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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/07/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 03.06.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 29/10/2020, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 per ottenerne la Controparte_1 condanna al pagamento di € 14.398,64 a titolo di differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto mansioni di lavoro corrispondenti alla 4° categoria/livello della classificazione di cui al CCNL per i Lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione di Impianti nonché per ottenere l'accertamento e la declaratoria di sussistenza della giusta causa di dimissioni dovute proprio all'illecito inquadramento. In fatto, il lavoratore deduceva:
- di essere stato alle dipendenze della resistente dal 4.7.2016 al 30.3.2018 con la qualifica di operaio di secondo livello e applicazione del predetto CCNL di categoria, con mansione di manutentore e istallatore di turbine eoliche;
- di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 con una pausa di un'ora e di aver osservato turni di reperibilità anche oltre l'orario normale di lavoro;
- di aver diritto ad essere inquadrato per tutta la durata del rapporto di lavoro nella IV categoria/livello del CCNL per i Lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione di Impianti per avere svolto le mansioni di tecnico di gran correttivo e montaggio, tecnico di manutenzione e ricerca guasti per impianti eolici e di essersi sempre occupato di sostituire parti meccaniche o elettriche di grandi dimensioni e con l'ausilio di macchine elevatrici (gru) su impianti eolici di grandi dimensioni, di effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria sulle turbine eoliche di terze parti garantendo il loro corretto funzionamento come da specifica del costruttore, di ricercare eventuali guasti delle turbine garantendone la più celere messa in servizio;
- di avere svolto tali mansioni sin dall'inizio del rapporto di lavoro e non in sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e comunque per un tempo superiore a sei mesi;
di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa proprio per non essere stato correttamente inquadrato;
di aver diritto a percepire differenze di retribuzione per la somma complessiva di € 14.398,64 lorda oltre regolarizzazione previdenziale, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Affermava, inoltre, che il diritto al proprio superiore inquadramento era stato accertato e dichiarato anche dall e Controparte_2 comunicato al lavora A (depositato il 31.10.2024 previa ammissione dell'ordine di esibizione al terzo CP_2
).
[...]
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando la pretesa del lavoratore, eccependo in diritto la nullità del ricorso e l'inammissibilità della domanda perché generica, l'insussistenza del diritto al superiore inquadramento, l'inesistente efficacia probatoria dell'accertamento ispettivo in quanto il lavoratore, a conoscenza della richiesta di accertamento, si era preparato alla visita ispettiva, l'insussistenza del diritto a percepire differenze di retribuzione, l'erroneità dei conteggi contestati non in maniera specifica ma solo perché “… gli stessi tengono conto di circostanze difformi da quelle verificatesi nel caso di specie”. Ammessa la prova orale e conclusa la fase istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi e con l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell' la Controparte_3 causa è stata discussa e decisa all'udienza del 04.06.2025.
**** 2. Innanzitutto si appalesa del tutto infondata l'eccezione di nullità del ricorso e di inammissibilità della domanda proposta dal sig. : dalla lettura del ricorso si evince Pt_1 chiaramente che esso contiene tutti gli eleme sti dall'art. 414 c.p.c. a pena di nullità, elementi chiaramente evincibili sia della esposizione dei fatti che dei motivi in diritto e sia singolarmente che complessivamente intesi, tanto da garantire e consentire una puntuale difesa da parte del datore di lavoro. 3. Tuttavia, la domanda del ricorrente non è fondata, non essendo stata sostenuta da un adeguato supporto probatorio. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3.1. Nel caso di specie, relativamente alla portata probatoria del verbale dell'ITL depositato, è patrimonio comune il principio per cui i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, ma ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. Dunque, deve ritenersi provata con certezza la circostanza che il lavoratore, insieme ad altri, nella data di accesso del 01.03.2018 fosse “intento ad eseguire il riarmo della WTG”. Tale unica attività, tuttavia, non prova il compimento in via prevalente, stabile e prolungata nel tempo di mansioni superiori, dovendo a riscontro valutarsi le testimonianze dei soggetti escussi, tutti colleghi o ex colleghi di lavoro. Ebbene, i testi hanno concordemente escluso che il ricorrente appartenesse alla squadra dei grandi correttivi nel periodo di lavoro effettuato a;
qualcuno ricorda, ma non CP_2 per averlo visto personalmente, che fosse in quella s prima di venire a lavorare nella sede di ma lo colloca in dette mansioni per un periodo inferiore ai sei Per_1 mesi. In particolare:
- il teste di parte ricorrente dichiaratosi amico del sig. , Tes_1 Pt_1 dipendente della (società che concedeva in subappalto le lavorazioni CP_4 alla convenuta), ha dichiarato di non aver lavorato insieme al ricorrente e di averlo visto solo in 3-4 occasioni, senza peraltro specificare in quale periodo, atteso che egli ha dichiarato solo che nel corso del subappalto, durato 3 anni, egli ha lavorato per 2 anni, senza indicare nello specifico quali. Avendolo visto solo in 3-4 occasioni, deve considerarsi priva di valore probatorio la conferma del capo a5 del ricorso in merito all'assunto che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni dedotte in ricorso per un arco temporale superiore a 6 mesi, atteso che tale affermazione è solo una presunzione;
- Il teste di parte convenuta , ex dipendente della stessa, quale Testimone_2 responsabile operativo, ha confermato che il ricorrente lavorava in squadre sotto il controllo di un caposquadra e di un supervisore altamente qualificati. Lo stesso ha, altresì, confermato che il ricorrente non ha mai utilizzato la atteso che per tale attività c'era sempre un suo responsabile addetto alle manovre e che tanto non era di competenza del . In merito, alla prova contraria, sul capo A3 il Pt_1 teste ha precisato che il ricorrente aveva lavorato nelle lavorazioni di “gran correttivo” ma sempre sotto le direttive e la supervisione di una figura responsabile e che lo stesso, in ogni caso, “faceva la pulizia di macchine, delle turbine, lavori di bassa manovalanza” atteso che “attività più specifiche venivano svolte da altre persone” in quanto “nella attività di gran correttivo c'erano persone che face-vano attività più specifiche del e comunque erano sempre supervisionate dai responsabili”; Pt_1
- Il teste di parte ricorrente , dipendente della convenuta dal 2016 Testimone_3 al 2018, ha dichiarato che il ricorrente stava nella stessa sua squadra, addetta alla ricerca guasti e manutenzione ordinaria, sotto la direzione di un caposquadra che seguiva li dirigeva nella manutenzione;
che il ricorrente non utilizzava gru e mezzi pesanti;
ha poi riferito, in maniera piuttosto generica, di aver appreso “de relato” - e non “de visu” - che il ricorrente si era occupato di “gran correttivo” prima di essere assegnato in squadra con lui. In merito al capo A5 afferente allo svolgimento delle mansioni per più di 6 mesi il teste ha riferito di pensare che tanto fosse accaduto solo desumendolo dalla circostanza che il ricorrente aveva iniziato a lavorare prima di lui;
dunque, l'asserzione è del tutto priva di valore probatorio, costituendo una presunzione. Il teste, infine, conclude riconoscendo di aver appreso la circostanza relativa al lavoro svolto dal ricorrente quando non era in squadra con lui “perché se ne parlava” non avendolo di fatto mai visto.
- Il teste di parte convenuta , dipendente della stessa dal 2014 sino Testimone_4 al 2023, avendo lavorato nel settore “gran correttivo” ha potuto confermare che il ricorrente - ivi addetto, per un breve periodo, per poi essere trasferito alla manutenzione – aveva sempre effettuato ogni intervento sotto il controllo di un supervisore e di un caposquadra. In merito all'utilizzo della gru il teste ha confermato che “il non le ha mai usate”, che la gru fisicamente la guidava il Pt_1 personale della ditta fornitrice. In merito al periodo di assegnazione al “gran correttivo” il teste ha precisato che trattavasi di un periodo inferiore ai 6 mesi. Il teste, poi, ha precisato che in epoca successiva, quando il ricorrente era stato addetto alla manutenzione lo aveva visto più raramente;
che trattavasi di manutenzione ordinaria (ingrassaggi della turbina, etc, che c'era sempre un preposto alla squadra;
che il ricorrente anche in tale periodo non aveva usato la Gru. Dunque, all'esito dell'istruttoria non risulta provato che il lavoratore abbia svolto le mansioni indicate in ricorso, ma solo che egli, per un periodo, inferiore ai sei mesi, sia stato assegnato al “gran correttivo” svolgendo egli attività più semplici atteso che quelle più specifiche venivano svolte da altro personale. Emerge, inoltre, che lo stesso ha sempre lavorato in squadra, addetto a mansioni più elementari, sotto le direttive di un supervisore e di un caposquadra;
ciò rientra perfettamente nella descrizione del II^ livello, nel quale rientrano:
“- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e co- noscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
- Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o se- miautomatiche attrezzate:
- guida macchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea:
- montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti:
- collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
- Addetto impianti/sistemi. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, seguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
- allievo attrezzista. (…)”. Infine, non è emersa alcuna prova che egli abbia effettuato trasferte che non siano state compensate, né turni di reperibilità non retribuiti. Alla luce di quanto esposto, risulta confermata la insussistenza della giusta causa di dimissioni meramente asserita dal ricorrente e, dunque, l'insussistenza del diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e la sussistenza del diritto, da parte della convenuta, a trattenere tale voce in busta paga. Il ricorso, dunque, deve essere integralmente respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.695, oltre iva, Controparte_1 spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 09.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 442 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 03.06.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. DI VITO GIUSEPPE, giusta Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 29/10/2020, il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 per ottenerne la Controparte_1 condanna al pagamento di € 14.398,64 a titolo di differenze di retribuzione dovutegli per avere svolto mansioni di lavoro corrispondenti alla 4° categoria/livello della classificazione di cui al CCNL per i Lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione di Impianti nonché per ottenere l'accertamento e la declaratoria di sussistenza della giusta causa di dimissioni dovute proprio all'illecito inquadramento. In fatto, il lavoratore deduceva:
- di essere stato alle dipendenze della resistente dal 4.7.2016 al 30.3.2018 con la qualifica di operaio di secondo livello e applicazione del predetto CCNL di categoria, con mansione di manutentore e istallatore di turbine eoliche;
- di avere lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 con una pausa di un'ora e di aver osservato turni di reperibilità anche oltre l'orario normale di lavoro;
- di aver diritto ad essere inquadrato per tutta la durata del rapporto di lavoro nella IV categoria/livello del CCNL per i Lavoratori addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e alla Installazione di Impianti per avere svolto le mansioni di tecnico di gran correttivo e montaggio, tecnico di manutenzione e ricerca guasti per impianti eolici e di essersi sempre occupato di sostituire parti meccaniche o elettriche di grandi dimensioni e con l'ausilio di macchine elevatrici (gru) su impianti eolici di grandi dimensioni, di effettuare manutenzione ordinaria e straordinaria sulle turbine eoliche di terze parti garantendo il loro corretto funzionamento come da specifica del costruttore, di ricercare eventuali guasti delle turbine garantendone la più celere messa in servizio;
- di avere svolto tali mansioni sin dall'inizio del rapporto di lavoro e non in sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e comunque per un tempo superiore a sei mesi;
di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa proprio per non essere stato correttamente inquadrato;
di aver diritto a percepire differenze di retribuzione per la somma complessiva di € 14.398,64 lorda oltre regolarizzazione previdenziale, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo. Affermava, inoltre, che il diritto al proprio superiore inquadramento era stato accertato e dichiarato anche dall e Controparte_2 comunicato al lavora A (depositato il 31.10.2024 previa ammissione dell'ordine di esibizione al terzo CP_2
).
[...]
Si costituiva in giudizio la società resistente contestando la pretesa del lavoratore, eccependo in diritto la nullità del ricorso e l'inammissibilità della domanda perché generica, l'insussistenza del diritto al superiore inquadramento, l'inesistente efficacia probatoria dell'accertamento ispettivo in quanto il lavoratore, a conoscenza della richiesta di accertamento, si era preparato alla visita ispettiva, l'insussistenza del diritto a percepire differenze di retribuzione, l'erroneità dei conteggi contestati non in maniera specifica ma solo perché “… gli stessi tengono conto di circostanze difformi da quelle verificatesi nel caso di specie”. Ammessa la prova orale e conclusa la fase istruttoria con l'escussione dei testimoni ammessi e con l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell' la Controparte_3 causa è stata discussa e decisa all'udienza del 04.06.2025.
