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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 351/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 2.04.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.01.1941 e (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
2.01.1943, entrambi residenti in [...], nonché
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
3.09.1941 e (c.f. ), nata a [...] Parte_4 C.F._4 il 2.01.1944, entrambi residenti in [...] Valnerina, tutti elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Corso Cavour n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Marco Setteposte, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellanti e società a responsabilità limitata unipersonale (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via
V. Alfieri n. 1 e per essa, quale mandataria, Parte_5
1 ad unico socio (c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede in San P.IVA_2
TO LA alla Via dell'Unione Europea n. 6a-6b, elettivamente domiciliata in
ME (MC) alla Via Le Mosse snc, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gaeta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
Oggetto: rapporti bancari in conto corrente – contratto di mutuo – usura soggettiva – tasso soglia moratorio – ius variandi – liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 emessa dal
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
, , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di poi quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, al fine Controparte_1 Parte_5 di sentir revocare il decreto ingiuntivo dell'importo complessivo di €.158.851,71 emesso nei confronti di , nonché dei fideiussori Parte_1 Parte_2 [...]
e nei limiti delle garanzie rispettivamente prestate, derivante da Pt_3 Parte_4 scoperto di c/c e mancato pagamento di rate di mutuo, contestando gli opponenti la concessione del provvedimento monitorio per carenza probatoria, l'insussistenza del credito in ragione dell'effettivo tasso di interesse, di spese e commissioni illegittimamente addebitate dalla banca, con richiesta di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e conseguente rideterminazione dei saldi, oltre alla formulazione di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza e buona fede ed illegittima segnalazione in Centrale Rischi, ritenuta dal giudicante l'insussistenza delle illegittimità lamentate anche all'esito delle risultanze peritali, ha rigettato l'opposizione e tutte le altre domande proposte dagli opponenti, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e chiedendone la riforma per l'omesso
[...] Parte_3 Parte_4 riconoscimento in sentenza dell'usura oggettiva nonostante il TEG del 14,44% sia risultato
2 superiore al tasso soglia del 13,725% e il CTU abbia accertato l'applicazione di tassi oltre soglia, anche in relazione alla invalidità nella determinazione ed applicazione di interessi ultralegali, costi e remunerazioni non dovuti, nonché per il mancato riconoscimento dell'usura soggettiva nonostante la situazione di palese difficoltà di Parte_1 nel momento in cui la banca lo ha di fatto costretto a sottoscrivere il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria collegata al c/c, dolendosi altresì dell'omessa considerazione che l'usurarietà vada verificata con riferimento non solo al momento della stipula del contratto, ma anche alle eventuali successive pattuizioni modificative per esercizio dello ius variandi della banca;
quanto al contratto di mutuo, la maggiorazione di
2,1 punti, che costituisce il risultato di un'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia nel lontano 2002, è da ritenersi un dato inattendibile, con la conseguenza che per la valutazione della legittimità degli interessi di mora dev'essere utilizzato il parametro del
TEGM senza alcuna maggiorazione;
è, infine, erroneo il rigetto dell'eccezione di invalidità delle fideiussioni omnibus prestate da e in relazione alla Parte_3 Parte_4 mancata informativa circa il peggioramento delle condizioni economiche del soggetto da essi garantito, , non avendo il giudicante rilevato la mancata Parte_1 osservanza, da parte della banca, ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente.
Si è regolarmente costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1
contestando in modo specifico le motivazioni oggetto Parte_5 del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata per aver ritenuto la carenza probatoria in ordine all'omessa produzione dei decreti ministeriali di riferimento quali elementi necessari per l'accertamento dell'usura, considerato inoltre che l'eccezione
è anche infondata nel merito, atteso che l'unica usura che possa assumere rilievo è quella originaria o da ius variandi, non riscontrata nel caso di specie, considerata altresì la necessaria applicazione del principio di simmetria per il rilievo del tasso di mora;
la sentenza è erronea anche per non aver rilevato la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'usura soggettiva rappresentati dallo stato di bisogno del debitore e dall'applicazione di un TEG superiore al TEGM, ma non al tasso soglia;
non sussiste, infine, violazione dell'art. 1956 c.c., non avendo l'appellante provato il deterioramento delle condizioni economiche del debitore successivamente alla concessione di un ulteriore finanziamento, né la consapevolezza della banca in ordine al suddetto mutamento rispetto al momento della costituzione del rapporto, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, comunque, ai sensi dell'art. 5 degli atti di fideiussione è fatto
3 carico ai garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca e, nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato assolto dai garanti che sono, peraltro, gli stretti congiunti di Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 10.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza contabile, con riguardo al contratto di c/c ordinario n. 9751 aperto in data
21.05.2007 e al contratto di apertura di credito in data 23.05.2007, al fine di accertare, secondo i D.M. via via intervenuti e da reperire, se i tassi di interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti alla data della stipulazione e alle date dello ius variandi se emergenti ex actis, erano inferiori o superiori al tasso soglia e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e Cass. SS. UU. n.
19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da Banca d'Italia: il
CTU ha depositato il proprio elaborato peritale in data 3.03.2025.
A seguito di ordinanza del 2.04.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto non dimostrati i presupposti per l'accertamento dell'usura soggettiva nelle condizioni applicate ai conti correnti, in presenza di un atto di modifica del contratto di mutuo fondiario in data 27.10.2010 e concernente la rinegoziazione del mutuo stipulato in data 25.05.2005, alla cui sottoscrizione il mutuatario sarebbe stato costretto per garantire il coevo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria collegata al c/c, dolendosi del fatto che il giudicante avrebbe dovuto da ciò dedurre sia lo stato di insolvenza del mutuatario che, all'epoca, non aveva corrisposto rate per €.14.898,40 oltre interessi moratori addebitati per €.4.629,84, sia la piena consapevolezza in capo ai funzionari della banca della grave situazione economica in cui egli versava.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come nel caso di specie non sia stata fornita la dimostrazione dell'eccessiva sproporzione tra le condizioni applicate e quelle praticate per operazioni similari, essendo il motivo di doglianza limitato alla sola sproporzione esistente tra TEG e tassi medi trimestrali per operazioni creditizie similari, nei trimestri in cui il TEG non ha superato i tassi soglia, aggravata dalla circostanza che è stata applicata nei confronti di un
4 soggetto che versa in condizioni economico-finanziarie dissestate asseritamente note ai funzionari/dirigenti della banca, non potendo ritenersi sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del correntista, come già rilevato dal primo giudice con corretta e condivisibile motivazione (cfr. sent. pag. 9).
In punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p. statuisce “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura venga oggettivamente superata.
Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni” (cfr. per tutte
Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017): ebbene, come sopra già anticipato, nessun elemento probatorio è stato offerto dall'appellante a tal fine.
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai
5 sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen., Sent. n. 19282 del 12.09.2014).
La dottrina ha, a sua volta, precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose, ad esempio dalla cessione di beni quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento.
Nella specie, tuttavia, nulla è stato allegato dall'appellate, il quale si è limitato ad affermare che il TEG utilizzato nei contratti in questione era superiore al e, pertanto, non può Pt_6 ritenersi accertata un'ipotesi di usura soggettiva.
La difesa appellante lamenta, altresì, l'ipotesi di sussistenza dell'usura oggettiva, reiterando la richiesta di supplemento peritale per l'accertamento, nei rapporti in esame, del superamento dei tassi soglia che il CTU ha ritenuto di non poter verificare, nel rispetto del quesito, a causa del mancato reperimento in atti dei decreti ministeriali recanti i detti tassi.
Reputa, a tal proposito, il Collegio, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, come in caso di mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali ad opera della parte che intenda avvalersene per provare l'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, il giudice può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (cfr. Cass. della Terza Sezione
Civile, ordinanza del 13 maggio 2020, n. 8883).
L'enunciato principio è stato ribadito anche con la recente Cassazione civile, Sez. VI - 1, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29240: “Le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura
6 integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Il giudice, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile”.
Ad ogni buon conto, osserva questa Corte territoriale che per i contratti conclusi dall'1.04.2003 al 30.06.2011, in cui rientra il contratto di mutuo a tasso variabile stipulato in data 25.05.2005, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, L. 108/1996 pro-tempore vigente, per cui in base alla formula suddetta [(T.E.G.M. + MORA MEDIA 2,1) x 1,5] nel caso in esame il tasso soglia moratorio è il seguente: (3,87 + 2,1) x 1,5 = 8,955 %, inferiore al tasso del 4,328% pattuito nel contratto di mutuo. A medesima conclusione è giunto il CTU, che non ha rilevato superamenti delle soglie di legge, come esplicato negli allegati nn. 6, 7 e 8, neppure ai fini della verifica degli interessi di mora (cfr. pag. 19 CTU).
Dunque dal raffronto tra il tasso di mora contrattualmente applicato ed il relativo tasso soglia come sopra calcolato appare evidente che non è dato riscontrare un superamento di quest'ultimo valore e che alcun limite legale è stato pertanto disatteso nella fattispecie descritta, con la conseguenza che deve confermarsi la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccepita usurarietà, sia pure con la diversa motivazione dell'infondatezza nel merito del motivo di opposizione e non per carenza probatoria a causa dell'omessa produzione dei citati D.M., anche se in alcuni passaggi il giudice di prime cure si è correttamente espresso in merito al principio di simmetria di cui alla sent. delle SS.UU. del
18.09.2020, n.19597 e all'opportunità di applicare al contratto in esame la maggiorazione statistica del 2,1% per la mora (inclusa dal 2003), peraltro già riportata nel D.M. di riferimento per il periodo di conclusione del contratto, tanto da concludere che “Usando infatti la formula delle Sezioni Unite … il tasso di mora pattuito in contratto sarebbe inferiore al tasso soglia di mora” (cfr. pag. 17 sent.).
L'ipotizzato sforamento del tasso soglia usura da parte del CTP che non ha operato la suddetta maggiorazione del 2,1% non può essere condivisa, in quanto tale metodologia di calcolo comporta la inammissibile sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di due tipologie di tassi tra loro disomogenei.
7 Ed infatti, a parere di questa Corte territoriale, la metodologia di calcolo del TEG indicata dalla formula della Banca d'Italia per la verifica dell'eventuale sforamento della soglia di usura rappresenta il criterio più omogeneo applicato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite, contrariamente al metodo della formula di matematica finanziaria, del tutto disomogenea e solo inizialmente utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96: ciò in quanto gli interessi moratori e corrispettivi, non condividendo la medesima natura e fondamento, devono essere mantenuti rigorosamente separati, non potendo in nessun modo cumularsi tra loro e dovendo, pertanto, procedersi al calcolo ed all'individuazione di un'autonoma soglia che andrà riferita ai soli interessi moratori.
Precisa, a tal proposito, la Suprema Corte che nel compiere tale operazione bisognerà comunque tenere in considerazione il principio di simmetria (argomentato in Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica”, cioè basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato, considerato che tali due tipologie di interessi non sono tra loro cumulabili o equiparabili, poiché aventi funzioni e natura giuridica differenti, conseguendone che il tasso di mora concretamene applicato non possa essere confrontato con il tasso globale medio (TEGM), il quale non tiene conto degli interessi moratori applicati, evidenziandosi che il TEG rilevato sul singolo contratto in mora non può che essere superiore del TEGM anche in ragione della mancanza, nella rilevazione del TEGM, della componente mora.
Ne consegue che le censure degli appellanti non potranno trovare accoglimento per erronea metodologia di calcolo, stante l'impossibilità di considerare come un unicum gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere separatamente confrontato con la soglia all'uopo prevista per la rispettiva tipologia di tasso. Sulla questione dell'inopportunità di sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, in linea con l'ormai pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale si vedano anche le più recenti pronunce di Cass. civ., SS. UU., sent. n. 19597/2020 e Cass. civ., ord. n. 31615/2021.
Quanto, invece, al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.05.1998 al tasso fisso del 7% annuo nominale e con la previsione di un interesse moratorio maggiorato di tre punti, quindi del 10%, non risulta in alcun caso il superamento della soglia del 12,43%, come peraltro indicata anche da parte opponente (cfr. pag. 13 atto di opposizione), in quanto come già correttamente enunciato dal giudice di prima istanza “il mutuo era con
8 piano di ammortamento alla francese, quindi è ovvio che la mora (che va a compensare il ritardo nell'adempimento) comprende l'intera rata la quale a sua volta è costituita sia dagli interessi che dal capitale in porzione variabile nel tempo” (cfr. pag. 18 sent.).
Né, infine, può trovare applicazione, in sede di esame dei rapporti di apertura di credito, il
(sia pur corretto) principio enunciato dalla difesa appellante, a tenore del quale l'usurarietà
o meno dei tassi debba essere verificata con riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alle eventuali successive pattuizioni modificative, configurandosi l'usura genetica non soltanto al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni, atteso che il CTU ha accertato “tutte le variazioni ex actis dei tassi intervenute nel tempo anche a seguito delle fluttuazioni del citato parametro di indicizzazione”, senza tuttavia rilevare superamenti delle soglie di legge (come da allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5: cfr. pag. 18 CTU).
Per completezza del discorso va evidenziato che l'usura sopravvenuta è da ritenersi ormai priva di rilevanza, avendo la Suprema Corte escluso che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo
è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del 2000): di qui l'erroneità della tesi appellante, che reputa la configurabilità delle ipotesi di usura sopravvenuta e ne chiede la verificazione mediante CTU.
9 Con l'ultimo motivo viene censurata la sentenza per non aver sanzionato il comportamento della banca che, senza informare i fideiussori e avrebbe Parte_3 Parte_4 concesso ulteriore credito al debitore principale , pur nella Parte_1 consapevolezza che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, avendo la banca di fatto preteso la modifica delle condizioni del contratto di mutuo fondiario stipulato il 25.05.2005, ben consapevole che il debitore si trovasse in stato di insolvenza, desumibile ed evidente dal mancato pagamento di svariate rate del mutuo.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio che, in considerazione della circostanza oggettiva e documentale che tra il debitore garantito e i coniugi e garanti e Parte_1 Parte_3 Parte_4 sussista un rapporto di stretta parentela, assorbente su qualsivoglia questione è
[...]
l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. da essi invocata a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito, pur nell'asserita (ma non provata) consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr. Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis”
(Cass. ordin. n. 32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex
10 art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito per il particolare rapporto che intercorre con il garante (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi
e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 2461 del 20 aprile 1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001), principio che è analogicamente estensibile anche ai rapporti di parentela.
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n.54, non è invocabile la liberazione ex art. 1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide l'enunciato principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussore è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria del soggetto garantito, per esserne al corrente in virtù del rapporto di stretta parentela, né gli attuali appellanti hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956
c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione delle nuove garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento (“la prova del ricorso
a nuovo credito a fronte del peggioramento delle condizioni rispetto a quelle iniziali non è stata adeguatamente fornita in quanto non si analizza la situazione in maniera né comparativa né complessiva”: cfr. pag. 18 sent.), né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore, legittimante la preventiva richiesta di
11 autorizzazione da parte del fideiussore, come già rilevato nella sentenza impugnata, con logica e condivisibile motivazione;
“Ciò, del resto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la liberazione del fideiussore viene negata qualora
— per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — lo stesso abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento (recesso ad esempio oppure rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c.)” (cfr. pag. 20 sent.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettata la richiesta di integrazione della CTU poiché irrilevante per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 emessa dal Pt_3 Parte_4
Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti alla refusione in via solidale, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
12 - Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese del CTU, come già liquidate con provvedimento del 20.03.2025.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 351/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 2.04.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.01.1941 e (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
2.01.1943, entrambi residenti in [...], nonché
(c.f. ), nato a [...] il Parte_3 C.F._3
3.09.1941 e (c.f. ), nata a [...] Parte_4 C.F._4 il 2.01.1944, entrambi residenti in [...] Valnerina, tutti elettivamente domiciliati in Foligno (PG), Corso Cavour n. 68, presso lo studio dell'Avv.
Marco Setteposte, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado appellanti e società a responsabilità limitata unipersonale (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Conegliano (TV) alla Via
V. Alfieri n. 1 e per essa, quale mandataria, Parte_5
1 ad unico socio (c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con sede in San P.IVA_2
TO LA alla Via dell'Unione Europea n. 6a-6b, elettivamente domiciliata in
ME (MC) alla Via Le Mosse snc, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Gaeta, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
Oggetto: rapporti bancari in conto corrente – contratto di mutuo – usura soggettiva – tasso soglia moratorio – ius variandi – liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 emessa dal
Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
, , e nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di poi quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3
e per essa, quale mandataria, al fine Controparte_1 Parte_5 di sentir revocare il decreto ingiuntivo dell'importo complessivo di €.158.851,71 emesso nei confronti di , nonché dei fideiussori Parte_1 Parte_2 [...]
e nei limiti delle garanzie rispettivamente prestate, derivante da Pt_3 Parte_4 scoperto di c/c e mancato pagamento di rate di mutuo, contestando gli opponenti la concessione del provvedimento monitorio per carenza probatoria, l'insussistenza del credito in ragione dell'effettivo tasso di interesse, di spese e commissioni illegittimamente addebitate dalla banca, con richiesta di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite e conseguente rideterminazione dei saldi, oltre alla formulazione di domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento del danno per violazione delle regole di correttezza e buona fede ed illegittima segnalazione in Centrale Rischi, ritenuta dal giudicante l'insussistenza delle illegittimità lamentate anche all'esito delle risultanze peritali, ha rigettato l'opposizione e tutte le altre domande proposte dagli opponenti, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
e chiedendone la riforma per l'omesso
[...] Parte_3 Parte_4 riconoscimento in sentenza dell'usura oggettiva nonostante il TEG del 14,44% sia risultato
2 superiore al tasso soglia del 13,725% e il CTU abbia accertato l'applicazione di tassi oltre soglia, anche in relazione alla invalidità nella determinazione ed applicazione di interessi ultralegali, costi e remunerazioni non dovuti, nonché per il mancato riconoscimento dell'usura soggettiva nonostante la situazione di palese difficoltà di Parte_1 nel momento in cui la banca lo ha di fatto costretto a sottoscrivere il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria collegata al c/c, dolendosi altresì dell'omessa considerazione che l'usurarietà vada verificata con riferimento non solo al momento della stipula del contratto, ma anche alle eventuali successive pattuizioni modificative per esercizio dello ius variandi della banca;
quanto al contratto di mutuo, la maggiorazione di
2,1 punti, che costituisce il risultato di un'indagine statistica condotta dalla Banca d'Italia nel lontano 2002, è da ritenersi un dato inattendibile, con la conseguenza che per la valutazione della legittimità degli interessi di mora dev'essere utilizzato il parametro del
TEGM senza alcuna maggiorazione;
è, infine, erroneo il rigetto dell'eccezione di invalidità delle fideiussioni omnibus prestate da e in relazione alla Parte_3 Parte_4 mancata informativa circa il peggioramento delle condizioni economiche del soggetto da essi garantito, , non avendo il giudicante rilevato la mancata Parte_1 osservanza, da parte della banca, ai doveri di correttezza e buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente.
Si è regolarmente costituita in giudizio e per essa, quale mandataria, Controparte_1
contestando in modo specifico le motivazioni oggetto Parte_5 del gravame e ravvisando la correttezza della sentenza impugnata per aver ritenuto la carenza probatoria in ordine all'omessa produzione dei decreti ministeriali di riferimento quali elementi necessari per l'accertamento dell'usura, considerato inoltre che l'eccezione
è anche infondata nel merito, atteso che l'unica usura che possa assumere rilievo è quella originaria o da ius variandi, non riscontrata nel caso di specie, considerata altresì la necessaria applicazione del principio di simmetria per il rilievo del tasso di mora;
la sentenza è erronea anche per non aver rilevato la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento dell'usura soggettiva rappresentati dallo stato di bisogno del debitore e dall'applicazione di un TEG superiore al TEGM, ma non al tasso soglia;
non sussiste, infine, violazione dell'art. 1956 c.c., non avendo l'appellante provato il deterioramento delle condizioni economiche del debitore successivamente alla concessione di un ulteriore finanziamento, né la consapevolezza della banca in ordine al suddetto mutamento rispetto al momento della costituzione del rapporto, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, comunque, ai sensi dell'art. 5 degli atti di fideiussione è fatto
3 carico ai garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore garantito e dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca e, nel caso di specie, tale onere non risulta essere stato assolto dai garanti che sono, peraltro, gli stretti congiunti di Parte_1
.
[...]
Con ordinanza del 10.12.2024 la Corte ha rimesso la causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza contabile, con riguardo al contratto di c/c ordinario n. 9751 aperto in data
21.05.2007 e al contratto di apertura di credito in data 23.05.2007, al fine di accertare, secondo i D.M. via via intervenuti e da reperire, se i tassi di interesse (corrispettivo e moratorio) pattuiti alla data della stipulazione e alle date dello ius variandi se emergenti ex actis, erano inferiori o superiori al tasso soglia e ciò al momento della pattuizione seguendo le modalità indicate in Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303 e Cass. SS. UU. n.
19597/2020, utilizzando per quanto compatibile il metodo elaborato da Banca d'Italia: il
CTU ha depositato il proprio elaborato peritale in data 3.03.2025.
A seguito di ordinanza del 2.04.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame la difesa appellante si duole della sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto non dimostrati i presupposti per l'accertamento dell'usura soggettiva nelle condizioni applicate ai conti correnti, in presenza di un atto di modifica del contratto di mutuo fondiario in data 27.10.2010 e concernente la rinegoziazione del mutuo stipulato in data 25.05.2005, alla cui sottoscrizione il mutuatario sarebbe stato costretto per garantire il coevo contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria collegata al c/c, dolendosi del fatto che il giudicante avrebbe dovuto da ciò dedurre sia lo stato di insolvenza del mutuatario che, all'epoca, non aveva corrisposto rate per €.14.898,40 oltre interessi moratori addebitati per €.4.629,84, sia la piena consapevolezza in capo ai funzionari della banca della grave situazione economica in cui egli versava.
La censura non coglie nel segno.
Reputa il Collegio come nel caso di specie non sia stata fornita la dimostrazione dell'eccessiva sproporzione tra le condizioni applicate e quelle praticate per operazioni similari, essendo il motivo di doglianza limitato alla sola sproporzione esistente tra TEG e tassi medi trimestrali per operazioni creditizie similari, nei trimestri in cui il TEG non ha superato i tassi soglia, aggravata dalla circostanza che è stata applicata nei confronti di un
4 soggetto che versa in condizioni economico-finanziarie dissestate asseritamente note ai funzionari/dirigenti della banca, non potendo ritenersi sufficiente la mera enunciazione di altre esposizioni debitorie del correntista, come già rilevato dal primo giudice con corretta e condivisibile motivazione (cfr. sent. pag. 9).
In punto di diritto si osserva che il terzo comma dell'art. 644 c.p. statuisce “sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”. Si tratta di una fattispecie di chiusura, che valorizza la situazione soggettiva del debitore e che ha lo scopo di punire casi ritenuti meritevoli di tutela seppur non rientranti nelle ipotesi in cui la soglia d'usura venga oggettivamente superata.
Elemento costitutivo della fattispecie è innanzitutto la difficoltà economica e quindi soggettiva in cui versa il soggetto finanziato, da non intendersi come “stato di bisogno”, ma come “carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la «condizione di difficoltà finanziaria» investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni” (cfr. per tutte
Cass. Pen. Sent. n. n. 26214 del 29 marzo 2017): ebbene, come sopra già anticipato, nessun elemento probatorio è stato offerto dall'appellante a tal fine.
Elemento centrale della fattispecie è poi rappresentato dalla sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione, che deve essere valutata alla luce delle concrete e soggettive modalità di fatto.
Sul punto la giurisprudenza e la dottrina hanno univocamente ritenuto che la sproporzione debba essere intesa non come un valore quantitativo, ma qualitativo, che cioè si debba avere riguardo alle circostanze concrete del rapporto, vale a dire alle “concrete modalità del fatto”, per considerare illegittima la pattuizione di un tasso entro la soglia. Non è dunque tanto una questione di distanza tra il tasso medio praticato e quello del caso concreto, quanto piuttosto di sproporzione tra le prestazioni delle parti tale da alterare in modo significativo il rapporto di corrispettività.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che “Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cosiddetto tasso soglia, la nullità ex art. 1815, secondo comma, cod. civ. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai
5 sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, cod. pen., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede). La prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca” (cfr. Cass. Pen., Sent. n. 19282 del 12.09.2014).
La dottrina ha, a sua volta, precisato che l'elemento in esame può essere integrato dalla previsione di condizioni del contratto insolite e gravose, ad esempio dalla cessione di beni quale garanzia del credito in violazione del divieto di patto commissorio;
dalla richiesta pressante per tempistiche e modalità di pagamento.
Nella specie, tuttavia, nulla è stato allegato dall'appellate, il quale si è limitato ad affermare che il TEG utilizzato nei contratti in questione era superiore al e, pertanto, non può Pt_6 ritenersi accertata un'ipotesi di usura soggettiva.
La difesa appellante lamenta, altresì, l'ipotesi di sussistenza dell'usura oggettiva, reiterando la richiesta di supplemento peritale per l'accertamento, nei rapporti in esame, del superamento dei tassi soglia che il CTU ha ritenuto di non poter verificare, nel rispetto del quesito, a causa del mancato reperimento in atti dei decreti ministeriali recanti i detti tassi.
Reputa, a tal proposito, il Collegio, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, come in caso di mancata produzione in giudizio dei decreti ministeriali ad opera della parte che intenda avvalersene per provare l'illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, il giudice può sempre acquisirne conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti, la richiesta di informazioni alla Pubblica
Amministrazione o attraverso una CTU tecnico-contabile (cfr. Cass. della Terza Sezione
Civile, ordinanza del 13 maggio 2020, n. 8883).
L'enunciato principio è stato ribadito anche con la recente Cassazione civile, Sez. VI - 1, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29240: “Le prescrizioni dei decreti ministeriali sulla fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura
6 integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono esser conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo. Il giudice, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile”.
Ad ogni buon conto, osserva questa Corte territoriale che per i contratti conclusi dall'1.04.2003 al 30.06.2011, in cui rientra il contratto di mutuo a tasso variabile stipulato in data 25.05.2005, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, co. 4, L. 108/1996 pro-tempore vigente, per cui in base alla formula suddetta [(T.E.G.M. + MORA MEDIA 2,1) x 1,5] nel caso in esame il tasso soglia moratorio è il seguente: (3,87 + 2,1) x 1,5 = 8,955 %, inferiore al tasso del 4,328% pattuito nel contratto di mutuo. A medesima conclusione è giunto il CTU, che non ha rilevato superamenti delle soglie di legge, come esplicato negli allegati nn. 6, 7 e 8, neppure ai fini della verifica degli interessi di mora (cfr. pag. 19 CTU).
