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Sentenza 7 ottobre 2024
Sentenza 7 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2024, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2024 |
Testo completo
38
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
Il giorno 1/10/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
676/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
, elett.te domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
Americo Capponi n. 16 presso lo studio dell'avv. Carlo Staccioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
, (gia' ) in persona del Presidente Controparte_1 Controparte_2
ed Amministratore Delegato, Dott. rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Rosario Salonia, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Largo Leopoldo Fregoli n. 8 come da procura in atti appellato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10841/2022 del 20.12.2022.
Conclusioni delle parti: come in atti FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 12/05/2021 Parte_1
proponeva ricorso al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1
riconoscimento della qualifica di Quadro Super o, in subordine, di Quadro
a partire dal mese di luglio 2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
condannare per l'effetto la società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 55.080,72 o, in in subordine, di € 42.736, 64, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi
e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giustizia e compensi professionali.”.
Assumeva di essere dipendente della (gia' Controparte_1 [...]
) inquadrato nel livello C2 come “specialista comunicazione- CP_2
stampa, relazioni esterne – istituzionali ed attività di documentazione”; che in data 24/06/2015 riceveva una comunicazione di distacco presso la dall'1/07/2015; che con delibera n.22 del Organizzazione_1
05/07/2015 il Consiglio Federale lo nominava vice segretario Federale con responsabilità delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione e responsabile dell'area tecnica;
che per quanto riguarda il ruolo di
Responsabile Relazioni Esterne dell uno Organizzazione_2
dei compiti assegnatigli era coordinare, con l'approvazione del Presidente Orga della Federazione, le varie riprese televisive per la per il Org_4
Campionato di Hockey su Prato;
dava indicazioni al dott. che Persona_1
si occupava della Comunicazione della FIH in ordine ai club che avrebbero dovuti essere ripresi;
conseguiva accordi di partnership, per conto della
Federazione, con , , tutti di elevata Org_5 Org_6 Org_7 Org_8
rilevanza strategica per lo sviluppo delle attività della medesima
Federazione, come riconosciuto dal Consiglio Federale nella Delibera n. 5
Org_ del 19-20 dicembre 2015; si occupava anche dei rapporti con l'Azienda in relazione alle sponsorizzazioni di tutte le nazionali di hockey;
che per quanto riguarda il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica si occupava di risolvere tutte le questioni che insorgevano tra i vari soggetti della
Federazione: Selezione Nazionale, tecnici, clubs in diretta collaborazione con il Presidente;
coordinava, inoltre, il lavoro dei vari membri dell'area, in particolare organizzando le riunioni e fornendo indicazioni e direttive sulle varie attività da svolgere;
organizzava eventi e progetti vari;
che le attività svolte erano proprie dell'inquadramento come Quadro Super;
che il
Consiglio Federale con Delibera n. 142/ 2015 chiedeva al Direttore delle
Risorse Umane di prolungare il distacco e di riconoscergli l'inquadramento come quadro super e che veniva accolta la sola istanza di prolungamento del distacco;
che egli, nell'eseguire le attività correlate alla sua mansione, disponeva di ampia autonomia, che riportava direttamente al segretario
Generale ed al Presidente della , che coordinava progetti di Org_1
elevata complessità che impartiva direttive di carattere gerarchico ai dipendenti della , si relazionava con i consiglieri Federali e gli Org_1
esponenti del mondo dello sport spesso rappresentando anche il Presidente della che aveva maturato le differenze retributive indicate nel Org_1
ricorso introduttivo come quadro o come quadro super;
che dal 1°.
1.2017 era cessato il distacco presso la ed egli era Organizzazione_1
rientrato presso la Controparte_2
Si costituiva la sostenendo la propria natura di società a Controparte_2 totale partecipazione pubblica e pertanto, a suo dire, l'applicabilità della normativa pubblicistica dei concorsi al caso in esame, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa;
sosteneva che si trattava di assegnazione temporanea e non di distacco;
che le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle dell'inquadramento riconosciuto e che vi era carenza di allegazione in quanto egli non aveva indicato elementi sufficienti per desumere gli elementi caratterizzanti dell'inquadramento rivendicato.
Il Tribunale, assunta prova orale, rigettava il ricorso ritenendo l'applicabilità al caso concreto dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001, stante la natura della società resistente a totale partecipazione pubblica, e compensava le spese di lite.
2.Proponeva tempestivo appello il quale, con un Parte_1 primo motivo di appello, invoca l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro intercorrenti con le società partecipate e, con un secondo motivo di appello, l'omesso accertamento dell'esercizio delle mansioni di CP_4
o, in subordine, di .
[...] CP_4
Resisteva nel grado la (gia' ), che Controparte_1 Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'appello.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1Il primo motivo è fondato e dev'essere accolto.
Le recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione n. 35421 e 35422 del 2022 stabiliscono l'applicabilità della disciplina civilistica dell'articolo
2103 c.c. anche ai rapporti di lavoro stipulati con le società a partecipazione pubblica.
In tal senso la Suprema Corte nella sentenza n. 35421/2022 così argomenta:
“Sulla questione sottoposta all'esame della Corte di legittimità si registrano nella giurisprudenza di merito e nella dottrina orientamenti difformi. Alla tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, che dalla natura sostanzialmente pubblica del capitale impiegato dalla società controllata fa discendere
l'applicazione dei medesimi principi che nell'impiego pubblico contrattualizzato impediscono l'attribuzione della qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, si contrappone quella secondo cui, in assenza di una norma speciale ed in ragione dell'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori non può che essere quella dettata dall'art. 2103 cod. civ., applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
Il Collegio, consapevole degli argomenti posti a fondamento delle tesi a confronto, ritiene che la soluzione da dare alla questione controversa debba innanzitutto tener conto del sistema delle fonti delineato dal legislatore, della natura della società a partecipazione pubblica, della qualificazione dei rapporti di lavoro che con la stessa si instaurano, elementi, questi, che univocamente indirizzano verso l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente ratione temporis, non dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass.
S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. ConsStat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del
2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Di detto orientamento questa Corte ha tenuto conto nell'affrontare la questione, che interferisce con quella che qui viene in rilievo, degli effetti che derivano dall'illegittimo utilizzo, da parte delle società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, delle forme contrattuali di lavoro flessibile.
L'esclusione dell'invocata conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità è stata, infatti, affermata valorizzando, non l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 inapplicabile alle società, bensì la norma, cogente e derogatoria rispetto alla disciplina generale di diritto privato, che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, ha imposto alle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità
e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico e, quindi, ha subordinato la valida instaurazione del rapporto di lavoro al previo esperimento di procedure di evidenza pubblica che, seppure non sovrapponibili a quelle disciplinate dal d.P.R. n. 487 del 1994 e dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, al pari di queste ultime garantiscono, attraverso la selettività comparativa, il rispetto dei principi sopra richiamati.
L'orientamento, inaugurato da Cass. n. 3621/2018 e ribadito da numerose successive pronunce conformi (cfr. fra le tante più recenti Cass. n.
4571/2022 e Cass. n. 27126/2022, quest'ultima relativa ai dirigenti delle società a controllo pubblico), ha fatto leva sul principio, di carattere più generale, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, anche in difetto di una previsione testuale di nullità, incidono sulla validità del contratto, ex art. 1418, comma 1, cod. civ., tutte le disposizioni cogenti che
«in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto ...» perché «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni
- se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà
a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.» (Cass. S.U. n.
26724/2007).
Il divieto di conversione, pertanto, è stato fatto discendere, per le sole assunzioni disposte a partire dall'entrata in vigore della disposizione sopra richiamata, dal principio secondo cui, in presenza di una norma che subordina l'instaurazione del rapporto di lavoro alla ricorrenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive o, a maggior ragione, a fronte di disposizioni che fanno divieto di costituzione di nuovi rapporti, non può operare la regola, ritenuta nell'impiego privato di carattere generale, alla stregua della quale il rapporto di lavoro nella sua forma ordinaria si intende instaurato a tempo pieno ed indeterminato.
Si tratta di un percorso argomentativo, sviluppato in continuità con quello seguito, sia pure in diversa fattispecie, da Cass. S.U. n. 4685/2015, sul quale non si può fare leva per estendere ai rapporti di lavoro validamente instaurati con la società partecipata la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori sancita, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede anche il correlato divieto di attribuzione della qualifica superiore, per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle corrispondenti al livello di inquadramento attribuito al momento dell'assunzione.
In relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione (incidenza che, come si vedrà, giustificherebbe il divieto solo nel caso di svolgimento di mansioni riferibili ad un'area diversa da quella di inquadramento), ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
7.1. Un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art.
2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n.
112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
Anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis non applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti
o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016. Da quell'obbligo, peraltro, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che
l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa
Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti
l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n.
175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.”.
Le due richiamate sentenze gemelle della Suprema Corte sono volte a risolvere, in via interpretativa, la questione controversa relativa all'applicabilità dell'articolo 2103 c.c. al rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica.
Si tratta, quindi, di pronunce con una chiara finalità nomofilattica, che enunciano principi interamente condivisi da questa Corte cui, pertanto, si intende dare continuità.
Ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2103 c.c. al rapporto di lavoro de quo, non ostandovi la natura della società odierna appellata. Per l'effetto la sentenza impugnata sul punto va modificata.
3.2Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove omette l'accertamento dell'esercizio delle mansioni invocate.
La doglianza è fondata.
Va premesso in diritto che l'accertamento del diritto al superiore trattamento economico e normativo postula, in linea generale, che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del
31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 8025 del 21.05.2003).
È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009).
Ed inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini,
Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6303 del 18/03/2011)
Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 27430 del 13.12.2005).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Passando a considerare la fattispecie che qui occupa, va premesso che il terzo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della e delle richiamato Controparte_2 Organizzazione_10 dall'appellante nel ricorso di primo grado prevede le seguenti declaratorie contrattuali:
-il livello di inquadramento C 2 (formale inquadramento): “Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere con ampia autonomia, tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della comunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed ottimizza
l'impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni specialistiche anche di natura tecnica e/o informatica (…)”;
-la Categoria Quadri:
“Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 190/1985, svolge con carattere continuativo:
-funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;
-funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/ strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per
l'attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.
In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:
-sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati, nonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
-hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e complesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati fomiti agli obiettivi stabiliti dall'azienda;
- nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono e in rapporto alle strategie aziendali.
La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.
Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi
i livelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni siano di elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di sintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere complesso”.
Nel caso di specie non è stato ex adverso specificamente contestato in fatto
(ed emerge, nella sostanza, anche all'esito delle prove orali favorevoli alla tesi dell'odierno appellante) che il abbia esercitato in via Pt_1
esclusiva, a seguito del distacco presso la -e dunque sin Organizzazione_1
dal 1.7.2015 e fino al rientro in azienda (1.1.2017)- le mansioni di vice segretario Federale con responsabilità delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione nonché quelle di responsabile dell'area tecnica.
Quanto al primo incarico, egli risulta aver coordinato, con l'approvazione del
Presidente della Federazione, le varie riprese televisive per la Org_3 [...]
per il Campionato di Hockey su Prato, curando le varie Org_4
sponsorizzazioni nonché la stipulazione di accordi di partnership, per conto della , con , , tutti di elevata Org_1 Org_5 Org_6 Org_7 Org_8
rilevanza strategica per lo sviluppo delle attività della medesima
, come espressamente riconosciuto dal Consiglio Federale nella Org_1
Delibera n. 5 del 19-20 dicembre 2015 (doc. 3 fasc. primo grado di parte ricorrente); inoltre quale Responsabile dell'Area Tecnica si è occupato di risolvere tutte le questioni che insorgevano tra i vari soggetti della
Federazione, in diretta collaborazione con il Presidente, coordinando il lavoro dei vari membri dell'area.
Il , dunque, nell'eseguire le suddette molteplici attività lavorative Pt_1
quale responsabile delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione nonché dell'area tecnica, disponeva di ampia autonomia, riportandosi direttamente al segretario Generale ed al Presidente della Federazione, e coordinava progetti essenziali e strategici per l'azienda.
Pertanto ricorrono congiuntamente i requisiti previsti per l'inquadramento nella categoria di Quadro di cui al ccnl (assenti nella categoria C di formale inquadramento) ovvero le funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/ strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla
Direzione da cui dipendono.
Difetta, invece, la prova che egli abbia avuto la responsabilità di strutture
“complesse” o coordinato altri lavoratori inquadrati come Quadri, presupposti necessari per il riconoscimento del profilo di Quadro Super, invero sin sul piano deduttivo genericamente allegato dal nel Pt_1
ricorso ex art. 414 c.p.c.
Del resto la proposta di riconoscimento del superiore inquadramento era stata formulata dallo stesso Presidente Federale della Organizzazione_1
nel dicembre 2015, e ad essa il direttore delle risorse umane dott. Per_2
rispondeva che vi ostava l'incertezza circa la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni di anche a seguito della cessazione del distacco CP_4
e del rientro in azienda.
All'evidenza tale circostanza non era impeditiva del diritto del dipendente a vedersi riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive posto il chiaro tenore dell'art. 2103 7° comma c.c.
Dunque va dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria Quadro del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della e Controparte_2
delle Federazioni Sportive Nazionali dal 1.7.2015.
3.3 Sotto il profilo del quantum va considerato il conteggio relativo al profilo
Quadro prodotto dal lavoratore (doc. 17 ricorso ex art. 414 c.p.c.) con riferimento alla voce “differenze retributive dovute anno (… )” dal 2017 sino al mese di novembre 2020 (rispettivamente € 5.421,84 per l'anno 2017+€
11.145,28 per l'anno 2018+€ 11.036,39 per l'anno 2019+€ 9.260,19 per l'anno 2019) per un totale di € 36.863,70, siccome ex adverso non specificamente contestato, eccetto che per la voce “straordinario”- effettivamente da scomputare in quanto non provato-, e dal quale devono, altresì, sottrarsi le voci relative al “tfr” maturato, siccome il rapporto di lavoro è ancora pacificamente in essere tra le parti.
Ne consegue che risulta dovuta dall'appellata a favore dell'appellante la somma di € 36.863,70 a titolo di differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento nei termini di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento della categoria di Quadro
a partire dal 1°.7.2015;
-condanna l'appellata alla corresponsione a favore dell'appellante della somma di € 36.863,70 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidate in € 4.861,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. del doppio grado ove versato.
Roma, lì 1.10.2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
dott. Glauco ZACCARDI
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott. Glauco ZACCARDI Presidente dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel. dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
Il giorno 1/10/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
676/2023 del Ruolo Generale degli affari contenziosi e vertente tra
, elett.te domiciliato in Roma, Piazza Parte_1
Americo Capponi n. 16 presso lo studio dell'avv. Carlo Staccioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
Appellante
E
, (gia' ) in persona del Presidente Controparte_1 Controparte_2
ed Amministratore Delegato, Dott. rappresentato e Controparte_3 difeso dall'avv. Rosario Salonia, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma al Largo Leopoldo Fregoli n. 8 come da procura in atti appellato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10841/2022 del 20.12.2022.
Conclusioni delle parti: come in atti FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato il 12/05/2021 Parte_1
proponeva ricorso al Tribunale di Roma, Sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare il diritto del sig. al Parte_1
riconoscimento della qualifica di Quadro Super o, in subordine, di Quadro
a partire dal mese di luglio 2015 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
condannare per l'effetto la società in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 55.080,72 o, in in subordine, di € 42.736, 64, a titolo di differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, oltre interessi
e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di giustizia e compensi professionali.”.
Assumeva di essere dipendente della (gia' Controparte_1 [...]
) inquadrato nel livello C2 come “specialista comunicazione- CP_2
stampa, relazioni esterne – istituzionali ed attività di documentazione”; che in data 24/06/2015 riceveva una comunicazione di distacco presso la dall'1/07/2015; che con delibera n.22 del Organizzazione_1
05/07/2015 il Consiglio Federale lo nominava vice segretario Federale con responsabilità delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione e responsabile dell'area tecnica;
che per quanto riguarda il ruolo di
Responsabile Relazioni Esterne dell uno Organizzazione_2
dei compiti assegnatigli era coordinare, con l'approvazione del Presidente Orga della Federazione, le varie riprese televisive per la per il Org_4
Campionato di Hockey su Prato;
dava indicazioni al dott. che Persona_1
si occupava della Comunicazione della FIH in ordine ai club che avrebbero dovuti essere ripresi;
conseguiva accordi di partnership, per conto della
Federazione, con , , tutti di elevata Org_5 Org_6 Org_7 Org_8
rilevanza strategica per lo sviluppo delle attività della medesima
Federazione, come riconosciuto dal Consiglio Federale nella Delibera n. 5
Org_ del 19-20 dicembre 2015; si occupava anche dei rapporti con l'Azienda in relazione alle sponsorizzazioni di tutte le nazionali di hockey;
che per quanto riguarda il ruolo di Responsabile dell'Area Tecnica si occupava di risolvere tutte le questioni che insorgevano tra i vari soggetti della
Federazione: Selezione Nazionale, tecnici, clubs in diretta collaborazione con il Presidente;
coordinava, inoltre, il lavoro dei vari membri dell'area, in particolare organizzando le riunioni e fornendo indicazioni e direttive sulle varie attività da svolgere;
organizzava eventi e progetti vari;
che le attività svolte erano proprie dell'inquadramento come Quadro Super;
che il
Consiglio Federale con Delibera n. 142/ 2015 chiedeva al Direttore delle
Risorse Umane di prolungare il distacco e di riconoscergli l'inquadramento come quadro super e che veniva accolta la sola istanza di prolungamento del distacco;
che egli, nell'eseguire le attività correlate alla sua mansione, disponeva di ampia autonomia, che riportava direttamente al segretario
Generale ed al Presidente della , che coordinava progetti di Org_1
elevata complessità che impartiva direttive di carattere gerarchico ai dipendenti della , si relazionava con i consiglieri Federali e gli Org_1
esponenti del mondo dello sport spesso rappresentando anche il Presidente della che aveva maturato le differenze retributive indicate nel Org_1
ricorso introduttivo come quadro o come quadro super;
che dal 1°.
1.2017 era cessato il distacco presso la ed egli era Organizzazione_1
rientrato presso la Controparte_2
Si costituiva la sostenendo la propria natura di società a Controparte_2 totale partecipazione pubblica e pertanto, a suo dire, l'applicabilità della normativa pubblicistica dei concorsi al caso in esame, con conseguente infondatezza dell'avversa pretesa;
sosteneva che si trattava di assegnazione temporanea e non di distacco;
che le mansioni svolte dal ricorrente erano quelle dell'inquadramento riconosciuto e che vi era carenza di allegazione in quanto egli non aveva indicato elementi sufficienti per desumere gli elementi caratterizzanti dell'inquadramento rivendicato.
Il Tribunale, assunta prova orale, rigettava il ricorso ritenendo l'applicabilità al caso concreto dell'art. 52 d. lgs. n. 165/2001, stante la natura della società resistente a totale partecipazione pubblica, e compensava le spese di lite.
2.Proponeva tempestivo appello il quale, con un Parte_1 primo motivo di appello, invoca l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. ai rapporti di lavoro intercorrenti con le società partecipate e, con un secondo motivo di appello, l'omesso accertamento dell'esercizio delle mansioni di CP_4
o, in subordine, di .
[...] CP_4
Resisteva nel grado la (gia' ), che Controparte_1 Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'appello.
3.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
3.1Il primo motivo è fondato e dev'essere accolto.
Le recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione n. 35421 e 35422 del 2022 stabiliscono l'applicabilità della disciplina civilistica dell'articolo
2103 c.c. anche ai rapporti di lavoro stipulati con le società a partecipazione pubblica.
In tal senso la Suprema Corte nella sentenza n. 35421/2022 così argomenta:
“Sulla questione sottoposta all'esame della Corte di legittimità si registrano nella giurisprudenza di merito e nella dottrina orientamenti difformi. Alla tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, che dalla natura sostanzialmente pubblica del capitale impiegato dalla società controllata fa discendere
l'applicazione dei medesimi principi che nell'impiego pubblico contrattualizzato impediscono l'attribuzione della qualifica superiore per effetto dello svolgimento di fatto delle corrispondenti mansioni, si contrappone quella secondo cui, in assenza di una norma speciale ed in ragione dell'ontologica diversità fra costituzione del rapporto di lavoro e gestione dello stesso, la disciplina delle mansioni superiori non può che essere quella dettata dall'art. 2103 cod. civ., applicabile al rapporto di lavoro di diritto privato.
Il Collegio, consapevole degli argomenti posti a fondamento delle tesi a confronto, ritiene che la soluzione da dare alla questione controversa debba innanzitutto tener conto del sistema delle fonti delineato dal legislatore, della natura della società a partecipazione pubblica, della qualificazione dei rapporti di lavoro che con la stessa si instaurano, elementi, questi, che univocamente indirizzano verso l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ., nel testo vigente ratione temporis, non dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
6.1. Le Sezioni Unite di questa Corte da tempo hanno affermato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 29078/2019, Cass.
S.U. n. 21299/2017, Cass. S.U. n. 7759/2017, Cass. S.U. n. 26591/2016).
L'orientamento espresso, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa
(cfr. ConsStat. Ad. Plen. n. 10/2011), è stato fatto proprio dal legislatore che già con l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla legge n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata espressamente di interpretazione autentica, che «le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali».
Il sistema delle fonti così delineato è stato ribadito dal d.lgs. n. 175 del
2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che «per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato» ed ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che «salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» ( art. 19, comma 1).
Di detto orientamento questa Corte ha tenuto conto nell'affrontare la questione, che interferisce con quella che qui viene in rilievo, degli effetti che derivano dall'illegittimo utilizzo, da parte delle società a partecipazione pubblica, totale o di controllo, delle forme contrattuali di lavoro flessibile.
L'esclusione dell'invocata conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del contratto a termine affetto da nullità è stata, infatti, affermata valorizzando, non l'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 inapplicabile alle società, bensì la norma, cogente e derogatoria rispetto alla disciplina generale di diritto privato, che, a partire dall'entrata in vigore dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, ha imposto alle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità
e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico e, quindi, ha subordinato la valida instaurazione del rapporto di lavoro al previo esperimento di procedure di evidenza pubblica che, seppure non sovrapponibili a quelle disciplinate dal d.P.R. n. 487 del 1994 e dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, al pari di queste ultime garantiscono, attraverso la selettività comparativa, il rispetto dei principi sopra richiamati.
L'orientamento, inaugurato da Cass. n. 3621/2018 e ribadito da numerose successive pronunce conformi (cfr. fra le tante più recenti Cass. n.
4571/2022 e Cass. n. 27126/2022, quest'ultima relativa ai dirigenti delle società a controllo pubblico), ha fatto leva sul principio, di carattere più generale, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, anche in difetto di una previsione testuale di nullità, incidono sulla validità del contratto, ex art. 1418, comma 1, cod. civ., tutte le disposizioni cogenti che
«in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto ...» perché «se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa;
e non par dubbio che ne discenda la nullità dell'atto per ragioni
- se così può dirsi - ancor più radicali di quelle dipendenti dalla contrarietà
a norma imperativa del contenuto dell'atto medesimo.» (Cass. S.U. n.
26724/2007).
Il divieto di conversione, pertanto, è stato fatto discendere, per le sole assunzioni disposte a partire dall'entrata in vigore della disposizione sopra richiamata, dal principio secondo cui, in presenza di una norma che subordina l'instaurazione del rapporto di lavoro alla ricorrenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive o, a maggior ragione, a fronte di disposizioni che fanno divieto di costituzione di nuovi rapporti, non può operare la regola, ritenuta nell'impiego privato di carattere generale, alla stregua della quale il rapporto di lavoro nella sua forma ordinaria si intende instaurato a tempo pieno ed indeterminato.
Si tratta di un percorso argomentativo, sviluppato in continuità con quello seguito, sia pure in diversa fattispecie, da Cass. S.U. n. 4685/2015, sul quale non si può fare leva per estendere ai rapporti di lavoro validamente instaurati con la società partecipata la nullità dell'assegnazione di fatto a mansioni superiori sancita, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, dall'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che prevede anche il correlato divieto di attribuzione della qualifica superiore, per effetto dello svolgimento di fatto di mansioni diverse da quelle corrispondenti al livello di inquadramento attribuito al momento dell'assunzione.
In relazione ai rapporti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 52, per il suo carattere speciale, impedisce, tenuto conto del sistema delle fonti delineato dall'art. 3, comma 2, l'applicazione della disciplina generale delle mansioni dettata dall'art. 2103 cod. civ., non compatibile con l'impiego pubblico, sia pure contrattualizzato, non solo per l'incidenza che su detta disciplina ha il principio della necessaria concorsualità dell'assunzione (incidenza che, come si vedrà, giustificherebbe il divieto solo nel caso di svolgimento di mansioni riferibili ad un'area diversa da quella di inquadramento), ma anche e soprattutto perché la normativa privatistica non si concilia con le regole e con i principi ai quali le amministrazioni pubbliche, non i soggetti privati, devono attenersi nell'organizzazione degli uffici, nella determinazione del fabbisogno di personale, nella correlata e necessaria previsione della spesa.
7.1. Un'analoga disposizione derogatoria della disciplina dettata dall'art.
2103 cod. civ. non si rinviene per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica, giacché il richiamato art. 18 del d.l. n.
112 del 2008, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, disciplina il reclutamento del personale e, quanto alla gestione dei rapporti costituiti, si limita a prevedere, al comma 2 bis, che «le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.».
Anche l'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 (ratione temporis non applicabile alla fattispecie), dopo avere enunciato il principio generale dell'applicazione ai dipendenti delle società a controllo pubblico delle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle imprese private, limita la nullità testuale prevista dal comma 4 ai soli «contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti
o delle procedure di cui al comma 2» e, quanto alla gestione dei rapporti, prevede unicamente il potere del socio pubblico di fissare «con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera ».
Il legislatore, attraverso la previsione di un obbligo, posto a carico della società, di perseguire nelle politiche inerenti al personale il contenimento dei costi, indirettamente gravanti sulla spesa pubblica, ha fissato una regola di comportamento per gli amministratori delle partecipate, che incide sul rapporto che si instaura fra il socio pubblico e la società e può essere fonte di responsabilità, eventualmente anche erariale, ai sensi dell'art. 12 del richiamato d.lgs. n. 175 del 2016. Da quell'obbligo, peraltro, non si può desumere la nullità degli atti adottati dalla società in violazione delle direttive date dal socio pubblico, perché il legislatore non ha previsto un meccanismo analogo a quello pensato per l'impiego pubblico contrattualizzato, in relazione al quale il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 garantisce, a pena di nullità della pattuizione individuale, la necessaria conformazione del contratto individuale a quello collettivo.
Escluso, quindi, che l'attribuzione definitiva della qualifica superiore possa essere impedita dalle disposizioni di leggi, statali e regionali, che onerano gli amministratori delle società controllate di perseguire nella gestione del personale politiche di contenimento dei costi, va parimenti escluso che
l'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. si ponga in contrasto con gli obblighi imposti in tema di reclutamento alle società a controllo pubblico.
È risalente nel tempo, ma ancora attuale, l'orientamento espresso da questa
Corte secondo cui nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati il mutamento delle mansioni e della qualifica non comporta novazione oggettiva del rapporto di lavoro intercorso, senza soluzione di continuità, fra i medesimi soggetti, giacché l'art. 2103 cod. civ., in tutte le versioni succedutesi nel tempo, prevedendo la possibilità di assegnazione del lavoratore a mansioni diverse, considera il mutamento delle mansioni originarie come semplice modificazione dell'oggetto dello stesso rapporto, anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione di una diversa qualifica comporti
l'applicazione di una diversa normativa collettiva o il passaggio ad altra categoria (cfr. Cass. n. 11/1988, Cass. n. 186/1984, Cass. n. 1055/1975).
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze di privati, pertanto, l'attribuzione della qualifica superiore avviene nell'ambito dell'unico rapporto già costituito e non determina l'instaurazione di un rapporto autonomo, distinto dal precedente, sicché non può essere equiparata all'assunzione.
Alla luce del richiamato principio, applicabile alle società a partecipazione pubblica per la natura privatistica delle stesse e dei rapporti dalle medesime instaurati, è da escludere che la disciplina del reclutamento, dettata dapprima dall'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e poi dall'art. 19 del d.lgs. n.
175 del 2016, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere anche le progressioni di carriera.”.
Le due richiamate sentenze gemelle della Suprema Corte sono volte a risolvere, in via interpretativa, la questione controversa relativa all'applicabilità dell'articolo 2103 c.c. al rapporto di lavoro dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica.
Si tratta, quindi, di pronunce con una chiara finalità nomofilattica, che enunciano principi interamente condivisi da questa Corte cui, pertanto, si intende dare continuità.
Ne consegue, nel caso di specie, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2103 c.c. al rapporto di lavoro de quo, non ostandovi la natura della società odierna appellata. Per l'effetto la sentenza impugnata sul punto va modificata.
3.2Con il secondo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata laddove omette l'accertamento dell'esercizio delle mansioni invocate.
La doglianza è fondata.
Va premesso in diritto che l'accertamento del diritto al superiore trattamento economico e normativo postula, in linea generale, che il lavoratore abbia svolto, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, mansioni diverse e più complesse di quelle appartenenti al suo profilo di inquadramento, con diritto all'attribuzione della qualifica superiore ed al corrispondente trattamento economico.
Invero, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che, nel procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, alla luce del disposto generale dell'art. 2103 c.c., non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del
31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008,
Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda ed, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro,
n. 8025 del 21.05.2003).
È, tuttavia, fondamentale sottolineare che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione
Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009).
Ed inoltre, in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale
(Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 26978 del 22/12/2009, ed, in termini,
Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 6303 del 18/03/2011)
Infine, in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente, soprattutto se il contratto ha carattere aziendale, la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cassazione,
Sezione Lavoro, n. 27430 del 13.12.2005).
Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata.
Passando a considerare la fattispecie che qui occupa, va premesso che il terzo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della e delle richiamato Controparte_2 Organizzazione_10 dall'appellante nel ricorso di primo grado prevede le seguenti declaratorie contrattuali:
-il livello di inquadramento C 2 (formale inquadramento): “Il personale appartenente alla categoria opera strutturalmente nel processo produttivo ed è competente a svolgere con ampia autonomia, tutte le fasi, garantendo la qualità dei risultati ed assicurando la circolarità della comunicazione interna. Assume la responsabilità di moduli organizzativi ed ottimizza
l'impiego delle risorse a disposizione. Esplica funzioni specialistiche anche di natura tecnica e/o informatica (…)”;
-la Categoria Quadri:
“Appartiene a tale categoria il personale che, oltre a possedere i requisiti professionali previsti nella categoria C o D, ai sensi dell'art. 2 della legge
n. 190/1985, svolge con carattere continuativo:
-funzioni specialistiche, anche in posizione di staff, di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi del datore di lavoro, che espleta con un elevato grado di autonomia decisionale;
-funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/ strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per
l'attuazione di programmi stabiliti dalla Direzione da cui dipendono.
In termini di conoscenza, responsabilità ed autonomia, i suddetti lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri:
-sono in possesso di una approfondita conoscenza delle discipline specifiche dell'ambito professionale di appartenenza e di quelle degli ambiti correlati, nonché di una elevata specializzazione per la ricerca, la progettazione e lo sviluppo di studi, metodologie e sistemi innovativi;
-hanno la responsabilità di garantire i risultati finali di importanti e complesse unità organizzative o strutture aziendali, sia in termini di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie loro affidate, che della piena rispondenza dei contributi altamente qualificati fomiti agli obiettivi stabiliti dall'azienda;
- nell'ambito del mandato ricevuto, operano con discrezionalità di poteri sulla base delle sole direttive generali stabilite dalla Direzione da cui dipendono e in rapporto alle strategie aziendali.
La categoria prevede due livelli denominati: Q1, Q Super.
Ferme restando le funzioni attribuite dal precedente comma 1 ad entrambi
i livelli, il livello Q Super è attribuito ai Quadri le cui funzioni siano di elevata specializzazione ovvero comportino l'esercizio di attività di sintesi delle funzioni di uno o più lavoratori appartenenti alla medesima categoria dei Quadri, ovvero comportino la direzione di strutture a carattere complesso”.
