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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 1154 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
procuratore di sé stesso elettivamente domiciliato Parte_1 come in atti;
-OPPONENTE-
E
Controparte_1
- OPPOSTA CONTUMACE–
E
Controparte_2
-OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'opponente ha introdotto la fase di merito dell'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc spiegata nella procedura esecutiva presso terzi n.728272020 RGE. Il motivo di doglianza è unico e concerne la erroneità dell'ordinanza con cui il GE ha riconosciuto a titolo di spese la somma di €220,00 in luogo della complessiva somma di € 563,09 documentata dall'opponente.
Nonostante la ritualità della notifica non si costituiva
[...]
ed per cui ne va dichiarata la Controparte_1 Controparte_3 contumacia.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del
11.02.2025 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3 Prima di esaminare il merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, senza dubbio alcuno, motivi di opposizione agli atti esecutivi
3.1. L'opposizione va accolta per i motivi di seguito illustrati.
Con l'opposizione che oggi ci occupa viene contestata in parte l' ordinanza di assegnazione resa dal GE nella procedura esecutiva presso terzi nella parte in cui il GE ha riconosciuto all'istante a titolo di spese di esecuzione e di precetto la somma di €220,00. Dai riscontri documentali nonché dalla applicazione delle tariffe di cui al DM
55/2014 applicabile ratione temporis si evince che la somma corretta è un'altra.
L'opponente infatti vanta in forza di sentenza n.4165/2020 nei confronti di un credito pari ad € 269,28, credito Controparte_1 rimasto insoddisfatto ed in forza del quale è stata azionata la procedura esecutiva presso terzi.
Quanto alle spese non imponibili documenta di aver Parte_1 corrisposto €43 per contributo unificato, € 27 per diritti di cancelleria ed € 33,47 per spese all'ufficio. Gli onorari di precetto sono pari ad €135,00 (voce n.6
DM55/2014) e le spese di esecuzione sono pari ad € 120 (voce 16 DM 55/2014) ed € 60 per fase di trattazione. Quindi al totale di € 315 va aggiunto il rimborso forfettario e le spese non imponibili. Alla luce delle risultanze documentali la cifra corretta da liquidare è pari ad €563,09.
4. Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite questo
Giudice ritiene sussistenti i motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio in uno con i principi espressi dalla Corte Costituzionale che con sentenza n.77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato la illegittimità costituzionale delll'art.92 co 2 cpc nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero quando sussistano
“altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso in esame è il contenuto dell'ordinanza impugnata ad aver fatto sorgere l'interesse della parte a proporre opposizione. Pertanto, stante il principio di causalità, più volte ribadito dalla
Suprema Corte, allorché l'aver agito in giudizio risulta giustificato e può dirsi provocata la necessità del processo, si reputa che il regolamento delle spese possa avvenire dando rilievo a detta causazione, attraverso la compensazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dott.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
• DICHIARA la contumacia di
[...]
Controparte_4 • ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto DETERMINA la somma da corrispondersi a titolo di spese di esecuzione in € 563,09
• COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
• DISPONE che copia della presente sentenza venga inserita nel fascicolo dell'esecuzione n.7282/2020 per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 11 febbraio 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna