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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 14/12/2016, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2016
N. 02647/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di AL (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
NT EL RT e DA RU, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Falci (C.F. [...]), con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Lungomare Trieste, 190;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo (C.F. [...]), con domicilio eletto presso il suo studio in AL, via Piave N. 1, e dall'avvocato Gaetano Paolino (C.F. [...]), con domicilio eletto presso il suo studio in AL, piazza Sant'Agostino, 29;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
nei confronti di
AN LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Vuolo (C.F. [...]), Rosario Iannuzzi (C.F. [...]), con domicilio eletto presso Luigi Vuolo in AL, largo Plebiscito, 6;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 4738 del 12.02.2010;
con ricorso per motivi aggiunti
della scia n. 22413 del 20.7.2012 avente ad oggetto variante strutturale al progetto di copertura;
delle note n. 2010.0281654 e n. 2012.067070 del 7.8.2012.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Nocera Inferiore e di AN LE;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2016 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato al Comune di Nocera Inferiore, NT EL RT e DA RU hanno impugnato il permesso di costruire n. 4738 del 12.2.2010, rilasciato dal Comune in favore di AN LE avente ad oggetto lavori di demolizione e ricostruzione di un sottotetto esistente da eseguire sul fabbricato sito in via Michele Rocco, n. 42.
I ricorrenti, proprietari di un appartamento sottostante a quello oggetto degli interventi per cui è causa, di proprietà della controinteressata, hanno impugnato il predetto provvedimento, contestando l’intervento realizzato che non consisterebbe in una demolizione e ricostruzione di un sottotetto, ma in una sopraelevazione con aumento di volumetria, con alterazione del decoro e dell’estetica del fabbricato; tale intervento avrebbe, in ogni caso, richiesto l’assenso di tutti i condomini del medesimo fabbricato. Inoltre, non sarebbero state eseguite né una verifica statica dell’edificio, né saggi in fondazione prima e dopo l’intervento.
Il Comune di Nocera Inferiore e AN LE si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno poi impugnato la S.C.I.A. n. 22413 del 20.7.2012 avente ad oggetto la variante strutturale all’originario progetto, e le note n. 2010.0281654 e n. 2012.067070 del 7.8.2012, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento.
Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto il ricorso principale è infondato, mentre quello per motivi aggiunti è irricevibile.
Partendo da quest’ultimo, ritiene il Collegio che è vero che la S.C.I.A. è un atto privato non impugnabile autonomamente, ma ciò non impedisce di riqualificare la domanda come di accertamento dell’obbligo per la p.a. di provvedere ad emanare i provvedimenti inibitori di cui, però, come visto, nella specie non sussistono i presupposti. Anche a voler considerare il ricorso per motivi aggiunti come volto a sollecitare il Comune ad emettere i provvedimenti inibitori o in autotutela, ai sensi del comma III dell’art. 19 l. 241/1990, in ogni caso il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto sarebbero, comunque, decorsi i termini di cui all’art. 31 c.p.a., considerando che i ricorrenti sono venuti a conoscenza della S.C.I.A. già nel 2012 a seguito di rituale accesso agli atti (cfr., pag. 3 della memoria depositata il 17.9.2016 per conto di LE AN).
Né sarebbe possibile consentire al terzo controinteressato di attivare una tutela sine die incompatibile con i termini decadenziali che presidiano la tutela processuale amministrativa in omaggio ai principi di certezza delle situazioni processuali.
Considerato che il ricorso per motivi aggiunti è stato proposto solo in data 17 luglio 2015 lo stesso è, quindi, irricevibile.
Ne deriva, pertanto, che il ricorso per motivi aggiunti è irricevibile e, quindi, non può essere sindacata la legittimità degli interventi in variante posti in essere in esecuzione della S.C.I.A. più volte citata.
Anche qualora il citato ricorso volesse intendersi come richiesta alla p.a. di attivare i provvedimenti in autotutela con riguardo agli interventi edili illegittimi, lo stesso sarebbe, comunque, infondato perché gli interventi realizzati dalla controinteressata sono legittimi, come si vedrà oltre.
Questo Tar, infatti, con ordinanza n. 302/2016, ha nominato un verificatore al fine di valutare se l’opera realizzata rispetti le norme urbanistiche applicabili nella fattispecie.
Il verificatore, con ragionamento lineare e coerente con le premesse, ha evidenziato che, in sostanza, l’intervento realizzato è conforme alle prescrizione urbanistiche, salvo l’esistenza di una difformità dello stato dei luoghi con quanto assentito con il permesso di costruire e la S.C.I.A. sopra menzionati.
Riguardo, però, a quest’ultimo profilo (difformità tra quanto assentito e quanto realizzato) ritiene il Collegio che sia dirimente la relazione n. 35671 del 21 luglio 2016 con cui il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente del Comune di Nocera Inferiore ha evidenziato che le difformità evidenziate dal verificatore sono state assentite con permesso di costruire n. 13702 del 19.5.2011 non impugnato dai ricorrenti.
Ne deriva, quindi, che sotto tale profilo la relazione di verificazione non può essere condivisa e la presunta difformità non sussiste.
I restanti motivi di ricorso sono, invece, infondati.
In particolare, il verificatore ha accertato che gli interventi realizzati dalla ricorrente sono conformi alle prescrizioni urbanistiche e che sono state rilasciate anche le autorizzazioni necessarie da un punto di vista strutturale (pag. 23 della relazione). Non sussiste, dunque, la dedotta sopraelevazione. Inoltre, anche il motivo di ricorso che si fonda sul mancato assenso degli altri condomini è superato dalla circostanza che AN LE ha presentato una S.C.I.A. proprio per eseguire i lavori di consolidamento strutturale preteso dagli odierni ricorrenti che, all’uopo, hanno instaurato una controversia innanzi al giudice ordinario che ha condannato la stessa a porre in essere i citati lavori. In ogni caso, il permesso di costruire è stato rilasciato facendo salvi i diritti dei terzi.
Ne deriva, quindi, che i ricorsi vanno respinti.
Le spese di giudizio sono poste, come di norma, a carico delle parti soccombenti, comprese le spettanze al verificatore, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di AL (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge (ricorso principale) ed in parte lo dichiara irricevibile (atto contenente motivi aggiunti).
Condanna i ricorrenti in solido:
- al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessi € 1.400, oltre IVA e CPA, a favore, rispettivamente ed in parti uguali, del Comune di Nocera Inferiore, parte resistente, e della signora AN LE, parte controinteressata;
- alla corresponsione a favore del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di verificatore del compenso professionale determinato forfettariamente nella soma di € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AL nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Rita Luce, Primo Referendario
Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO
Con ordinanza collegiale n. 357/17 è stata disposta la correzione della sent. 2647/16 nei seguenti ermini:"Ritenuto doversi liquidare al verificatore la complessiva somma di € 1.000,00, in considerazione delle vacazioni impiegati e della complessità dell’incarico, ponendo il relativo onere a carico delle parti soccombenti del giudizio; Ritenuto, peraltro, necessario correggere la sentenza n. 2647/2016 con cui era stato liquidato un compenso maggiore di quello richiesto dal verificatore."