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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1621/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13021/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014579548000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1297/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8.7.2025 ed iscritto al nr di RG 13021/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259014579548000, contente l'omesso pagamento della imposta Irpef, anno di riferimento anno 2009, pari a complessivi euro 2.963,76. Eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione quinquennale del credito
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
L'agenzia resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Sull'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico deve rilevarsi come il 21 aprile 2017 parte ricorrente inviava pec di istanza di adesione a definizione agevolata e a pagina 1 del file allegato alla pec trasmessa per conto del contribuente, al progressivo 2 della tabella è specificamente indicato l'atto prodromico, portante la pretesa erariale contestata e cioè l'ave n. 67116012021759001000. Deve ritenersi che a quella data l'atto fosse conosciuto, per cui la relativa eccezione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito, trattandosi di credito erariale ( irpef) la prescrizione è pacificamente decennale.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il G.M.
RI De SI
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13021/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259014579548000 IRPEF-ALTRO 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1297/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 8.7.2025 ed iscritto al nr di RG 13021/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n.07120259014579548000, contente l'omesso pagamento della imposta Irpef, anno di riferimento anno 2009, pari a complessivi euro 2.963,76. Eccepiva la mancata notifica dell'atto prodromico e la prescrizione quinquennale del credito
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
L'agenzia resistente si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Sull'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico deve rilevarsi come il 21 aprile 2017 parte ricorrente inviava pec di istanza di adesione a definizione agevolata e a pagina 1 del file allegato alla pec trasmessa per conto del contribuente, al progressivo 2 della tabella è specificamente indicato l'atto prodromico, portante la pretesa erariale contestata e cioè l'ave n. 67116012021759001000. Deve ritenersi che a quella data l'atto fosse conosciuto, per cui la relativa eccezione deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la prescrizione del credito, trattandosi di credito erariale ( irpef) la prescrizione è pacificamente decennale.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1)rigetta il ricorso;
2) compensa le spese.
Napoli 27 gennaio 2026
Il G.M.
RI De SI