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Decreto 17 aprile 2025
Decreto 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, decreto 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 476 / 2024
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Emanuele Migliore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento in epigrafe indicato e avente a oggetto domanda ex art. 1159 bis c.c. in riferimento alla legge n. 346/1976
promosso da
, con l'avv. L. M. Vigna Parte_1
***
Premesso che
- con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2024, parte ricorrente ha esposto in sintesi quanto segue:
• di essere nel pacifico godimento “da oltre quindici anni” degli immobili, siti nei comuni di Masserano e adibiti a terreni agricoli, meglio descritti in ricorso;
• di avere in particolare sui terreni in questione svolto attività di coltivazione e manutenzione;
• di essere il predetto comune classificato montano ex L. 1102/1971 per non superare il reddito dominicale il limite legislativamente previsto dall'art. 2 della cit. legge e di sussistere pertanto il diritto dell'odierna ricorrente all'accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1159 bis c.c. sui predetti terreni;
- con decreto in data 18.5.2024 è stato disposto il compimento delle attività previste dall'art. 3 della legge n. 346/1976 e, con successivo provvedimento, reso nel corso dell'udienza in data
14.1.2025, è stata disposta l'assunzione delle prove orali sul capo dedotto da parte ricorrente, incombente poi effettuato all'udienza odierna;
considerato che
- conformemente al citato disposto dell'art. 3 della legge 10.5.1976, n. 346, parte ricorrente ha provveduto a:
• rendere nota la richiesta “mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura” – ora Tribunale - nonché alla pubblicazione della stessa “per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia” - ora Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a seguito della soppressione del F.A.L.;
• notificare l'istanza “a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi”;
• notificare l'istanza anche a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. stante la difficoltà di identificare i possibili soggetti, quali eredi dei soggetti formalmente intestatari, che possano vantare diritti su tali beni;
• produrre i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nel ventennio ai fini della verifica da parte del giudicante dell'esistenza di terzi destinatari della notifica dell'istanza ai sensi della citata norma;
- i beni immobili in questione rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 1159 bis c.c. risultando avere un reddito dominicale inferiore al limite legislativamente previsto (art. 2 legge n. 1102/1971), come da documentazione prodotta;
- non è stata fatta opposizione nel termine di legge contro la richiesta di riconoscimento da parte di coloro cui è stata notificata l'istanza;
- ciò posto, è principio di diritto da tempo affermato che “anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla l. 10 maggio 1976 n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della dedotta fattispecie acquisitiva”1;
- quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico”2, pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale;
- in particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis
c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass.,
n. 20451/2017 e, più di recente, Cass., n. 15504/2018);
- nel caso in esame, all'udienza odierna, il teste escusso ha confermato l'effettivo esercizio, da parte del ricorrente, di un'attività corrispondente all'esercizio di attività agricola, nella specie mediante coltivazione a orto, per una parte del terreno, e per la restante mediante esercizio di attività di viticoltura, per un periodo superiore ai 15 anni3;
- dall'istruttoria è pertanto emerso che parte ricorrente ha esercitato sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, nella specie mediante l'esercizio di attività di agricoltura e silvicoltura, ancorché non a carattere imprenditoriale, in modo pacifico e continuato per un periodo superiore a quindici anni e che dunque sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 1159 bis c.c.;
- sussiste pertanto il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della pronuncia accertativa dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.c.
P.Q.M.
accerta l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.c. delle unità immobiliari site nel Comune di MASSERANO, così identificate:
AL C.F.
rustico, il quale, quindi, deve consistere in una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione ad una propria vicenda produttiva”. 3 Cfr. verbale udienza del 16.4.2025. In particolare, il teste ha confermato di conoscere la ricorrente da circa l'anno 2000, di essersi recato una o due volte al mese nei predetti luoghi e di avere visto la ricorrente coltivare a orto e vigneto quei terreni, peraltro dallo stesso teste riconosciuti nelle fotografie prodotte e individuati sull'estratto della mappa catastale. - Foglio 14 mappale 665 categ. C/7 classe U di mq. 27,00 con la rendita catastale di € 15,34 trattasi di tettoia posta a ridosso di altro mappale di altra proprietà inoltre mappale 418 oggetto della presente usucapione e strada comunale. Al catasto terreni tale particella urbana è indicata con il mappale 419.
AL C.T.
Foglio 14 mappale 418 seminativo classe 2 di mq 240 con il RD di € 1,24 ed il RA di € 1,61
Coerenze: la strada comunale i mappali: 419 – 420 – 417 – 416
a favore di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...].
[...]
Biella, 16/04/2025
Il Giudice
(dott. Emanuele Migliore) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 4059/1990. 2 Cfr. Cass., n. 12607/2010. In precedenza, in senso conforme anche Cass., n. 2159/1986 che ha infatti affermato che “se si considera che la finalità della legge 10 maggio 1976, n. 346 è stata quella dello sviluppo e della salvaguardia del lavoro agricolo, deve concludersi che per l'applicazione dell'usucapione speciale sia sempre necessaria la concreta destinazione all'attività agricola del fondo
TRIBUNALE di BIELLA nella persona del Giudice Emanuele Migliore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento in epigrafe indicato e avente a oggetto domanda ex art. 1159 bis c.c. in riferimento alla legge n. 346/1976
promosso da
, con l'avv. L. M. Vigna Parte_1
***
Premesso che
- con ricorso depositato telematicamente in data 3.5.2024, parte ricorrente ha esposto in sintesi quanto segue:
• di essere nel pacifico godimento “da oltre quindici anni” degli immobili, siti nei comuni di Masserano e adibiti a terreni agricoli, meglio descritti in ricorso;
• di avere in particolare sui terreni in questione svolto attività di coltivazione e manutenzione;
• di essere il predetto comune classificato montano ex L. 1102/1971 per non superare il reddito dominicale il limite legislativamente previsto dall'art. 2 della cit. legge e di sussistere pertanto il diritto dell'odierna ricorrente all'accertamento dell'intervenuta usucapione ex art. 1159 bis c.c. sui predetti terreni;
- con decreto in data 18.5.2024 è stato disposto il compimento delle attività previste dall'art. 3 della legge n. 346/1976 e, con successivo provvedimento, reso nel corso dell'udienza in data
14.1.2025, è stata disposta l'assunzione delle prove orali sul capo dedotto da parte ricorrente, incombente poi effettuato all'udienza odierna;
considerato che
- conformemente al citato disposto dell'art. 3 della legge 10.5.1976, n. 346, parte ricorrente ha provveduto a:
• rendere nota la richiesta “mediante affissione dell'istanza, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo della pretura” – ora Tribunale - nonché alla pubblicazione della stessa “per estratto, per una sola volta, nel Foglio degli annunzi legali della provincia” - ora Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a seguito della soppressione del F.A.L.;
• notificare l'istanza “a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi”;
• notificare l'istanza anche a mezzo pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. stante la difficoltà di identificare i possibili soggetti, quali eredi dei soggetti formalmente intestatari, che possano vantare diritti su tali beni;
• produrre i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile nel ventennio ai fini della verifica da parte del giudicante dell'esistenza di terzi destinatari della notifica dell'istanza ai sensi della citata norma;
- i beni immobili in questione rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 1159 bis c.c. risultando avere un reddito dominicale inferiore al limite legislativamente previsto (art. 2 legge n. 1102/1971), come da documentazione prodotta;
- non è stata fatta opposizione nel termine di legge contro la richiesta di riconoscimento da parte di coloro cui è stata notificata l'istanza;
- ciò posto, è principio di diritto da tempo affermato che “anche con riguardo alla usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, di cui alla l. 10 maggio 1976 n. 346, la prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto concerne l'elemento materiale sia per quanto attiene all'elemento subiettivo dell'animus, deve essere fornita dalla parte che chiede il riconoscimento in suo favore della dedotta fattispecie acquisitiva”1;
