Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
Il mutamento di destinazione d'uso realizzato attraverso l'esecuzione di lavori, anche di modesta entità, configura una ipotesi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma primo lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, atteso che comporta la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2006, n. 39860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39860 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 17/10/2006
Dott. TARDINO Vincenzo Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 00995
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 026721/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP RA, N. IL 07/07/1943;
avverso ORDINANZA del 27/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. VITALE Salvatore di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 27 aprile 2006, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su un locale ove erano in corso lavori di mutamento di uso da commerciale ad abitativo.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno disatteso la prospettazione della difesa circa il difetto di motivazione del decreto di sequestro evidenziando come il provvedimento contenesse l'indicazione della norma violata, della condotta antigiuridica, del vincolo pertinenziale del bene e delle necessità istruttorie. Nel merito, il Tribunale ha puntualizzato le emergenze probatorie dalle quali ha tratto il convincimento che non si trattasse di mera ristrutturazione del locale commerciale, come sostenuto dalla difesa, ma della trasformazione dello stesso in abitazione. Infine, i Giudici hanno concluso per la persistente necessità di mantenere inalterato l'attuale stato dei luoghi al fine di procedere alle verifiche di natura tecnica già disposte dal Pubblico Ministero.
Per l'annullamento della ordinanza, ricorre in Cassazione l'indagato MP AN deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il decreto di sequestro era immotivato e consistente in uno prestampato utilizzabile per qualunque violazione edilizia;
- che le indagini predisposte dal Pubblico Ministero (acquisizioni di informazioni e documenti) possono essere effettuate senza il vincolo del bene.
Le censure non sono meritevoli di accoglimento.
Deve precisarsi (anche se il tema non è trattato nei motivi di ricorso) come, avendo come riferimento la ricostruzione del fatto riportata nel provvedimento in esame, sia esatta la conclusione del Tribunale sulla ipotizzabilità del contestato illecito. Il mutamento di uso, attuato dopo la ultimazione di un fabbricato e durante la sua esistenza, configura una ipotesi di ristrutturazione edilizia (secondo la definizione fornita da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.3, comma 1, lett. d) in quanto l'esecuzione dei lavori, anche se di modesta entità, comporta la creazione di un "organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".
Per quanto concerne la nullità del decreto di sequestro, si rileva come la relativa censura sia già stata sottoposta al vaglio del Giudice di merito e, correttamente, confutata;
il provvedimento conteneva tutti i requisiti necessari per, la sua, giuridica esistenza in quanto precisava la norma di legge violata, descriveva in sunto la condotta antigiuridica ed evidenziava la strumentalità probatoria del bene vincolato (per procedere a verifiche, anche, di natura tecnica).
Pertanto, la censura dello indagato (che, tra l'altro, non prende in considerazione, la motivazione del Tribunale e, quindi, non è in sintonia con la stessa) è inesatta e in fatto ed inconsistente anche avendo come riferimento la sentenza 5876/2004 delle Sezioni Unite che il ricorrente cita;
la decisione chiarisce che, pure relativamente al corpo del reato, il Pubblico Ministero deve evidenziare le necessità probatorie del sequestro ed una tale motivazione - particolarmente accurata e completa - si riscontra nel decreto in esame. Da ultimo, il ricorrente segnala la non necessità del sequestro dal momento che le indagini predisposte dal Pubblico Ministero, acquisizioni cartolari, possono essere effettuate senza il vincolo del bene.
Sul punto, è appena il caso di ricordare come il sequestro, anche del corpus delicti, deve essere revocato quando sono venute meno le finalità probatorie con conseguente obbligo di restituzione del bene all'avente diritto;
tale circostanza non si è verificata nel caso in esame.
Il rilievo che il Pubblico Ministero non abbia ancora disposto la verifica tecnica, alla cui esecuzione era preordinato il sequestro, non significa che l'indagine non sia più necessaria. Inoltre, la documentazione, che l'organo della accusa sta acquisendo, è relativa allo immobile per cui si procede e, pertanto, la eventuale modifica dello stato dei luoghi, possibile nel caso di libera disponibilità del bene, può rendere impraticabile il controllo tra quanto risulta cartolarmente e quanto è stato realizzato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2006