Nel caso di specie non è stato ex adverso specificamente contestato in fatto
(ed emerge, nella sostanza, anche all'esito delle prove orali favorevoli alla tesi dell'odierno appellante) che il abbia esercitato in via Pt_1
esclusiva, a seguito del distacco presso la -e dunque sin Organizzazione_1
dal 1.7.2015 e fino al rientro in azienda (1.1.2017)- le mansioni di vice segretario Federale con responsabilità delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione nonché quelle di responsabile dell'area tecnica.
Quanto al primo incarico, egli risulta aver coordinato, con l'approvazione del
Presidente della Federazione, le varie riprese televisive per la Org_3 [...]
per il Campionato di Hockey su Prato, curando le varie Org_4
sponsorizzazioni nonché la stipulazione di accordi di partnership, per conto della , con , , tutti di elevata Org_1 Org_5 Org_6 Org_7 Org_8
rilevanza strategica per lo sviluppo delle attività della medesima
, come espressamente riconosciuto dal Consiglio Federale nella Org_1
Delibera n. 5 del 19-20 dicembre 2015 (doc. 3 fasc. primo grado di parte ricorrente); inoltre quale Responsabile dell'Area Tecnica si è occupato di risolvere tutte le questioni che insorgevano tra i vari soggetti della
Federazione, in diretta collaborazione con il Presidente, coordinando il lavoro dei vari membri dell'area.
Il , dunque, nell'eseguire le suddette molteplici attività lavorative Pt_1
quale responsabile delle relazioni esterne per il marketing e la comunicazione nonché dell'area tecnica, disponeva di ampia autonomia, riportandosi direttamente al segretario Generale ed al Presidente della Federazione, e coordinava progetti essenziali e strategici per l'azienda.
Pertanto ricorrono congiuntamente i requisiti previsti per l'inquadramento nella categoria di Quadro di cui al ccnl (assenti nella categoria C di formale inquadramento) ovvero le funzioni di responsabilità di importanti unità organizzative/ strutture, esercitate con elevato grado di autonomia e discrezionalità di poteri, per l'attuazione di programmi stabiliti dalla
Direzione da cui dipendono.
Difetta, invece, la prova che egli abbia avuto la responsabilità di strutture
“complesse” o coordinato altri lavoratori inquadrati come Quadri, presupposti necessari per il riconoscimento del profilo di Quadro Super, invero sin sul piano deduttivo genericamente allegato dal nel Pt_1
ricorso ex art. 414 c.p.c.
Del resto la proposta di riconoscimento del superiore inquadramento era stata formulata dallo stesso Presidente Federale della Organizzazione_1
nel dicembre 2015, e ad essa il direttore delle risorse umane dott. Per_2
rispondeva che vi ostava l'incertezza circa la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni di anche a seguito della cessazione del distacco CP_4
e del rientro in azienda.
All'evidenza tale circostanza non era impeditiva del diritto del dipendente a vedersi riconosciuto il proprio diritto al superiore inquadramento ed alle conseguenti differenze retributive posto il chiaro tenore dell'art. 2103 7° comma c.c.
Dunque va dichiarato il diritto dell'appellante al riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria Quadro del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del personale non dirigente della e Controparte_2
delle Federazioni Sportive Nazionali dal 1.7.2015.
3.3 Sotto il profilo del quantum va considerato il conteggio relativo al profilo
Quadro prodotto dal lavoratore (doc. 17 ricorso ex art. 414 c.p.c.) con riferimento alla voce “differenze retributive dovute anno (… )” dal 2017 sino al mese di novembre 2020 (rispettivamente € 5.421,84 per l'anno 2017+€
11.145,28 per l'anno 2018+€ 11.036,39 per l'anno 2019+€ 9.260,19 per l'anno 2019) per un totale di € 36.863,70, siccome ex adverso non specificamente contestato, eccetto che per la voce “straordinario”- effettivamente da scomputare in quanto non provato-, e dal quale devono, altresì, sottrarsi le voci relative al “tfr” maturato, siccome il rapporto di lavoro è ancora pacificamente in essere tra le parti.
Ne consegue che risulta dovuta dall'appellata a favore dell'appellante la somma di € 36.863,70 a titolo di differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento nei termini di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
4.In conclusione la sentenza impugnata va riformata.
5.Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
-dichiara il diritto dell'appellante al riconoscimento della categoria di Quadro
a partire dal 1°.7.2015;
-condanna l'appellata alla corresponsione a favore dell'appellante della somma di € 36.863,70 per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
-condanna l'appellata alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellante, liquidate in € 4.861,00 per ciascun grado, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre c.u. del doppio grado ove versato.
Roma, lì 1.10.2024
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella PAROLARI
Il Presidente
dott. Glauco ZACCARDI