- quanto ai presupposti oggettivi dell'usucapione ex art. 1159 bis c.c., come da tempo riconosciuto dalla Suprema Corte, la finalità sottesa alla legge n. 346 del 1976, che ha introdotto l'usucapione speciale, è quella “di sviluppare e salvaguardare il lavoro agricolo: pertanto condizione necessaria per l'applicazione di tale ipotesi di usucapione è la concreta destinazione all'attività agricola del fondo rustico”2, pur se non necessariamente a carattere imprenditoriale;
- in particolare, è stato altresì precisato che “per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. introdotta dalla L. n. 346 del 1976, con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo, non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva. Ne consegue che l'art. 1159 bis
c.c. non è applicabile, né in via analogica, trattandosi di norma eccezionale rispetto a quella di cui all'art. 1158 c.c., né in base a un'interpretazione estensiva, tenuto conto delle finalità perseguite dal legislatore, qualora il possesso protratto venga dedotto ai fini dell'acquisizione di limitate superfici, ancorché facenti parte di maggiori fondi coltivati o coltivabili in zone montane, che non siano di per sé idonee a costituire un'autonoma unità produttiva” (cfr. Cass.,
n. 20451/2017 e, più di recente, Cass., n. 15504/2018);
- nel caso in esame, all'udienza odierna, il teste escusso ha confermato l'effettivo esercizio, da parte del ricorrente, di un'attività corrispondente all'esercizio di attività agricola, nella specie mediante coltivazione a orto, per una parte del terreno, e per la restante mediante esercizio di attività di viticoltura, per un periodo superiore ai 15 anni3;
- dall'istruttoria è pertanto emerso che parte ricorrente ha esercitato sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, nella specie mediante l'esercizio di attività di agricoltura e silvicoltura, ancorché non a carattere imprenditoriale, in modo pacifico e continuato per un periodo superiore a quindici anni e che dunque sussistono i presupposti per l'operatività dell'art. 1159 bis c.c.;
- sussiste pertanto il diritto della parte ricorrente all'ottenimento della pronuncia accertativa dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.c.
P.Q.M.
accerta l'acquisto della proprietà per usucapione ex art. 1159 bis c.c. delle unità immobiliari site nel Comune di MASSERANO, così identificate:
AL C.F.
rustico, il quale, quindi, deve consistere in una bene individuata entità agricola, avente destinazione e preordinazione ad una propria vicenda produttiva”. 3 Cfr. verbale udienza del 16.4.2025. In particolare, il teste ha confermato di conoscere la ricorrente da circa l'anno 2000, di essersi recato una o due volte al mese nei predetti luoghi e di avere visto la ricorrente coltivare a orto e vigneto quei terreni, peraltro dallo stesso teste riconosciuti nelle fotografie prodotte e individuati sull'estratto della mappa catastale. - Foglio 14 mappale 665 categ. C/7 classe U di mq. 27,00 con la rendita catastale di € 15,34 trattasi di tettoia posta a ridosso di altro mappale di altra proprietà inoltre mappale 418 oggetto della presente usucapione e strada comunale. Al catasto terreni tale particella urbana è indicata con il mappale 419.
AL C.T.
Foglio 14 mappale 418 seminativo classe 2 di mq 240 con il RD di € 1,24 ed il RA di € 1,61
Coerenze: la strada comunale i mappali: 419 – 420 – 417 – 416
a favore di , nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
residente in [...].
[...]
Biella, 16/04/2025
Il Giudice
(dott. Emanuele Migliore) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass., n. 4059/1990. 2 Cfr. Cass., n. 12607/2010. In precedenza, in senso conforme anche Cass., n. 2159/1986 che ha infatti affermato che “se si considera che la finalità della legge 10 maggio 1976, n. 346 è stata quella dello sviluppo e della salvaguardia del lavoro agricolo, deve concludersi che per l'applicazione dell'usucapione speciale sia sempre necessaria la concreta destinazione all'attività agricola del fondo