Dunque dal raffronto tra il tasso di mora contrattualmente applicato ed il relativo tasso soglia come sopra calcolato appare evidente che non è dato riscontrare un superamento di quest'ultimo valore e che alcun limite legale è stato pertanto disatteso nella fattispecie descritta, con la conseguenza che deve confermarsi la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccepita usurarietà, sia pure con la diversa motivazione dell'infondatezza nel merito del motivo di opposizione e non per carenza probatoria a causa dell'omessa produzione dei citati D.M., anche se in alcuni passaggi il giudice di prime cure si è correttamente espresso in merito al principio di simmetria di cui alla sent. delle SS.UU. del
18.09.2020, n.19597 e all'opportunità di applicare al contratto in esame la maggiorazione statistica del 2,1% per la mora (inclusa dal 2003), peraltro già riportata nel D.M. di riferimento per il periodo di conclusione del contratto, tanto da concludere che “Usando infatti la formula delle Sezioni Unite … il tasso di mora pattuito in contratto sarebbe inferiore al tasso soglia di mora” (cfr. pag. 17 sent.).
L'ipotizzato sforamento del tasso soglia usura da parte del CTP che non ha operato la suddetta maggiorazione del 2,1% non può essere condivisa, in quanto tale metodologia di calcolo comporta la inammissibile sommatoria del tasso degli interessi corrispettivi con quello degli interessi moratori, trattandosi di due tipologie di tassi tra loro disomogenei.
7 Ed infatti, a parere di questa Corte territoriale, la metodologia di calcolo del TEG indicata dalla formula della Banca d'Italia per la verifica dell'eventuale sforamento della soglia di usura rappresenta il criterio più omogeneo applicato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, in particolare dalle Sezioni Unite, contrariamente al metodo della formula di matematica finanziaria, del tutto disomogenea e solo inizialmente utilizzata per la verifica del rispetto della legge n. 108/96: ciò in quanto gli interessi moratori e corrispettivi, non condividendo la medesima natura e fondamento, devono essere mantenuti rigorosamente separati, non potendo in nessun modo cumularsi tra loro e dovendo, pertanto, procedersi al calcolo ed all'individuazione di un'autonoma soglia che andrà riferita ai soli interessi moratori.
Precisa, a tal proposito, la Suprema Corte che nel compiere tale operazione bisognerà comunque tenere in considerazione il principio di simmetria (argomentato in Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/2018), per il quale la soglia presa come riferimento deve essere in qualche modo “simmetrica”, cioè basarsi sull'elaborazione solida dei dati di base, rilevati sul mercato, che rappresenti il livello delle condizioni medie di mercato, considerato che tali due tipologie di interessi non sono tra loro cumulabili o equiparabili, poiché aventi funzioni e natura giuridica differenti, conseguendone che il tasso di mora concretamene applicato non possa essere confrontato con il tasso globale medio (TEGM), il quale non tiene conto degli interessi moratori applicati, evidenziandosi che il TEG rilevato sul singolo contratto in mora non può che essere superiore del TEGM anche in ragione della mancanza, nella rilevazione del TEGM, della componente mora.
Ne consegue che le censure degli appellanti non potranno trovare accoglimento per erronea metodologia di calcolo, stante l'impossibilità di considerare come un unicum gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori, ciascuno dei quali avrebbe dovuto essere separatamente confrontato con la soglia all'uopo prevista per la rispettiva tipologia di tasso. Sulla questione dell'inopportunità di sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura, in linea con l'ormai pacifico e consolidato l'orientamento giurisprudenziale si vedano anche le più recenti pronunce di Cass. civ., SS. UU., sent. n. 19597/2020 e Cass. civ., ord. n. 31615/2021.
Quanto, invece, al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15.05.1998 al tasso fisso del 7% annuo nominale e con la previsione di un interesse moratorio maggiorato di tre punti, quindi del 10%, non risulta in alcun caso il superamento della soglia del 12,43%, come peraltro indicata anche da parte opponente (cfr. pag. 13 atto di opposizione), in quanto come già correttamente enunciato dal giudice di prima istanza “il mutuo era con
8 piano di ammortamento alla francese, quindi è ovvio che la mora (che va a compensare il ritardo nell'adempimento) comprende l'intera rata la quale a sua volta è costituita sia dagli interessi che dal capitale in porzione variabile nel tempo” (cfr. pag. 18 sent.).
Né, infine, può trovare applicazione, in sede di esame dei rapporti di apertura di credito, il
(sia pur corretto) principio enunciato dalla difesa appellante, a tenore del quale l'usurarietà
o meno dei tassi debba essere verificata con riferimento sia al momento della stipula del contratto, sia alle eventuali successive pattuizioni modificative, configurandosi l'usura genetica non soltanto al momento dell'apertura del conto, ma anche con riguardo alle successive pattuizioni, atteso che il CTU ha accertato “tutte le variazioni ex actis dei tassi intervenute nel tempo anche a seguito delle fluttuazioni del citato parametro di indicizzazione”, senza tuttavia rilevare superamenti delle soglie di legge (come da allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5: cfr. pag. 18 CTU).
Per completezza del discorso va evidenziato che l'usura sopravvenuta è da ritenersi ormai priva di rilevanza, avendo la Suprema Corte escluso che le clausole contrattuali di determinazione degli interessi possano essere considerate nulle o inefficaci nell'ipotesi in cui il relativo tasso, pattuito originariamente in misura non superiore al limite di legge, venga ad eccedere tale limite nel corso del rapporto, a seguito della diminuzione dei tassi soglia, non potendo imputarsi al creditore un fenomeno riconducibile all'alea normale, ossia al rischio congenito, che caratterizza l'esecuzione dei rapporti contrattuali di durata:
“nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., SS.UU., sentenza 19.10.2017 n. 24675). Il principio enunciato con riferimento al contratto di mutuo
è applicabile anche agli altri contratti bancari, in quanto muove dalle norme che regolano l'usura nel suo complesso (arg. ex art. 1 d.l. n 394 del 2000): di qui l'erroneità della tesi appellante, che reputa la configurabilità delle ipotesi di usura sopravvenuta e ne chiede la verificazione mediante CTU.
9 Con l'ultimo motivo viene censurata la sentenza per non aver sanzionato il comportamento della banca che, senza informare i fideiussori e avrebbe Parte_3 Parte_4 concesso ulteriore credito al debitore principale , pur nella Parte_1 consapevolezza che le sue condizioni patrimoniali erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, avendo la banca di fatto preteso la modifica delle condizioni del contratto di mutuo fondiario stipulato il 25.05.2005, ben consapevole che il debitore si trovasse in stato di insolvenza, desumibile ed evidente dal mancato pagamento di svariate rate del mutuo.
Il motivo è infondato.
Reputa il Collegio che, in considerazione della circostanza oggettiva e documentale che tra il debitore garantito e i coniugi e garanti e Parte_1 Parte_3 Parte_4 sussista un rapporto di stretta parentela, assorbente su qualsivoglia questione è
[...]
l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. da essi invocata a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito, pur nell'asserita (ma non provata) consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr. Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis”
(Cass. ordin. n. 32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex
10 art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito per il particolare rapporto che intercorre con il garante (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi
e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ., Sez.
III, sent. n. 2461 del 20 aprile 1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001), principio che è analogicamente estensibile anche ai rapporti di parentela.
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n.54, non è invocabile la liberazione ex art. 1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide l'enunciato principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussore è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria del soggetto garantito, per esserne al corrente in virtù del rapporto di stretta parentela, né gli attuali appellanti hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956
c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione delle nuove garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento (“la prova del ricorso
a nuovo credito a fronte del peggioramento delle condizioni rispetto a quelle iniziali non è stata adeguatamente fornita in quanto non si analizza la situazione in maniera né comparativa né complessiva”: cfr. pag. 18 sent.), né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal mutamento in peius delle condizioni patrimoniali del debitore, legittimante la preventiva richiesta di
11 autorizzazione da parte del fideiussore, come già rilevato nella sentenza impugnata, con logica e condivisibile motivazione;
“Ciò, del resto, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la liberazione del fideiussore viene negata qualora
— per la sua posizione di comunanza di interessi con il debitore — lo stesso abbia avuto la possibilità di conoscere tempestivamente l'evolversi della situazione patrimoniale del debitore e, nonostante ciò, abbia continuato a garantirne le obbligazioni senza esercitare le legittime cautele concessegli dall'ordinamento (recesso ad esempio oppure rilievo del fideiussore ex art. 1953 c.c.)” (cfr. pag. 20 sent.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, rigettata la richiesta di integrazione della CTU poiché irrilevante per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il principio della soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
e avverso la sentenza n. 177/2021 del 19/22.02.2021 emessa dal Pt_3 Parte_4
Tribunale di Macerata, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co.
1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti alla refusione in via solidale, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.9.991 (di cui €.
2.977 per studio controversia, €.
1.911 per fase introduttiva ed €.
5.103 per fase decisionale), oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate;
12 - Pone definitivamente a carico degli appellanti le spese del CTU, come già liquidate con provvedimento del 20.03.2025.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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