Articolo 5 della Legge 29 giugno 1951, n. 489
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 luglio 1951
Art. 5.
Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di missione e' ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.
Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla, legge 8 luglio 1949, n. 464 .
L'indennita' di immissione non e' dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.
Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione e' ridotto rispettivamente di un terzo o della meta'.
Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento e' ridotto ad un terzo.
Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del secondo comma dell'art. 1.
Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente art. 2.
Entrata in vigore il 22 luglio 1951