze, in forza dello svolgimento del servizio, che in astratto risultano proficuamente utilizzabili dalla stessa collettività, laddove i soggetti prestino servizio anche presso pubblica amministrazione in qualità di dipendenti;
tale essendo la ratio del titolo preferenziale in esame, appunto, risulta evidente che gli aspetti di dettaglio sopra emarginati, ed individuati nella memoria di costituzione del , dimostrano la loro irrilevanza per la ricostruzione delle due forme CP_1
di Servizio Civile;
forme che sono state correttamente indicate da parte ricorrente come del tutto equipollenti;
7 - depone in favore di tale ricostruzione la norma contenuta attualmente, in seguito a novellazione operata dal d.l. 25/2025, conv. in l. 69/2025 (normativa in vigore dal 15/3/2025 e non applicabile pertanto alla fattispecie in esame, risalente all'anno 2024), nel già citato art. 18
co 4 dlvo 40/2017, che ad oggi recita: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001,
senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”; in buona sostanza, anche la normativa positiva ha recepito, pur se con effetto non retroattivo, l'approdo esegetico cui si è pervenuti mediante le considerazioni sin qui espresse.
Ne consegue:
- che la norma contenuta nell'art. 18 co 4 dlvo 40/2017, come modificata dal d.l. 44/2023, già
risultava interpretabile come riferita agli operatori che hanno svolto, oltre al Servizio Civile
Universale, anche il Servizio Civile Nazionale, posto che il primo non è altro che istituto in continuità diretta con il secondo, ma con una più estesa platea di potenziali partecipanti, come prescritto dalla Consulta;
- la norma contenuta nell'art. 12 co 14 dell'O.M. 88/2024 è quindi illegittima, in quanto irrazionalmente limitativa del titolo di poziorità (inserimento nella quota di riserva per le assunzioni) ai soli operatori che abbiano prestato il Servizio Civile Universale;
8 - tale norma deve essere pertanto disapplicata, conseguendone la caducazione del provvedimento di rettifica della posizione del ricorrente, adottato in data 20/11/2024 dal
Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Gianni Rodari” di Torre Pellice;
- consegue ulteriormente alle declaratorie di illegittimità degli atti la condanna del al CP_1
reinserimento del ricorrente nella posizione giuridica ed economica occupata prima del
20/11/2024, con retrodatazione a data precedente, appunto, il 20/11/2024. Deve essere anche accolta la domanda di attribuzione del punteggio relativo all'anno di servizio interrotto al
20/11/2024, quale rimozione di conseguenza pregiudizievole derivante dall'illegittima rettifica del titolo e della conseguente interruzione illegittima del servizio presso l' . Controparte_4
Gli effetti della presente pronuncia si estendono anche alla posizione del litisconsorte necessario ovviamente. CP_3
4. In merito alle spese di lite deve statuirsi quanto segue:
- il è soccombente rispetto alla posizione del ricorrente, e deve pertanto rifondere le CP_1
spese allo stesso;
spese liquidate in dispositivo in considerazione del valore indeterminabile,
complessità bassa, del contenzioso, e della contenuta attività processuale svolta;
- in linea teorica anche lo è soccombente rispetto al ricorrente;
ma non Controparte_3
può non valorizzarsi il fatto che il primo, nel costituirsi in giudizio per opporsi alla domanda del Lattuca, si è limitato ad una richiesta di rigetto meramente formale (sono state materialmente scritte 3 righe con richiesta di rigetto), che non ha concretamente “aggiunto”
causalità alla lite;
le spese tra il ricorrente e lo devono essere quindi compensate. CP_3
PQM
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
9 - accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di rettifica del titolo di riserva di Lattuca
Raimondo adottato in data 20/11/2024 per le classi di concorso A030-A053, nonché per la classe di concorso AD;
- condanna il a procedere alla rettifica della conseguente Controparte_1
posizione giuridica ed economica del , con retrodatazione della stessa a data Parte_1
precedente il 20/11/2024, con attribuzione al di punteggio spettante per l'anno di Pt_1
servizio 2024-2025;
- visto l'art. 91 cpc, condanna il a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite;
spese liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre a rimborso
[...]
forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato;
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite tra e . Parte_1 Controparte_3
Torino, 21/11/2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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