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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/07/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
- Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1272/2025, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione
(contenzioso)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Manzone, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Anna De Giorgi, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.6.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, Parte_1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni della separazione formalizzata in data 5.2.2021 mediante negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 2 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Con comparsa depositata in data 23.5.2025 si costituiva Controparte_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 24.6.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- rideterminazione in Euro 800,00 dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1 ed in
Euro 1.000,00 del contributo paterno al sostentamento della figlia;
- spese legali compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di separazione delineate nella negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 2 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014, formalizzata in data 5.2.2021, come indicato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 23.7.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Presidente Cinzia Mondatore dott.ssa
Francesca Caputo Giudice est. dott.ssa
- Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1272/2025, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione
(contenzioso)
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carmen Manzone, come da mandato in atti Parte_1
-RICORRENTE-
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Anna De Giorgi, come da mandato in atti;
-RESISTENTE-
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 24.6.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2025, Parte_1 chiedeva modificarsi, così come specificato in ricorso, le condizioni della separazione formalizzata in data 5.2.2021 mediante negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 2 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014. Con comparsa depositata in data 23.5.2025 si costituiva Controparte_1 che, opponendosi alla ricostruzione fattuale e giuridica prospettata dal ricorrente, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 24.6.2025 le parti raggiungevano un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- rideterminazione in Euro 800,00 dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1 ed in
Euro 1.000,00 del contributo paterno al sostentamento della figlia;
- spese legali compensate.
La causa, pertanto, è stata immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge;
sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone la modifica delle condizioni di separazione delineate nella negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 2 d.l. 132/2014 conv. in L. 162/2014, formalizzata in data 5.2.2021, come indicato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 23.7.2025
La Presidente Il Giudice Estensore
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)