**** 2. Innanzitutto si appalesa del tutto infondata l'eccezione di nullità del ricorso e di inammissibilità della domanda proposta dal sig. : dalla lettura del ricorso si evince Pt_1 chiaramente che esso contiene tutti gli eleme sti dall'art. 414 c.p.c. a pena di nullità, elementi chiaramente evincibili sia della esposizione dei fatti che dei motivi in diritto e sia singolarmente che complessivamente intesi, tanto da garantire e consentire una puntuale difesa da parte del datore di lavoro. 3. Tuttavia, la domanda del ricorrente non è fondata, non essendo stata sostenuta da un adeguato supporto probatorio. Giova rammentare che l'onere probatorio circa la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sul ricorrente, per cui, nei casi in cui l'oggetto della controversia riguarda l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive, e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei "fatti" da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta. Inoltre, è opportuno precisare che è nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali, secondo cui spetta al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario - ma il discorso vale anche per le differenze retributive orarie e le ferie e i permessi non goduti -, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Tale affermazione costituisce la proiezione del principio guida del citato art. 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Da ultimo la giurisprudenza della S.C. di Cassazione è tornata sul punto precisando che "Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” (cfr. Sent. n. 13150/2018 Nella specie, è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). Qualora poi il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate. La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ritiene che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte. Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, e provi, le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale. Inoltre, "ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento" (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ.n. 7007/1987n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999). 3.1. Nel caso di specie, relativamente alla portata probatoria del verbale dell'ITL depositato, è patrimonio comune il principio per cui i verbali contenenti dichiarazioni redatti dall'ispettorato non fanno mai prova piena della veridicità intrinseca delle dichiarazioni, ma ai sensi degli art. 2699-2700 c.c. gli stessi verbali fanno piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti alla sua presenza, nonché della provenienza del documento dal pubblico ufficiale e della provenienza delle dichiarazioni dalle parti. Più specificamente, la Corte di Cassazione ha da ultimo compiutamente ricostruito il valore probatorio dei verbali ispettivi, attribuendo loro: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, costituendo comunque argomento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (in tal senso Cass. N. 166/2014). Di conseguenza, il verbale ispettivo ha valenza privilegiata relativamente ai soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i fatti dichiarati all'ispettore da parte di terzi devono essere confermati in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso. Dunque, deve ritenersi provata con certezza la circostanza che il lavoratore, insieme ad altri, nella data di accesso del 01.03.2018 fosse “intento ad eseguire il riarmo della WTG”. Tale unica attività, tuttavia, non prova il compimento in via prevalente, stabile e prolungata nel tempo di mansioni superiori, dovendo a riscontro valutarsi le testimonianze dei soggetti escussi, tutti colleghi o ex colleghi di lavoro. Ebbene, i testi hanno concordemente escluso che il ricorrente appartenesse alla squadra dei grandi correttivi nel periodo di lavoro effettuato a;
qualcuno ricorda, ma non CP_2 per averlo visto personalmente, che fosse in quella s prima di venire a lavorare nella sede di ma lo colloca in dette mansioni per un periodo inferiore ai sei Per_1 mesi. In particolare:
- il teste di parte ricorrente dichiaratosi amico del sig. , Tes_1 Pt_1 dipendente della (società che concedeva in subappalto le lavorazioni CP_4 alla convenuta), ha dichiarato di non aver lavorato insieme al ricorrente e di averlo visto solo in 3-4 occasioni, senza peraltro specificare in quale periodo, atteso che egli ha dichiarato solo che nel corso del subappalto, durato 3 anni, egli ha lavorato per 2 anni, senza indicare nello specifico quali. Avendolo visto solo in 3-4 occasioni, deve considerarsi priva di valore probatorio la conferma del capo a5 del ricorso in merito all'assunto che il ricorrente avrebbe svolto le mansioni dedotte in ricorso per un arco temporale superiore a 6 mesi, atteso che tale affermazione è solo una presunzione;
- Il teste di parte convenuta , ex dipendente della stessa, quale Testimone_2 responsabile operativo, ha confermato che il ricorrente lavorava in squadre sotto il controllo di un caposquadra e di un supervisore altamente qualificati. Lo stesso ha, altresì, confermato che il ricorrente non ha mai utilizzato la atteso che per tale attività c'era sempre un suo responsabile addetto alle manovre e che tanto non era di competenza del . In merito, alla prova contraria, sul capo A3 il Pt_1 teste ha precisato che il ricorrente aveva lavorato nelle lavorazioni di “gran correttivo” ma sempre sotto le direttive e la supervisione di una figura responsabile e che lo stesso, in ogni caso, “faceva la pulizia di macchine, delle turbine, lavori di bassa manovalanza” atteso che “attività più specifiche venivano svolte da altre persone” in quanto “nella attività di gran correttivo c'erano persone che face-vano attività più specifiche del e comunque erano sempre supervisionate dai responsabili”; Pt_1
- Il teste di parte ricorrente , dipendente della convenuta dal 2016 Testimone_3 al 2018, ha dichiarato che il ricorrente stava nella stessa sua squadra, addetta alla ricerca guasti e manutenzione ordinaria, sotto la direzione di un caposquadra che seguiva li dirigeva nella manutenzione;
che il ricorrente non utilizzava gru e mezzi pesanti;
ha poi riferito, in maniera piuttosto generica, di aver appreso “de relato” - e non “de visu” - che il ricorrente si era occupato di “gran correttivo” prima di essere assegnato in squadra con lui. In merito al capo A5 afferente allo svolgimento delle mansioni per più di 6 mesi il teste ha riferito di pensare che tanto fosse accaduto solo desumendolo dalla circostanza che il ricorrente aveva iniziato a lavorare prima di lui;
dunque, l'asserzione è del tutto priva di valore probatorio, costituendo una presunzione. Il teste, infine, conclude riconoscendo di aver appreso la circostanza relativa al lavoro svolto dal ricorrente quando non era in squadra con lui “perché se ne parlava” non avendolo di fatto mai visto.
- Il teste di parte convenuta , dipendente della stessa dal 2014 sino Testimone_4 al 2023, avendo lavorato nel settore “gran correttivo” ha potuto confermare che il ricorrente - ivi addetto, per un breve periodo, per poi essere trasferito alla manutenzione – aveva sempre effettuato ogni intervento sotto il controllo di un supervisore e di un caposquadra. In merito all'utilizzo della gru il teste ha confermato che “il non le ha mai usate”, che la gru fisicamente la guidava il Pt_1 personale della ditta fornitrice. In merito al periodo di assegnazione al “gran correttivo” il teste ha precisato che trattavasi di un periodo inferiore ai 6 mesi. Il teste, poi, ha precisato che in epoca successiva, quando il ricorrente era stato addetto alla manutenzione lo aveva visto più raramente;
che trattavasi di manutenzione ordinaria (ingrassaggi della turbina, etc, che c'era sempre un preposto alla squadra;
che il ricorrente anche in tale periodo non aveva usato la Gru. Dunque, all'esito dell'istruttoria non risulta provato che il lavoratore abbia svolto le mansioni indicate in ricorso, ma solo che egli, per un periodo, inferiore ai sei mesi, sia stato assegnato al “gran correttivo” svolgendo egli attività più semplici atteso che quelle più specifiche venivano svolte da altro personale. Emerge, inoltre, che lo stesso ha sempre lavorato in squadra, addetto a mansioni più elementari, sotto le direttive di un supervisore e di un caposquadra;
ciò rientra perfettamente nella descrizione del II^ livello, nel quale rientrano:
“- i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e co- noscenze professionali di tipo elementare;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio.
- Lavoratori che conducono, alimentano, sorvegliano una o più macchine operatrici automatiche o se- miautomatiche attrezzate:
- guida macchine attrezzate. Lavoratori che eseguono montaggi semplici a serie anche su linea:
- montatore. Lavoratori che effettuano controlli semplici con strumenti preregolati e/o predisposti:
- collaudatore. Lavoratori che, conducendo impianti, provvedono alla loro alimentazione e sorveglianza: - addetto conduzione impianti. Lavoratori che sulla base di precise istruzioni provvedono alla sorveglianza ed alla eventuale alimentazione di macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, attraverso semplici ed elementari segnalazioni di anomalie riscontrabili mediante indicazioni elementari del sistema informativo e/o segnalazioni visive o acustiche.
- Addetto impianti/sistemi. Lavoratori che, coadiuvando lavoratori di categoria superiore, seguono in fase di apprendimento lavori semplici di costruzione o di montaggio di attrezzature, di macchinario, di impianti, o loro parti, oppure eseguono attività ausiliarie nell'attrezzamento di macchinario o in operazioni similari.
- allievo attrezzista. (…)”. Infine, non è emersa alcuna prova che egli abbia effettuato trasferte che non siano state compensate, né turni di reperibilità non retribuiti. Alla luce di quanto esposto, risulta confermata la insussistenza della giusta causa di dimissioni meramente asserita dal ricorrente e, dunque, l'insussistenza del diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e la sussistenza del diritto, da parte della convenuta, a trattenere tale voce in busta paga. Il ricorso, dunque, deve essere integralmente respinto. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, nella misura minima del parametro in ragione della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in euro 2.695, oltre iva, Controparte_1 spese generali e c.p.a. come per legge. Così deciso in Isernia, il 09.07.2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio